Decreto cautelare 8 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 15221 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maglione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Ivan Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini, Daniele Tornusciolo, Nicoletta Malaspina e Alessandro Tabarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione s.r.l. il 6 gennaio 2026:
per l’annullamento
della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio,
nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA La LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
- la società Maglione s.r.l., attuale concessionaria per la gestione dei servizi Oil nelle aree di servizio lungo la A90 (lotto Selva Candida Interna), ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Anas sull’istanza di revisione del piano economico finanziario sotteso al rapporto concessorio;
- nelle more del giudizio, con nota del 15 dicembre 2025 n. 1089223, l’Anas, previa esposizione delle ragioni ostative alla revisione della concessione, ha intimato alla ricorrente il pagamento delle somme contrattualmente dovute, preannunciando l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio;
- tale determinazione è stata impugnata mediante presentazione di motivi aggiunti;
Considerato , sotto il profilo della giurisdizione, che la pretesa della società ricorrente alla revisione del P.e.f., in assenza di una clausola del contratto di concessione che esaurisca ogni discrezionalità dell’amministrazione sull’ an e sul quantum , è tutelabile dinanzi al g.a. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 22/11/2021, n. 35952);
Ritenuto che con la determinazione del 15 dicembre 2025 n. 1089223 l’Amministrazione abbia espresso chiaramente e univocamente la propria volontà provvedimentale contraria alla revisione delle condizioni del rapporto concessorio, ponendo così fine all’inerzia precedentemente serbata;
Considerato che, per effetto della sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione e della proposizione dei motivi aggiunti, l’interesse della ricorrente si è traslato dalla contestazione dell’inerzia della p.a. alla domanda di annullamento del provvedimento di diniego e di accertamento del diritto alla revisione e che, conseguentemente debba essere:
- dichiarata l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, per sopravvenuto difetto di interesse;
- disposta la conversione del rito di cui all’art. 117 c.p.a. in rito ordinario;
- fissata, per la trattazione del merito del ricorso per motivi aggiunti, l’udienza pubblica del 15 luglio 2026;
Ritenuto , infine, che il regolamento delle spese di lite vada rinviato alla sentenza definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di cui all’art. 117 c.p.a. e dispone la conversione del rito sul silenzio in rito ordinario.
Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 15 luglio 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IA La LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La LF | CE ME |
IL SEGRETARIO