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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel.
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2204 R.G. degli affari contenziosi del 2018 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
21.06.2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
T R A
Iscritta all'Albo delle Banche e Parte_1
capogruppo del Gruppo Bancario B.N.L., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico B.N.P. Paribas S.A.- Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00
i.v., con sede legale in OM, Viale Altiero Spinelli n. 30, aderente al Fondo
codice fiscale, partita IVA e numero di Controparte_1
iscrizione nel Registro delle imprese di OM , quale conferitaria P.IVA_1
di tutte le attività e passività della già (cod. fisc. , CP_2 P.IVA_2
Part. IVA ) giusta atto di conferimento a rogito Notaio Dott. P.IVA_3 [...]
di OM del 20 settembre 2007, Rep. 150845, Racc. 32823, in persona Per_1
r.g. n. 1 del legale rappresentante pro-tempore Dott. nato a [...] il 17 Parte_2
febbraio 1947 ed ivi domiciliato per la carica, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Dott. di OM del 22 ottobre 2007, Rep. n.151287, Persona_1
Racc. n.33023 (registrata presso l'Ufficio delle Entrate di OM 2 il successivo
31 ottobre 2007 al n. 37213/1T), dall'Avvocato Claudio Trinchi del Foro di
Rieti (C.F. , il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_1
comunicazioni al seguente indirizzo email PEC
ed al numero di Fax 0746/270643, ed Email_1
elettivamente domiciliata nel suo studio di OM, Corso Trieste n. 37
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, nato a [...] il [...] e res.te in Formello, Via Controparte_3
dell'Ente 8 (c.f. ) e , nato a [...] CodiceFiscale_2 Controparte_4
il 21/01/1963 e res.te in OM, Via Veientana 418 (c.f. C.F._3
), in proprio e nella loro qualità di soci e legali rappr.ti dello
[...] [...]
(p. iva ), patrocinanti in proprio nonché Controparte_5 P.IVA_4
rappr.ti e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Claudio Basili (c.f.: ) con Studio in CodiceFiscale_4
OM, via Democrito 39; per le comunicazioni di cancelleria si indica la p.e.c.
o il fax 06/50934511 Email_2
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
r.g. n. 2 E
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Controparte_6
Via Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , già P.IVA_5 P.IVA_6 CP_6
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (doc. 1), capitale
[...]
sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS
S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
Banca IFIS S.p.A., e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio
di Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Persona_2 CP_7
Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T (doc. 2) – la mandataria
[...]
già denominata cambio di denominazione Controparte_8 CP_9
avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: doc.
3) (C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia- P.IVA_7 P.IVA_6
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , CP_10
nata a [...] il [...] ( ), giusta C.F._5
procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio Persona_2
di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno
08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, detta società interviene non in proprio ma nella r.g. n. 3 sua qualità di procuratrice generale di (doc. 4), Controparte_6
nomina, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., l'Avv.
Marco Pesenti ( – PEC C.F._6
- fax 0248011624), quale nuovo Email_3
procuratore, in sostituzione del precedente legale (doc. 5)
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n.
17316/2017 del Tribunale di OM, sezione civile ottava, del 16.09.2017
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2011 al Tribunale di OM, la
[...]
chiedeva ed otteneva nei confronti di Parte_1 CP_3
e l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10992/2011,
[...] Controparte_4
con il quale veniva ingiunto ai debitori, in quanto titolari dello studio legale
, di pagare, in solido tra loro, la complessiva somma di € 73.346,38, CP_3
oltre al tasso legale dal 1° gennaio 2011 sino all'effettivo soddisfo, in virtù di scoperto del conto corrente n. 21658 acceso nel 2000.
Con Il suddetto decreto veniva opposto da e , e con la CP_3
sentenza di cui in rubrica il Tribunale di OM, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, accogliendo parzialmente l'opposizione a r.g. n. 4 decreto ingiuntivo, così provvedeva:
Revoca il decreto ingiuntivo;
Respinge la domanda riconvenzionale degli opponenti;
Condanna la parte opponente alla corresponsione della somma di €
15.707,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di OM, contrariis reiectis, in
accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la
domanda già proposta dalla nelle forme monitorie. Il tutto con CP_2
vittorie di spese, compenso di avvocato ed accessori dei due gradi di giudizio
come per legge.”.
In data 16. 4. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituivano gli appellati, anche per spiegare appello incidentale,
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare dichiarare
r.g. n. 5 inammissibile il gravame proposto dalla per i Parte_1
motivi tutti indicati al punto 1 delle premesse;
nel merito, rigettare comunque
l'appello della per i motivi tutti indicati in Parte_1
narrativa ai successivi paragrafi. In accoglimento del presente appello
incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte adita:
A) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito e di
conto personale nn. 21659 e 21800 per effetto delle nullità delle clausole di
pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali nonché delle clausole relative
agli interessi uso piazza, nonché delle commissioni di massimo scoperto, delle
valute effettive e delle chiusure trimestrali dei due c/c bancari suindicati;
B) determinare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del
ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria che sin d'ora si
chiede ammettersi in via istruttoria, sulla base dell'intera documentazione
relativa ai suddetti rapporti di c/c bancario nn. 21659 e 21800 intestati
rispettivamente all'Avv. e all'Avv. ; Controparte_3 Controparte_4
C) condannare la convenuta Banca alla restituzione, in favore degli
odierni appellanti incidentali, delle somme illegittimamente addebitate e /o
riscosse, in ragione dei rispettivi c/c, oltre agli interessi legali creditori e con
rivalutazione monetaria;
D) condannare ulteriormente la convenuta al risarcimento dei danni subiti
e subendi, anche per colpa da status, pari alle perdite causate, da determinarsi
in via equitativa. In via istruttoria, chiedono altresì: 1) ai sensi degli artt. 210 e
r.g. n. 6 213 c.p.c. ordinarsi alla di depositare i Parte_1
contratti base nonché gli estratti conto dei succitati c/c 21659 e 21800 a far
tempo dalle singole aperture delle linee di credito, le ricevute di versamento, le
schede della banca e quant'altro inerente ai due rapporti bancari contestati ed
impugnati, nonché un completo rendiconto che indichi da una parte il capitale
effettivamente erogato per ciascun conto e dall'altra le competenze percepite
dalla banca con riferimento all'intero periodo dei rapporti, con specificazione
dei tassi d'interesse effettivamente imposti e diversi da quelli pattuiti, nonché di
quelli anatocistici;
2) calcolare in sede di c.t.u. per ciascun rapporto di c/c la
durata delle intere aperture di credito tra le parti in causa, la scopertura media
in linea capitale ed il tasso di interesse effettivo globale annuo, adottando il
regime di capitalizzazione semplice al tasso legale, tenendo presente le
operazioni di accredito effettivo, delle valute dal giorno in cui la banca ha
acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, nonché la
commissione di massimo scoperto, determinando l'effettivo dare/avere tra le
parti, sulla base della documentazione in possesso della banca e di quella
esibita, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione.
3)calcolare infine in sede di c.t.u. per ciascun rapporto di c/c la commissione di
massimo scoperto applicata dalla Banca e le spese di chiusura trimestrali,
entrambe non dovute;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Questa Corte, con ordinanza in data 10.02.2020, respingeva la richiesta di esibizione proposta dagli appellati e disponeva CTU per rideterminare i rapporti r.g. n. 7 di dare avere tra le parti;
espletata la CTU, e disposta anche la sua integrazione per effetto delle ulteriori censure ed osservazioni critiche esposte dalle parti e per limitare alla data del 9. 5. 2011 la durata dei calcoli, all'udienza del
21.06.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c.
Va precisato che nel presente giudizio è intervenuta la , che ha CP_6
acquistato il credito per cui è causa in corso di giudizio, ed ex art. 111 c. p. c. il presente giudizio deve comunque proseguire tra le parti originarie.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello proposto sollevata dai Sigg. e Controparte_3 Controparte_4
ex 342 e 434 c.p.c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale r.g. n. 8 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante principale ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze in modo chiaro, formulando le ragioni che dovrebbero giustificare la riforma della decisione impugnata;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può
essere accolta.
APPELLO PRINCIPALE ( Parte_1
[...]
L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei
termini di cui alla motivazione seguente.
La banca appellante ha proposto cinque motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'illegittimità della sentenza appellata nella parte
in cui ha dichiarato che la domanda proposta dai non era affetta CP_3
da nullità.
La domanda degli opponenti avrebbe ad oggetto un diritto eterodeterminato, non identificato nei suoi fatti costitutivi, e la sola indicazione del rapporto contrattuale e la lamentata applicazione della capitalizzazione degli interessi e di condizioni non pattuite non sarebbero sufficienti a consentire l'individuazione della domanda proposta;
il mancato rispetto del prescritto onere di allegazione comporterebbe una grave invalidità dell'atto costitutivo,
considerando che la banca non sarebbe stata messa in condizione di conoscere il fondamento della pretesa avversaria, con lesione del suo diritto di difesa.
r.g. n. 9 Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che la sentenza del Tribunale sul punto debba essere confermata.
Infatti, il Tribunale ha condivisibilmente affermato che la domanda avanzata dai Sigg. risultava completa e non affetta dal alcun vizio, e CP_3
comunque tale da consentire di individuare gli elementi costitutivi necessari rispetto alle domande volte ad ottenere la declaratoria di invalidità dei contratti di apertura di crediti, delle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali e delle clausole relative agli interessi uso piazza e a quelle dirette a sostenere la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede posti a carico della Banca.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo la banca appellante ha lamentato l'illegittimità
della sentenza impugnata nella parte in cui, partendo dalla premessa della
mancata produzione in giudizio da parte della contratto ed CP_11
aderendo alle risultanze della CTU, ha ricalcolato il saldo del conto
corrente escludendo sia gli interessi capitalizzati sia le spese e le
commissioni non pattuite.
Con il terzo motivo è stata lamentata l'illegittimità della decisione
impugnata nella parte in cui il giudice, facendo proprie le risultanze della
CTU, non ha tenuto conto, nella determinazione del saldo del conto
r.g. n. 10 corrente, della capitalizzazione degli interessi sebbene pattuiti, in relazione
ad un rapporto sorto successivamente all'adeguamento da parte della BNL
alle condizioni contrattuali previste dalle prescrizioni della delibera CICR
del 2000.
Il Tribunale, prima ancora di porsi il problema della legittimità o meno dell'applicazione di interessi anatocistici al rapporto oggetto di contestazione,
non si sarebbe interrogato circa il fatto che si fosse in presenza o meno di un'illegittima capitalizzazione, che dovrebbe essere esclusa nel caso in cui agli scoperti del conto si accompagnassero rimesse consistenti nel periodo in cui si attua la capitalizzazione delle somme;
e sulla scorta dell'art. 1194 c.c. relativo all'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale, l'appellante ha sostenuto che si sarebbe verificata l'estinzione dell'obbligazione per interessi e la conseguente inesistenza dell'anatocismo, essendo le rimesse affluite sul conto di ammontare pari o superiore all'ammontare degli interessi maturati nel periodo.
Inoltre, la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi maturati sui conti debitori era contenuta nello stesso contratto sottoscritto ed accettato dal cliente, e detta clausola troverebbe fondamento nella disciplina per il contratto di conto corrente ordinario la cui applicazione, in mancanza di espressa previsione,
al contratto di conto corrente bancario sarebbe pacifica.
L'art. 1823 c.c. prevede che il saldo di conto corrente è esigibile alla scadenza prestabilita e, se non è richiesto il pagamento, esso si pone come prima r.g. n. 11 rimessa su un nuovo conto, sul quale decorrono interessi stabiliti con la possibilità di stabilire contrattualmente la periodicità delle chiusure, ed in tal modo la capitalizzazione rappresenterebbe la regola per questi contratti ove gli interessi, una volta maturati, costituirebbero “rimessa sulla quale possono maturare interessi”.
L'appellante ha anche evidenziato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe legittima in base alla legge 154/92 sulla trasparenza bancaria ed al D.lgs. 385/93.
Con il quarto motivo è stata lamentata l'illegittimità della sentenza di
primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non fosse dovuta la CMS per
il contratto di conto corrente, perché non era stato possibile valutare, in
assenza della produzione del contratto, l'esistenza della relativa pattuizione
contrattuale.
Con il quinto motivo è stata lamentata l'illegittimità della sentenza
appellata e l'assenza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha
ritenuto non dovute “spese e commissioni non pattuite”, senza specificare
quali fossero e perché dovessero essere escluse.
Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere
esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi fra loro, sono
parzialmente fondati e devono essere accolti nei termini seguenti.
Rispetto al secondo motivo di gravame la Corte rileva che la doglianza è
fondata, posto che nel primo grado di giudizio il Tribunale in sede di r.g. n. 12 opposizione a decreto ingiuntivo ha esaminato la domanda dell'odierna appellante partendo dalla premessa della mancata produzione in giudizio da parte della BNL del contratto, e poi facendo proprie le risultanze della CTU, che aveva ricalcolato il saldo del conto corrente escludendo sia gli interessi capitalizzati, sia le spese e le commissioni non pattuite, non verificabili in assenza di contratto.
Al riguardo deve rilevarsi che la BNL aveva rappresentato di aver prodotto il contratto di conto corrente ordinario 21658, ed in concreto il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato che copia del contratto era stata rinvenuta nel fascicolo di parte appellata in sede di integrazione della CTU.
Il Tribunale nel giudizio di primo grado non ne aveva tenuto conto, ed il consulente tecnico di ufficio aveva effettuato i relativi calcoli prescindendo dalla verifica in concreto delle condizioni stabilite tra le parti contenute nel contratto,
facendo riferimento solo alle evidenze risultanti dagli estratti conto.
Al riguardo, posto che effettivamente il contratto relativo al conto corrente per cui è causa era stato effettivamente prodotto dalla banca appellante, deve comunque rilevarsi che per giurisprudenza costante in relazione all'onere della banca della produzione documentale nel giudizio di opposizione dei documenti già prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo “ i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, anche ove non siano stati prodotti dalla banca nella fase di opposizione (per dimenticanza od altro) potranno essere depositati anche eventualmente nel giudizio di appello, senza alcuna preclusione, non costituendo r.g. n. 13 documenti nuovi”(v. Cass., Sez Lav., sentenza n. 21626 del 22. 8. 2019; Cass.n.
8693/2017); quindi, nel corso del presente giudizio è stata disposta una nuova
CTU per consentire al consulente tecnico di ufficio, sulla base del contratto di conto corrente, di tenere conto delle doglianze esposte dalle parti, sulla base del seguente quesito: “anche sulla base delle c.t.u. disposte in primo grado e dei
documenti contenuti nel fascicolo monitorio, compreso il contratto di conto
corrente; accerterà se ed in qual modo sono stati pattuiti e computati interessi
anatocistici, procedente al loro calcolo separato;
accerterà se ed in qual modo
è stata pattuita e computata la a quanto ammonti la somma a tale titolo Pt_3
addebitata, scorporandola;
a quanto ammontino le spese e commissioni
addebitate dalla banca;
”.
La Corte osserva che in ragione della produzione documentale della banca,
della quale il Tribunale non ha tenuto conto, deve rilevarsi che copia del c/c n
21658 era presente in atti e dallo stesso è emerso che:
La BNL, alle scadenze periodiche contrattualmente previste, aveva comunicato al cliente la situazione del conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832 c.c., inviando l'estratto di conto corrente contenente un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che avevano condotto a quel risultato, il riassunto scalare ed il conteggio delle competenze;
Erano stati pattuiti gli interessi, tenuto anche conto del fatto che il relativo rapporto era stato stipulato successivamente all'adeguamento da parte della alle condizioni contrattuali previste dalla delibera CICR del 2000, ed CP_2
r.g. n. 14 il contratto di conto corrente ordinario n. 21658 del 30/05/2000 prevedeva gli interessi e le commissioni da applicarsi al rapporto nella seguente misura:
- Tasso creditore in misura differenziata (1,00%, 1,50%, 1,75%, 2,50%) a seconda della giacenza;
- Tasso debitore pari al 9,00%:
- CMS, 0,125 %; spese forfettarie £. 70.000.
Inoltre, il contratto (art. 15) prevedeva l'esercizio dello ius variandi da parte della Banca e la facoltà di variare le condizioni economiche tramite comunicazione al correntista.
Nella sua prima relazione, sulla base dell'esame di tutta la documentazione e del contratto, il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato che negli e/c del c/c n. 21658 dal 01/06/2000 al 30/09/2012 della banca IFIS SPA (GIA' BNL) vi erano gli estratti conto ed i riassunti scalari relativi al periodo di analisi del conto corrente, e la documentazione era carente o mancante solo per i periodi III
TRIM. 2002 e IV TRIM. 2009, che non erano stati presi in considerazione nell'analisi.
Aveva quindi concluso, dopo essere stato invitato per due volte ad integrare il proprio elaborato peritale sulla base delle osservazioni critiche delle parti e della necessità di limitare il periodo temporale fino alla data di presentazione del ricorso monitorio (9. 5. 2011) nei seguenti termini:
“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da r.g. n. 15 recuperare ammontano ad € 16.954,65. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 77.947,15 ed il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € - 60.992,50. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 21.151,36 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 0,00 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Sono state prese inoltre in considerazione le rettifiche apportate al riconteggio, quantificate in € - 6.526,05. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 2.329,34, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati”, in tal modo determinando il saldo creditorio in favore della banca nella misura di €
60.992,50.
La Corte ritiene che il consulente tecnico di ufficio, anche in sede di integrazione della CTU, abbia riesaminato i rapporti di dare avere tra le parti tenendo conto in modo del tutto condivisibile delle doglianze esposte dalla banca e degli appellati, e rispondendo in modo appropriato e completo alle osservazioni effettuate dalle parti;
le conclusioni della CTU, quindi, devono ritenersi esaustive, complete ed immuni da vizi logico giuridici, mentre le ulteriori censure e doglianze esposte dalle parti rispetto al suo contenuto sono del tutto generiche e non idonee a giustificare una ulteriore rinnovazione della
CTU.
Conseguentemente, deve essere confermata l'esistenza del credito della r.g. n. 16 nei confronti degli appellati nella misura di € Parte_1
60.992,50, oltre interessi legali dal ricorso monitorio al saldo;
quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata rispetto al quantum della somma dovuta da parte degli appellati con riferimento al solo rapporto di conto corrente n. 21568.
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo, il terzo, il quarto ed il
quinto motivo devono ritenersi parzialmente fondati e devono essere accolti
nei sensi di cui alla motivazione che precede.
APPELLO INCIDENTALE ( e CP_3 CP_3 CP_4
)
[...]
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
e hanno proposto appello incidentale Controparte_3 Controparte_4
sostenendo che la sentenza del Tribunale rivelerebbe una mancata corrispondenza tra il petitum e la decisione, con conseguente violazione degli artt. 104 e 112 c. p. c.; infatti, nella loro veste di convenuti, oltre ad aver contestato la pretesa monitoria dell' , avevano anche introdotto una CP_12
domanda riconvenzionale diretta ad ottenere, previo accertamento degli importi illegittimamente addebitati dalla opposta banca, la restituzione delle somme ad essa corrisposte attraverso gli altri due conti correnti personali (n. 21659 e n.
21800), per i quali erano stati concessi nello stesso periodo di riferimento €
10.000,00 di affidamento per ciascun conto personale.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto, secondo gli appellanti r.g. n. 17 incidentali, estendere il contraddittorio agli accertamenti richiesti nella riconvenzionale in presenza di connessione soggettiva ed oggettiva, mentre non ha ritenuto opportuno procedere al ricalcolo dei rapporti dare/avere dei conti correnti personali, ed ha respinto la domanda riconvenzionale, affermando che:
“deve osservarsi che tenuto conto dell'oggetto della domanda la controversia
deve essere circoscritta e delimitata al solo ed unico rapporto di conto corrente
azionato con il procedimento monitorio ed afferente al n. 21658 acceso presso
l'Agenzia n. 22 della BNL e di titolarità dello studio Legale Trocano, con
esclusione dei diversi contratti di conto non oggetto della domanda monitoria,
non potendosi considerare i diversi rapporti bancari – afferenti il conto n.
21659 in quanto personale ed appartenente a e quello n. Controparte_3
21800 afferente a un unicum, dovendosi ritenere Controparte_4
l'opposizione giudizio di merito conseguente alla domanda come formulata
dall'ingiungente.”.
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
La doglianza in precedenza esposta è infondata.
La Corte osserva che la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'ingiungente, e di conseguenza anche il debitore opponente, non possano proporre in sede di opposizione domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale che ha originato il provvedimento monitorio, a meno che non si rendano necessarie per rispondere alle domande ed alle eccezioni proposte, determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum (v.
r.g. n. 18 Cass. 16 aprile 2021, n. 9668; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27124; Cass. 9 aprile
2013, n. 8582). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio per il quale la modificazione della domanda ammessa può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi che la costituiscono, sia sul petitum che sulla causa petendi,
sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, precisando che la modificazione è ammessa nella misura in cui non comprometta le facoltà difensive di controparte, oppure l'allungamento dei tempi processuali (così Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. 30
settembre 2020, n. 20898; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078; Cass. 13 febbraio
2024, n. 4007).
In ragione dei principi ora evidenziati la Corte ritiene che non possano essere considerati, ai fini del ricalcolo del saldo complessivo, anche i rapporti di conto corrente nn. 21659 e 21800; infatti, come correttamente affermato dal
Tribunale nella sentenza appellata, ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio di opposizione si deve considerare l'oggetto dell'originaria pretesa monitoria, nella specie riguardante i rapporti tra la BNL e i Sigg. con CP_3
riferimento al solo conto corrente n. 21658, e non possono, quindi, essere ridefiniti i rapporti tra le parti tenendo conto anche dei diversi contratti di conto corrente che non avevano costituito oggetto della domanda monitoria, e rispetto ai quali non era stata dimostrata la sussistenza del medesimo interesse che aveva
sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto
r.g. n. 19 all'ingiunzione.
Ne consegue che la richiesta degli appellanti incidentali, già formulata in sede di riconvenzionale, di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi tenendo in considerazione anche i rapporti di conto corrente nn. 21659 e 21800, non può essere accolta, trattandosi di rapporti riguardanti soggetti diversi, dovendosi condividere sul punto la valutazione effettuata dal Tribunale che ha osservato come, tenendo conto dell'oggetto della domanda la controversia dovesse essere circoscritta e delimitata al solo ed unico rapporto di conto corrente azionato con il procedimento monitorio ed afferente al n. 21658 acceso presso l'Agenzia n. 22 della BNL e di titolarità dello studio
, laddove i diversi contratti di conto non oggetto della domanda CP_5
monitoria (conto n. 21659 personale ed appartenente a , e n. Controparte_3
21800 afferente a dovevano ritenersi esclusi dalla domanda Controparte_4
formulata dall'ingiungente; opinando diversamente si avrebbe un ampliamento non consentito dell'oggetto del giudizio in corso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello incidentale
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra la BNL e gli appellati, ed essendo stato accolto parzialmente l'appello principale, e tenuto conto della riduzione dell'importo previsto dal decreto ingiuntivo, ad avviso della Corte sussistono giustificati motivi per compensare nella misura del 50 % le spese processuali, che sono liquidate come r.g. n. 20 da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
le spese rispetto ad
[...]
e per essa intervenuta nel Controparte_6 Controparte_8
corso del presente giudizio, vanno liquidate solo rispetto al presente grado di giudizio in solido con BNL.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di BNL e degli appellati nella misura del 50 % ciascuna.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza n. 17316/2017 del Tribunale di OM, ottava Sezione civile,
pubblicata in data 16.09.2017, così provvede:
A) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna e Controparte_3
, in solido tra loro, a pagare in favore della Controparte_4 [...]
la somma complessiva di € 60.992,50, oltre Parte_1
interessi legali dal ricorso monitorio al saldo;
B) Conferma la revoca del decreto ingiuntivo;
r.g. n. 21 C) Respinge l'appello incidentale proposto;
D) Condanna e , in solido Controparte_3 Controparte_4
tra loro, al pagamento in favore della e di CP_13 [...]
e per essa in solido tra Controparte_6 Controparte_8
loro ex latere creditoris (rispetto a quest'ultima limitatamente alle spese del presente grado di giudizio) delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che, già tenuto conto della loro compensazione nella misura del
50 %, si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi €
7.100,00 solo in favore di a titolo di compenso CP_13
onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 7.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali ed al rimborso del CU;
E) Pone definitivamente le spese di CTU, in solido, a carico di BNL e degli appellati nella misura del 50 % ciascuno;
F) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1
quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 22