CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2024 R.G. e promossa da
e in proprio e Parte_1 Parte_2 in qualità di rappresentante legale della Controparte_1
(C.F./P.Iva ) rappresentata e difesa, come da procura speciale in
[...] P.IVA_1 calce al presente atto su foglio separato, dall'avv. Corrado Morrone (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 11. Si chiede ai sensi di legge che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo pec:
ed al fax. 06/86389691. Email_1
Attori in riassunzione pagina 1 di 15 Contro società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50 (C.F. e P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante avv. Amedeo Gagliardi nella sua qualità di P.IVA_2
Responsabile dell'Ufficio Legale pro tempore e procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura a ministero del Notaio in Roma, del 27.02.2020, rep. n. 16134, racc. Persona_1
10949 (doc. 1), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura allegata in calce al presente atto su foglio separato ai fini del deposito telematico, dal prof. avv. RA ZE (C.F.
) del Foro di Bologna e dall'avv. Andrea Galvani (C.F. C.F._2 C.F._3 del Foro di Ancona – i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di
Cancelleria agli indirizzi pec e Email_2
– ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale dei Email_3 predetti difensori corrispondente ai seguenti indirizzi pec: (avv. Email_2
RA ZE) e (avv. Andrea Galvani) e, per quanto Email_4 occorrer possa, al domicilio fisico di cui allo Studio dell'avv. Andrea Galvani in Ancona, Piazza della
Repubblica 1/A.
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: giudizio di appello a seguito di rinvio della Cassazione – espropriazione per P.U.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Vicende processuali sino alla decisione della Cassazione
Con ordinanza n. 2725/2017, la Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile la domanda proposta, nei confronti di da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 pagina 2 di 15 " , per ottenere la determinazione Controparte_1 dell'indennità di espropriazione relativa a terreni di loro proprietà siti in Comune di Fano, la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea ed il risarcimento dei danni conseguenti all'ablazione dei terreni, oltre al pagamento dell'indennità di cui all'art. 40, comma 3, d.P.R. n. 327 del
2001.
La Corte d'Appello accoglieva l'eccezione formulata da rilevando che i Controparte_2 proprietari dei terreni avevano accettato l'indennità offerta, nell'ambito della procedura espropriativa avviata nei loro confronti, come da verbale di amichevole accordo, sottoscritto in data 10/10/2009, e successivo contratto preliminare di trasferimento immobiliare per causa di pubblica utilità, in sostituzione della procedura di esproprio, stipulato in data 17/12/2009.
In particolare, la Corte riteneva che, una volta accettata l'indennità provvisoria offerta, la misura della stessa diviene definitiva e non più contestabile, restando precluso l'esperimento dell'opposizione alla stima, ferma la possibilità di impugnare detto accordo in un ordinario giudizio di cognizione.
Non veniva dato alcun rilievo alla circostanza che, poi, non era stato sottoscritto il previsto contratto di cessione, poiché l'accordo bonario aveva, comunque, avuto l'effetto di precludere ogni futura contestazione sull'importo dell'indennità di espropriazione e ad esso era seguito, in luogo della cessione, decreto di esproprio.
La Corte d'appello, poi, negava che potesse assumere rilievo la sentenza della Corte costituzionale n.
181 del 10/06/2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge, tra cui, da ultimo, l'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. 327 del 2001, incidente sulla determinazione dell'indennità spettante in caso di espropriazione di terreni non edificabili, poiché lo strumento dell'opposizione alla stima non era congruo allo scopo di far valere i parametri legali, dovendo la pretesa di sostituire l'indennità concordata con quella risultante dall'applicazione dei parametri legali essere fatta valere attraverso un'ordinaria azione diretta a far valere l'invalidità parziale dell'accordo, considerato anche che l'accertamento dell'eventuale nullità dell'accordo amichevole non costituisce un antecedente logico necessario alla determinazione della giusta indennità, ma un fatto impeditivo dell'espropriazione che deve essere fatto valere necessariamente in un diverso giudizio.
Impugnavano tale decisione con ricorso per cassazione i proprietari dei terreni espropriati, affidato ad un unico motivo, articolato in distinti profili.
I ricorrenti censuravano la decisione di merito, che aveva qualificato l'accettazione dell'indennità provvisoria come atto negoziale irrevocabile e non più modificabile, senza dare rilievo al fatto che, poi, pagina 3 di 15 dopo il contratto preliminare, l'atto definitivo di cessione volontaria non era stato stipulato e senza considerare che, dopo la stipula del preliminare, era intervenuta la sentenza n. 181 del 10/06/2011 della
Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 40 d.P.R. n. 327 del 2001, unitamente ad altre norme, nella parte in cui faceva riferimento ai cosiddetti V.A.M. (valori agricoli medi) anche per la determinazione del prezzo in sede di cessione volontaria delle aree.
Secondo i ricorrenti, era stato richiamato un precedente di legittimità riguardante una ipotesi ben diversa da quella in esame (Cass., Sez. 1, n. 19671 del 13/09/2006), senza considerare gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011, intervenuta prima della notifica del decreto di esproprio.
§ 2 – La decisione della Cassazione
La Cassazione accoglieva il ricorso nei termini che seguono.
2.1 - Emergeva con chiarezza che i ricorrenti avevano accettato l'indennità ad essi offerta, stipulando, poi, un "preliminare di trasferimento immobiliare per causa di pubblica utilità in sostituzione della procedura di esproprio", nel quale hanno previsto la corresponsione della complessiva somma di €
83.010,48 - che comprendeva gli importi dovuti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327 del
2001, l'indennità per l'occupazione temporanea di cantiere e quella per la perdita di manufatti - con il versamento di € 70.407,38 al momento della stipula del preliminare il pagamento del saldo al momento della sottoscrizione del contratto definitivo .
2.2 – Successivamente alla stipula del contratto preliminare, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 10/06/2011, a seguito della quale i ricorrenti non hanno più prestato il consenso alla stipula del contratto definitivo. L'Amministrazione ha, quindi, adottato il decreto di esproprio, notificato ai ricorrenti il 28/05/2015, i quali hanno instaurato il procedimento ex art. 53
d.P.R, n. 327 del 2001.
2.3 - Il contratto preliminare ha previsto la corresponsione, quale corrispettivo della cessione, tra l'altro, della somma determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327 del 2001, il quale stabilisce : «il corrispettivo dell'atto di cessione: ... c) se riguarda area edificatile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3.». L'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, a sua volta prevede : «Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo
20, comma 1» - cioè per l'offerta delle indennità spettanti agli espropriati - «e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma
4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.» pagina 4 di 15 2.4 - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 10/06/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in I. n. 359 del 1992, in combinato disposto con gli articoli 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, I. n. 865 del
1971, come sostituiti dall'art. 14 I. n. 10 del 1977, dichiarando, inoltre, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327 del 2001, così ripristinando la possibilità di far coincidere l'indennità di espropriazione con il valore di mercato per i terreni che, pur non potendo essere considerati edificabili, alla stregua del terzo comma dell'articolo 5 bis e del terzo comma dell'articolo 37 d.P.R. n. 327 del 2001.
In particolare, sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi gli articoli sopra menzionati, nella parte in cui prevedevano che l'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria fosse commisurata ad un valore (quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali), che prescindeva dalle effettive caratteristiche dell'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignorava ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene.
2.5 - Le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall'origine la disposizione colpita, con l'unico limite delle situazioni già consolidate. In tale ottica, la Cassazione ha ritenuto non ancora esaurito il rapporto nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità è intervenuta in pendenza di giudizio di opposizione alla stima, anche se la materia del contendere non riguardava le norme divenute incostituzionali, poiché sull'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso.
2.6 - L'accordo sull'ammontare dell'indennità, di cui all'art. 20 d.P.R. n. 327 del 2001, è cosa diversa dall'atto di cessione volontaria, i cui contenuti sono meglio disciplinati nell'art. 45 d.P.R. cit.
Entrambi hanno natura negoziale pubblica, nel senso che si tratta di accordi che si inseriscono nel procedimento ablatorio come atti integrativi del procedimento stesso, e determinano gli effetti giuridici tipici previsti dal d.P.R. cit.
Essi seguono all'offerta di una indennità provvisoria, che deve essere determinata alla stregua dei criteri inderogabili di liquidazione previsti dl legislatore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15159 del 11/06/2018).
pagina 5 di 15 Tuttavia, l'accordo sull'ammontare dell'indennità produce solo effetti obbligatori (l'obbligo della P.A. di corrispondere l'indennità come concordata), mentre la stipula dell'atto di cessione volontaria, ai sensi dell'articolo 45 d.P.R. cit., determina anche l'effetto traslativo della proprietà in favore della P.A.
In sintesi, l'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo, nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante. È evidente, dunque, che un accordo sull'ammontare dell'indennità non costituisce mai l'atto terminale del procedimento espropriativo, che può concludersi solo con la cessione volontaria delle aree ovvero con il decreto di esproprio.
2.7 - Nel caso di specie è intervenuto l'accordo sull'indennità, ma non la cessione volontaria delle aree, pure inizialmente prevista con un contratto preliminare.
L'accertamento si limita, dunque, alla verifica della valenza dell'accordo sull'ammontare dell'indennità di espropriazione, essendo oramai definitivamente esclusa l'eventualità della cessione volontaria delle aree, per effetto dell'adozione del decreto di esproprio.
Deve, pertanto, escludersi che la menzionata decisione del giudice delle leggi sia intervenuta quanto il rapporto giuridico tra le parti si era esaurito, poiché il procedimento espropriativo era ancora in corso, non essendo stata effettuata la cessione e non essendo stato ancora adottato il decreto di esproprio.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del
10/06/2011 ha inciso sulla determinazione del prezzo di cessione dei terreni agricoli, come quelli oggetto del giudizio, nella parte in cui l'art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327 del 2001 rinvia all'art. 40, comma 3, d.P.R. cit.
2.8 - Con riguardo all'ipotesi in cui le parti abbiano già stipulato la cessione volontaria delle aree oggetto del procedimento di esproprio, è stato rilevato che tale cessione, effettuata ai sensi dell'art. 45
d.P.R. n. 327 del 2001, non è un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta all'espropriato, non può tenersi conto della clausola convenzionale, ove essa sia ancorata a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti nel corso della procedura, tant'è che ha consentito pagina 6 di 15 l'impugnazione dell'accordo con cui è stata effettuata la cessione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10619 del 20/04/2023).
2.9 - Nel caso in cui il procedimento sia definito con il decreto di esproprio, che tenga conto dell'indennità concordata, invece, il privato può agire ai sensi dell'art. 54 d.P.R. cit. per ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità, previo accertamento della invalidità sopravvenuta dell'accordo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327 del 2001 .
2.10 - Ne discendeva la regola enunciata nel principio di diritto espresso dalla Cass., per cui il proprietario del bene può agire per chiedere la determinazione della giusta indennità ai sensi dell'art. 54
d.P.R. n. 327 del 2001 previo accertamento dell'invalidità sopravvenuta dell'accordo sull'indennità.
L'ordinanza impugnata veniva pertanto cassata, nei limiti sopra indicati, con rinvìo alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
§ 3 – La riassunzione ed il presente giudizio di rinvio
Gli attori in riassunzione come indicati in epigrafe procedevano ad introdurre la presente fase di rinvio.
Chiedevano disporsi nuova ctu, rispetto alla quale, in sostanza, si opponeva, osservando che CP_2 già il quesito demandato al ctu nella precedente fase riguardava la determinazione del valore venale:
“Determini il CTU, con riferimento alle previsioni di cui al d.p.r. n. 327/2001 ed alle vigenti disposizioni, l'indennità di espropriazione dovuta in relazione al bene per cui è causa, tenuto conto di quanto specificamente dedotto dalle parti ed attenendosi ai seguenti criteri:
1) il valore venale del bene oggetto di esproprio, considerando i manufatti e i soprassuoli eventualmente presenti, previa valutazione delle caratteristiche del bene espropriato al momento dell'emanazione del decreto di esproprio;
2) qualora la natura del bene espropriato sia oggetto di contestazione tra le parti, procedere alla determinazione del valore predetto formulando entrambe le ipotesi con esplicazione analitica dei criteri adottati;
3) se richiesto, determinare l'indennità di occupazione d'urgenza, da calcolare ai sensi dell'art. 50 d.p.r. n. 327/2001, richiamato dall'art. 22 bis del medesimo testo unico per il periodo ivi previsto, nonché l'indennità di occupazione temporanea ex art.49 da calcolare a norma del menzionato art. 50…
§ 4 - Il rispetto della durata ragionevole e complessiva del processo (per non parlare, nel caso in esame, della precedente fase amministrativa), se cioè rapportata a tutte le fasi dello stesso e quindi ricomprendente anche il presente giudizio di rinvio, impone di considerare come ampiamente pagina 7 di 15 sufficiente quanto determinato dal consulente tecnico d'ufficio, nel grado processuale definito con la sentenza poi oggetto di Cassazione, dal momento che a quest'ultimo era stata demandata anche la determinazione del valore venale.
E questo anche perché la differenza tra quanto accertato dal predetto ctu e quanto ulteriormente domandato da parte attrice è veramente minima, e perché, in ogni caso, di tale differenza si può effettuare una valutazione senza ricorrere ad una nuova CTU, tra l'altro con costi che non potrebbero non essere sproporzionati rispetto alle specificazioni che verrebbero ad essa demandate.
Giova infatti richiamare quanto contenuto nella comparsa conclusionale degli odierni attori in riassunzione datata 12.6.17, non perché tale comparsa contenga attività di impulso processuale (che sarebbero con essa incompatibili) quanto per il riassunto della posizione degli espropriati:
“…il CTU ha accertato di avere verificato il predetto disallineamento tra le mappe catastali del frazionamento eseguito dalla società ed i confini naturali, avendo constatato che la società espropriante ha di fatto occupato e CP_2 trasformato mq. 688 (in realtà mq. 735) di terreno di proprietà rispetto alle aree che risultano espropriate. Lo Parte_2 stesso CTU ha anche dato atto che vi sono mq. 256 che [non] figurano espropriati ma di fatto non utilizzati da Pt_3
. Sul punto, questa difesa osserva che si tratta di aree che la proprietà ha perduto e che non ha più potuto CP_2 utilizzare a nessun fine (anche perché rese inutilizzabili), compreso ovviamente quello precipuo agricolo, a seguito delle opere e delle trasformazioni operate da con la realizzazione del lavori di ampliamento della terza corsia. Si CP_2 tratta quindi di aree espropriate che devono essere indennizzate e che non possono essere restituite agli originari proprietari anche perché rese inservibili al precedente uso cui erano destinate.
Il valore venale dei beni correttamente stimato dal CTU è di euro 8,19 al mq., parametrato al prezzo di vendita effettivo di un terreno adiacente e simile a quello oggetto di esproprio. In conclusione il CTU ha prospettato due diverse opzioni valutative, distinguendo – su richiesta della società convenuta - a seconda che si tenga conto (opzione 2) ovvero non si tenga conto (opzione 1) dell'area di mq. 256 di cui si è detto supra.
Il CTU è quindi pervenuto alle seguenti determinazioni:
Opzione 1 totale euro 164.198,83;
Opzione 2 (considerazione di tutte le aree oggetto del decreto di esproprio e quindi espropriate, soluzione corretta) totale euro 167.416,59.
Come si vede, le due opzioni si discostano di poco in termini economici, ma quella giuridicamente corretta è quella che prevede l'indennizzo per tutte le aree oggetto del decreto ablatorio e di cui parte attrice ha ormai da tempo perso la proprietà.
4. Il CTU ha anche calcolato ad ogni buon fine, anche conciliativo, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis T.U. Espropr. per le aree occupate di fatto e trasformate da società ST in più rispetto a quelle espropriate (mq. 688), quantificando il relativo onere a carico della convenuta in euro 8.592,98. In realtà, secondo parte attrice tali aree ammontano a mq. 735 per cui la stima del CTU al riguardo va proporzionalmente incrementata.
…[…]… Per ciò che attiene l'indennità ex art. 42 bis T.U. Espropr. il CTU ha rilevato che va riconosciuto l'interesse annuo del 5% così come dallo stesso determinato in euro 281,74, a partire dalla data di immissione in possesso e fino all'emissione del provvedimento di espropriazione successiva, con pagamento da effettuarsi entro il termine di trenta giorni.…[…]… i metri quadrati 47 (mq.735-mq.688=mq.47) della particella 33 occupati in più da e definitivamente CP_4 trasformati con la pista ciclabile devono anch'essi essere individuati ed indennizzati. …[…]… Si conviene in proposito con Per_ quanto affermato dal CTU ing. a pag. 29 della relazione sulla necessità del rilievo con apposito strumento topografico pagina 8 di 15 sul terreno per l'esatta individuazione di tali aree che il CTU ha ingiustamente ed immotivatamente defalcato dalle aree da indennizzare.
5. Si reitera pertanto l'istanza che su tali rilevanti profili codesta ecc.ma Corte voglia disporre per le ragioni dianzi espresse, un supplemento di CTU o la rinnovazione parziale ed integrazione della stessa, ovvero voglia riconvocare a chiarimenti il CTU”.
§ 5 – La relazione di ctu espletata a firma ing. contiene, fra l'altro, le seguenti considerazioni : Per_2
“…questi confini [dell'area oggetto di esproprio] dovrebbero coincidere con i confini catastali dai Mappali interessati dall'esproprio. Tuttavia, sovrapponendo sulla mappa fornita dal Catasto i confini naturali, il sottoscritto ha potuto riscontrare che non coincidessero con i confini teorici determinati dal frazionamento realizzato, sempre da ET ST, al fine di individuare i Mappali oggetto di esproprio. Tali errori sono stati compiuti, a parere del sottoscritto, in buona fede, dato che vi sono aree occupate in più e in meno in entrambe le parti. Il dettaglio delle differenze è riportato in allegato, ma in sintesi i risultati indicano che vi sono, su mq.
9.385 indicati nel decreto di esproprio, mq 256 non occupati da ET ST e mq 688 occupati in più da ET ST in aree extra decreto...”.
Si fa riferimento, come visto, ai 256 mq comunque, per la tesi degli espropriati, sottratti alla loro utilizzazione ed ai 688 mq di fatto occupati in più (che assommano in realtà a 735 per quanto prospettano gli espropriati ) .
Proseguendo nella lettura della relazione:
“…l'esproprio coinvolge una superficie complessiva di mq 58.441, di cui, a seguito del frazionamento avvenuto in data 09.10.2012, sono sottoposte ad esproprio: mq 9.385 a cui si aggiungono mq 7.515 sottoposti ad occupazione temporanea.
…[…]…
Si può quindi ritenere che il valore unitario di €/mq 8,191, pari alla cifra richiesta per un'area adiacente a quella oggetto di esproprio, sia il più probabile valore di mercato da assegnare nella valutazione alle aree agricole.
…[…]…
rimane da definire la questione relativa alle aree occupate in più e in meno rispetto al decreto di esproprio. Come abbiamo visto, rispetto al decreto di esproprio, risultano complessivamente mq 256, che risulterebbero espropriati, ma, di fatto, non sono stati occupati ed ancora nella disponibilità di
: Parte_2
“A parere del sottoscritto queste superfici dovrebbero essere oggetto di un frazionamento catastale in modo da essere chiaramente individuate e definite, e dovrebbero in ogni caso essere defalcate dal 1 Come sopra visto, valore al mq considerato congruo dagli attori. pagina 9 di 15 calcolo dell'indennità di esproprio, accompagnate, contemporaneamente, da una rettifica del decreto di esproprio stesso.Il parere del sottoscritto è che tutte queste rettifiche, essendosi trattato di un errore dei tecnici di ET ST, debbano essere totalmente a carico della stessa.La superficie in parola avrebbe, ai valori indicati dal sottoscritto, un valore complessivo piuttosto modesto, pari a mq
256 x €/mq8,19=€ 2.096,64 ma risulterebbe opportuno sanare questa anomalia per evitare future dispute in relazione ai confini.
Il sottoscritto ha proposto alle Parti un accordo transattivo per regolarizzare la posizione durante questa procedura, trovando la disponibilità di ET ST, ma la Parte si è opposta Parte_2 chiedendo che venisse mantenuta l'attuale distribuzione catastale e di venire risarcita per la sola parte di occupazione in più da parte di ET ST.
…[…]…
Fatte queste precisazioni si passa a definire quello che secondo il sottoscritto CTU è il valore del bene oggetto di esproprio, in ossequio al quesito.
Superficie soggetta ad esproprio secondo il decreto di esproprio: mq 9.385
Superficie occupata in meno da ET ST mq 256
Totale effettiva superficie da indennizzare:
mq9.385-mq256 =mq 9.129
Valore area da indennizzare
mq.
9.129x€/mq8,19= €74.766,51
A questa cifra va aggiunto il risarcimento per occupazione senza titolo di alcune aree per mq 688, il risarcimento si calcola pari al doppio del valore delle aree
mq 688x(€/mq8,19x2)= €11.269,44
Il totale da considerare per il solo valore del bene è quindi:
€ 74.766,51 +€ 11.269,44 = € 86.035,95
Esproprio parziale di bene unitario (art. 33)
Come abbiamo visto, l'esproprio interessa diversi Mappali della proprietà degli Parte_2
alcuni di superficie più ampia, altri di superficie più contenuta. Parte_2
pagina 10 di 15 Alcuni Mappali vengono espropriati totalmente, altri solo in parte. Ai sensi dell'art. 33 T.U., va valutato se nell'esproprio si crei perdita o aumento di valore nella parte non espropriata per effetto dell'esproprio. Il sottoscritto ritiene che, trattandosi di aree agricole, non si abbia né perdita né aumento di valore nella parte residua per effetto dell'esproprio.
Infatti la perdita di una striscia, in posizione perimetrale, di dimensione relativamente limitata, non toglie valore alla residua proprietà, che resta ugualmente lavorabile ed economicamente appetibile2.
…[…]…
In ossequio all'art. 22 bis del T.U., va riconosciuta all'espropriato un'indennità aggiuntiva all'esproprio in relazione al tempo in cui l'espropriante ha occupato l'area, per motivi di urgenza ed indifferibilità, a partire dal momento dell'occupazione, fino all'emanazione del decreto di esproprio.
L'occupazione è avvenuta in data 21.10.2008, mentre il Decreto di Esproprio è stato emesso in data
17.04.2015, con versamento dell'indennità avvenuto in data 05.03.2015, ovvero più di sei anni e quattro mesi dopo (si considerano sei anni e cinque mesi per arrotondamento).
L'indennità per occupazione d'urgenza viene riconosciuta nei termini del valore di esproprio del terreno ed è pari, per ogni anno, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo di quella annua. Quindi l'occupazione
d'urgenza si calcolerà per un periodo di 6 anni e cinque mesi, da cui:
Valore area €86.035,95
calcolo indennità per occupazione d'urgenza:
( € 86.035,95/12) x 6 anni+( ( € 86.035,95/12)/12) x 5 mesi = € 46.005,33
…[…]…
Come visto sopra, oltre alle superfici espropriate, ET ST ha occupato dei terreni per un totale di mq 7.515
In base all'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, è dovuta all'espropriato un'indennità, per ogni anno di occupazione, pari ad 1/12 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio dell'area, e per ogni mese,
o frazione, 1/12 dell'indennità annua. 2 Anche questo profilo appare pacifico e non suscettibile di essere rimesso in discusssione. pagina 11 di 15 L'occupazione è durata dal 21.10.2008 (data di immissione in possesso) al 17.04.2015 (data emissione decreto di esproprio), pertanto il periodo di occupazione è durato sei anni e sei mesi.
Da cui, essendo l'area inserita nel contesto dell'area espropriata, si assumerà come valore unitario quello assunto per le aree espropriate rispettivamente, e cioè: €/mq 8,19
Si avrà: ( mq 7.515 x €/mq 8,19/12) x 6 anni + (mq 7.515 x €/mq 8,19/12/12) x 6 mesi = € 33.338,42
L'indennità per occupazione temporanea sarà quindi pari a: € 33.338,42
TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO
Quindi, il totale dovuto per l'esproprio dell'area in oggetto è dato dalla somma delle indennità come di seguito elencate:
- Valore di indennizzo € 86.035,95
- Occupazione d'urgenza di bene espropriato € 46.005,33
- Occupazione temporanea € 33.338.42
- TOTALE € 165.379,7
IL TOTALE DOVUTO PER L'ESPROPRIO DELLE AREE IN ZONA BELGATTO DI PROPRIETA'
NA E IO AS CONSIDERANDO IL Pt_1 Parte_2
VALORE ALLA DATA DEL DECRETO DI ESPROPRIO (17.04.2015) E PER L'INDENNITÀ DI
OCCUPAZIONE ALLA DATA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PROVVISORIA (05.03.2015),
ARROTONDATA ASSOMMA A:
€165.380,00 (centosessantacinquemilatrecentoottanta/00). A tale cifra dovranno essere aggiunti, al momento dell'effettivo pagamento, gli interessi legali sulla differenza tra l'importo complessivo di cui sopra e quanto già versato in data 05.03.2015, e pari a € 118.286,53.
Queste conclusioni del ctu, si ripete, non oggetto di specifiche successive doglianze di entrambe le parti
(salvo le osservazioni ex art. 195 cpc, di cui si viene a parlare subito), vanno integrate con quanto contenuto nella relazione finale, in parti (non essenziali, ma comunque da registrare) oggetto di modifica in relazione al rilievo del CTP il quale “…osserva che anziché considerare l'istituto Per_3 dell'accessione invertita, che prevede un risarcimento pari al doppio del valore del bene, sia considerato l'indennizzo secondo l'art. 42 bis del DPR 327/01…”:
pagina 12 di 15 1) Al citato comma 1 viene previsto che il privato riceva un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene.
2) Al citato comma 3 viene poi affermato che per il periodo di occupazione senza titolo vada riconosciuto a titolo risarcitorio l'interesse del 5% annuo sul valore determinato del bene.
Il ctu “…ritiene di recepire l'osservazione, e calcolerà, pertanto, l'indennità sulle aree occupate extra decreto secondo l'art. 42 bis T.U….”. A ben vedere, non si tratta di una singola osservazione bensì di tre distinte, seppure tutte afferenti l'art.42 bis .
Circa il rilievo ulteriore Il CTU ritiene che, oltre all'indennizzo, sia necessario effettuare un nuovo frazionamento catastale, che a suo parere, dovrebbe essere a carico di ET ST, la questione non è di diretta valutazione in questa sede, anche per le osservazioni sopra richiamate, e cioè perché rileva lo stato di fatto.
Con riguardo alla presenza di manufatti al momento dell'occupazione che sono stati demoliti e che dovrebbero, secondo le osservazioni del CTP essere risarciti come soprassuoli, il sottoscritto Per_3 ritiene di accogliere l'osservazione, e riconoscere la somma già assegnata da ET ST nel decreto di esproprio alla voce "Manufatti ed altri oneri", per un importo complessivo pari ad €
10.500,00, che saranno aggiunti alle indennità di esproprio.
§ 6 - Conclusioni
Così, il ricalcolo dà i seguenti risultati
- Non si ritiene di considerare il solo valore dell'area effettivamente occupata da ET
ST, decurtando le aree occupate in meno, ovvero quelle che si trovano oltre i confini visibili sul terreno (fossi e recinzioni), dalla parte della proprietà . Sul punto la Parte_2 posizione degli espropriati è corretta dal punto di vista logico-giuridico: non si possono fare ricadere gli errori in più o in meno rispetto al progetto, sia pure compiuti in buona fede, ove abbiano portato, in ultima analisi, ad una giuridica sottrazione in fatto (i 745 mq) ovvero in diritto (i 256 mq non occupati o utilizzati, ma in ogni caso gravati dall'esproprio): lo stesso ctu auspicava, come sopra visto un conseguente adempimento catastale che incombeva ad
, ma che proprio non ha assolto, per cui deve farsi carico delle relative CP_2 CP_2 conseguenze. Ne deriverà : Superficie soggetta ad esproprio secondo il decreto di esproprio: mq
9.385 (compresi i mq 256 di cui sopra ---- Valore area da indennizzare : mq 9.385 x €/mq8,19 =
€ 76.863,15 pagina 13 di 15 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (Art. 22 bis T.U.) - si considera quella che il ctu ha definito “Opzione 2”: Opzione 2 (Si considerano tutte le aree di cui al decreto di esproprio) - Valore area -------- € 76.863,15 + Soprassuoli € 10.500,00 = TOTALE
87.363,15 ------- calcolo indennità per occupazione d'urgenza: (€87.363,15/12) x 6 anni+((€87.363,15/12)/12)x5 mesi=€46.715,02 L'indennità per occupazione d'urgenza sarà quindi pari a: € 46.715,02
- L'indennità per occupazione temporanea è pari a € 33.338,42
- Ai valori sopra determinati va aggiunto l'indennizzo secondo l'articolo 42 T.U. comma 1, maggiorato degli interessi pari al 5% annuo sul complessivo valore (comma 3). Aree occupate in più: mq 688 (rectius euro 745) ---- valore complessivo mq 745 x €/mq8,19 =
€ 6.101,55
- di cui il 10% pari al valore dell'indennizzo è € 610,16
- A questo va aggiunto il 5% annuo su tutto il valore --- Il 5% del valore è: € 305,08 ---si tiene per valido il totale degli anni di occupazione, 8 e mezzo e si ha: €305,08 x 8,5 = € 2.593,18
- Si avrà quindi che l'indennizzo più interessi per le aree occupate extra decreto ammonterà complessivamente a: 2.593+ 610,16+ 6.101, 65 = € 9.304,81
- Tale ultima cifra va sommata alle indennità di esproprio determinate sopra
-
§ 7 – regolamentazione delle spese processuali
Le spese processuali relative al giudizio di cassazione ed al presente giudizio seguono la soccombenza e i valori medi .
Le spese processuali relative al giudizio che ha dato luogo alla decisione cassata seguono pure esse la soccombenza (compresa la fase di trattazione, essendovi stata una ctu che ha dato luogo a molti passaggi) : tuttavia esse vanno compensate nella misura del 50 % in quanto la parte soccombente ha rifiutato conciliazioni anche su dettagli, al contrario di , ed ha comunque tenuto un CP_2 comportamento, come attesta il ctu, inutilmente litigioso.
p.q.m.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza resa da questa stessa Corte recante il numero 2725 del 2017, così provvede
1) Determina i vari importi dovuti da nella maggiore somma di Parte_4 euro € 166.221,40 per le causali di cui alla parte motiva, fino alla corresponsione delle varie voci indicate come da motivazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla differenza, ove pagina 14 di 15 sussistente, tra la somma così complessivamente riconosciuta e quella già versata dall' ente, espropriante presso la Cassa DD.PP.; dispone, di conseguenza, che l'eventuale differenza in tal modo risultante sia depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti attrici in CP_2 riassunzione, relative al giudizio che ha esitato nell'ordinanza cassata, con compensazione del
50 % e pertanto col restante 50 % a suo carico. Spese che liquida, per l'intero per la fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la fase di trattazione, in € 5.670,00; per la Fase decisionale, in € 4.253,00
3) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti attrici in CP_2 riassunzione, relative al giudizio di Cassazione, che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 3.402,00, per Fase introduttiva del giudizio, in € 2.478,00, per la Fase decisionale, in € 1.775,00
4) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti attrici in CP_2 riassunzione, relative al presente giudizio. Spese che liquida, per l'intero per la fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la Fase decisionale, in € 4.253,00
Ancona c.c. del 2.12.25
Il Cons. est.
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2024 R.G. e promossa da
e in proprio e Parte_1 Parte_2 in qualità di rappresentante legale della Controparte_1
(C.F./P.Iva ) rappresentata e difesa, come da procura speciale in
[...] P.IVA_1 calce al presente atto su foglio separato, dall'avv. Corrado Morrone (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 11. Si chiede ai sensi di legge che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo pec:
ed al fax. 06/86389691. Email_1
Attori in riassunzione pagina 1 di 15 Contro società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50 (C.F. e P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante avv. Amedeo Gagliardi nella sua qualità di P.IVA_2
Responsabile dell'Ufficio Legale pro tempore e procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura a ministero del Notaio in Roma, del 27.02.2020, rep. n. 16134, racc. Persona_1
10949 (doc. 1), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura allegata in calce al presente atto su foglio separato ai fini del deposito telematico, dal prof. avv. RA ZE (C.F.
) del Foro di Bologna e dall'avv. Andrea Galvani (C.F. C.F._2 C.F._3 del Foro di Ancona – i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di
Cancelleria agli indirizzi pec e Email_2
– ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale dei Email_3 predetti difensori corrispondente ai seguenti indirizzi pec: (avv. Email_2
RA ZE) e (avv. Andrea Galvani) e, per quanto Email_4 occorrer possa, al domicilio fisico di cui allo Studio dell'avv. Andrea Galvani in Ancona, Piazza della
Repubblica 1/A.
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: giudizio di appello a seguito di rinvio della Cassazione – espropriazione per P.U.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Vicende processuali sino alla decisione della Cassazione
Con ordinanza n. 2725/2017, la Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile la domanda proposta, nei confronti di da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 pagina 2 di 15 " , per ottenere la determinazione Controparte_1 dell'indennità di espropriazione relativa a terreni di loro proprietà siti in Comune di Fano, la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea ed il risarcimento dei danni conseguenti all'ablazione dei terreni, oltre al pagamento dell'indennità di cui all'art. 40, comma 3, d.P.R. n. 327 del
2001.
La Corte d'Appello accoglieva l'eccezione formulata da rilevando che i Controparte_2 proprietari dei terreni avevano accettato l'indennità offerta, nell'ambito della procedura espropriativa avviata nei loro confronti, come da verbale di amichevole accordo, sottoscritto in data 10/10/2009, e successivo contratto preliminare di trasferimento immobiliare per causa di pubblica utilità, in sostituzione della procedura di esproprio, stipulato in data 17/12/2009.
In particolare, la Corte riteneva che, una volta accettata l'indennità provvisoria offerta, la misura della stessa diviene definitiva e non più contestabile, restando precluso l'esperimento dell'opposizione alla stima, ferma la possibilità di impugnare detto accordo in un ordinario giudizio di cognizione.
Non veniva dato alcun rilievo alla circostanza che, poi, non era stato sottoscritto il previsto contratto di cessione, poiché l'accordo bonario aveva, comunque, avuto l'effetto di precludere ogni futura contestazione sull'importo dell'indennità di espropriazione e ad esso era seguito, in luogo della cessione, decreto di esproprio.
La Corte d'appello, poi, negava che potesse assumere rilievo la sentenza della Corte costituzionale n.
181 del 10/06/2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge, tra cui, da ultimo, l'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. 327 del 2001, incidente sulla determinazione dell'indennità spettante in caso di espropriazione di terreni non edificabili, poiché lo strumento dell'opposizione alla stima non era congruo allo scopo di far valere i parametri legali, dovendo la pretesa di sostituire l'indennità concordata con quella risultante dall'applicazione dei parametri legali essere fatta valere attraverso un'ordinaria azione diretta a far valere l'invalidità parziale dell'accordo, considerato anche che l'accertamento dell'eventuale nullità dell'accordo amichevole non costituisce un antecedente logico necessario alla determinazione della giusta indennità, ma un fatto impeditivo dell'espropriazione che deve essere fatto valere necessariamente in un diverso giudizio.
Impugnavano tale decisione con ricorso per cassazione i proprietari dei terreni espropriati, affidato ad un unico motivo, articolato in distinti profili.
I ricorrenti censuravano la decisione di merito, che aveva qualificato l'accettazione dell'indennità provvisoria come atto negoziale irrevocabile e non più modificabile, senza dare rilievo al fatto che, poi, pagina 3 di 15 dopo il contratto preliminare, l'atto definitivo di cessione volontaria non era stato stipulato e senza considerare che, dopo la stipula del preliminare, era intervenuta la sentenza n. 181 del 10/06/2011 della
Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 40 d.P.R. n. 327 del 2001, unitamente ad altre norme, nella parte in cui faceva riferimento ai cosiddetti V.A.M. (valori agricoli medi) anche per la determinazione del prezzo in sede di cessione volontaria delle aree.
Secondo i ricorrenti, era stato richiamato un precedente di legittimità riguardante una ipotesi ben diversa da quella in esame (Cass., Sez. 1, n. 19671 del 13/09/2006), senza considerare gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011, intervenuta prima della notifica del decreto di esproprio.
§ 2 – La decisione della Cassazione
La Cassazione accoglieva il ricorso nei termini che seguono.
2.1 - Emergeva con chiarezza che i ricorrenti avevano accettato l'indennità ad essi offerta, stipulando, poi, un "preliminare di trasferimento immobiliare per causa di pubblica utilità in sostituzione della procedura di esproprio", nel quale hanno previsto la corresponsione della complessiva somma di €
83.010,48 - che comprendeva gli importi dovuti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327 del
2001, l'indennità per l'occupazione temporanea di cantiere e quella per la perdita di manufatti - con il versamento di € 70.407,38 al momento della stipula del preliminare il pagamento del saldo al momento della sottoscrizione del contratto definitivo .
2.2 – Successivamente alla stipula del contratto preliminare, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 10/06/2011, a seguito della quale i ricorrenti non hanno più prestato il consenso alla stipula del contratto definitivo. L'Amministrazione ha, quindi, adottato il decreto di esproprio, notificato ai ricorrenti il 28/05/2015, i quali hanno instaurato il procedimento ex art. 53
d.P.R, n. 327 del 2001.
2.3 - Il contratto preliminare ha previsto la corresponsione, quale corrispettivo della cessione, tra l'altro, della somma determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327 del 2001, il quale stabilisce : «il corrispettivo dell'atto di cessione: ... c) se riguarda area edificatile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3.». L'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, a sua volta prevede : «Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo
20, comma 1» - cioè per l'offerta delle indennità spettanti agli espropriati - «e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma
4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.» pagina 4 di 15 2.4 - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 10/06/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in I. n. 359 del 1992, in combinato disposto con gli articoli 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, I. n. 865 del
1971, come sostituiti dall'art. 14 I. n. 10 del 1977, dichiarando, inoltre, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327 del 2001, così ripristinando la possibilità di far coincidere l'indennità di espropriazione con il valore di mercato per i terreni che, pur non potendo essere considerati edificabili, alla stregua del terzo comma dell'articolo 5 bis e del terzo comma dell'articolo 37 d.P.R. n. 327 del 2001.
In particolare, sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi gli articoli sopra menzionati, nella parte in cui prevedevano che l'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria fosse commisurata ad un valore (quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali), che prescindeva dalle effettive caratteristiche dell'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignorava ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene.
2.5 - Le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall'origine la disposizione colpita, con l'unico limite delle situazioni già consolidate. In tale ottica, la Cassazione ha ritenuto non ancora esaurito il rapporto nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità è intervenuta in pendenza di giudizio di opposizione alla stima, anche se la materia del contendere non riguardava le norme divenute incostituzionali, poiché sull'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso.
2.6 - L'accordo sull'ammontare dell'indennità, di cui all'art. 20 d.P.R. n. 327 del 2001, è cosa diversa dall'atto di cessione volontaria, i cui contenuti sono meglio disciplinati nell'art. 45 d.P.R. cit.
Entrambi hanno natura negoziale pubblica, nel senso che si tratta di accordi che si inseriscono nel procedimento ablatorio come atti integrativi del procedimento stesso, e determinano gli effetti giuridici tipici previsti dal d.P.R. cit.
Essi seguono all'offerta di una indennità provvisoria, che deve essere determinata alla stregua dei criteri inderogabili di liquidazione previsti dl legislatore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15159 del 11/06/2018).
pagina 5 di 15 Tuttavia, l'accordo sull'ammontare dell'indennità produce solo effetti obbligatori (l'obbligo della P.A. di corrispondere l'indennità come concordata), mentre la stipula dell'atto di cessione volontaria, ai sensi dell'articolo 45 d.P.R. cit., determina anche l'effetto traslativo della proprietà in favore della P.A.
In sintesi, l'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo, nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante. È evidente, dunque, che un accordo sull'ammontare dell'indennità non costituisce mai l'atto terminale del procedimento espropriativo, che può concludersi solo con la cessione volontaria delle aree ovvero con il decreto di esproprio.
2.7 - Nel caso di specie è intervenuto l'accordo sull'indennità, ma non la cessione volontaria delle aree, pure inizialmente prevista con un contratto preliminare.
L'accertamento si limita, dunque, alla verifica della valenza dell'accordo sull'ammontare dell'indennità di espropriazione, essendo oramai definitivamente esclusa l'eventualità della cessione volontaria delle aree, per effetto dell'adozione del decreto di esproprio.
Deve, pertanto, escludersi che la menzionata decisione del giudice delle leggi sia intervenuta quanto il rapporto giuridico tra le parti si era esaurito, poiché il procedimento espropriativo era ancora in corso, non essendo stata effettuata la cessione e non essendo stato ancora adottato il decreto di esproprio.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del
10/06/2011 ha inciso sulla determinazione del prezzo di cessione dei terreni agricoli, come quelli oggetto del giudizio, nella parte in cui l'art. 45, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327 del 2001 rinvia all'art. 40, comma 3, d.P.R. cit.
2.8 - Con riguardo all'ipotesi in cui le parti abbiano già stipulato la cessione volontaria delle aree oggetto del procedimento di esproprio, è stato rilevato che tale cessione, effettuata ai sensi dell'art. 45
d.P.R. n. 327 del 2001, non è un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta all'espropriato, non può tenersi conto della clausola convenzionale, ove essa sia ancorata a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti nel corso della procedura, tant'è che ha consentito pagina 6 di 15 l'impugnazione dell'accordo con cui è stata effettuata la cessione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10619 del 20/04/2023).
2.9 - Nel caso in cui il procedimento sia definito con il decreto di esproprio, che tenga conto dell'indennità concordata, invece, il privato può agire ai sensi dell'art. 54 d.P.R. cit. per ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità, previo accertamento della invalidità sopravvenuta dell'accordo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. n. 327 del 2001 .
2.10 - Ne discendeva la regola enunciata nel principio di diritto espresso dalla Cass., per cui il proprietario del bene può agire per chiedere la determinazione della giusta indennità ai sensi dell'art. 54
d.P.R. n. 327 del 2001 previo accertamento dell'invalidità sopravvenuta dell'accordo sull'indennità.
L'ordinanza impugnata veniva pertanto cassata, nei limiti sopra indicati, con rinvìo alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
§ 3 – La riassunzione ed il presente giudizio di rinvio
Gli attori in riassunzione come indicati in epigrafe procedevano ad introdurre la presente fase di rinvio.
Chiedevano disporsi nuova ctu, rispetto alla quale, in sostanza, si opponeva, osservando che CP_2 già il quesito demandato al ctu nella precedente fase riguardava la determinazione del valore venale:
“Determini il CTU, con riferimento alle previsioni di cui al d.p.r. n. 327/2001 ed alle vigenti disposizioni, l'indennità di espropriazione dovuta in relazione al bene per cui è causa, tenuto conto di quanto specificamente dedotto dalle parti ed attenendosi ai seguenti criteri:
1) il valore venale del bene oggetto di esproprio, considerando i manufatti e i soprassuoli eventualmente presenti, previa valutazione delle caratteristiche del bene espropriato al momento dell'emanazione del decreto di esproprio;
2) qualora la natura del bene espropriato sia oggetto di contestazione tra le parti, procedere alla determinazione del valore predetto formulando entrambe le ipotesi con esplicazione analitica dei criteri adottati;
3) se richiesto, determinare l'indennità di occupazione d'urgenza, da calcolare ai sensi dell'art. 50 d.p.r. n. 327/2001, richiamato dall'art. 22 bis del medesimo testo unico per il periodo ivi previsto, nonché l'indennità di occupazione temporanea ex art.49 da calcolare a norma del menzionato art. 50…
§ 4 - Il rispetto della durata ragionevole e complessiva del processo (per non parlare, nel caso in esame, della precedente fase amministrativa), se cioè rapportata a tutte le fasi dello stesso e quindi ricomprendente anche il presente giudizio di rinvio, impone di considerare come ampiamente pagina 7 di 15 sufficiente quanto determinato dal consulente tecnico d'ufficio, nel grado processuale definito con la sentenza poi oggetto di Cassazione, dal momento che a quest'ultimo era stata demandata anche la determinazione del valore venale.
E questo anche perché la differenza tra quanto accertato dal predetto ctu e quanto ulteriormente domandato da parte attrice è veramente minima, e perché, in ogni caso, di tale differenza si può effettuare una valutazione senza ricorrere ad una nuova CTU, tra l'altro con costi che non potrebbero non essere sproporzionati rispetto alle specificazioni che verrebbero ad essa demandate.
Giova infatti richiamare quanto contenuto nella comparsa conclusionale degli odierni attori in riassunzione datata 12.6.17, non perché tale comparsa contenga attività di impulso processuale (che sarebbero con essa incompatibili) quanto per il riassunto della posizione degli espropriati:
“…il CTU ha accertato di avere verificato il predetto disallineamento tra le mappe catastali del frazionamento eseguito dalla società ed i confini naturali, avendo constatato che la società espropriante ha di fatto occupato e CP_2 trasformato mq. 688 (in realtà mq. 735) di terreno di proprietà rispetto alle aree che risultano espropriate. Lo Parte_2 stesso CTU ha anche dato atto che vi sono mq. 256 che [non] figurano espropriati ma di fatto non utilizzati da Pt_3
. Sul punto, questa difesa osserva che si tratta di aree che la proprietà ha perduto e che non ha più potuto CP_2 utilizzare a nessun fine (anche perché rese inutilizzabili), compreso ovviamente quello precipuo agricolo, a seguito delle opere e delle trasformazioni operate da con la realizzazione del lavori di ampliamento della terza corsia. Si CP_2 tratta quindi di aree espropriate che devono essere indennizzate e che non possono essere restituite agli originari proprietari anche perché rese inservibili al precedente uso cui erano destinate.
Il valore venale dei beni correttamente stimato dal CTU è di euro 8,19 al mq., parametrato al prezzo di vendita effettivo di un terreno adiacente e simile a quello oggetto di esproprio. In conclusione il CTU ha prospettato due diverse opzioni valutative, distinguendo – su richiesta della società convenuta - a seconda che si tenga conto (opzione 2) ovvero non si tenga conto (opzione 1) dell'area di mq. 256 di cui si è detto supra.
Il CTU è quindi pervenuto alle seguenti determinazioni:
Opzione 1 totale euro 164.198,83;
Opzione 2 (considerazione di tutte le aree oggetto del decreto di esproprio e quindi espropriate, soluzione corretta) totale euro 167.416,59.
Come si vede, le due opzioni si discostano di poco in termini economici, ma quella giuridicamente corretta è quella che prevede l'indennizzo per tutte le aree oggetto del decreto ablatorio e di cui parte attrice ha ormai da tempo perso la proprietà.
4. Il CTU ha anche calcolato ad ogni buon fine, anche conciliativo, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis T.U. Espropr. per le aree occupate di fatto e trasformate da società ST in più rispetto a quelle espropriate (mq. 688), quantificando il relativo onere a carico della convenuta in euro 8.592,98. In realtà, secondo parte attrice tali aree ammontano a mq. 735 per cui la stima del CTU al riguardo va proporzionalmente incrementata.
…[…]… Per ciò che attiene l'indennità ex art. 42 bis T.U. Espropr. il CTU ha rilevato che va riconosciuto l'interesse annuo del 5% così come dallo stesso determinato in euro 281,74, a partire dalla data di immissione in possesso e fino all'emissione del provvedimento di espropriazione successiva, con pagamento da effettuarsi entro il termine di trenta giorni.…[…]… i metri quadrati 47 (mq.735-mq.688=mq.47) della particella 33 occupati in più da e definitivamente CP_4 trasformati con la pista ciclabile devono anch'essi essere individuati ed indennizzati. …[…]… Si conviene in proposito con Per_ quanto affermato dal CTU ing. a pag. 29 della relazione sulla necessità del rilievo con apposito strumento topografico pagina 8 di 15 sul terreno per l'esatta individuazione di tali aree che il CTU ha ingiustamente ed immotivatamente defalcato dalle aree da indennizzare.
5. Si reitera pertanto l'istanza che su tali rilevanti profili codesta ecc.ma Corte voglia disporre per le ragioni dianzi espresse, un supplemento di CTU o la rinnovazione parziale ed integrazione della stessa, ovvero voglia riconvocare a chiarimenti il CTU”.
§ 5 – La relazione di ctu espletata a firma ing. contiene, fra l'altro, le seguenti considerazioni : Per_2
“…questi confini [dell'area oggetto di esproprio] dovrebbero coincidere con i confini catastali dai Mappali interessati dall'esproprio. Tuttavia, sovrapponendo sulla mappa fornita dal Catasto i confini naturali, il sottoscritto ha potuto riscontrare che non coincidessero con i confini teorici determinati dal frazionamento realizzato, sempre da ET ST, al fine di individuare i Mappali oggetto di esproprio. Tali errori sono stati compiuti, a parere del sottoscritto, in buona fede, dato che vi sono aree occupate in più e in meno in entrambe le parti. Il dettaglio delle differenze è riportato in allegato, ma in sintesi i risultati indicano che vi sono, su mq.
9.385 indicati nel decreto di esproprio, mq 256 non occupati da ET ST e mq 688 occupati in più da ET ST in aree extra decreto...”.
Si fa riferimento, come visto, ai 256 mq comunque, per la tesi degli espropriati, sottratti alla loro utilizzazione ed ai 688 mq di fatto occupati in più (che assommano in realtà a 735 per quanto prospettano gli espropriati ) .
Proseguendo nella lettura della relazione:
“…l'esproprio coinvolge una superficie complessiva di mq 58.441, di cui, a seguito del frazionamento avvenuto in data 09.10.2012, sono sottoposte ad esproprio: mq 9.385 a cui si aggiungono mq 7.515 sottoposti ad occupazione temporanea.
…[…]…
Si può quindi ritenere che il valore unitario di €/mq 8,191, pari alla cifra richiesta per un'area adiacente a quella oggetto di esproprio, sia il più probabile valore di mercato da assegnare nella valutazione alle aree agricole.
…[…]…
rimane da definire la questione relativa alle aree occupate in più e in meno rispetto al decreto di esproprio. Come abbiamo visto, rispetto al decreto di esproprio, risultano complessivamente mq 256, che risulterebbero espropriati, ma, di fatto, non sono stati occupati ed ancora nella disponibilità di
: Parte_2
“A parere del sottoscritto queste superfici dovrebbero essere oggetto di un frazionamento catastale in modo da essere chiaramente individuate e definite, e dovrebbero in ogni caso essere defalcate dal 1 Come sopra visto, valore al mq considerato congruo dagli attori. pagina 9 di 15 calcolo dell'indennità di esproprio, accompagnate, contemporaneamente, da una rettifica del decreto di esproprio stesso.Il parere del sottoscritto è che tutte queste rettifiche, essendosi trattato di un errore dei tecnici di ET ST, debbano essere totalmente a carico della stessa.La superficie in parola avrebbe, ai valori indicati dal sottoscritto, un valore complessivo piuttosto modesto, pari a mq
256 x €/mq8,19=€ 2.096,64 ma risulterebbe opportuno sanare questa anomalia per evitare future dispute in relazione ai confini.
Il sottoscritto ha proposto alle Parti un accordo transattivo per regolarizzare la posizione durante questa procedura, trovando la disponibilità di ET ST, ma la Parte si è opposta Parte_2 chiedendo che venisse mantenuta l'attuale distribuzione catastale e di venire risarcita per la sola parte di occupazione in più da parte di ET ST.
…[…]…
Fatte queste precisazioni si passa a definire quello che secondo il sottoscritto CTU è il valore del bene oggetto di esproprio, in ossequio al quesito.
Superficie soggetta ad esproprio secondo il decreto di esproprio: mq 9.385
Superficie occupata in meno da ET ST mq 256
Totale effettiva superficie da indennizzare:
mq9.385-mq256 =mq 9.129
Valore area da indennizzare
mq.
9.129x€/mq8,19= €74.766,51
A questa cifra va aggiunto il risarcimento per occupazione senza titolo di alcune aree per mq 688, il risarcimento si calcola pari al doppio del valore delle aree
mq 688x(€/mq8,19x2)= €11.269,44
Il totale da considerare per il solo valore del bene è quindi:
€ 74.766,51 +€ 11.269,44 = € 86.035,95
Esproprio parziale di bene unitario (art. 33)
Come abbiamo visto, l'esproprio interessa diversi Mappali della proprietà degli Parte_2
alcuni di superficie più ampia, altri di superficie più contenuta. Parte_2
pagina 10 di 15 Alcuni Mappali vengono espropriati totalmente, altri solo in parte. Ai sensi dell'art. 33 T.U., va valutato se nell'esproprio si crei perdita o aumento di valore nella parte non espropriata per effetto dell'esproprio. Il sottoscritto ritiene che, trattandosi di aree agricole, non si abbia né perdita né aumento di valore nella parte residua per effetto dell'esproprio.
Infatti la perdita di una striscia, in posizione perimetrale, di dimensione relativamente limitata, non toglie valore alla residua proprietà, che resta ugualmente lavorabile ed economicamente appetibile2.
…[…]…
In ossequio all'art. 22 bis del T.U., va riconosciuta all'espropriato un'indennità aggiuntiva all'esproprio in relazione al tempo in cui l'espropriante ha occupato l'area, per motivi di urgenza ed indifferibilità, a partire dal momento dell'occupazione, fino all'emanazione del decreto di esproprio.
L'occupazione è avvenuta in data 21.10.2008, mentre il Decreto di Esproprio è stato emesso in data
17.04.2015, con versamento dell'indennità avvenuto in data 05.03.2015, ovvero più di sei anni e quattro mesi dopo (si considerano sei anni e cinque mesi per arrotondamento).
L'indennità per occupazione d'urgenza viene riconosciuta nei termini del valore di esproprio del terreno ed è pari, per ogni anno, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo di quella annua. Quindi l'occupazione
d'urgenza si calcolerà per un periodo di 6 anni e cinque mesi, da cui:
Valore area €86.035,95
calcolo indennità per occupazione d'urgenza:
( € 86.035,95/12) x 6 anni+( ( € 86.035,95/12)/12) x 5 mesi = € 46.005,33
…[…]…
Come visto sopra, oltre alle superfici espropriate, ET ST ha occupato dei terreni per un totale di mq 7.515
In base all'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, è dovuta all'espropriato un'indennità, per ogni anno di occupazione, pari ad 1/12 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio dell'area, e per ogni mese,
o frazione, 1/12 dell'indennità annua. 2 Anche questo profilo appare pacifico e non suscettibile di essere rimesso in discusssione. pagina 11 di 15 L'occupazione è durata dal 21.10.2008 (data di immissione in possesso) al 17.04.2015 (data emissione decreto di esproprio), pertanto il periodo di occupazione è durato sei anni e sei mesi.
Da cui, essendo l'area inserita nel contesto dell'area espropriata, si assumerà come valore unitario quello assunto per le aree espropriate rispettivamente, e cioè: €/mq 8,19
Si avrà: ( mq 7.515 x €/mq 8,19/12) x 6 anni + (mq 7.515 x €/mq 8,19/12/12) x 6 mesi = € 33.338,42
L'indennità per occupazione temporanea sarà quindi pari a: € 33.338,42
TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO
Quindi, il totale dovuto per l'esproprio dell'area in oggetto è dato dalla somma delle indennità come di seguito elencate:
- Valore di indennizzo € 86.035,95
- Occupazione d'urgenza di bene espropriato € 46.005,33
- Occupazione temporanea € 33.338.42
- TOTALE € 165.379,7
IL TOTALE DOVUTO PER L'ESPROPRIO DELLE AREE IN ZONA BELGATTO DI PROPRIETA'
NA E IO AS CONSIDERANDO IL Pt_1 Parte_2
VALORE ALLA DATA DEL DECRETO DI ESPROPRIO (17.04.2015) E PER L'INDENNITÀ DI
OCCUPAZIONE ALLA DATA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PROVVISORIA (05.03.2015),
ARROTONDATA ASSOMMA A:
€165.380,00 (centosessantacinquemilatrecentoottanta/00). A tale cifra dovranno essere aggiunti, al momento dell'effettivo pagamento, gli interessi legali sulla differenza tra l'importo complessivo di cui sopra e quanto già versato in data 05.03.2015, e pari a € 118.286,53.
Queste conclusioni del ctu, si ripete, non oggetto di specifiche successive doglianze di entrambe le parti
(salvo le osservazioni ex art. 195 cpc, di cui si viene a parlare subito), vanno integrate con quanto contenuto nella relazione finale, in parti (non essenziali, ma comunque da registrare) oggetto di modifica in relazione al rilievo del CTP il quale “…osserva che anziché considerare l'istituto Per_3 dell'accessione invertita, che prevede un risarcimento pari al doppio del valore del bene, sia considerato l'indennizzo secondo l'art. 42 bis del DPR 327/01…”:
pagina 12 di 15 1) Al citato comma 1 viene previsto che il privato riceva un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene.
2) Al citato comma 3 viene poi affermato che per il periodo di occupazione senza titolo vada riconosciuto a titolo risarcitorio l'interesse del 5% annuo sul valore determinato del bene.
Il ctu “…ritiene di recepire l'osservazione, e calcolerà, pertanto, l'indennità sulle aree occupate extra decreto secondo l'art. 42 bis T.U….”. A ben vedere, non si tratta di una singola osservazione bensì di tre distinte, seppure tutte afferenti l'art.42 bis .
Circa il rilievo ulteriore Il CTU ritiene che, oltre all'indennizzo, sia necessario effettuare un nuovo frazionamento catastale, che a suo parere, dovrebbe essere a carico di ET ST, la questione non è di diretta valutazione in questa sede, anche per le osservazioni sopra richiamate, e cioè perché rileva lo stato di fatto.
Con riguardo alla presenza di manufatti al momento dell'occupazione che sono stati demoliti e che dovrebbero, secondo le osservazioni del CTP essere risarciti come soprassuoli, il sottoscritto Per_3 ritiene di accogliere l'osservazione, e riconoscere la somma già assegnata da ET ST nel decreto di esproprio alla voce "Manufatti ed altri oneri", per un importo complessivo pari ad €
10.500,00, che saranno aggiunti alle indennità di esproprio.
§ 6 - Conclusioni
Così, il ricalcolo dà i seguenti risultati
- Non si ritiene di considerare il solo valore dell'area effettivamente occupata da ET
ST, decurtando le aree occupate in meno, ovvero quelle che si trovano oltre i confini visibili sul terreno (fossi e recinzioni), dalla parte della proprietà . Sul punto la Parte_2 posizione degli espropriati è corretta dal punto di vista logico-giuridico: non si possono fare ricadere gli errori in più o in meno rispetto al progetto, sia pure compiuti in buona fede, ove abbiano portato, in ultima analisi, ad una giuridica sottrazione in fatto (i 745 mq) ovvero in diritto (i 256 mq non occupati o utilizzati, ma in ogni caso gravati dall'esproprio): lo stesso ctu auspicava, come sopra visto un conseguente adempimento catastale che incombeva ad
, ma che proprio non ha assolto, per cui deve farsi carico delle relative CP_2 CP_2 conseguenze. Ne deriverà : Superficie soggetta ad esproprio secondo il decreto di esproprio: mq
9.385 (compresi i mq 256 di cui sopra ---- Valore area da indennizzare : mq 9.385 x €/mq8,19 =
€ 76.863,15 pagina 13 di 15 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (Art. 22 bis T.U.) - si considera quella che il ctu ha definito “Opzione 2”: Opzione 2 (Si considerano tutte le aree di cui al decreto di esproprio) - Valore area -------- € 76.863,15 + Soprassuoli € 10.500,00 = TOTALE
87.363,15 ------- calcolo indennità per occupazione d'urgenza: (€87.363,15/12) x 6 anni+((€87.363,15/12)/12)x5 mesi=€46.715,02 L'indennità per occupazione d'urgenza sarà quindi pari a: € 46.715,02
- L'indennità per occupazione temporanea è pari a € 33.338,42
- Ai valori sopra determinati va aggiunto l'indennizzo secondo l'articolo 42 T.U. comma 1, maggiorato degli interessi pari al 5% annuo sul complessivo valore (comma 3). Aree occupate in più: mq 688 (rectius euro 745) ---- valore complessivo mq 745 x €/mq8,19 =
€ 6.101,55
- di cui il 10% pari al valore dell'indennizzo è € 610,16
- A questo va aggiunto il 5% annuo su tutto il valore --- Il 5% del valore è: € 305,08 ---si tiene per valido il totale degli anni di occupazione, 8 e mezzo e si ha: €305,08 x 8,5 = € 2.593,18
- Si avrà quindi che l'indennizzo più interessi per le aree occupate extra decreto ammonterà complessivamente a: 2.593+ 610,16+ 6.101, 65 = € 9.304,81
- Tale ultima cifra va sommata alle indennità di esproprio determinate sopra
-
§ 7 – regolamentazione delle spese processuali
Le spese processuali relative al giudizio di cassazione ed al presente giudizio seguono la soccombenza e i valori medi .
Le spese processuali relative al giudizio che ha dato luogo alla decisione cassata seguono pure esse la soccombenza (compresa la fase di trattazione, essendovi stata una ctu che ha dato luogo a molti passaggi) : tuttavia esse vanno compensate nella misura del 50 % in quanto la parte soccombente ha rifiutato conciliazioni anche su dettagli, al contrario di , ed ha comunque tenuto un CP_2 comportamento, come attesta il ctu, inutilmente litigioso.
p.q.m.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza resa da questa stessa Corte recante il numero 2725 del 2017, così provvede
1) Determina i vari importi dovuti da nella maggiore somma di Parte_4 euro € 166.221,40 per le causali di cui alla parte motiva, fino alla corresponsione delle varie voci indicate come da motivazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla differenza, ove pagina 14 di 15 sussistente, tra la somma così complessivamente riconosciuta e quella già versata dall' ente, espropriante presso la Cassa DD.PP.; dispone, di conseguenza, che l'eventuale differenza in tal modo risultante sia depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti attrici in CP_2 riassunzione, relative al giudizio che ha esitato nell'ordinanza cassata, con compensazione del
50 % e pertanto col restante 50 % a suo carico. Spese che liquida, per l'intero per la fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la fase di trattazione, in € 5.670,00; per la Fase decisionale, in € 4.253,00
3) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti attrici in CP_2 riassunzione, relative al giudizio di Cassazione, che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 3.402,00, per Fase introduttiva del giudizio, in € 2.478,00, per la Fase decisionale, in € 1.775,00
4) Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti attrici in CP_2 riassunzione, relative al presente giudizio. Spese che liquida, per l'intero per la fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la Fase decisionale, in € 4.253,00
Ancona c.c. del 2.12.25
Il Cons. est.
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 15 di 15