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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
DA ED Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 19463389 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 07/02/2024 al Comune di Paternò e ad
Area srl, qui inviato con PEC in data 08/03/2024 e iscritto al n. 2019/2024 R.G.R., TT MA, in proprio e anche quale erede di Nominativo_1, ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 18595478, notificato il 09/12/2023, emesso ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss., L. n.
160/2019, per l'importo complessivo di euro 4.150,29, relativo a IMU anno 2016, nonché degli atti consequenziali. Deduceva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: – carenza di legittimazione del concessionario Area S.r.l.; – violazione degli artt. 24 e 26 del D.P.R. n. 602/1973; – omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
– intervenuta decadenza e prescrizione del credito;
– difetto di motivazione dell'atto impugnato.
§2. Si costituiva in giudizio Area, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa tributaria;
in subordine, deduceva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§3. In data 29/12/2025 il Comune di Paternò si costituiva in giudizio rilevando di aver sgravato le sanzioni, intrasmissibili al ricorrente in quanto erede di Nominativo_1; nel resto, deduceva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
§4. All'odierna udienza erano presenti soltanto il difensore del ricorrente e il difensore di Area, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Atteso l'intervenuto sgravio, va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle sanzioni portate dall'atto impugnato.
§6. Nel resto, il ricorso non è fondato.
§7. Dagli atti risulta che: – il Comune di Paternò notificava a mani del ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 n. 4353/2021 in data 08.11.2021; – l'atto non veniva impugnato nei termini di legge;
– la riscossione veniva affidata ad Area S.r.l., concessionaria iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997; – in data 04.10.2023 veniva notificato il sollecito di pagamento oggi impugnato;
– successivamente veniva emesso preavviso di fermo amministrativo. La documentazione prodotta da Area non è stata contestata dal ricorrente.
Discende da ciò che le contestazioni sul merito della pretesa fiscale sono inammissibili.
L'avviso di accertamento esecutivo, notificato il 08.11.2021, non è stato impugnato nei termini previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ed è quindi divenuto definitivo. La giurisprudenza costante afferma che
“la cartella di pagamento – e, per analogia, gli atti successivi della riscossione – se fa seguito a un avviso di accertamento ormai definitivo, non rappresenta un nuovo atto impositivo e può essere contestata solo per eventuali vizi propri” (Cass. nn. 11354/2003, 19204/2006, 14324/2009).
Pertanto, nel caso di impugnazione del sollecito o del preavviso di fermo, possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti, come ad esempio l'avvenuto pagamento (Cass. n. 7829/2015), circostanza che in questo caso non è stata indicata.
§8. Anche la doglianza riferita alla presunta violazione dell'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973 risulta priva di fondamento.
Gli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973 regolano la riscossione tramite ruolo, affidata all'Agente nazionale della riscossione, ma non si applicano alla riscossione delle entrate locali eseguite ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. n. 160/2019.
La Corte costituzionale ha chiarito che “l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico nell'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi” (Corte Cost. n. 44/2016); né sono pertinenti le sentenze della Cassazione citate dal ricorrente
(Cass. nn. 8049/2017 e 33862/2022), poiché concernono esclusivamente atti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
§9. Ancora, sulla legittimazione di Area S.r.l., osserva il Giudice che la società resistente risulta iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997 ed è stata regolarmente incaricata dal Comune di Paternò con determinazione dirigenziale.
L'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997 consente agli enti locali di affidare a soggetti terzi iscritti all'albo ministeriale l'accertamento e la riscossione dei tributi. Non sussiste alcuna norma che imponga al concessionario di allegare all'atto di riscossione il provvedimento di affidamento, essendo sufficiente l'indicazione della propria qualità, come avvenuto nel caso di specie.
§10. Quanto alla pretesa omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla decadenza, risulta dagli atti, come detto, che l'avviso di accertamento IMU 2016 è stato notificato il 08.11.2021, entro il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Tale notifica ha altresì prodotto effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., con decorrenza di un nuovo termine quinquennale. Il sollecito di pagamento impugnato risulta pertanto tempestivo.
Le invocazioni degli artt. 26 e 50 D.P.R. n. 602/1973 sono inconferenti, trattandosi di disciplina propria della riscossione mediante ruolo, non applicabile alla procedura ex L. n. 160/2019.
§11. Nemmeno sussiste il lamentato difetto di motivazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicché è carente di interesse l'impugnazione fondata esclusivamente su vizi formali” (Cass. n. 12674/2016).
In ogni caso, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, contenendo l'indicazione di tutti gli elementi utili e necessari al fine dell'esatta individuazione della pretesa creditoria, quali ad esempio: il soggetto creditore;
il soggetto debitore;
l'indicazione dell'atto precedentemente notificato;
la tipologia dell'entrata; l'annualità; la data di notifica dell'atto prodromico;
nonché la puntuale indicazione degli ulteriori interessi, dell'aggio, maggiorazioni di legge, ove applicati in sede di emissione dell'ingiunzione di pagamento. In ordine agli elementi necessari che deve possedere l'ingiunzione, la Suprema Corte ha affermato che “il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e quindi a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni”.
(Cass. N. 20361/2006)
La Suprema Corte ha affermato altresì che il requisito motivazionale è soddisfatto anche mediante indicazione per relationem degli atti presupposti (Cass. nn. 20361/2006, 9032/2013, 6914/2011). Ed è principio consolidato che, “quando la cartella o l'atto della riscossione non costituisca il primo atto impositivo, non può essere annullato per vizio di motivazione” (Cass. nn. 82/2016, 21177/2014).
§12. Fermo restando lo sgravio effettuato dal Comune, segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§13. Le spese accedono alla sostanziale soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore dei resistenti, da distrarsi per ciò che attiene ad Area, in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio limitatamente alle sanzioni portate dall'atto impugnato;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00= oltre accessori di legge per ciascuno dei resistenti, Comune di
Paternò e Area;
distrae le spese liquidate ad Area in favore del procuratore antistatario di questa. Così deciso in Catania, il 19.01.2026. Il Giudice estensore Francesco Puleio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2019/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
DA ED Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 19463389 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 07/02/2024 al Comune di Paternò e ad
Area srl, qui inviato con PEC in data 08/03/2024 e iscritto al n. 2019/2024 R.G.R., TT MA, in proprio e anche quale erede di Nominativo_1, ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 18595478, notificato il 09/12/2023, emesso ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss., L. n.
160/2019, per l'importo complessivo di euro 4.150,29, relativo a IMU anno 2016, nonché degli atti consequenziali. Deduceva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: – carenza di legittimazione del concessionario Area S.r.l.; – violazione degli artt. 24 e 26 del D.P.R. n. 602/1973; – omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
– intervenuta decadenza e prescrizione del credito;
– difetto di motivazione dell'atto impugnato.
§2. Si costituiva in giudizio Area, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa tributaria;
in subordine, deduceva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§3. In data 29/12/2025 il Comune di Paternò si costituiva in giudizio rilevando di aver sgravato le sanzioni, intrasmissibili al ricorrente in quanto erede di Nominativo_1; nel resto, deduceva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
§4. All'odierna udienza erano presenti soltanto il difensore del ricorrente e il difensore di Area, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Atteso l'intervenuto sgravio, va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle sanzioni portate dall'atto impugnato.
§6. Nel resto, il ricorso non è fondato.
§7. Dagli atti risulta che: – il Comune di Paternò notificava a mani del ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 n. 4353/2021 in data 08.11.2021; – l'atto non veniva impugnato nei termini di legge;
– la riscossione veniva affidata ad Area S.r.l., concessionaria iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997; – in data 04.10.2023 veniva notificato il sollecito di pagamento oggi impugnato;
– successivamente veniva emesso preavviso di fermo amministrativo. La documentazione prodotta da Area non è stata contestata dal ricorrente.
Discende da ciò che le contestazioni sul merito della pretesa fiscale sono inammissibili.
L'avviso di accertamento esecutivo, notificato il 08.11.2021, non è stato impugnato nei termini previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ed è quindi divenuto definitivo. La giurisprudenza costante afferma che
“la cartella di pagamento – e, per analogia, gli atti successivi della riscossione – se fa seguito a un avviso di accertamento ormai definitivo, non rappresenta un nuovo atto impositivo e può essere contestata solo per eventuali vizi propri” (Cass. nn. 11354/2003, 19204/2006, 14324/2009).
Pertanto, nel caso di impugnazione del sollecito o del preavviso di fermo, possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti, come ad esempio l'avvenuto pagamento (Cass. n. 7829/2015), circostanza che in questo caso non è stata indicata.
§8. Anche la doglianza riferita alla presunta violazione dell'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973 risulta priva di fondamento.
Gli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973 regolano la riscossione tramite ruolo, affidata all'Agente nazionale della riscossione, ma non si applicano alla riscossione delle entrate locali eseguite ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. n. 160/2019.
La Corte costituzionale ha chiarito che “l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico nell'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi” (Corte Cost. n. 44/2016); né sono pertinenti le sentenze della Cassazione citate dal ricorrente
(Cass. nn. 8049/2017 e 33862/2022), poiché concernono esclusivamente atti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
§9. Ancora, sulla legittimazione di Area S.r.l., osserva il Giudice che la società resistente risulta iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997 ed è stata regolarmente incaricata dal Comune di Paternò con determinazione dirigenziale.
L'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 446/1997 consente agli enti locali di affidare a soggetti terzi iscritti all'albo ministeriale l'accertamento e la riscossione dei tributi. Non sussiste alcuna norma che imponga al concessionario di allegare all'atto di riscossione il provvedimento di affidamento, essendo sufficiente l'indicazione della propria qualità, come avvenuto nel caso di specie.
§10. Quanto alla pretesa omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla decadenza, risulta dagli atti, come detto, che l'avviso di accertamento IMU 2016 è stato notificato il 08.11.2021, entro il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Tale notifica ha altresì prodotto effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., con decorrenza di un nuovo termine quinquennale. Il sollecito di pagamento impugnato risulta pertanto tempestivo.
Le invocazioni degli artt. 26 e 50 D.P.R. n. 602/1973 sono inconferenti, trattandosi di disciplina propria della riscossione mediante ruolo, non applicabile alla procedura ex L. n. 160/2019.
§11. Nemmeno sussiste il lamentato difetto di motivazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicché è carente di interesse l'impugnazione fondata esclusivamente su vizi formali” (Cass. n. 12674/2016).
In ogni caso, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, contenendo l'indicazione di tutti gli elementi utili e necessari al fine dell'esatta individuazione della pretesa creditoria, quali ad esempio: il soggetto creditore;
il soggetto debitore;
l'indicazione dell'atto precedentemente notificato;
la tipologia dell'entrata; l'annualità; la data di notifica dell'atto prodromico;
nonché la puntuale indicazione degli ulteriori interessi, dell'aggio, maggiorazioni di legge, ove applicati in sede di emissione dell'ingiunzione di pagamento. In ordine agli elementi necessari che deve possedere l'ingiunzione, la Suprema Corte ha affermato che “il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e quindi a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni”.
(Cass. N. 20361/2006)
La Suprema Corte ha affermato altresì che il requisito motivazionale è soddisfatto anche mediante indicazione per relationem degli atti presupposti (Cass. nn. 20361/2006, 9032/2013, 6914/2011). Ed è principio consolidato che, “quando la cartella o l'atto della riscossione non costituisca il primo atto impositivo, non può essere annullato per vizio di motivazione” (Cass. nn. 82/2016, 21177/2014).
§12. Fermo restando lo sgravio effettuato dal Comune, segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§13. Le spese accedono alla sostanziale soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore dei resistenti, da distrarsi per ciò che attiene ad Area, in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio limitatamente alle sanzioni portate dall'atto impugnato;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00= oltre accessori di legge per ciascuno dei resistenti, Comune di
Paternò e Area;
distrae le spese liquidate ad Area in favore del procuratore antistatario di questa. Così deciso in Catania, il 19.01.2026. Il Giudice estensore Francesco Puleio