Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.667/2024 R.G., promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]di Camastra (ME), in Vico C.F._1
Giacomo Serpotta n. 3, elettivamente domiciliata in Villafrati, (PA), via Vittorio
Emanuele, n. 109, presso lo studio dell'avvocato Rosalia Costanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
; Controparte_1
-resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
premettendo che in data 17.12.1994 ha contratto matrimonio Parte_1
civile con - trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile Controparte_1
del Comune di Santena dell'anno 1994, al n. 4–1 - che successivamente in data
17.12.1995 ha contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Santo Stefano di Camastra, che dall' unione erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni, che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti depositato il 17.4.2023, è stata disposta la separazione consensuale che, da allora, la separazione si è protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione limitatamente all'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile per l'importo di € 200,00.
nonostante la regolare notifica del ricorso e del Controparte_1
pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice delegato, stante la contumacia del resistente non ha potuto esperire il tentativo di conciliazione;
la ricorrente, affermando di non avere un lavoro stabile e di abitare insieme ai figli e ha insistito Per_1 Per_2 nell'assegnazione della casa familiare.
Orbene, osserva il Collegio che è stato documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusto decreto d'omologa emesso dal Tribunale di Patti, e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Alla luce delle risultanze processuali si ritiene che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2 La domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -,è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. n. 3015/18).
Nella fattispecie in esame i tre figli hanno già raggiunto la maggiore età inoltre la ricorrente all'udienza del 19.12.2024 ha precisato quanto segue: “Mio figlio Per_1 lavora saltuariamente, l'altro figlio, non trova lavoro, trova qualcosa solo Per_2
saltuariamente, in passato ha lavorato in un negozio come aiuto elettricista a Santo
Stefano di Camastra”.
Orbene sulla base delle risultanze processuali non si evincono i presupposti per assegnare la casa familiare alla ricorrente posto che non si è presenza né di figli minorenni con lei conviventi né di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in quanto i figli e - già maggiorenni da anni - hanno Per_1 Per_2
prestato - anche se saltuariamente - attività lavorativa remunerata, pertanto, hanno già fatto ingresso nel mercato del lavoro, dimostrando di essere soggetti abili e idonei a conseguire una loro indipendenza economica.
In materia, inoltre, è utile evidenziare che secondo la Suprema Corte “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento e dunque della mancata autosufficienza economica
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con
3 ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/23).
Osserva il Collegio che con riferimento al mancato raggiungimento dell'autonomia economica dei figli la ricorrente non ha né allegato né provato le ragioni per le quali i figli e non hanno ancora raggiunto la loro indipendenza economica;
Per_1 Per_2
limitandosi soltanto ad affermare che gli stessi hanno esercitato saltuariamente attività lavorativa.
Sulla base di quanto esposto la domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare non merita accoglimento per carenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Altresì infondata e priva di supporto probatorio è la domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio.
Preliminarmente occorre evidenziare che in tema di assegno divorzile va tenuto conto l'arresto giurisprudenziale intervenuto con la nota pronuncia n. 18287/2018, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito, che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che ai fini del riconoscimento dello stesso si deve adottare, pertanto, un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul
4 profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del menage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica di chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente, che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare;
in sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza, tuttavia, fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
5 formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Cass., n.
17505/2023).
Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi, come si è detto, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha né allegato né provato il contributo che ha fornito in costanza di matrimonio alla realizzazione del patrimonio familiare o l'eventuale sua rinuncia – in giovane età – ad esercitare attività lavorativa per scelte che erano frutto di un progetto comune e condiviso con il marito.
Inoltre, osserva il Collegio che la , per l'età e per le condizioni di salute di cui Parte_1
gode, è un soggetto ancora idoneo a prestare attività lavorativa.
Per le ragioni esposte la domanda avente ad oggetto l'assegno di divorzio deve essere, rigettata, non sussistendo - in mancanza di elementi probatori - i presupposti in capo alla ricorrente per indicati dalla più recente giurisprudenza sopra richiamata.
Nulla si dispone sulle spese, stante la contumacia della controparte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.667/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
4) rigetta la domanda di assegno di divorzio;
5) nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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