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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 186 2024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5211/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento - provvedimento n. 186 del 22/10/2024 - prot. 3835 del 22/10/2024, notificato in data 19/11/2024 dal Comune di Cosoleto, relativo alla TARI anno 2022 (importo € 881,00).
Deduce l'inefficacia del regolamento e delle delibere di fissazione delle tariffe, non pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Cosoleto, rappresentando che, nelle more del giudizio, l'atto
è stato annullato, per cui ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto annullamento dell'atto opposto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese possono essere compensate, per come richiesto dal
Comune e non opposto da parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 186 2024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5211/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento - provvedimento n. 186 del 22/10/2024 - prot. 3835 del 22/10/2024, notificato in data 19/11/2024 dal Comune di Cosoleto, relativo alla TARI anno 2022 (importo € 881,00).
Deduce l'inefficacia del regolamento e delle delibere di fissazione delle tariffe, non pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Cosoleto, rappresentando che, nelle more del giudizio, l'atto
è stato annullato, per cui ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto annullamento dell'atto opposto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese possono essere compensate, per come richiesto dal
Comune e non opposto da parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.