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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15111/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Ferrante (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f./p.i. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga condannato a riassumerlo con un contratto a Controparte_1
tempo indeterminato (con il mantenimento del livello e dell'anzianità di cui al precedente rapporto di lavoro) ed al risarcimento del danno da liquidarsi in un importo corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita;
in subordine, ha chiesto che il convenuto venga condannato al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione (compreso il rateo della tredicesima) che avrebbe percepito dalle dimissioni
1 per giusta causa alla scadenza del contratto a tempo determinato. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per il convenuto dall'1 aprile
1989 al 30 giugno 2019 (allorquando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo), che il 30 ottobre 2021 veniva assunto nuovamente dal resistente con un contratto a tempo determinato per il periodo dal 9 novembre 2021 al 9 agosto 2022 e che l'1 giugno 2022 presentava dimissioni per giusta causa (consistente nell'omessa corresponsione delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022, soltanto successivamente – e, quindi, tardivamente - saldate); sulla base di tali fatti, l' ha argomentato circa la Pt_1 fondatezza delle superiori pretese (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' ritualmente evocato in giudizio, è Controparte_1 rimasto contumace.
Ciò detto, vanno esaminate partitamente le pretese oggetto di causa.
La prima domanda, volta all'assunzione alle dipendenze del convenuto con un contratto a tempo indeterminato, va senz'altro rigettata per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, va escluso che l'impegno manifestato nella lettera di licenziamento
“di estendere il diritto di ripescaggio per tutti i lavoratori in organico a 60 mesi” (cfr. allegato n. 1 del ricorso: “In tale eventualità” – cioè del “ripescaggio” – “l'Ente si impegna a riassumerla in servizio, con tutte le garanzie ed i diritti del contratto a tempo indeterminato in deroga alle normative vigenti”) integri un'obbligazione giuridicamente vincolante, considerando che, da un lato, gli estremi del vincolo sono inammissibilmente generici (non è dato comprendere, per esempio, a quale condizione sarebbe stata subordinato l'obbligo di riassunzione) e, dall'altro lato, la causa dell'obbligazione è inintelligibile (va ricordato, infatti, che il contratto ex art. 1333 c.c. presuppone una causa e la promessa unilaterale atipica, laddove ritenuta ammissibile, richiede anch'essa una giustificazione, da individuarsi nell'interesse – nella fattispecie, del tutto mancante - del promittente).
Ma a prescindere dalle superiori considerazioni, è certo che l'accoglimento della domanda di adempimento risulta precluso dalla risoluzione del rapporto di lavoro ad opera dello stesso ricorrente: è opinione di questo giudice, infatti, che le dimissioni presentate dal dipendente siano del tutto incompatibili sia (ictu oculi) con la conversione
2 del precedente rapporto da determinato ad indeterminato, sia all'affermazione di un diritto alla costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Respinta la domanda principale, anche la seconda pretesa, consistente nella richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in un importo corrispondente a sei mensilità, va ritenuta infondata: essa, infatti, è del tutto priva di supporto normativo
(almeno nei termini in cui è stata formulata: cfr. ricorso).
Ciò detto, va esaminata la domanda risarcitoria proposta in via subordinata, relativa al danno subito in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto.
Ora, per consolidata giurisprudenza “in caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 12092 dell'1 luglio 2004).
Lo stesso principio trova applicazione nel caso di dimissioni per giusta causa, visto che anche in questa circostanza la risoluzione del rapporto, seppur intervenuta ad iniziativa del lavoratore, è ascrivibile alla colpa del datore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
11308 del 14 novembre 2017).
Pertanto, va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno relativo all'omessa percezione delle retribuzioni che avrebbe ricevuto dalla data delle dimissioni (1 giugno 2022) alla scadenza naturale del contratto (9 agosto 2022), detraendo, tuttavia, da tale importo le somme percepite nello stesso periodo dall' a titolo di Pt_1
indennità di disoccupazione (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 2906 del 29 marzo 1996, secondo cui “nella liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, il giudice deve tener conto, a titolo di "aliunde perceptum", dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della suddetta liquidazione (indennità relativamente alla quale l'onere contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro) a nulla rilevando la diversità soggettiva tra colui che è tenuto al suddetto risarcimento (e cioè il datore di lavoro) ed il soggetto tenuto ad erogare l'indennità di disoccupazione (l' , atteso che la CP_2 compensatio "lucri cum damno" risponde al criterio di adeguamento del risarcimento al danno effettivamente subito, secondo i principi di cui all'art. 1223 cod. civ.”).
3 In definitiva, dunque, il convenuto va condannato al pagamento di € 3.248,22, somma calcolata dal c.t.u. nominato in corso di causa con metodologia immune da censure
(cfr. relazione in atti), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione da ciascun rateo (cfr. ancora relazione di c.t.u.) fino al saldo.
Visto l'esito complessivo della causa, il resistente va condannato al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese di lite del ricorrente, da effettuarsi in favore dell'Erario giusta ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_1
rigetta le domande principali;
accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
3.248,22, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione da ciascun rateo fino al saldo;
condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario delle spese giudiziali del ricorrente, che liquida in € 2.100,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15111/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Ferrante (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f./p.i. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga condannato a riassumerlo con un contratto a Controparte_1
tempo indeterminato (con il mantenimento del livello e dell'anzianità di cui al precedente rapporto di lavoro) ed al risarcimento del danno da liquidarsi in un importo corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita;
in subordine, ha chiesto che il convenuto venga condannato al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione (compreso il rateo della tredicesima) che avrebbe percepito dalle dimissioni
1 per giusta causa alla scadenza del contratto a tempo determinato. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per il convenuto dall'1 aprile
1989 al 30 giugno 2019 (allorquando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo), che il 30 ottobre 2021 veniva assunto nuovamente dal resistente con un contratto a tempo determinato per il periodo dal 9 novembre 2021 al 9 agosto 2022 e che l'1 giugno 2022 presentava dimissioni per giusta causa (consistente nell'omessa corresponsione delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022, soltanto successivamente – e, quindi, tardivamente - saldate); sulla base di tali fatti, l' ha argomentato circa la Pt_1 fondatezza delle superiori pretese (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' ritualmente evocato in giudizio, è Controparte_1 rimasto contumace.
Ciò detto, vanno esaminate partitamente le pretese oggetto di causa.
La prima domanda, volta all'assunzione alle dipendenze del convenuto con un contratto a tempo indeterminato, va senz'altro rigettata per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, va escluso che l'impegno manifestato nella lettera di licenziamento
“di estendere il diritto di ripescaggio per tutti i lavoratori in organico a 60 mesi” (cfr. allegato n. 1 del ricorso: “In tale eventualità” – cioè del “ripescaggio” – “l'Ente si impegna a riassumerla in servizio, con tutte le garanzie ed i diritti del contratto a tempo indeterminato in deroga alle normative vigenti”) integri un'obbligazione giuridicamente vincolante, considerando che, da un lato, gli estremi del vincolo sono inammissibilmente generici (non è dato comprendere, per esempio, a quale condizione sarebbe stata subordinato l'obbligo di riassunzione) e, dall'altro lato, la causa dell'obbligazione è inintelligibile (va ricordato, infatti, che il contratto ex art. 1333 c.c. presuppone una causa e la promessa unilaterale atipica, laddove ritenuta ammissibile, richiede anch'essa una giustificazione, da individuarsi nell'interesse – nella fattispecie, del tutto mancante - del promittente).
Ma a prescindere dalle superiori considerazioni, è certo che l'accoglimento della domanda di adempimento risulta precluso dalla risoluzione del rapporto di lavoro ad opera dello stesso ricorrente: è opinione di questo giudice, infatti, che le dimissioni presentate dal dipendente siano del tutto incompatibili sia (ictu oculi) con la conversione
2 del precedente rapporto da determinato ad indeterminato, sia all'affermazione di un diritto alla costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Respinta la domanda principale, anche la seconda pretesa, consistente nella richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in un importo corrispondente a sei mensilità, va ritenuta infondata: essa, infatti, è del tutto priva di supporto normativo
(almeno nei termini in cui è stata formulata: cfr. ricorso).
Ciò detto, va esaminata la domanda risarcitoria proposta in via subordinata, relativa al danno subito in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto.
Ora, per consolidata giurisprudenza “in caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 12092 dell'1 luglio 2004).
Lo stesso principio trova applicazione nel caso di dimissioni per giusta causa, visto che anche in questa circostanza la risoluzione del rapporto, seppur intervenuta ad iniziativa del lavoratore, è ascrivibile alla colpa del datore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
11308 del 14 novembre 2017).
Pertanto, va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno relativo all'omessa percezione delle retribuzioni che avrebbe ricevuto dalla data delle dimissioni (1 giugno 2022) alla scadenza naturale del contratto (9 agosto 2022), detraendo, tuttavia, da tale importo le somme percepite nello stesso periodo dall' a titolo di Pt_1
indennità di disoccupazione (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 2906 del 29 marzo 1996, secondo cui “nella liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, il giudice deve tener conto, a titolo di "aliunde perceptum", dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della suddetta liquidazione (indennità relativamente alla quale l'onere contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro) a nulla rilevando la diversità soggettiva tra colui che è tenuto al suddetto risarcimento (e cioè il datore di lavoro) ed il soggetto tenuto ad erogare l'indennità di disoccupazione (l' , atteso che la CP_2 compensatio "lucri cum damno" risponde al criterio di adeguamento del risarcimento al danno effettivamente subito, secondo i principi di cui all'art. 1223 cod. civ.”).
3 In definitiva, dunque, il convenuto va condannato al pagamento di € 3.248,22, somma calcolata dal c.t.u. nominato in corso di causa con metodologia immune da censure
(cfr. relazione in atti), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione da ciascun rateo (cfr. ancora relazione di c.t.u.) fino al saldo.
Visto l'esito complessivo della causa, il resistente va condannato al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese di lite del ricorrente, da effettuarsi in favore dell'Erario giusta ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_1
rigetta le domande principali;
accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
3.248,22, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione da ciascun rateo fino al saldo;
condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'Erario delle spese giudiziali del ricorrente, che liquida in € 2.100,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
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