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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott.ssa Silvia Rita Fabrizio
Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii
Consigliere dott. Federico Ria
Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 737/23 R.A.C.C., vertente
TRA
(P.IVA ) con sede in Roccaraso (AQ), Via Parte_1 P.IVA_1
Pietransieri, in persona del legale rappresentante, Sig.ra nata a [...]
Noci (BA) il 7 agosto 1951 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Claudio Di Tonno (CF del Foro di Pescara, il C.F._2
pagina 1 di 15
quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell'elezione del domicilio digitale, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
CONTRO
con sede in LA, Via Valtellina n. 15/17, codice Controparte_1
fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mila-no,
Monza, Brianza e Lodi , in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_2
C.F. nato a [...] il [...], giusta Controparte_2 C.F._3
procura del Dott. nella sua qualità di Consigliere in forza di Controparte_3
delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019 con firma autenticata il 25.05.2020 per Dott. Notaio in LA, rep. Persona_1
142719 racc. 36506 e registrata a LA - DP II il 27.05.2020 al n. 35001 (doc. 1), nella qualità di procuratrice di – giusta procura Controparte_4
autenticata per Notaio in data 9.05.2019 rep. 140483 racc. Persona_1
35371 e registrata a LA 2 in data 20.05.2019 (doc. 2) – con sede in LA, Via
Valtellina n. 15/17, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA , non in proprio ma esclusivamente in nome P.IVA_3
e per conto di – giusta procura rilasciata dal Dott. Controparte_5 CP_6
nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della
[...]
predetta società, con firma autenticata in data 2.11.2018 per Dott.
[...]
, Notaio in Pordenone, rep. 53366 racc. 39537 (doc. 3) – società a Per_2
responsabilità limitata con socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di VI – LL , rappresentata e difesa P.IVA_4 dall' Avv. Marco Verdi, del Foro di LA (C.F. , pec: C.F._4
e dall'Avv. Massimo Rizza, del Foro di Email_1
pagina 2 di 15 3
LA (C.F. – , C.F._5 Email_2
anche disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore Avv. Marco Verdi sito in LA, Via Fontana n. 14 giusta procura speciale in atti;
APPELLATO
E
con sede in Isernia alla via Santo Spirito n° 14/16, P.I. Controparte_7
, in persona del suo amm.re e legale rapp.te p.t.,sig.ra P.IVA_5 CP_8
nata a [...] il [...] residente a [...],
[...]
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Lucio Mario Epifanio C.F._6
presso il cui studio elett.te domicilia in Venafro al V.le Vittorio Emanuele III n°
27, C.F. , giusta procura speciale in atti;
CodiceFiscale_7
ALTRO APPELLATO
E
Controparte_9
[...]
APPELLATI NON COSTITUITI
oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Sulmona n. 103 del 26 aprile 2023 resa nel procedimento iscritto al N. 509/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art. 615 primo e secondo comma cpc;
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conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 22.1.2025 , da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza Tribunale di Sulmona n.
103 del 26 aprile 2023 resa nel procedimento iscritto al N. 509/2020 R.G. per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, aveva rigettato l'opposizione da esso attore opponente formulata, sia ex art. 615 primo co. che, nel giudizio successivamente riunito, 615 secondo comma, volta in sostanza a sostenere il difetto di legittimazione attiva della procedente nonché
l'impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione.
1.1 Evidenzia da subito Collegio come sia in sede di conclusionale che in sede di replica la difesa della parte appellante non abbia riproposto il motivo afferente il preteso difetto di legittimazione e di interesse della procedente
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale procuratrice della Controparte_4
in nome e per conto di in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_5
pro tempore.
Avendo in particolare la parte appellante omesso qualsiasi riferimento a tale motivo di appello sia in comparsa conclusionale sia nella replica alle avverse conclusionali, tenuto conto quindi della necessaria valutazione complessiva della pagina 4 di 15 5
condotta processuale della parte, ritiene il Collegio possa desumersi da tale condotta inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse alla statuizione sul punto (cfr. Cass. n. 25725/2014).
D'altra parte la rinuncia ad uno dei capi, e tanto più a solo uno dei motivi di appello, può intervenire anche in sede di scritti conclusivi (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3453).
D'altra parte, il giudice di prime cure sul punto, aveva puntualmente ricostruito in sentenza ogni passaggio-presupposto della legittimazione della odierna appellata, che comunque deve ritenersi per riproposto anche in questa sede.
1.2 Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle pagina 5 di 15 6
statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr.
Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
2- Formula pertanto da ultimo la parte appellante i seguenti motivi di impugnazione avverso la gravata decisione.
2-1 Asserita obbligatorietà di astensione da parte del Giudice Unico, Dott.ssa
Marta Sanelli, nel processo di primo grado avanti al Tribunale di Sulmona.
L'appellante rileva come nel giudizio di merito di primo grado il Giudice unico abbia svolto la funzione di Giudice Relatore in seno al Collegio Giudicante del reclamo proposto da avverso l'ordinanza con la quale il Parte_1
Tribunale di Sulmona aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione attivata dall'appellata . Controparte_1
Invero, il doppio ruolo svolto dal medesimo Magistrato, nella funzione sia di
Giudice Unico nel giudizio di merito, sia di Giudice Relatore nella fase del reclamo avverso la pronuncia di rigetto della richiesta di sospensione, renderebbe la sentenza appellata nulla ex art. 158 cpc;
disposizione che riconosce, quale vizio di nullità insanabile, quello relativo alla regolare costituzione del Giudice e risultando violato il disposto di l'art. 186 bis cpc, disp. att..
Il motivo è manifestamente infondato.
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Mostra di non comprendere la difesa della parte appellante che il disposto dell'invocato art. 186 bis cpc, disciplina l'incompatibilità, nelle sole ipotesi di opposizione ex art. 617 cpc e non quindi 615 cpc, tra il giudice della fase sommaria, evidentemente coincidente con il giudice dell'atto opposto ex art. 617 cpc, ed il giudice della fase a cognizione piena, vale a dire del giudizio di merito ex art. 618 cpc.
Il richiamo pertanto al disposto di cui all'art. 186 bis att cpc è del tutto inconferente.
La circostanza invece che il giudice del giudizio di cognizione, la cui sentenza è stata qui gravata, coincida con uno dei componenti del collegio che ha deciso il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione della esecuzione adotatto dal GE, resta del tutto irrilevante ai fini de quibus, in regione della più volte affermata, anche da parte della Corte Costituzionale, inidoneità a costituire presupposto per l'astensione l'avvenuta conoscenza, in sede cautelare, dei fatti sui quali poi lo stesso giudice è chiamato a decidere a cognizione piena.
Anzi nel nostro processo civile, l'identità fisica del giudice decidente e del giudice istruttore, anche se autore in corso di causa di provvedimenti cautelari o anticipatori, è del tutto naturale ed anzi auspicabile. Si è infatti fatta progressivamente spazio l'idea “che una tutela incondizionata del diritto delle parti ad un giudice non prevenuto […] anziché giovare, nuocerebbe al processo.
L'emissione allora di provvedimenti d'urgenza o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di richiederne la ricusazione.
Il profilo di nullità adombrato dall'appellante muove da una ricostruzione del sistema processuale che, implicitamente, sembra mutuare principi ad esso non riconducibili e propri invece del processo penale. In quest'ultimo ordinamento, secondo l'attuale sistema, il giudice che decide deve arrivare al dibattimento pagina 7 di 15 8
senza conoscere il materiale istruttorio e la vicenda che ha coinvolto i soggetti che giudicherà, deve essere stato estraneo agli atti antecedenti del procedimento: meccanismo che esclude di per sé che il giudice possa avere una qualche precognizione, anche nel medesimo grado di giudizio, del thema decidendum. In seno al processo civile invece la costante cognizione, nel medesimo grado di giudizio, da parte dello stesso giudice dei vari profili in cui può atteggiarsi la vicenda processuale, anche se comportano, in corso di causa, l'adozione di provvedimenti cautelari o anticipatori, è addirittura un valore perseguito.
2.2 Nullità della sentenza sotto altro e diverso profilo – violazione dell'art. 102
c.p.c.
L'odierna appellante assume che il bene pignorato costituisca bene appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo ex art. 826 c.c. poiché sottoposto a vincolo minerario posto che la Regione Abruzzo aveva rilasciato in favore della per la coltivazione delle acque termali, Controparte_10
giusta concessione minerarie risalente al 31 dicembre 1996 e prorogata in forza di determinazione regionale del 15 settembre 2021.
Assume sotto tale profilo come, per statuire in proposito, sia in senso negativo che affermativo, sarebbe stata necessaria la partecipazione al giudizio della Regione
Abruzzo.
Tale profilo è strettamente connesso a quello di cui al successivo punto 2.3 dei motivi di appello e pertanto può essere esaminato congiuntamente a questo.
Esclusa, come si vedrà, la configurabilità di una riconduzione dei beni staggiti al patrimonio indisponibile della Regione, senza peraltro che la presente statuizione, in ragione dei limiti soggettivi sul giudicato, possa compromettere ragioni e diritti di questa, alcuna questione afferente una pretesa non integrità del contraddittorio, oltretutto mai sollevata dalla parte qui appellante, né nelle fasi pagina 8 di 15 9
davanti al GE né davanti al Collegio per il reclamo né ancora in primo grado, può essere efficacemente sollevata.
2.3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 826 C.C. e dell'art. 31 RD 29 luglio
1927, n. 1443; illogicità e contraddittorietà manifeste.
Ad avviso in sostanza dell'appellante, il bene immobile de quo, oggetto prima di dazione di ipoteca e poi sottoposto a pignoramento, sarebbe ricompreso nell'ambito della concessione mineraria rilasciata dalla Regione Abruzzo con decreto n. 812 del 31.12.1996 e, di per sé, impignorabile, in quanto bene appartenente al patrimonio indisponibile ora della Regione ex art. 826 c.c.
2.3.1 L'assunto non può essere condiviso
E' lo stesso appellante ad illustrare nell'atto introduttivo che l'atto di precetto de quo richiama espressamente l'atto per Notar dell'8 marzo 2011 con il Per_3
quale ha concesso alla medesima società attrice, un mutuo CP_11
fondiario del complessivo importo di Euro 1.250.000,00. A garanzia del capitale mutuato – e per quanto qui d'interesse – è stata costituita un'ipoteca di secondo grado, anch'essa richiamata espressamente nell'atto di precetto per la complessiva somma di Euro 2.500.000,00 sui seguenti beni: “immobile sito in
Rivisondoli, località “La Difesa” o “Mulino” e precisamente: - zona di terreno estesa tremilacentoquarantasette (3.147) metri quadrati circa, sulla quale è in fase di ultimazione un centro inalatore, centro fitness e centro curativo sanitario, oltre a una piscina scoperta, censito nel Catasto Terreni al foglio 15, particella 504 (ex p.lla
24), are 31.47, RD Euro 1,95, RA Euro 0,65.”.
Il pignoramento ha poi riguardato lo stesso bene oggetto di ipotesa (pg. 17 dell'atto di appello), vale a dire la particella 504 (ex p.lla 24).
Risulta allora dall'esame dell'incarto acquisito che il bene immobile de quo, sito nel Comune di Rivisondoli, località “La Difesa” o “Mulino” e censito al Catasto
Terreni Foglio 15 particella 504 (ex particella 24), salvo le precisazioni di cui pagina 9 di 15 10
infra, non è ricompreso nel patrimonio indisponibile pubblico, in quanto bene di proprietà della giusto atto di compravendita trascritto in data Parte_1
11.02.2000 avanti l'Ufficio Territoriale L'Aquila, al Registro Generale n. 2168 e
Registro Particolare n. 1629 (doc.
4-8 relativo al giudizio 509/2020).
Con decreto n. 810 del 31.12.1996 proprio della Giunta Regionale Abruzzo (doc.
5-13 relativo al giudizio 509/2020) e successiva delibera n. 2531 del 7.10.1997 sempre della Giunta Regionale Abruzzo, era stato in particolare già stabilito espressamente che l'area censita al Catasto Foglio 15, Particella 24, di mq 8.200 circa (oggetto dell'ipoteca impugnata e poi del pignoramento qui opposto), fosse oggetto di alienazione alla predetta società, mentre soltanto quella censita Foglio
15, Particella n. 23, di 31.400 mq circa, sarebbe stata oggetto di concessione amministrativa trascritta (non oggetto di ipoteca) giusta nota di trascrizione in pari data 11.2.2000, Reg. Gen. 2169, Reg. Part. 1630 (doc.
8-10 del giudizio di appello).
E' dunque documentato che l'immobile censito al Foglio 15 particella 24 non è e non può essere qualificato quale bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile, mentre esclusivamente l'immobile censito al Catasto Foglio 15
Particella 23 può al più esserlo.
Ne discende dunque che, non essendo l'immobile compravenduto e gravato da ipoteca un bene demaniale, non potrà nemmeno applicarsi al caso di specie la disposizione normativa di cui al R.D. n. 1443 del 1927, invocata dalla società appellante, al solo fine di vedere dichiarata la nullità ab origine dell'ipoteca per assenza di autorizzazione del Ministero per l'Economia Nazionale, essendo come detto oggetto di concessione semmai la particella 23.
Assume l'appellante che l'errore evidente in cui sarebbe incorso il primo Giudice sarebbe costituito dalla mancata considerazione che il patrimonio indisponibile regionale ex art. 826 c.c. è relativo alle miniere e non al suolo sul quale queste insistono ed alle sue pertinenze.
pagina 10 di 15 11
Tale assunto non può essere complessivamente condiviso.
Alla lettura di questo giudice dell'opposizione perviene invece un quadro complessivo nell'ambito del quale:
a) non è in discussione la persistente demanaialità delle acque minerali e termali in giacimento ex art. 2, c. 1, lett. e), r.d. n. 1443 /1927, appartenendo la miniera al patrimonio indisponibile pubblico ex lege (art. 826 c.c.), e non potendo quindi il giacimento, inteso come la sorgente o punto di emersione delle acque, in alcun modo essere assoggettata a pignoramento né a qualsiasi altro trasferimento coattivo. La regola generale della assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quel che attiene ai beni demaniali ed ai patrimoniali indisponibili, un'eccezione, configurandosi in tali ipotesi un difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 1780/1978). In questa sede non si discute affatto dell'assoggettamento a pignoramento dello specifico giacimento minerario, vale a dire però, e diversamente da quanto tenta di assume l'appellante, della sorgente di acque termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata;
b) la particella gravata da ipoteca prima e da pignoramento poi (Comune di
Rivisondoli (AQ), e censito al Catasto al Foglio 15, Particella 24, Natura T-
Terreno, consistenza 82 are) risulta invece in proprietà privata giusta atto di compravendita in data 22.10.1999, con conseguente trascrizione dell'atto stesso in data 11.02.2000 avanti l'Ufficio Territoriale L'Aquila, al Registro Generale n.
2168 e Registro Particolare n. 1629 (doc.
4-8 giudizio RG n. 509/2020).
c) la proprietà della particella de qua risulta in capo proprio all'odierna appellante, debitrice e datrice di ipoteca, che, sintomaticamente, pur lamentando la nullità della ipoteca e quindi della apposizione del vincolo, non formula alcuna richiesta di adozione di declaratoria di eventuale nullità di quell'atto di acquisto in suo favore (eccezione il cui spiegamento peraltro parrebbe impedito almeno dal disposto di cui all'art. 157 cc), né solleva alcuna criticità in punto di efficacia traslativa di quell'atto, ma tenta di far valere l'appartenenza dell'area al pagina 11 di 15 12
patrimonio indisponibile pubblico solo al fine di paralizzare l'avversa iniziativa esecutiva;
d) resta pertanto preclusa in questa sede ogni ulteriore indagine sulla tenuta di quell'atto di compravendita, la cui efficacia pertanto deve essere assunta come presupposto incontestato per ogni successiva valutazione da parte di questo
Collegio;
e) non risulta che il pignoramento abbia coinvolto anche la concessione, come pure sarebbe stato possibile da parte del creditore ipotecario ex art. 30 Regio Decreto
29 luglio 1927, n. 1443, fonte ancora primaria regolante lo sfruttamento di miniere, cave e torbiere, nonostante l'adozione della successiva legge nr. 323 del
2000, disposizione che unitamente agli artt. 22 R.D. cit. richiede la previa autorizzazione pubblica e la successiva notifica del precetto anche alla stessa autorità;
f) la parte opponente neanche allega e comprova che il pignoramento abbia investito pertinenze, ai sensi degli artt. artt. 22, 23, 35 e 43 R.D. cit., del giacimento minerario, cioè della sorgente di acque termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata (id est azienda mineraria) e non invece i beni della mera azienda commerciale, cui il pignoramento si estende ex art. 2811 cc,
g) non risulta in particolare allegato e neanche comprovato che il pignoramento abbia coinvolto gli impianti fissi interni od esterni, i pozzi, le gallerie, i macchinari, gli apparecchi ed utensili destinati alla coltivazione della miniera, assieme con le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale, tali beni soli costituenti le pertinenze del giacimento minerario, inteso, come visto, però nel senso della sorgente di acque termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata,
h) non risulta in particolare allegato e comprovato, stando alla identificazione che delle pertinenze del giacimento dà la stessa legge regionale (art. 32 riportata proprio dall'appellante) che il pignoramento abbia investito le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali funzionali al (solo) esercizio estrattivo;
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i) Non tiene in debito conto l'appellante che la stessa normativa regionale ora citata specifica ulteriormente che non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento, disposizione che conferma la configurabilità di beni dell'azienda termale non sussumibili tra i beni dell'azienda mineraria, costituendo il confine tra gli stessi la destinazione del bene alla funzione estrattiva nello specifico dell'acqua dal giacimento cioè dalla sorgente di acque termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata;
j) Appare pertanto assolutamente fuorviante e confusa l'elencazione delle opere che sarebbero state, secondo gli assunti attorei, illegittimamente assoggettate a pignoramento in quanto -erroneamente da parte della difesa dell'appellante- ritenute pertinenti della azienda mineraria (che si occupa della sola attività estrattiva), cioè del giacimento e non della azienda termale, essendovene elencati alcuni (come gli apparati per erogare l'acqua termale in forma vaporizzata, i presidi sanitari per la somministrazione delle cure che consentono l'inalazione, gli studi medici) che sicuramente non rientrano tra le opere funzionali all'esercizio estrattivo e non sono classificabili come impianti fissi interni od esterni, pozzi, gallerie, i macchinari, gli apparecchi ed utensili destinati alla coltivazione della miniera, assieme con le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale (su questa ultima fattispecie la difesa dell'appellato riporta tale dicitura ma non indica quale tipo di bene in concreto tra quelli staggiti avrebbe tali caratteristiche);
k) Quegli stessi beni confusamente allegati dalla difesa dell'appellante sono invece sussumibili nella ulteriore categoria individuata dal legislatore regionale di “opere separabili senza pregiudizio del giacimento”, come tali non rientranti nel patrimonio indisponibile pubblico e del tutto assoggettabili a pignoramento e sotto tale profilo si noti come il vincolo abbia riguardato tra l'altro il centro inalatore, centro fitness e centro curativo sanitario, oltre ad una piscina scoperta, beni tutt'altro che funzionali rispetto alla attività estrattiva;
l) Ferma allora l'impignorabilità del giacimento, cioè della sorgente, e delle opere pertinenziali rispetto tuttavia alla sola attività mineraria, funzionali cioè alla sola pagina 13 di 15 14
estrazione, non resta che ulteriormente rilevare come dal contratto di mutuo fondiario, su particella in proprietà privata, risulti che la somma veniva concessa proprio per l'ultimazione dell'impianto termale sul terreno distinto al catasto foglio 15 particella 504 ed infatti veniva specificato che l'ipoteca era iscritta
“[…]immobile sito in Rivisondoli, località “La Difesa” o “Mulino” e precisamente: zona di terreno estesa tremilacentoquarantasette (3.147) metri quadrati circa, sulla quale è in fase di ultimazione un centro inalatore, centro fitness e centro curativo sanitario, oltre ad una piscina scoperta, censito nel Catasto Terreni al foglio 15, particella 504 (ex p.lla 24), are 31.47, R.D. Euro 1,95, R.A. Euro 0,65”. Trattandosi allora di costruzioni realizzate su immobile ipotecato, è evidente che su di esse si estende l'ipoteca in forza dell'art. 2811 c.c., a nulla rilevando che le costruzioni fossero già ultimate o fossero già individuabili al momento della stipula del contratto di mutuo.
3- L'appello deve essere allora rigettato.
3-1 Le spese, liquidate tenuto conto del valore della causa indicata dalla stessa parte appellante e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza, tenuto anche conto della fase cautelare.
3-2 A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002
n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a pagina 14 di 15 15
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza Tribunale di Sulmona n. 103 del 26 aprile 2023 resa nel procedimento iscritto al N.
509/2020; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati costituiti che per compensi professionali liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno degli stessi;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 22.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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