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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1766 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA C.F. , con l'Avv. DI Parte_1 C.F._1
AN CO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. DI CP_1 C.F._2
AN CO, giusta procura speciale in atti;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI All'udienza del 4.7.2025, sostituita dal deposito di note trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: A)__Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
B)__Dichiarare la separazione dei coniugi e , CP_1 Parte_1
(matrimonio civile contratto in data 10/05/2008 nel comune di RL (RM) con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di RL (RM) al n. 1 p. II s.A. anno 2008 vol.0; C)__Affidare la figlia a breve maggiorenne in modo condiviso ad entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in 2
RL (RM) alla via dei Santi Martiri 5, con collocamento prevalente dalla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia;
D)__Assegnare la casa familiare sita in RL (RM) via Dei Santi Martiri 5, alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, eccetto il forno Parte_1 da giardino situato nel piazzale fronte casa, televisore 65 pollici situato in taverna ed il divano Dondi salotti elettrico;
E)__Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la minore, a breve maggiorenne come a seguire: Che la figlia stia con Per_1 il padre il lunedì ed il martedì dalle ore 16:30 alle ore 20:00 con cena , ovvero orario diverso in base alle esigenze di , da concordare tra i genitori Per_1 preventivamente;
un fine settimana con il padre e l'altro con la madre fino al raggiungimento della maggiore età, Le festività di Natale e Pasqua da trascorrere in maniera alternata tra i genitori e da concordare preventivamente;
Per quanto riguarda le vacanze estive, sempre previo Per accordo tra i genitori, la l unica figlia trascorrerà quindici giorni con il padre anche in maniera discontinua;
F)__Disporre che, il sig. provveda al pagamento del 50% delle CP_1 spese mediche non coperte dal SNN, Dentistiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, previo accordo documentale;
G)__Disporre che, il sig. provveda al mantenimento della CP_1 figlia mediante versamento dell'importo di € 300,00 mensili da Per_1 versare entro il giorno 25 di ogni mese sul conto/c n.000096194055. La somma con decorrenza dal mese di aprile 2025 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. H)__Disporre che, il sig. provveda a riconoscere alla sig.ra CP_1 un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensile da Parte_1 versare entro il giorno 25 di ogni mese sul conto/c n 000096194055. La somma con decorrenza dal mese di aprile 2025 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
I)__Ordinare alla cancelleria copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RL (RM), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. J)__I coniugi danno atto di essere consapevoli della loro decisione e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e titolo derivate dal rapporto di coniugio. All'udienza del 4.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Diritto La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. 3
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.). La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1766/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. ed C.F. C.F._1 CP_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025. Il Giudice estensore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
AN CO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. DI CP_1 C.F._2
AN CO, giusta procura speciale in atti;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI All'udienza del 4.7.2025, sostituita dal deposito di note trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: A)__Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
B)__Dichiarare la separazione dei coniugi e , CP_1 Parte_1
(matrimonio civile contratto in data 10/05/2008 nel comune di RL (RM) con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di RL (RM) al n. 1 p. II s.A. anno 2008 vol.0; C)__Affidare la figlia a breve maggiorenne in modo condiviso ad entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in 2
RL (RM) alla via dei Santi Martiri 5, con collocamento prevalente dalla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia;
D)__Assegnare la casa familiare sita in RL (RM) via Dei Santi Martiri 5, alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, eccetto il forno Parte_1 da giardino situato nel piazzale fronte casa, televisore 65 pollici situato in taverna ed il divano Dondi salotti elettrico;
E)__Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la minore, a breve maggiorenne come a seguire: Che la figlia stia con Per_1 il padre il lunedì ed il martedì dalle ore 16:30 alle ore 20:00 con cena , ovvero orario diverso in base alle esigenze di , da concordare tra i genitori Per_1 preventivamente;
un fine settimana con il padre e l'altro con la madre fino al raggiungimento della maggiore età, Le festività di Natale e Pasqua da trascorrere in maniera alternata tra i genitori e da concordare preventivamente;
Per quanto riguarda le vacanze estive, sempre previo Per accordo tra i genitori, la l unica figlia trascorrerà quindici giorni con il padre anche in maniera discontinua;
F)__Disporre che, il sig. provveda al pagamento del 50% delle CP_1 spese mediche non coperte dal SNN, Dentistiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, previo accordo documentale;
G)__Disporre che, il sig. provveda al mantenimento della CP_1 figlia mediante versamento dell'importo di € 300,00 mensili da Per_1 versare entro il giorno 25 di ogni mese sul conto/c n.000096194055. La somma con decorrenza dal mese di aprile 2025 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. H)__Disporre che, il sig. provveda a riconoscere alla sig.ra CP_1 un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensile da Parte_1 versare entro il giorno 25 di ogni mese sul conto/c n 000096194055. La somma con decorrenza dal mese di aprile 2025 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
I)__Ordinare alla cancelleria copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RL (RM), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. J)__I coniugi danno atto di essere consapevoli della loro decisione e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e titolo derivate dal rapporto di coniugio. All'udienza del 4.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Diritto La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. 3
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.). La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1766/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. ed C.F. C.F._1 CP_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025. Il Giudice estensore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai