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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4072/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Salafia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Giorgio Nicastro Del Lago, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., il ha impugnato Parte_1
l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 28.09.2023, con cui
[...] gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 30.540,10. Controparte_1
1.1. - A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n.
9 del 15.09.2020, si è insediato l'Organo Straordinario di Liquidazione. Ha evidenziato, in particolare, che la disciplina dello stato di dissesto è contenuta nel D.lgs. n. 267/2000, il cui art. 248 prevede, tra le conseguenze della dichiarazione di dissesto, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti rientranti nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.
2. - Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2.1. - In particolare, l'opposto ha contestato l'applicabilità dell'art. 248 del D.lgs. n.
267/2000 all'atto di precetto, trattandosi di atto prodromico e non integrante l'inizio dell'azione esecutiva. Ha comunque sostenuto l'ammissibilità del recupero coattivo del credito, deducendo che, secondo la normativa sul dissesto, il divieto di esecuzione riguarda i debiti ricompresi nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione
e che il credito precettato non rientrerebbe in tale categoria, trattandosi di credito accertato con sentenza passata in giudicato successivamente alla dichiarazione di dissesto, conformemente all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2263/2015. In ogni caso, ha sostenuto l'esigibilità delle somme, in quanto sottoposte a vincolo di destinazione derivante da fondi comunitari.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
07.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
3.1. - Rientrato dalla camera di consiglio, il Tribunale si è riservato di decidere con sentenza da depositarsi nei successivi trenta giorni ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Pag. 2 di 7 4. - L'opposizione proposta dal è fondata e va accolta. Parte_1
4.1. - L'art. 248 del D.lgs. 267/2000 dispone in modo esplicito che, dalla dichiarazione di dissesto finanziario e fino all'approvazione del rendiconto di gestione, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente locale.
La ratio di tale divieto risiede nella necessità di proteggere temporaneamente il patrimonio comunale, impedendo iniziative individuali dei creditori che possano ostacolare il percorso di risanamento finanziario intrapreso dall'ente.
4.2. - Nel caso in esame, il ha opposto la nullità del precetto notificato dal Pt_1
creditore proprio in ragione del predetto divieto normativo.
Al riguardo deve ricordarsi che, in presenza di una norma che pone limiti temporali o condizioni di efficacia del titolo esecutivo, l'atto di precetto notificato in violazione dei suddetti limiti è affetto da nullità e costituisce oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. n. 20330/2006).
La pronuncia da ultimo citata, sebbene riferita all'ipotesi del precetto notificato in pendenza del termine dilatorio di pagamento previsto a favore della P.A. dall'art. 14 del
D.L. 669/1996, è chiaramente pertinente, sul piano sistematico, alla questione - di più ampio respiro - concernente la qualificazione giuridica del precetto notificato in violazione di divieti di legge.
In detta occasione, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che, laddove esista un espresso divieto normativo di agire in executivis prima del decorso di un determinato termine (il che, a maggior ragione, deve valere nel caso in esame, in cui la legge vieta tout court l'inizio dell'esecuzione fino all'approvazione del rendiconto di gestione), la violazione di tale divieto comporta l'illegittimità del precetto.
Ciò in quanto “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo
Pag. 3 di 7 cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (cfr.
Cass. n. 20330/2006).
Ne consegue che l'opposizione proposta in tali circostanze investe direttamente il diritto stesso del creditore di procedere all'esecuzione, integrando una tipica opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non una mera opposizione agli atti esecutivi.
Tale principio, seppur riferito a una diversa fattispecie normativa, presenta evidenti tratti di analogia rispetto alla situazione del caso in esame: anche in questa fattispecie, infatti, l'art. 248 TUEL pone un espresso divieto all'inizio della procedura esecutiva, assimilabile - quanto agli effetti sostanziali e procedimentali - alla previsione esaminata dalla Corte di cassazione. Pertanto, la violazione di tale divieto non può che condurre alla nullità dell'atto di precetto notificato anteriormente al venir meno del dissesto finanziario del Parte_1
5. - Né, peraltro, le considerazioni svolte dal creditore opposto possono condurre a diverse conclusioni.
5.1. - Il creditore afferma che il suo credito, pur fondato su un atto antecedente alla dichiarazione di dissesto (delibera di incarico professionale del 2011), sarebbe diventato certo, liquido ed esigibile solo in epoca successiva (con sentenza n. 983/2023 della
Corte d'Appello di Catania, divenuta definitiva dopo la dichiarazione di dissesto), sostenendo, quindi, che non debba essere rimesso all'Organismo Straordinario di
Liquidazione (OSL), bensì liquidato in via ordinaria, sfuggendo al divieto previsto dall'art. 248 TUEL.
La pronuncia citata dal creditore (Cons. Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2263) esprime il principio secondo cui un credito diventato certo, liquido ed esigibile dopo la dichiarazione di dissesto, ma riferito a fatti antecedenti, debba sottrarsi al divieto dell'art. 248 TUEL.
Tuttavia, tale indirizzo è stato superato dalle successive pronunce rese dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen., nn. 15/2020 e 1/2022), che hanno affrontato e chiarito in modo definitivo il problema delle obbligazioni sorte da atti anteriori al dissesto ma cristallizzatesi solo successivamente.
Pag. 4 di 7 Secondo tale orientamento, appartengono alla competenza esclusiva dell'OSL non soltanto le obbligazioni contabilizzate prima della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le obbligazioni che, pur diventando certe, liquide ed esigibili successivamente, trovano comunque la propria origine diretta in atti o fatti di gestione precedenti al dissesto (recte: precedenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ex art. 5, co. 2, D.L. n. 80/2004).
In altre parole, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che, per determinare se un debito debba essere imputato all'OSL o meno, non rileva il momento in cui il debito è divenuto formalmente certo ed esigibile, ma il momento genetico dell'obbligazione, cioè quello del fatto gestionale dal quale essa trae origine.
Nel caso in esame:
l'incarico professionale (atto di gestione originario) è stato conferito nel 2011, ben prima della dichiarazione di dissesto finanziario;
la sentenza definitiva che ha accertato il credito è intervenuta solo nel 2023, successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Secondo il più recente e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, dunque, tale credito rientra chiaramente nella gestione di competenza dell'OSL, trattandosi esattamente di un caso in cui il debito diviene certo dopo la dichiarazione di dissesto, ma origina direttamente da atti di gestione anteriori.
Ne consegue che il credito non poteva essere azionato ordinariamente nei confronti dell'Ente dissestato, ma doveva essere sottoposto esclusivamente all'OSL.
5.2. - Quanto alla questione relativa alla presunta copertura del credito mediante fondi vincolati, il creditore ha affermato che la somma necessaria al pagamento delle fatture sarebbe stata già erogata dalla Regione Siciliana con il D.D.G. n. 675 del 17.06.2019 per l'importo di € 20.322,99.
Tuttavia, non risulta in atti prova certa della effettiva disponibilità attuale di tali somme nelle casse comunali.
Pag. 5 di 7 La sola esistenza del decreto di finanziamento, infatti, non dimostra che il Pt_1
abbia ricevuto, mantenuto e vincolato tali fondi per la specifica obbligazione di che trattasi, né che questi siano attualmente disponibili e utilizzabili.
In mancanza di tale prova, non può ritenersi superato il divieto ex art. 248 TUEL.
In tali casi, infatti, l'attuale disciplina normativa è chiara nel ricondurre anche la gestione dei fondi vincolati alla competenza dell'OSL nei casi di dissesto, ai sensi dell'art. 2-bis D.L. n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 7 n. 160/2016 e successivamente sostituito dall'art 1, co. 457, L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 36, co. 2, D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017), secondo cui “in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione”. L'amministrazione dei residui in parola è “gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione”.
Anche i fondi vincolati, dunque, rientrano nella sfera di competenza dell'OSL, ancorché gestiti separatamente rispetto alla massa passiva ordinaria.
6. - In accoglimento dell'opposizione proposta dal dunque, l'atto Parte_1
di precetto notificato dal creditore va dichiarato nullo.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in riferimento al valore della controversia dichiarato in domanda (scaglione valoriale sino ad € 52.000,00), e tenuto conto della natura della causa e delle difese svolte, seguono la soccombenza.
7.1. - Pertanto, esse devono essere poste a carico di ed in Controparte_1
favore del per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le Parte_1
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4072/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato al in data 28.09.2023. Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal che si liquidano in complessivi € 545,00 a titolo di Parte_1
spese vive, ed € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Salafia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Giorgio Nicastro Del Lago, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., il ha impugnato Parte_1
l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 28.09.2023, con cui
[...] gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 30.540,10. Controparte_1
1.1. - A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n.
9 del 15.09.2020, si è insediato l'Organo Straordinario di Liquidazione. Ha evidenziato, in particolare, che la disciplina dello stato di dissesto è contenuta nel D.lgs. n. 267/2000, il cui art. 248 prevede, tra le conseguenze della dichiarazione di dissesto, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti rientranti nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.
2. - Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2.1. - In particolare, l'opposto ha contestato l'applicabilità dell'art. 248 del D.lgs. n.
267/2000 all'atto di precetto, trattandosi di atto prodromico e non integrante l'inizio dell'azione esecutiva. Ha comunque sostenuto l'ammissibilità del recupero coattivo del credito, deducendo che, secondo la normativa sul dissesto, il divieto di esecuzione riguarda i debiti ricompresi nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione
e che il credito precettato non rientrerebbe in tale categoria, trattandosi di credito accertato con sentenza passata in giudicato successivamente alla dichiarazione di dissesto, conformemente all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2263/2015. In ogni caso, ha sostenuto l'esigibilità delle somme, in quanto sottoposte a vincolo di destinazione derivante da fondi comunitari.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
07.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
3.1. - Rientrato dalla camera di consiglio, il Tribunale si è riservato di decidere con sentenza da depositarsi nei successivi trenta giorni ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Pag. 2 di 7 4. - L'opposizione proposta dal è fondata e va accolta. Parte_1
4.1. - L'art. 248 del D.lgs. 267/2000 dispone in modo esplicito che, dalla dichiarazione di dissesto finanziario e fino all'approvazione del rendiconto di gestione, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente locale.
La ratio di tale divieto risiede nella necessità di proteggere temporaneamente il patrimonio comunale, impedendo iniziative individuali dei creditori che possano ostacolare il percorso di risanamento finanziario intrapreso dall'ente.
4.2. - Nel caso in esame, il ha opposto la nullità del precetto notificato dal Pt_1
creditore proprio in ragione del predetto divieto normativo.
Al riguardo deve ricordarsi che, in presenza di una norma che pone limiti temporali o condizioni di efficacia del titolo esecutivo, l'atto di precetto notificato in violazione dei suddetti limiti è affetto da nullità e costituisce oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. n. 20330/2006).
La pronuncia da ultimo citata, sebbene riferita all'ipotesi del precetto notificato in pendenza del termine dilatorio di pagamento previsto a favore della P.A. dall'art. 14 del
D.L. 669/1996, è chiaramente pertinente, sul piano sistematico, alla questione - di più ampio respiro - concernente la qualificazione giuridica del precetto notificato in violazione di divieti di legge.
In detta occasione, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che, laddove esista un espresso divieto normativo di agire in executivis prima del decorso di un determinato termine (il che, a maggior ragione, deve valere nel caso in esame, in cui la legge vieta tout court l'inizio dell'esecuzione fino all'approvazione del rendiconto di gestione), la violazione di tale divieto comporta l'illegittimità del precetto.
Ciò in quanto “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo
Pag. 3 di 7 cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (cfr.
Cass. n. 20330/2006).
Ne consegue che l'opposizione proposta in tali circostanze investe direttamente il diritto stesso del creditore di procedere all'esecuzione, integrando una tipica opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non una mera opposizione agli atti esecutivi.
Tale principio, seppur riferito a una diversa fattispecie normativa, presenta evidenti tratti di analogia rispetto alla situazione del caso in esame: anche in questa fattispecie, infatti, l'art. 248 TUEL pone un espresso divieto all'inizio della procedura esecutiva, assimilabile - quanto agli effetti sostanziali e procedimentali - alla previsione esaminata dalla Corte di cassazione. Pertanto, la violazione di tale divieto non può che condurre alla nullità dell'atto di precetto notificato anteriormente al venir meno del dissesto finanziario del Parte_1
5. - Né, peraltro, le considerazioni svolte dal creditore opposto possono condurre a diverse conclusioni.
5.1. - Il creditore afferma che il suo credito, pur fondato su un atto antecedente alla dichiarazione di dissesto (delibera di incarico professionale del 2011), sarebbe diventato certo, liquido ed esigibile solo in epoca successiva (con sentenza n. 983/2023 della
Corte d'Appello di Catania, divenuta definitiva dopo la dichiarazione di dissesto), sostenendo, quindi, che non debba essere rimesso all'Organismo Straordinario di
Liquidazione (OSL), bensì liquidato in via ordinaria, sfuggendo al divieto previsto dall'art. 248 TUEL.
La pronuncia citata dal creditore (Cons. Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2263) esprime il principio secondo cui un credito diventato certo, liquido ed esigibile dopo la dichiarazione di dissesto, ma riferito a fatti antecedenti, debba sottrarsi al divieto dell'art. 248 TUEL.
Tuttavia, tale indirizzo è stato superato dalle successive pronunce rese dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen., nn. 15/2020 e 1/2022), che hanno affrontato e chiarito in modo definitivo il problema delle obbligazioni sorte da atti anteriori al dissesto ma cristallizzatesi solo successivamente.
Pag. 4 di 7 Secondo tale orientamento, appartengono alla competenza esclusiva dell'OSL non soltanto le obbligazioni contabilizzate prima della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le obbligazioni che, pur diventando certe, liquide ed esigibili successivamente, trovano comunque la propria origine diretta in atti o fatti di gestione precedenti al dissesto (recte: precedenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ex art. 5, co. 2, D.L. n. 80/2004).
In altre parole, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che, per determinare se un debito debba essere imputato all'OSL o meno, non rileva il momento in cui il debito è divenuto formalmente certo ed esigibile, ma il momento genetico dell'obbligazione, cioè quello del fatto gestionale dal quale essa trae origine.
Nel caso in esame:
l'incarico professionale (atto di gestione originario) è stato conferito nel 2011, ben prima della dichiarazione di dissesto finanziario;
la sentenza definitiva che ha accertato il credito è intervenuta solo nel 2023, successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Secondo il più recente e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, dunque, tale credito rientra chiaramente nella gestione di competenza dell'OSL, trattandosi esattamente di un caso in cui il debito diviene certo dopo la dichiarazione di dissesto, ma origina direttamente da atti di gestione anteriori.
Ne consegue che il credito non poteva essere azionato ordinariamente nei confronti dell'Ente dissestato, ma doveva essere sottoposto esclusivamente all'OSL.
5.2. - Quanto alla questione relativa alla presunta copertura del credito mediante fondi vincolati, il creditore ha affermato che la somma necessaria al pagamento delle fatture sarebbe stata già erogata dalla Regione Siciliana con il D.D.G. n. 675 del 17.06.2019 per l'importo di € 20.322,99.
Tuttavia, non risulta in atti prova certa della effettiva disponibilità attuale di tali somme nelle casse comunali.
Pag. 5 di 7 La sola esistenza del decreto di finanziamento, infatti, non dimostra che il Pt_1
abbia ricevuto, mantenuto e vincolato tali fondi per la specifica obbligazione di che trattasi, né che questi siano attualmente disponibili e utilizzabili.
In mancanza di tale prova, non può ritenersi superato il divieto ex art. 248 TUEL.
In tali casi, infatti, l'attuale disciplina normativa è chiara nel ricondurre anche la gestione dei fondi vincolati alla competenza dell'OSL nei casi di dissesto, ai sensi dell'art. 2-bis D.L. n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 7 n. 160/2016 e successivamente sostituito dall'art 1, co. 457, L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 36, co. 2, D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017), secondo cui “in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione”. L'amministrazione dei residui in parola è “gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione”.
Anche i fondi vincolati, dunque, rientrano nella sfera di competenza dell'OSL, ancorché gestiti separatamente rispetto alla massa passiva ordinaria.
6. - In accoglimento dell'opposizione proposta dal dunque, l'atto Parte_1
di precetto notificato dal creditore va dichiarato nullo.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in riferimento al valore della controversia dichiarato in domanda (scaglione valoriale sino ad € 52.000,00), e tenuto conto della natura della causa e delle difese svolte, seguono la soccombenza.
7.1. - Pertanto, esse devono essere poste a carico di ed in Controparte_1
favore del per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le Parte_1
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4072/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato al in data 28.09.2023. Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal che si liquidano in complessivi € 545,00 a titolo di Parte_1
spese vive, ed € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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