Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 701/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. MAREGATTI GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MAREGATTI Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
1) resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ma con stabile collocazione Per_1 presso l'abitazione della madre e inserimento formale nel suo stato di famiglia;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre permarrà la necessità di scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia.
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extrascolastiche della figlia, la quale, in ogni caso, potrà rimanere a cena e pernottare presso l'abitazione paterna 1 o 2 sere alla settimana e, a week end alternati, potrà restare con il papà dal venerdì, all'uscita di scuola ovvero dal sabato mattina, fino alla domenica sera ovvero al lunedì mattina per essere riaccompagnata a scuola. Durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo anche di 15 (quindici) giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori;
mentre le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e alternate, così da consentire a Per_1 di trascorrere il giorno di Natale e/o il Capodanno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e ferma restando la possibilità, durante le vacanze natalizie di rimanere anche 5 giorni consecutivi con il padre e durante quelle pasquali fino a tre giorni, sempre rispettando il criterio dell'alternanza riferito al giorno di Pasqua e quello di pasquetta. È comunque fatto salvo ogni diverso accordo che i genitori dovessero raggiungere in relazione alla frequentazione con la figlia minore, nell'esclusivo interesse della stessa e nel rispetto delle sue esigenze.
3) In ragione della convenuta stabile collocazione di presso la madre, in luogo Per_1 dell'affido condiviso alternato, il padre si impegna a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 10 giugno 2025, rivalutabile in base agli indici ISTAT. Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario, le stesse graveranno sui genitori in ragione del 50% ciascuno, richiamando sul punto espressamente la regolamentazione contenuta nel protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Brescia.
4) Le parti convengono che l'assegno unico universale resti attribuito esclusivamente alla madre.
5) Le parti dichiarano e reciprocamente riconoscono di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra rispetto al rapporto coniugale, avendo già provveduto a regolare ogni questione
6) I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, per sé e per la figlia minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (atto n. 5 parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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