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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/08/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 225/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] l'[...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliati in Pesaro
[...] C.F._2
via Mameli n. 72 presso lo studio dell'avv. Nathan G. Spicer, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lino Falzarano, come da mandato allegato all'atto di citazione di primo grado;
- appellante-
CONTRO
(società incorporante per fusione per incorporazione di COroparte_1 COroparte_2
già in persona del legale
[...] COroparte_3
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Cattolica piazza P.IVA_1 pagina 1 di 25 Mercato n. 1 presso lo studio dell'avv. Marco Tonti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Maria Francolini, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 232 del 26-28/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 232 / 2023 del
Tribunale di Urbino, dichiarare la nullità di (o annullare) tutti i contratti di negoziazione, esecuzione ordini, etc., nonché dei singoli ordini d'acquisto delle azioni ordinarie fra i concludenti e
[...]
ordinando a / di restituire / COroparte_2 COroparte_2 COroparte_1
risarcire agli attori le somme investite pari a €153.185,54 di cui €53.304,94 a e Parte_1
€99.880,60 a , o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre Parte_2
rivalutazione ed interessi a decorrere dai singoli pagamenti, nonché €23.080.36 per gli interessi del mutuo acceso con la banca convenuta. In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte non dovesse ritenere sussistenti i requisiti di legge per l'annullamento dei contratti, ordini, etc., si chiede che venga dichiarata la responsabilità di
/ per i fatti riportati nell'atto di appello con conseguente COroparte_2 COroparte_1
risoluzione per inadempimento dei predetti contratti e ordini d'acquisto, in ogni caso con obbligo della convenuta di risarcire / rimborsare le predette somme. Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte condannare la
/ ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni COroparte_2 COroparte_1
(comma 1° e 2°) o al pagamento di una somma equitativamente determinata (3° comma), nella misura che riterrà di giustizia. Con la rifusione dei compensi e delle spese di lite del doppio grado del giudizio,
comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, con ordine all'appellata di restituire le somme pagina 2 di 25 pagate dagli appellanti in esecuzione delle liquidazioni effettuate dal Tribunale di Urbino
nell'impugnata sentenza.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
In via principale
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate,
confermando integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi che l'intestata Corte d'Appello non ravvisi gli elementi per confermare nel merito la pronuncia emessa dal Tribunale di Urbino, in accoglimento dell'appello incidentale, si chiede il rigetto delle domande avversarie stante l'intervenuta prescrizione delle stesse, o comunque per carenza di un qualsivoglia nesso eziologico fra inadempimento e danno;
In via di ulteriore subordine
disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi, a qualunque titolo, in relazione alle azioni oggetto del giudizio,
nonché detraendo il controvalore delle stesse al momento della pronuncia giudiziale o, comunque, con retrocessione delle azioni a favore della Banca.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex
art. 15 L.P. come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ubino ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
e contro tesa ad accertare la nullità per Parte_2 COroparte_2
mancanza di forma scritta e per violazione delle norme di comportamento ovvero a dichiarare l'annullamento per errore o dolo o ancora la risoluzione per inadempimento delle operazioni di acquisto di azioni della medesima intercorse dal 2006 al 2011, nonché ad ottenere la condanna CP_2
pagina 3 di 25 alla restituzione della somma investita di € 153.185,54 e al risarcimento dei danni nella misura di €
23.080,36, pari agli interessi passivi versati per l'assunzione di un finanziamento la cui stipula era stata necessitata dall'impossibilità di disinvestire i titoli.
In particolare, il Tribunale:
in via preliminare, ha rilevato che le parti non avevano proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza in data 16/11/2018, che aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per materia e territorio, con conseguente radicamento del c.d. foro del consumatore;
nel merito, ha rigettato la domanda di accertamento della nullità dei contratti intercorsi tra le parti sul
CO rilievo che gli ordini di investimento in azioni della erano stati suggellati in forma scritta,
conformemente alla norma imperativa di cui all'art. 23 TUF, come risultava dai documenti nn.
7-ter, 8
e 9 versati in actis dalla Banca convenuta;
CO ha rigettato la domanda di accertamento della nullità per aver la contravvenuto alle norme di comportamento e, in particolare, agli obblighi di correttezza e buona fede, “giacché alcuna norma, in
tema di intermediazione finanziaria, fa discendere dalla violazione degli obblighi di comportamento la
nullità della singola operazione”;
quanto alla domanda di annullamento del contratto per errore per violazione degli obblighi di corretta informativa prenegoziale, di cui all'art. 21 TUF e dal Regolamento Consob, ha ritenuto accertato per
tabulas il rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla citata disposizione,
in quanto, nonostante gli attori fossero stati espressamente avvertiti che l'operazione di acquisto di
CO azioni della è “un'operazione rischiosa sconsigliata” (cfr. i docc. 8 e 9), gli stessi hanno comunque deciso di sottoscriverla;
ha rigettato la domanda di annullamento per dolo per non avere gli attori “dato prova del
comportamento decettivo da parte della la quale, invero, ha somministrato ai due coniugi i CP_2
moduli di informativa precontrattuale, indicando l'alto tasso di rischio sotteso all'operazione”;
pagina 4 di 25 quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento degli obblighi di informativa prenegoziale,
proposta in via subordinata, ha preliminarmente osservato che “il cliente che si ritiene danneggiato ha
l'onere di provare: (I) l'esistenza del contratto;
(II) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata
prestazione professionale (condotta) ed il danno-evento lamentato (causalità materiale); (III)
l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile (causalità giuridica)”;
ha quindi accertato che “gli attori hanno dimostrato per tabulas l'esistenza di un'obbligazione ex
contractu”, che la Banca aveva rispettato l'obbligo di indicare il conflitto di interessi prescritto dall'art. 23, comma 3, Reg. congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile ratione
temporis, come risultava dalla documentazione acquisita in giudizio (in particolare docc 8 e 9 nel fascicolo di parte convenuta) e come confermato dal nominato CT (cfr. pag. 13 della relazione);
quanto alla eccepita violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, prescritti dall'art. 21 TUF, in particolare per la mancata/inadeguata indicazione del tasso di rischio sotteso all'operazione, ha accertato il rispetto dei richiamati obblighi (sulla scorta anche della disposta CT) “per gli ordini
antecedenti al 2008, con esclusione di quelli effettuati nel 1998 ai quali non è applicabile ratione
temporis la disciplina a tutela dell'investitore prevista dal TUF”;
CO ha ritenuto invece non esaustiva l'informativa in relazione agli ordini impartiti dai coniugi alla dal
2008 al 2011, avendo “il CT ha sottolineato che la banca non ha segnalato loro l'inadeguatezza
dell'investimento in relazione al livello di conoscenza finanziarie”, essendosi limitata a segnalare
CO genericamente l'alto tasso di rischio sotteso all'operazione senza precisare che “che le azioni della
non sono quotate sul mercato di rischio e il loro valore di realizzo dipende esclusivamente
dall'andamento della società”;
ha tuttavia ritenuto, avuto “riguardo all'intera e complessa vicenda fattuale sottesa al caso di specie”,
CO che, poiché “il valore delle azioni , come sottolineato dal CT, è cresciuto in modo non
trascurabile dal momento del primo ordine d'acquisto effettuato dai due coniugi” (in particolare, il valore della singola azione nel 2008 era pari a € 11,50, mentre nel 2011, anno nell'ultima pagina 5 di 25 sottoscrizione, ammontava ad € 12,62) e poiché “gli ordini di acquisto del 06.07.2007, secondo quanto
prospettato dal CT, è avvenuto nel rispetto degli obblighi informativi”, gli ordini in oggetto non potevano ritenersi in violazione dell'art. 21 TUF e delle prescrizioni ivi racchiuse, in quanto
“Ammettere ora, al seguito della fluttuazione del titolo, la risoluzione degli ordini d'acquisto
significherebbe avallare un abuso della tutela ipertrofica che la legge riserva agli investitori,
quantunque essi fossero già consci dello specifico profilo di rischio sotteso ad un'operazione
finanziaria che non presenta carattere di novità”;
ha rilevato, inoltre, che “dagli atti di causa e dall'esito dell'istruttoria non emergeva la prova del
danno-evento, gravante sul creditore, non essendo applicabile l'art. 23, comma 6, TUF che prevede
l'inversione dell'onere della prova nei soli giudizi di risarcimento dei danni e non in quelli aventi ad
oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento”;
ciò in quanto, “il danno non può consistere nella mera prospettazione del default della o nella CP_2
perdita di valore dei titoli acquistati al seguito della ammissione della stessa presso la piattaforma
MTF (Multilateral trading facilities). Il primo evento è del tutto ininfluente perché per l'ordinamento
rileva la concreta insolvenza del debitore e non il rischio della stessa, salvo casi particolari di
anticipazione della tutela ad uno stadio anteriore a quello della verificazione del danno, come nel caso
delle c.d. azioni di condanna in futuro. Del pari, il danno non può consistere nella mera perdita di
valore del titolo siccome il rischio della fluttuazione ricade sull'investitore. Infatti, risulta provato per
tabulas che fino al 2014 il titolo ha avuto un andamento positivo, aumentando in modo considerevole il
proprio valore”, fruttando agli attori “cospicui dividendi in relazione al capitale investito”;
ha poi rigettato la domanda di risarcimento del danno nella misura di € 23.080,36, conseguente alla necessità di ottenere un finanziamento per l'impossibilità di disinvestire i titoli, non essendo addebitabile alla alcun fatto illecito e per mancanza di prova “del danno-evento, siccome l'aver CP_2
contratto un mutuo non può essere considerato di per sé un danno”;
pagina 6 di 25 ha infine respinto le domande di risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. e di condanna ex
art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto “la condotta della quandanche dovesse integrare un illecito, CP_2
esaurisce i propri effetti al di fuori del processo. Il non aver esibito la documentazione bancaria
richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB rileva al più come fatto illecito al di fuori del processo. Inoltre, gli
attori avrebbero potuto articolare, entro i termini per il deposito della seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., apposita richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avvalendosi dei
maggiori poteri coercitivi dell'autorità giudiziaria”;
ha quindi posto le spese di lite e di CT a carico degli attori in applicazione del principio della soccombenza.
Gli originari attori hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di nullità/annullabilità, non avendo la provato la forma CP_2
scritta degli acquisti effettuati nel periodo dal 23.5.1998 al 31.12.2002, come confermato dal CT
nominato in primo grado e non avendo il sottoscritto il “contratto quadro per la ricezione e Pt_1
la trasmissione di ordini, la negoziazione e il collocamento di strumenti finanziari”; 2) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità/annullabilità degli ordini di acquisto per violazione delle norme di comportamento imposte dall'art. 21 TUF, incidendo detta violazione sul consenso prestato dagli attori in quanto indotti in errore o essendogli stato carpito con dolo;
3) attesa la natura contrattuale o precontrattuale della responsabilità, erroneità del capo di sentenza che ha escluso il risarcimento per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza, non avendo fornito adeguata informazione circa il carattere altamente rischioso di un investimento esclusivamente in titoli azionari illiquidi, non adeguato al profilo di rischio, per non avere assicurato un flusso informativo continuo anche in relazione al successivo deterioramento dei parametri di sicurezza dell'investimento e per avere operato in conflitto di interessi;
4) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento per il mancato adempimento dell'onere probatorio in ordine al danno subito, dovendo
CO CO questo essere individuato nel costo delle azioni acquistate nella misura di n.
4.794 azioni al pagina 7 di 25 prezzo complessivo di €53.304,94 per il e n.
8.670 azioni al prezzo complessivo di Pt_1
€99.880,60 per la 5) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di Parte_2
risarcimento dei danni per avere dovuto stipulare un finanziamento a fronte dell'impossibilità di smobilizzare i titoli azionari acquistati, stante la mancata contestazione da parte della circa CP_2
l'esistenza del finanziamento, la ragione della sua stipula e l'ammontare complessivo dei relativi interessi;
6) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di condanna della CP_2
convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto della omessa consegna dei documenti ad essi appellanti e del loro utilizzo in giudizio “al fine di conseguire un vantaggio difensivo”. Hanno
concluso, pertanto, come in epigrafe, insistendo per lo stralcio della prova orale per testi svolta in primo grado ovvero per la dichiarazione di incapacità del teste di controparte escusso, e instando per la restituzione delle somme versate a titolo di spese legali e di CT in adempimento della sentenza impugnata.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, riproponendo con appello COroparte_2
incidentale subordinato le eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale delle domande proposte,
rilevando altresì che la domanda ha ad oggetto i soli acquisti effettuati dal 2006 al 2011 ed insistendo per l'eccezione di esclusione e/o riduzione del danno ex art. 1225 c.c. e/o ex art. 1227 c.c.. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
In corso di causa si è costituita in giudizio quale società incorporante per fusione per COroparte_1
incorporazione concludendo per le domande e le eccezioni già svolte COroparte_2
dalla incorporata. CP_2
Il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità del rigetto della domanda di nullità/annullamento con riferimento all'acquisto di 1000 azioni effettuato da ciascuno di loro dal 23/5/1998 al 31/12/2002, non avendo la appellata fornito prova della forma CP_2
scritta ad substantiam, non appare meritevole di accoglimento.
pagina 8 di 25 Se è pur vero che, come rilevato anche dal CT nominato in primo grado sulla base dell'estratto titoli,
CO gli appellanti nel periodo indicato hanno acquistato 1000 azioni della ciascuno, è anche vero che la domanda da loro svolta è stata espressamente limitata alla impugnazione degli acquisti effettuati dal
2006 al 2011.
Nell'atto di citazione di primo grado si legge infatti:
“1) Nel 2006, i coniugi / cercavano prudenti investimenti per fare fruttare in Pt_1 Parte_2
sicurezza i loro risparmi. La loro banca, la consigliavano di acquistare COroparte_2
azioni ordinarie del medesimo istituto di credito, poiché, a dire del predetto intermediario, si trattava
di titoli affidabili, che rendevano bene e potevano essere disinvestiti in qualsiasi momento.
2) Lasciandosi convincere dalle rosee previsioni della banca intermediaria, gli esponenti dal 2006 al
CO 2011 acquistavano, quanto al sig. n.
4.794 azioni al prezzo complessivo di €53.304,94, Pt_1
e quanto alla sig.ra n.
8.670 azioni al prezzo complessivo di €99.880,60”; Parte_2
“5) Deve essere evidenziato a questo punto che, per gli acquisti in questione, l'intermediaria non
consegnava alcun un prospetto ai coniugi / né forniva altre informazioni Pt_1 Parte_2
riguardanti il titolo, al di fuori del suo previsto rendimento, omettendo in particolare di evidenziare
che si trattava di azioni non quotate su un mercato regolamentato”;
“9) Il comportamento altamente censurabile e scorretto della banca intermediaria ha provocato gravi
danni agli attori, di cui si chiede il risarcimento / rimborso: oltre ad aver investito oltre €150.000,00 in
titoli altamente rischiosi, i sigg. / devono versare gli interessi bancari alla Pt_1 Parte_2 [...]
per il finanziamento appena richiamata, pari a €23.080,36”. COroparte_2
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli appellanti, pur precisando la domanda nel senso di
“dichiarare la nullità di (o annullare) tutti i contratti di negoziazione, esecuzione ordini, etc., nonché
dei singoli ordini d'acquisto delle azioni ordinarie fra i concludenti e ”, COroparte_2
hanno comunque chiesto la condanna della a “restituire / risarcire agli attori le somme investite CP_2
pari ai €153.185,54 di cui €53.304,94 a e €99.880,60 a , o Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 25 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”, confermando quindi puntualmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Negli stessi termini risultano articolate le difese e le richieste contenute nella comparsa conclusionale di primo grado (punto E).
In ogni caso, il Collegio deve evidenziare che gli appellanti, che ne erano onerati non hanno svolto alcuna allegazione e non hanno offerto alcuna prova in ordine al costo sostenuto per l'acquisto di dette azioni. La domanda, pertanto, deve essere rigettata in mancanza di prova del danno astrattamente subito ovvero dell'importo dovuto a titolo restitutorio.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di nullità/annullamento degli ordini di acquisto dedotti in giudizio per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza di cui all'art. 21
TUF.
Sul punto si osserva che sono intervenute le Sezioni Unite con sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, le quali hanno escluso l'esperibilità del rimedio della nullità contrattuale, riconoscendo invece la possibilità di agire per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento. Con le cennate pronunce, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione dei doveri d'informazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tale violazione avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria. In nessun caso, secondo la Sezioni Unite, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può determinare la nullità
del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, primo comma c.c., sulla base del fatto che “il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del pagina 10 di 25 contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase
prenegoziale ed in quella esecutiva, in assenza di disposizioni specifiche, di principi generali o di
regole sistematiche che lo prevedano, non è giustificato”. La Corte, distinguendo tra norme di comportamento e norme di validità, ha di fatto escluso che le regole di comportamento (tra le quali viene compreso l'obbligo di informazione in esame) possano essere trattate al pari di quelle di validità.
Muovendo dal noto principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento, la
Corte ha quindi concluso che la violazione dell'obbligo di informazione ex art. 21 TUF non possa comportare l'invalidità del contratto, riconoscendo invece la possibilità di agire al fine di richiedere la risoluzione del contratto di intermediazione. I principi di diritto di cui sopra, cui questa Corte ritiene di uniformarsi, condividendoli, sono stati ribaditi dalle sezioni semplici della Suprema Corte con sentenza n. 8462 del 10/04/2014 e da ultimo con ordinanza n.15099 del 31/05/2021.
Né sotto altro profilo appare fondata la censura per cui la lacunosità delle informazioni rese dalla CP_2
sarebbe rilevante “anche ai fini dell'annullabilità ex art. 1427 e segg. cod.civ”.
Questa Corte ritiene infatti di dover fare applicazione del principio di diritto per cui “Le regole di cui
all'art. 178 del d.lgs n. 2009 del 2005 e dell'art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, a fronte del loro ambito
operativo -limitato al risarcimento danni- e dell'oggetto della prova posta a carico dell'impresa
assicuratrice o finanziaria (di aver agito con la specifica diligenza richiesta), non sono applicabili
all'azione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile, la quale resta dunque
soggetta alle ordinarie regole in tema di distribuzione dell'onere probatorio, in virtù delle quali
compete all'attore dimostrare l'esistenza e l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad
opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione, la cui prova non può che
spettare a chi richiede l'annullamento del contratto” (cfr. Cass. sent. n. 23409 del 27/7/2022). Nella
specie gli appellanti non hanno fornito alcuna prova a riguardo e in radice alcuna allegazione è stata da loro svolta in ordine ai richiamati elementi costitutivi dell'azione di annullamento, essendosi limitati ad pagina 11 di 25 evidenziare la non corretta osservanza da parte della degli obblighi informativi posti a suo CP_2
carico.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione alla domanda di annullamento per dolo,
in relazione alla quale “non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma
occorre la presenza di artifici, raggiri o menzogne tali da determinare un falsa rappresentazione della
realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza” (cfr. per tutte
Cass. sent. n. 23231 del 23/6/2022). Ebbene, anche in questo caso nessuna prova e in radice alcuna specifica allegazione è stata svolta dagli appellanti.
Infondati appaiono anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, con i quali si censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni dedotte in giudizio.
Innanzitutto occorre rilevare che dall'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti non risulta acquisito alcun contratto avente ad oggetto servizi di consulenza in materia di investimenti e/o di gestione del portafoglio e la circostanza non è stata neppure allegata dagli appellanti, sicché, vertendosi nella specie in una ipotesi di mera esecuzione di ordini di acquisito emessi dai clienti, l'eccepita non conformità degli acquisiti effettuati al proprio profilo di investitori deve essere valutata in termini di appropriatezza e non di adeguatezza come preteso dagli appellanti.
La differenza tra i due concetti trova positivo riscontro negli stessi regolamenti invocati dagli CP_5
stessi appellanti.
Ed invero, ai sensi del primo comma dell'art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 “prima della
stipulazione del contratto di gestione e consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della
prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari
autorizzati devono : a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti
in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la
sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto pagina 12 di 25 di cui al successivo art. 30 ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b)
consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di
cui all'allegato n. 3”. La mancata acquisizione di dette informazioni preclude agli operatori finanziari di consigliare o effettuare o prestare il servizio di gestione (secondo comma). Il successivo art. 29,
sempre con riferimento all'attività di consulenza e gestione del portafoglio, precisa il dovere di astensione posto a carico degli intermediari anche per l'ipotesi di inadeguatezza di un'operazione relativa ai servizi di investimento “per tipologia, per oggetto, per frequenza o per dimensione” (primo comma).
Con riferimento invece ai servizi di negoziazione l'art. 32 nel prevedere al primo comma l'obbligo per gli intermediari di eseguire gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, nel successivo comma 5 stabilisce che gli intermediari all'atto della ricezione dell'ordine debbano comunicare all'investitore il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere strumenti finanziari ed eseguono contestualmente all'assenso dell'investitore. Ai sensi del quarto comma dell'art. 33, avente ad oggetto il “servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati”, gli obblighi posti a carico degli intermediari sono così specificati: “Nel caso di ordini relativi a operazioni di
collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori
a condizione che: a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa
prescritta; b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario
collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta”.
Il successivo regolamento n. 16190/2007 (che ha trasfuso i livelli di tutela previsti dalla CP_5
Direttiva MIFID 2004/39/CE, recepita inizialmente con l'approvazione del d.lgs. 164 del 17/9/2007)
prevede all'art. 34 che le informazioni, cui è tenuto l'intermediario, vadano fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento;
all'art. 39 comma 1, al fine di raccomandare servizi di investimenti e strumenti finanziari “adatti” al cliente, imponeva l'acquisizione di informazioni in merito a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, situazione finanziaria e pagina 13 di 25 obiettivi di investimento, con conseguente obbligo degli intermediari di astenersi dal prestare i servizi ove non venissero fornite le informazioni prescritte nella medesima disposizione;
all'art. 40
(valutazione dell'adeguatezza) prevede(va) che l'intermediario, sulla scorta delle informazioni come sopra acquisite, valutasse l'adeguatezza della specifica operazione alla luce del fatto che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione.
Lo stesso regolamento di contro all'art. 41, per il caso di prestazione di servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, impone(va) agli intermediari di acquisire dal cliente informazioni in merito alle sole conoscenza ed esperienza e con il successivo art. 42 (valutazione dell'appropriatezza)
commi 3 e 4, relativo a servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, stabilisce che ove gli intermediari ritengano che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente lo avvertono e se il cliente scegliesse di non fornire le informazioni di cui all'art. 41 , o qualora tali informazioni non fossero sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.
Con riferimento agli investitori al dettaglio, quali devono essere qualificati gli appellanti (come evidenziato anche dal CT nominato in primo grado), la Direttiva 2011/61/UE -MIFID II-
dell'8/6/2011, la quale introduce una maggiore tutela degli investitori più vulnerabili, imponendo l'obbligo alle imprese di investimento di agire “in modo onesto, equo e professionale, per servire al
meglio gli interessi dei loro clienti” (cfr. art. 24), disciplinando anche il “potenziale conflitto di interessi” e introducendo una innovativa strategia di trasparenza nel caso di servizi esecutivi prestati mediante strumenti digitali, mantiene la distinzione tra le richiamate verifiche di adeguatezza e di appropriatezza. In particolare, quanto alla prima introduce un regime di favore per la consulenza indipendente e ribadisce la necessità di verificare l'adeguatezza di un prodotto con la situazione finanziaria del cliente considerando la composizione di eventuali portafogli titoli e il bisogno di una diversificazione;
quanto alla seconda, al fine di “rafforzare le garanzie che tutelano gli investitori al pagina 14 di 25 dettaglio da investimenti” inappropriati (art. 21), ha esteso la gamma delle informazioni sul cliente che gli intermediari devono ottenere e valutare alla capacità di sostenere perdite totali o parziali e alla tolleranza al rischio (art. 25), lasciando inalterata la possibilità del cliente di richiedere all'intermediario di procedere con l'operazione in caso di valutazione negativa dell'appropriatezza.
Le disposizioni qui riassuntivamente riportate, applicabili ratione temporis, rendono evidente la diversità degli obblighi posti a carico dell'intermediario a seconda se operi nell'ambito di un servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli oppure no:
in caso positivo egli opera secondo i principi dell'adeguatezza e, quindi, deve necessariamente ricevere le informazioni del cliente relative alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento e l'orizzonte temporale e dare informazioni relative alle caratteristiche del servizio offerto, tipologia di consulenza, alle caratteristiche del prodotto finanziario consigliato e i costi totali, in mancanza delle quali ha un obbligo di astensione. Detti principi impongono di considerare il profilo complessivo delle operazioni poste in essere dal cliente, per cui anche una serie di operazioni, ciascuna delle quali è
adeguata se considerata isolatamente, potrebbe escludere il profilo dell'adeguatezza tenuto conto della frequenza delle operazioni medesime (artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998; 34, 39 e 40 reg.
Consob n. 16190/2007);
in caso negativo l'intermediario fino al 2007 era solo obbligato a informare del rischio dell'operazione,
mentre per il periodo successivo ha l'obbligo di acquisire informazioni in merito alle sole conoscenza ed esperienza, il cui mancato rilascio o la cui insufficienza impongono agli intermediari solo di avvertire il cliente dell'impossibilità di esprimere la valutazione di appropriatezza o meno dell'operazione (artt.23 e 33 reg. Consob n. 11522 del 1998; 41 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) e alla sua propensione al rischio a far data dall'entrata in vigore della Direttiva Mifid II.
Pertanto, in mancanza nella fattispecie in esame di un contratto avente ad oggetto servizi di consulenza e gestione portafoglio, gli acquisiti oggetto di contestazione devono essere valutati solo sotto il profilo di appropriatezza, con il corollario per cui le schede cliente redatte tempo per tempo non hanno pagina 15 di 25 l'obiettivo di delineare il profilo di rischio del cliente, con conseguente classificazione che delinea gli strumenti finanziari acquistabili secondo il suo profilo di rischio, ma solamente quello di verificare che il cliente sia conscio dei rischi e della complessità degli strumenti finanziari da acquistare.
Appare opportuno a questo punto affrontare la questione relativa alla natura liquida o illiquida delle azioni acquistate.
Premesso che secondo la miglior dottrina, confermata da diverse decisioni dell'Arbitro per le
COroversie Finanziarie (cfr. ACF decisione n. 3456 del 15.03.2021), “l'illiquidità, di uno strumento
finanziario è una situazione di fatto”, e non un concetto giuridico e consiste sostanzialmente nell'attitudine, variabile nel tempo, di un bene mobile e/o immobile ad essere convertito in moneta legale, questa Corte rileva in linea generale che la Comunicazione sui prodotti illiquidi, introdotta nel marzo del 2009 (comunicazione n. 9019104) in un contesto di grave crisi finanziaria (come si CP_5
deduce dalle stesse premesse del regolamento) ha codificato per la prima volta il concetto di illiquidità,
stabilendo che “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o
limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative,
ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”
e indicando a titolo “esemplificativo, ma non esaustivo” come titoli illiquidi “le obbligazioni bancarie,
(al)le polizze assicurative ed (a)i derivati negoziati over the counter, che per ragioni di diritto o di fatto
si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica
o dalla limitazione fattuale al disinvestimento”. La natura non tassativa dell'elenco de quo ha consentito di estendere la qualifica di illiquidità anche a strumenti finanziari diversi e in particolare alle azioni emesse dalle stesse banche intermediarie non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o altre trading venues.
Sempre in linea generale, per realizzare l'obiettivo dichiarato di colmare il gap informativo tra intermediari e clienti (particolarmente intenso in caso di accesso da parte di investitori meno evoluti a prodotti le cui caratteristiche e rischi non apparivano di immediata comprensione, specie per quanto pagina 16 di 25 concerne le difficoltà di uscire dall'investimento), la comunicazione in oggetto ha introdotto delle misure di trasparenza, presidi volti a garantire la correttezza delle modalità di determinazione del prezzo di vendita, nonché maggiori accortezze nelle valutazioni di adeguatezza e/o di appropriatezza,
per verificare l'effettiva rispondenza dei prodotti al profilo del cliente.
In particolare, in relazione alle verifiche in termini di appropriatezza il punto 3.2 stabilisce “Per i
clienti con i quali, sulla base del contratto, l'intermediario sia tenuto a valutare la sola appropriatezza
(art. 42 del Reg. 16190/2007) dovranno essere tenute in debito conto le peculiari caratteristiche dei
prodotti illiquidi, specie se caratterizzati da profili di complessità, raffrontandole al grado di
conoscenza finanziaria e di esperienza del cliente e verificando l'effettiva capacità di quest'ultimo di
comprenderne gli specifici profili di rischio.
Per i prodotti composti che inglobano una componente derivativa l'indagine sull'idoneità delle
conoscenze e dell'esperienza di cui è dotato il cliente dovrà essere condotta dall'intermediario anche
partitamente per ognuna delle sue componenti.
Tale valutazione dovrà specificamente tenere conto della intelligibilità, per il cliente, della natura e
degli effetti aleatori del derivato incorporato, affinché sia verificata la consapevolezza delle scelte
effettuate”.
Al fine di precisare in termini più puntuali e consentire una applicazione uniforme della comunicazione in oggetto ABI, e hanno elaborato delle linee guida interassociative validate Pt_3 Parte_4
dalla in data 5 agosto 2009. In particolare, al punto 1.1, rubricato “Grado di liquidità degli CP_5
strumenti finanziari”, si precisa:
“Come emerso negli esiti alla consultazione della Comunicazione, la condizione di liquidità/illiquidità
è una connotazione di fatto più che una connotazione da collegarsi ad uno stato di diritto.
Ciò posto, gli strumenti finanziari sono da considerarsi liquidi, quando sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi.
In particolare, possono assicurare un elevato grado di liquidità le seguenti condizioni, peraltro non esaustive:
pagina 17 di 25 • lo strumento finanziario è negoziato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) avente le caratteristiche indicate nel paragrafo 1.1.1;
• lo strumento finanziario è negoziato da un internalizzatore sistematico avente le caratteristiche indicate al paragrafo 1.1.2;
• l'intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o opera in contropartita diretta assicura la condizione di liquidità adottando regole interne formalizzate per la negoziazione aventi le caratteristiche indicate al paragrafo 1.1.3;
• l'intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o opera in contropartita diretta garantisce il riacquisto dell'emissione in conformità a quanto indicato nel paragrafo 1.1.4”.
Per quanto qui interessa, possono, quindi, ritenersi liquidi gli strumenti finanziari che sono negoziati da un cd. internalizzatore sistematico (ossia da un intermediario che esegue sistematicamente,
frequentemente e in modo organizzato gli ordini retail fuori dai mercati regolamentati ai sensi dell'art. 21 della Delibera n.16191 del 30 ottobre 2007: “IS”) che “dovrà assumere l'impegno di CP_5
garantire, in via continuativa, proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita i cui prezzi saranno
aggiornati regolarmente nel rispetto di vincoli di spread e di quantità idonei ad assicurare: pronto
smobilizzo […] a condizioni di prezzo significative” (cfr. punto 1.1.2). Ovvero possono essere qualificati come liquidi quando l'intermediario che distribuisce gli strumenti finanziari adotta regole interne formalizzate per la negoziazione (cfr. punto 1.1.3) ovvero ancora garantisce il riacquisto in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 1.1.4 delle linee guida.
Nel caso di specie la appellante non ha né dedotto né provato che la negoziazione è avvenuta CP_2
attraverso il c.d. internalizzatore sistematico: nulla emerge infatti dagli ordini di acquisto dedotti in giudizio e nulla sul punto è stato riferito dai testi escussi.
Alle medesime conclusioni si giunge anche in relazione agli ulteriori presupposti che consentono di qualificare come liquidi gli strumenti finanziari di cui ai citati punti 1.1.3 e 1.1.4: anche in questo caso nessun documento è stato offerto e nulla è stato sul punto riferito dai testi escussi.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra questa Corte ritiene insufficienti i report relativi al numero di azioni scambiante negli anni 2006-2014 e al loro prezzo indicati nella tabella riepilogativa contenuta a pagina 18 di 25 pag. 18 della relazione di CT, che nulla dicono tra l'atro in relazione ai tempi di liquidazione e alla esistenza di criteri obiettivi di determinazione del prezzo.
Deve quindi concludersi che le azioni oggetto di causa hanno natura illiquida.
Alla luce dei rilievi svolti devono essere esaminate le censure proposte dagli appellanti in relazione agli acquisti per cui è causa.
Innanzitutto, occorre evidenziare che in concreto non è stato oggetto di impugnazione il capo di sentenza che ha accertato che la Banca ha puntualmente rispettato l'obbligo di comunicare la situazione di conflitto di interessi nell'acquisto delle proprie azioni, “ponendo gli odierni attori in condizione di
valutare concretamente il rischio ad esso sotteso”, come risultante dalla documentazione prodotta dalla
Banca convenuta (in particolare docc. 8 e 9) e come confermato dal CT (p. 13 della relazione). A
pagina 23 dell'atto di appello si legge infatti che i documenti richiamati dal Tribunale “contengono, sì,
l'avvertimento che si tratta di azioni emesse dalla stessa banca con il conseguente conflitto d'interessi
…”.
Reiterano invece gli appellanti l'eccezione di violazione da parte della Banca convenuta degli obblighi di diligenza, trasparenza e prudenza imposti dall'art. 21 TUF per:
“aver dato corso a ripetute operazioni finanziarie non adeguate al profilo di rischio degli investitori
senza avvertirli della circostanza e delle ragioni specifiche dell'inadeguatezza, in maniera poi da
creare un evidente sproporzione dei titoli azionari rispetto alla tipologia ed al valore degli altri
investimenti ed alla consistenza del patrimonio disponibile degli odierni attori”;
per avere omesso di comunicare il carattere altamente rischioso di un investimento in titoli azionari non quotati nei mercati non regolamentari;
per avere convinto nel dicembre 2011 gli appellanti “a liquidare dei fondi comuni per poter acquistare
CO ulteriori azioni ” operazione questa “estremamente rischiosa, tanto più se operata in un contesto
storico in cui la crisi del sistema bancario mondiale era già scoppiata (il fallimento della società
pagina 19 di 25 Lehmann Brothers, a cui si riconduce la genesi del crac finanziario globale, è stato dichiarato il
15/09/2008)”;
per avere omesso l'informativa “anche “post contrattuale,” nel senso di comprendere dati e notizie che
vanno rese all'investitore per tutta la durata del rapporto obbligatorio. Perciò, anche a voler
CO ipotizzare la iniziale non-intrinseca rischiosità delle azioni (anche se non è così), l'intermediario
avrebbe dovuto informare gli investitori tempestivamente del successivo deterioramento dei parametri
di sicurezza dell'investimento”.
L'ultima ragione di doglianza deve essere rigettata alla luce del rilievo già svolto, per cui nella specie non risulta allegata e provata l'esistenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto servizi di consulenza e gestione portafoglio, che solo avrebbe imposto il rispetto degli obblighi de quibus.
Quanto all'induzione degli appellanti alla liquidazione dei fondi di investimento presenti nel portafoglio, asseritamente operata dalla gli stessi non hanno offerto alcuna prova né CP_2
documentale né storica.
Con riferimento al profilo della illiquidità dei titoli azionari, occorre innanzitutto precisare, sulla base di quanto sopra puntualizzato in punto di diritto, che la censura non può che riferirsi agli acquisti intervenuti in data successiva alla Comunicazione n. 9019104 del marzo 2009. CP_5
In punto di fatto, l'istruttoria svolta, storica e documentale, consente di ritenere assolto l'obbligo informativo in esame.
Quanto alla prova orale, deve essere innanzitutto rigettata la richiesta di stralcio delle dichiarazioni del teste per l'inammissibilità dei capitoli articolati da controparte e per l'incapacità del Testimone_1
medesimo a testimoniare ex art. 246 c.p.c..
Sotto tale ultimo profilo l'eccezione si appalesa come inammissibile in questa sede, non avendo gli odierni appellanti (che pure avevano formulato la stessa nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.) reiterato l'eccezione subito dopo l'escussione del teste (nel corso della medesima udienza del 28/2/2020 era pagina 20 di 25 presente il loro difensore) in conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite n. 9456 del 6/4/2023.
In ogni caso l'eccezione è infondata alla luce dell'univoco orientamento della Corte di Cassazione, per cui “in tema di intermediazione finanziaria, la prova dell'assolvimento degli obblighi informativi
incombenti sull'intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario
della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta” ed in quanto al più lo stesso è portatore “di un interesse riflesso e di mero fatto all'esito della causa e non può pertanto
essere ritenuto incapace a testimoniare” (Cass. sent. n. 19750 del 0970872017; ord. n. 10112 del
24/4/2018)”.
Quanto alla inammissibilità nella specie del capitolo 3 articolato dalla convenuta gli appellanti CP_2
lamentano la mancanza di qualsivoglia riferimento temporale della condotta informativa tenuta dal funzionario, rilevando che dalla formulazione del capitolo non risulterebbe “se le richiamate
spiegazioni coincidano o meno con uno o più degli acquisti da parte dei sigg. / Pt_1 Parte_2
CO di azioni ”. Il rilievo è inconsistente alla luce della già evidenziata inesistenza di un contratto avente ad oggetto servizi di consulenza e gestione portafoglio, sicché l'informativa non poteva che riguardare i singoli acquisti tempo per tempo effettuati e comunque gli appellanti ben avrebbero potuto fornire prova contraria sul punto.
Ciò posto, il teste ha dichiarato di avere sempre fornito agli odierni appellanti la comunicazione Tes_1
“circa la limitata circolarità della domanda/offerta in quanto il titolo non è stato mai quotato, tranne
recentemente” e la correttezza dell'informazione trova anche un riscontro documentale nell'estratto conto titoli prodotto dalla sub doc. 3 (non contestato dagli appellanti neanche sotto il profilo del CP_2
mancato invio), che sin dall'estratto conto al 31/12/2002 reca espressamente l'indicazione “azioni
ordinarie … non quotate”.
L'appellata ha quindi assolto l'onere probatorio di diligenza, correttezza e trasparenza posti a CP_2
suo carico con riferimento al profilo in esame. pagina 21 di 25 Infine, circa la non “adeguatezza” delle operazioni rispetto al loro profilo di rischio, richiamati qui i principi di diritto sopra diffusamente esposti, occorre evidenziare che risulta provato per tabulas che la ha esaustivamente e puntualmente informato gli appellanti del rischio connesso all'acquisto di CP_2
azioni, così come risulta provato documentalmente (cfr. estratto conto titoli) che gli stessi avevano nel loro portafoglio altri titoli azionari corporate (Seat Pagine Gialle, TS EK, FI
ES, Telecom Italia) e titoli obbligazionari complessi (Arca bond).
Il CT nominato in primo grado ha altresì evidenziato che “in data 24/1/2006 entrambi i clienti
rilasciano alla Banca il questionario “adeguatezza ordini”, nel quale dichiarano di avere una buona
esperienza in materia di investimenti in obbligazioni, sufficiente esperienza in materia di azioni e
nessuna esperienza in materia d'investimenti in fondi comuni d'investimento e derivati” e “dichiarano
di possedere un discreto grado di rischio (3° livello in una scala di rischio di 5)”. Ebbene, nonostante nel modulo del 6/7/2007 di acquisto da parte di entrambi i coniugi di 1000 azioni ciascuno risulti segnalata la non opportunità dell'investimento (avuto riguardo all'oggetto -azioni- e alla propensione al rischio -discreto-) gli appellanti hanno autorizzato espressamente l'ordine. Quanto agli acquisti
CO successivi si osserva che la al 31.12.2007 aveva in portafoglio già 2.500 azioni , Parte_2
CO mentre il in pari data, aveva in portafoglio 4.700 azioni (oltre ai richiamati ulteriori Pt_1
titoli corporate), per cui non può ragionevolmente sostenersi che gli acquisti compiuti a far data dal
2008 fossero inappropriati rispetto alla profilatura di rischio dei due investitori.
A ciò si aggiunge che il teste (in risposta al capitolo 3 articolato nella seconda memoria ex art. Tes_1
183 c.p.c.) ha dichiarato che gli appellanti nel corso dei vari acquisti hanno sempre confermato la
CO volontà di acquisto delle azioni , pur a fronte della proposta di diversificazione degli investimenti da lui suggerita (“li hanno acquistati in diversi periodi, più di una volta, ferma restando sempre una
nostra proposta di diversificazione del portafoglio). Ciò in ragione “della buona redditività
dell'istituto e la solidità patrimoniale che aveva”, come risulta anche dal prospetto redatto dal nominato CT e dal valore di scambio indicato nel verbale di assemblea generale ordinaria dei soci pagina 22 di 25 della del 29/4/2017 (cfr. doc. 12 nel fascicolo della appellata), nel quale viene dato atto del CP_2
progetto di quotazione dei titoli azionari della Banca presso la piattaforma MTF (Multilateral trading
facilities), dopo l'approvazione, da parte della del regolamento operativo HI-MTF. Tale CP_5
piattaforma costituisce ormai luogo di scambio delle azioni di cui si discute come provato dall'appellata (cfr. doc. 13). CP_2
Anche sotto tale profilo il motivo di appello deve quindi essere rigettato.
Non meritevole di accoglimento è anche il quinto motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti lamentano il rigetto della domanda risarcitoria connessa alla necessità di accendere un mutuo per l'impossibilità di liquidare i titoli azionari da loro posseduti per far fronte ad un investimento immobiliare.
Rilevano gli appellanti di avere esposto nell'atto di citazione che “nel 2015, al fine di costruire la casa
dei loro sogni, avevano chiesto alla di poter monetizzare i titoli azionari COroparte_2
precedentemente compravenduti” e che “di fronte al rifiuto della banca … si sono trovati,
paradossalmente, costretti a richiedere un finanziamento alla stessa , al fine COroparte_2
di reperire i fondi per la costruzione della casa nuova” e quindi a versare alla stessa interessi bancari nella misura di €23.080,36, interessi che sarebbero stati comunque pagati anche “se gli odierni
appellanti si fossero rivolti ad altro istituto bancario per il finanziamento”. Evidenziano altresì che la convenuta Banca non aveva “contestato alcunché. Perciò, l'esistenza del finanziamento, la ragione
della sua stipula e l'ammontare complessivo dei relativi interessi devono ritenersi provati”.
Le conclusioni raggiunte in punto corretta e adeguata informazione circa la natura “illiquida” dei titoli azionari acquistati, è idonea ad escludere l'esistenza di una responsabilità risarcitoria anche in relazione al profilo di danno in esame.
In ogni caso, questa Corte deve rilevare che a fronte delle contestazioni svolte dalla nell'atto di CP_2
costituzione (“…l'onere di provare il danno subito, così come il nesso causale fra condotta e danno,
resta in capo all'investitore, non essendo applicabile l'inversione probatoria prevista dall'art. 23 co. 6 pagina 23 di 25 TUF”), gli appellanti non hanno fornito alcuna prova né documentale né storica delle circostanze poste a base della domanda in esame.
Non meritevole di accoglimento è infine l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti lamentano il rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
I° e III° comma c.p.c..
L'invocata disposizione “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o
colpa grave della parte soccombente”, sicché, risultando la domanda proposta contro l'appellata CP_2
interamente rigettata per le ragioni sopra esposte, nella specie manca in radice uno dei presupposti per la sua applicazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale di parte appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 232 del 26-28/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Urbino, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 28/8/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco pagina 24 di 25 pagina 25 di 25