Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Gop dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg. N. 2081/23
TRA
( elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via E. Parte_1 C.F._1
Alvino n. 12, nello studio e presso l'avv. Fabrizio Antonino Conte che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione e
in persona del l.r.p.t., elett. te dom.ta in San Marzano sul Sarno alla Controparte_1
Via Gramsci n. 157 nello studio e presso l'avv. Pasqualina Forsellino che la rapp. ta e difende giusta procura in atti
Opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni : come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta. Invero l'opponente ha posto a fondamento della domanda la legittimità della cartella di pagamento n. 071 2022 01622357724000 relativa all'iscrizione a ruolo dei contributi sanitari Cd. Ticket per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 dovuti per l' Controparte_2 come in atti indicata in mancanza di un titolo legittimante l'intimato pagamento.
Epperò preliminarmente occorre evidenziare che dagli atti e dalla documentazione prodotta, si rileva l'esistenza del giudicato formale e sostanziale formatosi in virtù della sentenza resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 5206/2023, provvedimento avente ad oggetto
Pertanto sussistendo un giudicato formatosi tra le stesse parti in precedente procedimento ed avente ad oggetto la medesima pretesa di cui all'opposizione de quo, tale accertamento, avendo autorità di cosa giudicata, come tale preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto.
Per quel che concerne i ticket sanitari relativi agli anni 2012, 2013 e 2015, la resistente non ha fornito la prova della rituale notificazione degli atti presupposti e quindi sottesi alla cartella impugnata.
Orbene in mancanza di prova circa la rituale notifica dell'atto presupposto, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario sia illegittima e conseguentemente deve essere accolta l'opposizione proposta apparendo infondata la pretesa della P.A. anche sotto tale aspetto.
Infatti la notifica degli atti sottesi (quali avviso di accertamento e/o ingiunzione ed atti equipollenti), al pari del titolo esecutivo, costituiscono presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva che, in sua mancanza deve essere dichiarata inammissibile e la conseguente cartella esattoriale deve essere dichiarata illegittima.
Per i suesposti motivi emerge la mancanza di un titolo idoneo all'esercizio dell'azione esecutiva e pertanto va dichiarata nulla la cartella esattoriale n. 071 2022 0162357724000.
Le spese di lite, considerato le motivazioni poste a sostegno della presente decisione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta tenuto conto del valore della causa e dell'attività
professionale svolta, il tutto come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara nulla la cartella esattoriale n. 071 2022
0162357724000;
b) condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano di ufficio in mancanza di nota specifica, in Euro 125,00 per spese vive,
Euro 1.100,00 per compensi professionali (con esclusione della fase istruttoria) oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Fabrizio Antonino Conte, anticipatario.
Torre Annunziata, 05/06/2025 Il Giudice Onorario di Pace dott. Salvatore Di Biase