Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1104 pronunciata il 25/05/2021
Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria – cartelle e avvisi di pagamento CP_1
e CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 607/2021
del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da Parte_1
mandato in atti, dall'Avv. Maurizio Lippolis,
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Carla Filograna,
nonché contro in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Alessandra Vetri e Marcella Mattia,
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Diana CP_2
Anna Rotunno,
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/04/2019 dinanzi al Tribunale di Brindisi la educeva che Parte_1
l'1/4/2019, a mezzo PEC, le aveva notificato comunicazione Controparte_3
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02476201900000357000 chiedendo il pagamento di euro
1.048.921,45 pena l'attivazione di tutte le procedure di recupero coattivo previste in caso di mancato pagamento entro 30 gg. dalla notifica. Quali motivi dell'opposizione deduceva: 1) la nullità della notifica a mezzo PEC perché contenente un file in formato PDF, mentre, ai sensi dell'art. 48, D. Lgs.
7/3/2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), la notifica è valida se contiene un documento informatico su cui sia apposta la firma digitale;
2) l'illegittimità della comunicazione ricevuta per omessa indicazione del valore dei diritti reali e degli immobili che l'Agente della riscossione intendeva sottoporre ad ipoteca, vizio che impediva al debitore di valutare la congruità delle garanzie reali rispetto al debito;
3) la violazione dell'art. 50, co. 2, DPR 602/1973, per la mancata notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, quale atto prodromico all'espropriazione forzata;
4) la nullità dell'atto opposto per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, indicati nell'atto stesso, da parte di e;
5) la CP_2 CP_1
nullità, infine, per carenza degli elementi descrittivi, della motivazione e della determinazione della somma complessiva di cui veniva richiesto il pagamento, costituente violazione delle regole dettate dallo Statuto del Contribuente perché non consentiva a quest'ultimo la verifica sui calcoli effettuati dall'Ente riscossore. Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità della comunicazione opposta.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere CP_1 stato proposto oltre il termine di cui all'art. 24, D. Lgs. 46/99 ed evidenziando che la Società opponente non aveva contestato la sussistenza del debito previdenziale. Produceva le ricevute PEC e delle raccomandate postali con a.r. relative alle cartelle e agli avvisi direttamente notificati precisando che le stesse riguardavano denunce mensili DM10, alcuni dei quali oggetto di domanda di dilazione di poi revocata, circostanza che deduceva per dimostrare che i debiti previdenziali oggetto della comunicazione opposta erano noti alla Società ricorrente. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Anche si costituiva in giudizio, contestando specificamente la Controparte_3
fondatezza di ciascun motivo di opposizione. Circa la notifica a mezzo PEC, deduceva la specialità della disciplina esattoriale sostenendo, in ogni caso, l'applicabilità delle regole civilistiche in tema di conoscenza e/o conoscibilità del contenuto dell'atto con effetto sanante. Contestava, poi, l'esistenza di un obbligo di indicare i beni da ipotecare e il loro valore. Sosteneva che l'art. 50, co. 2, DPR
602/1973 si riferisce all'avvio dell'espropriazione e non anche all'iscrizione ipotecaria. Circa
l'asserita mancata notifica delle cartelle prodromiche, nonostante deducesse la propria carenza di legittimazione passiva, produceva le copie delle relate di notifica eseguite a mezzo raccomandata e
PEC. Quanto alla determinatezza degli importi ed alla motivazione della comunicazione, sosteneva che proprio l'intervenuta notifica degli atti sottesi rendeva noto il debito. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Anche l' si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione spiegata e chiedendone CP_2
l'integrale rigetto.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso e condannava la società opponente alla rifusione delle spese di lite.
Innanzitutto, il Giudice di prime cure circoscriveva la propria giurisdizione al solo credito previdenziale e assistenziale individuando le dodici cartelle riferite ad e sottese alla CP_1 CP_2
comunicazione opposta. Evidenziava, poi, che in caso di raggiungimento dello scopo i vizi della notifica non ridondano in vizi dell'atto; quindi, disattendeva le eccezioni di difetto di legittimazione.
Quanto all'eccepito difetto di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle evidenziava che gli Enti impositori e avevano dimostrato di avere provveduto alla regolare Controparte_3
notifica di tali atti in forma di atto informatico documentando la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC nonché la regolarità della trasmissione telematica. Richiamando il disposto dell'art. 77, DPR 602/1973, rilevava l'inesistenza di un obbligo di indicare nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il valore dei beni. Affermava, poi, che rispetto al tipo di atto oggetto di causa non trova applicazione l'art. 50, co. 2, DPR 602/1973 ma solo il primo comma (in forza del richiamo contenuto nel menzionato art. 77) e che, pertanto, non è prevista la previa notificazione dell'intimazione, funzionale invece all'esecuzione forzata. Escludeva, infine, il difetto di motivazione dell'atto opposto richiamando sul punto precedenti giurisprudenziali di legittimità.
Avverso l'illustrata pronuncia la proponeva appello, con ricorso depositato in data Parte_1
12/06/2021, sostenendo l'erroneità della pronuncia per avere disatteso tutti i motivi di doglianza già formulati in primo grado. Circa l'asserita omessa notificazione di cartelle e avvisi di pagamento sottesi alla comunicazione opposta, affermava che gli Enti impositori e l' Controparte_4
non avevano provveduto a depositare gli originali delle notifiche o i formati EML per cui disconosceva la validità della prova ribadendo di non avere ricevuto alcunché. Formulava due eccezioni ulteriori quali motivi di doglianza: il difetto di rappresentanza dell' perché non CP_3 avrebbe potuto avvalersi di difensori esterni per quanto previsto dall'art. 11, D. Lgs. 546/1992 e dal
D.L. 193/2016 che istituisce l' quale soggetto della riscossione al Controparte_3 posto di;
la illegittimità della liquidazione delle spese in favore di funzionari dell'Ufficio CP_5
Legale interno ad un Ente, invocando sul punto il contenuto dell'Ordinanza della Suprema Corte n. 27444/2020. Chiedeva, in conclusione, l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'opposizione come proposta.
Anche nel presente grado di giudizio si costituiva l' richiamando la difesa formulata in primo CP_2 grado nonchè l'art. 3 bis, D.L. 146/2021, conv. in L. 215/2021 a mente del quale sono definite le ipotesi tassative in cui è possibile impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata e chiedendo il rigetto dell'appello.
Anche l' si costituiva in appello reiterando le proprie contestazioni Controparte_3 ai motivi di ricorso. Circa l'eccepito difetto di ius postulandi, sulla base di previsioni normative (DL.
30/04/2019 n. 34) e di quanto sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 30008 del
19/11/2019, sosteneva di potersi avvalere della difesa di legali attinti dal Libero Foro senza autorizzazioni o formalità di alcun tipo. Ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a ogni questione che attenga alla fase che precede la formazione del ruolo e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Anche l' si costituiva nel presente grado, ribadendo di avere dimostrato in primo grado la CP_1 corretta notifica dei nove avvisi di addebito all'Ente riconducibili nonché l'eccezione di tardività, e dunque di inammissibilità, di ogni doglianza che li riguardi per non essere stata proposta l'opposizione nei 40 giorni previsti dall'art. 24, D. Lgs. 46/99 e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 21/02/2025, sulle conclusioni dalle parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, tutti i motivi di opposizione formulati dalla attengono ad aspetti formali, Parte_1
non coinvolgendo il merito della pretesa contributiva;
essi, per di più, sono privi di legittimità per le ragioni che di seguito partitamente si espongono.
Come riferito in sede di svolgimento del processo, il primo motivo di gravame attiene all'asserita nullità della notifica a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché contenente l'allegazione alla mail dell'atto in formato pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non già come documento informatico provvisto di firma digitale (pdf nativo digitale); eccezione che è stata correttamente respinta dal Giudice di prime cure. Orbene, la Corte di
Cassazione, occupandosi di tale questione, ha avuto occasione di chiarire con una recentissima pronuncia (Cass. civ., Sez. Trib., Ord. n. 30922 del 03/12/2024) che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario e che, nel caso di specie, sono del tutto mancate, atteso che parte opponente non ha contestato affatto la difformità rispetto all'originale dell'atto notificatole.
Valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (Cass. civ., sent. n. 28852 del 18/10/2023).
Altrettanto destituita di fondamento appare l'asserzione della illegittimità della comunicazione ricevuta per omessa indicazione del valore dei diritti reali e degli immobili che l'Agente della
Riscossione intende sottoporre ad ipoteca. Sul punto, come rilevato dal Tribunale adito, manca qualsiasi prescrizione normativa che, disciplinando il contenuto della comunicazione preventiva, preveda la specificazione del valore dei diritti reali e degli immobili che l'Agente della Riscossione intende sottoporre ad ipoteca. Tanto è stato ritenuto in numerosi precedenti della Suprema Corte, tra cui si segnala Cass. civ., Sez. Trib., n. 36000 del 22/11/2021.
Circa, poi, l'asserita violazione dell'art. 50, co. 2, DPR 602/1973, ritiene questa Corte di condividere integralmente la motivazione addotta per il rigetto dell'eccezione di nullità dal Giudice di prime cure.
Ed invero, l'iscrizione ipotecaria disciplinata dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., SS.UU., sentenze nn.19667 e 19968 del 18/09/2014). Si tratta di principio di diritto consolidato dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (Cass. civ., Sez. Trib., n. 9817 dell'11/04/2024).
Venendo ora alla disamina del motivo di gravame secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel non pronunciare la nullità della comunicazione opposta per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito va osservato che la contestazione formulata dalla Società appellante attiene al mero formato della prova documentale fornita dalle parti appellate in ordine all'invio dei detti atti all'obbligata. Si tratta, peraltro, di una doglianza inesatta atteso che i pretesi avvisi di ricevimento in formato EML sono stati prodotti in causa per ordine del Giudice di prime cure. Deve, pure, essere disatteso il motivo di opposizione, e di gravame, concernente la pretesa nullità della comunicazione preventiva per carenza degli elementi descrittivi e della motivazione nonché della determinazione della somma complessiva. In tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della Riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602 del 1973,
è sufficiente, in sostanza, l'indicazione del valore del credito per cui si procede (Cass. civ, Ordin. n.
7233 del 15 marzo 2021). Valore che, nel caso di specie, era indicato nella comunicazione notificata, tanto che esso è stato riportato dalla società opponente nell'atto introduttivo del giudizio, perfino distinguendo l'importo domandato a titolo di interessi e spese.
Da ultimo, per mera completezza, si ritiene di disaminare e respingere anche le doglianze, formulate solo in sede di gravame, circa il difetto di rappresentanza in giudizio di Controparte_3
.
[...]
La rappresentanza e la difesa in giudizio dell' , tramite il patrocinio Controparte_3
dell'Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro, essendo l'ambito di operatività del patrocinio autorizzato definito da una convenzione
(Cass., SS.UU., sent. n. 30008 del 19 novembre 2019). Ed essendosi costituito il Riscossore a mezzo avvocati del Libero Foro, neppure le eccezioni formulate dalla Società appellante circa la liquidazione delle spese di giudizio possono trovare giustificazione essendo le stesse riferite all'ipotesi del ricorso alla difesa tecnica da parte di funzionari interni all'Ente.
La disamina e reiezione del merito del gravame assorbe ogni questione di ammissibilità e tardività dell'opposizione sollevata dalle parti appellate.
Va, pertanto, respinto il gravame e conseguentemente confermata la sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei Parametri forensi vigenti.
Si dà atto che per un mero refuso nel dispositivo è stata omessa la dicitura: “oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione, solo per , in Controparte_3 favore dell'Avv. Carla Filograna”. Pertanto il dispositivo stesso andrà letto integrato con la riportata specificazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/06/2021 da Parte_1 nei confronti di ed avverso la Controparte_6 CP_1
sentenza del 26/05/2021 del Tribunale di Brindisi (N. 1104), così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.000,00, ex D.M. n. 55/14.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/02/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi