Art. 2.
Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sara' provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso.
Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato.
Il corrispettivo di costruzione verra' determinato a forfait, salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verra' pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui ad successivo art. 6, o in annualita' posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualita' determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell' art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 maggio 1971, n. 396 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145 , le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa col Ministro per il tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 ".
Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sara' provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso.
Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato.
Il corrispettivo di costruzione verra' determinato a forfait, salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verra' pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui ad successivo art. 6, o in annualita' posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualita' determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell' art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 maggio 1971, n. 396 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145 , le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa col Ministro per il tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 ".