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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2836/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 aprile 2022 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (ipoacusia percettiva bilaterale), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 26 maggio 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1 dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con
1
Sentenza R.G. n° 2836/22 successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto dalla patologia denunciata («ipoacusia percettiva bilaterale»), che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione a rumore, durante l'attività lavorativa di operaio (circostanze, queste ultime, accertate pure in sede di escussione testimoniale): tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del
22 (ventidue)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo stati evidenziati aggravamenti sopravvenuti).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può
2
Sentenza R.G. n° 2836/22 ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia, almeno a livello di concausa. E' appena il caso, peraltro, di evidenziare - in base agli univoci arresti giurisprudenziali della SUPREMA CORTE (cfr. ex plurimis CASS. SEZ.
II, 5 FEBBRAIO 2020 N° 2671 e le molteplici ivi richiamate) – che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio acquisire ogni elemento ritenuto necessario, anche attingendo aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti e comunque garantendo alle parti la possibilità di formulare osservazioni, a tutela del principio del contraddittorio.
°°°°°°°°°°°°
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS.
LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' Si precisa che nella liquidazione - CP_1 effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare
3
Sentenza R.G. n° 2836/22 specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_2
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_3 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto,
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 22 (ventidue)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimo
URSELLI, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 2836/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 aprile 2022 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (ipoacusia percettiva bilaterale), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 26 maggio 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1 dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con
1
Sentenza R.G. n° 2836/22 successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto dalla patologia denunciata («ipoacusia percettiva bilaterale»), che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione a rumore, durante l'attività lavorativa di operaio (circostanze, queste ultime, accertate pure in sede di escussione testimoniale): tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del
22 (ventidue)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo stati evidenziati aggravamenti sopravvenuti).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può
2
Sentenza R.G. n° 2836/22 ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia, almeno a livello di concausa. E' appena il caso, peraltro, di evidenziare - in base agli univoci arresti giurisprudenziali della SUPREMA CORTE (cfr. ex plurimis CASS. SEZ.
II, 5 FEBBRAIO 2020 N° 2671 e le molteplici ivi richiamate) – che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio acquisire ogni elemento ritenuto necessario, anche attingendo aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti e comunque garantendo alle parti la possibilità di formulare osservazioni, a tutela del principio del contraddittorio.
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS.
LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' Si precisa che nella liquidazione - CP_1 effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare
3
Sentenza R.G. n° 2836/22 specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_2
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_3 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto,
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 22 (ventidue)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimo
URSELLI, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 10 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 2836/22