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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1846 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. POIDOMANI MARIA Parte_1
CARMELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO
GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Assegno – pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.5.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di
Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla status di portatore di handicap grave (già riconosciuto in sede di ATP), alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno mensile di assistenza, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
17.12.2025.
1 Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Tanto premesso, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex
Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'Ausiliario del Giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso della ricorrente.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Dalla disamina della documentazione prodotta in atti e a seguito della visita peritale il CTU di prima fase ha espresso diagnosi di: “Depressione maggiore, esiti rimozione osteoma, obesità con poliartrosi, dislipidemia, diverticolosi del colon, gastroduodenite, ernia jatale, emorroidi esterne di I grado, laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale con residua incontinenza, edentulia di 2 elementi, mastopatia fibrocistica”.
2 Sulla base del quadro clinico della ricorrente, il perito ha spiegato, con riferimento alla sindrome depressiva, diagnosticata nel 2021 e in continuo trattamento farmacologico, che la stessa andrebbe qualificata come sindrome depressiva endoreattiva di grado medio, con valutazione pari al 25%. Quanto all'obesità, associata a limitazioni artrosiche degli arti inferiori, ha invece ritenuto opportuno attribuire una valutazione del 33%, coerentemente con la voce tabellare relativa all'obesità con complicanze artrosiche.
In relazione all'intervento di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale con residua incontinenza (per la quale, applicando in analogia la voce 6604 -
“salpingectomia bilaterale in età fertile” andrebbe riconosciuta una percentuale del
35%), il CTU ha precisato che, essendo stato eseguito in epoca post-menopausale, appare congrua una valutazione complessiva del 25%.
Infine, per quanto concerne le patologie dell'apparato digerente, non essendo stati rilevati particolari disturbi del transito intestinale, le stesse sono state inquadrate come alterazioni funzionali lievi, con una valutazione complessiva del 19% per diverticolosi del colon ed emorroidi.
Ai fini della valutazione complessiva, non è stata invece riconosciuta rilevanza alle ulteriori patologie riscontrate in quanto considerate di entità lieve, con incidenza invalidante pari o inferiore al 10% ciascuna.
Alla luce di ciò, applicando il criterio di combinazione percentuale, il CTU ha riconosciuto una riduzione complessiva della capacità lavorativa pari al 68%, percentuale che non legittima il riconoscimento del diritto né alla pensione di inabilità nè all'assegno mensile di assistenza.
Con riferimento alla condizione di handicap, l'ausiliario ha invece rilevato la presenza di limitazioni funzionali negli spostamenti e nei passaggi posturali, nonché difficoltà nelle attività quotidiane, elementi ritenuti suscettibili di determinare il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza a far data da dicembre 2024 e con revisione a due anni.
Quanto al deposito, in data 5.12.2025, di nuova documentazione medica si osserva che, se da una parte è vero che non è inibito alla parte di far valere aggravamenti in corso di causa ex art. 149 disp att. cpc, dall'altra, ciò non può avvenire in qualsiasi fase ed in qualsiasi momento del processo (senza dubbio, ad esempio, l'art. 149 disp.att. c.p.c. citato non può trovare applicazione nel giudizio di Cassazione).
Deve essere stabilito - per quanto interessa - da quale momento sia precluso alla parte di far valere eventuali aggravamenti e nuove malattie, al fine di cristallizzare la situazione probatoria rilevante, altrimenti la produzione di qualsivoglia certificato medico in limine decisionis imporrebbe al Giudice di disporre rinvii ad oltranza).
Sul punto ritiene il Tribunale che con l'atto di introduzione del giudizio di merito o con la memoria difensiva possano prodursi documenti sopravvenuti e che ciò sia
3 consentito fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica, questa non sia stata depositata, ovvero, come nel caso di specie, quando sia stato disposto il rinvio per la decisione della controversia.
Oltretutto, la documentazione depositata non evidenzia alcun evidente aggravio delle patologie già esaminate dal CTU di prima fase, né nuove patologie di gravità tale da modificare il giudizio già espresso in prima fase.
Nello specifico, la RM del cervello e del tronco encefalico del 6.8.25 evidenzia
“assenza di lesioni focali evolutive…non alterazioni degne di nota nelle sequenze in diffusione… strutture della linea mediana in asse… non lesioni occupanti spazio nelle cavità orbitarie”; nessuna anomalia è emersa dalla visita oncologica del marzo
2025; gli esami audiometrici del settembre 2025 hanno restituito una lieve ipoacusia che non compromette l'udito e non incide sulla valutazione complessiva dell'invalidità, mentre la RMN della colonna non evidenzia alcun aggravio rispetto alla situazione di fatto già esaminata dal consulente di prima fase.
In ultima analisi, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento debbano essere confermate.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di , ex art 152 disp att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
dichiara la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/91, a far data dall'1.12.2024 e con revisione a due anni;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' , ex art 152 disp. att. cpc, le spese di CP_1 consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 17/12/2025
Il Giudice
MA Di ST
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