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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott. Michele VIDETTA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.438/2018 R.G. avente ad oggetto: petizione ereditaria e usucapione.
TRA
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sorrentino
Appellanti
E
, , , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Antonio Buono
Appellati
***§***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. dante causa degli appellati , nel 2004, proponeva Controparte_4 CP_1
azione di petizione ereditaria, dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, sez. distaccata di Sapri, sui seguenti beni, tutti siti in agro di Sapri:
– fondo rustico in c.da Difesa, in catasto al fg.7, particelle 240 e 815;
- fabbricato rurale in catasto al fg.7, particella 241;
- fondi rustici in catasto al fg.7, particelle 242, 318, 350, 351; - fondi rustici in c.da Chiappe, in catasto al foglio 5, particelle n.309, 321, 322, 325 e
327, che rientravano nell'asse ereditario della cugina di cui affermava essere Persona_1
l'unica erede, nei confronti di e dei due figli e . Parte_1 Parte_2 CP_5
Chiedeva altresì dichiararsi l'inefficacia dell'atto di donazione con il quale, nel 1994,
[...]
aveva donato ai figli la proprietà sui detti terreni, dopo essersene dichiarato Pt_1
proprietario per intervenuta usucapione.
2. Si costituiva contestando la domanda dell'attrice e proponendo Parte_1
domanda riconvenzionale volta al riconoscimento della intervenuta usucapione, già alla data della donazione, sui terreni rivendicati dall'attrice.
3. Esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nell'espletamento della prova per testi richiesta da parte convenuta, con sentenza n.92/2017 del 15/05/2017 il Tribunale di Lagonegro, dinanzi al quale la causa era transitata in seguito alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina, rigettava la richiesta di usucapione e accoglieva quella di petizione ereditaria dichiarando inefficace l'atto di donazione, nella parte riferita ai beni oggetto della petizione ereditaria.
Per il Tribunale, infatti:
aveva provato, a mezzo della documentazione prodotta, la Controparte_4
qualità di erede della cugina (vedi certificati) e la comprensione dei Persona_1
beni de quibus, nell'asse ereditario della medesima.
invece, non aveva provato il possesso e l'animus possidendi per i 20 Parte_1
anni antecedenti la donazione di quei terreni effettuata in favore dei figli, giacchè le prove orali sul punto espletate non erano state ritenute esaurienti e decisive, ai fini della dimostrazione della affermata usucapione.
4. Hanno proposto appello i sigg.ri e , i primi Parte_1 Parte_2 Parte_3
due, in proprio;
tutti e tre quali eredi di nel frattempo deceduto, incentrando le CP_5
loro doglianze sulla errata valutazione, da parte del Tribunale, dell'istruttoria espletata che, a dire degli appellanti, avrebbe reso conferma della intervenuta usucapione, oggetto della domanda riconvenzionale di Parte_1
Affermavano inoltre la violazione dell'art.115 cpc, in relazione all'art.533 c.c., per aver il
Tribunale ritenuto non contestata la qualità di erede di , affermata dall'attrice Persona_1
e l'appartenenza dei ben indicati, nell'asse ereditario della prima, Controparte_4
_______________
pag. 2 laddove tali circostanze erano invece state contestate nella comparsa conclusionale di parte convenuta.
5. Nel corso del giudizio di appello, questa Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dagli appellanti, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge né in riferimento ai motivi di appello, non ritenuti “dotati di apprezzabile rilevanza”, né al periculum in mora perché
“dedotto in termini generici”.
All'udienza del 5.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo proposto gli appellanti contestano una errata valutazione delle deposizioni testimoniali rese in riferimento all'invocata usucapione, deposizioni che, secondo gli appellanti, non avrebbero dovuto essere atomisticamente considerate, come fatto dal primo giudice, bensì unitariamente e omogeneamente, in tal modo ricavandosi invece la prova del possesso ultraventennale, ininterrotto e uti dominus, dei terreni de quibus, da parte di e quindi del verificarsi della usucapione già dichiarata alla data dell'atto Parte_1
di donazione, risalente al 1994.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che:
l'atto di donazione del 20.06.1994, del Notaio (all.4 del fascicolo di primo Per_2
grado di parte attrice), ovvero l'atto con il quale affermando di esser Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione, aveva donato ai figli i terreni oggetti della domanda di petizione ereditaria e di cui l'attrice ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, riguarda un consistente numero di beni, oggetto della donazione, superiore a quelli oggetto della petizione ereditaria;
per altro verso, il periodo di tempo in riferimento al quale il avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare il possesso utile al verificarsi dell'usucapione, non può che essere il ventennio anteriore alla donazione, ovvero al periodo che va dal 1974 al 1994.
Orbene, anche in considerazione di quanto appena sopra evidenziato, ad avviso di questa
Corte il Tribunale ha correttamente valutato le deposizioni dei testi, opportunamente considerandole anche nel loro complesso, relativamente sia alla mancanza di precisa
_______________
pag. 3 individuazione dei terreni sui quali il assume aver esercitato il possesso Pt_1
ultraventennale, sia alla durata del possesso, ed esattamente ritenendole insufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della invocata usucapione.
Con riferimento alla mancata individuazione dei terreni, infatti, le generiche affermazioni dei testi circa l'ubicazione dei terreni sui quali avevano lavorato per conto del , non Pt_1
consentono di dimostrare se questi ultimi erano proprio quelli oggetto della domanda dell'attrice e non altri terreni sempre di proprietà del medesimo Parte_1
Manca quindi la prova della esatta individuazione dei beni sui quali i testi avrebbero lavorato o visto il lavorare e/o comportarsi uti dominus, necessaria al fine di Pt_1
distinguerli dagli altri pure di proprietà del , sui quali i testi avrebbero potuto lavorare. Pt_1
Con riferimento alla durata del possesso, come pure correttamente rilevato dal Tribunale, il teste ha riferito di lavorare per conto del da circa 10-12 anni, cioè un periodo di Tes_1 Pt_1
molto successivo rispetto a quello in cui il assume essersi verificata l'usucapione, Pt_1
visto che la deposizione è stata resa in data 10.12.2015, con conseguente irrilevanza della deposizione stessa.
Il teste ha riferito di una collaborazione con il , avvenuta tra il 1965 e il Tes_2 Pt_1
1976, mentre il teste , ha dichiarato che “nel terreno di andavo a Tes_3 Parte_1 lavorare di Sabato;
non tutti i Sabato ma ogni tanto quando il aveva bisogno”; ha Pt_1
identificato detto terreno in modo generico: “…si trova in località Difesa e dista circa 2 km. dalla mia abitazione posta più a monte” salvo poi affermare che “ abita Parte_1 anche lui in località Timpone, la sua abitazione dista circa 3 km. dal terreno in questione” e poi “di non aver lavorato su altri terreni per conto del . In definitiva, la Parte_1
deposizione è persino contraddittoria quanto all'indicazione dell'ubicazione del terreno nel quale andava a lavorare;
si riferisce ad un solo terreno;
non è esauriente quanto alla durata del rapporto.
Anche considerando in modo unitario le deposizione rese dai testi, non si raggiunge la prova del possesso ultraventennale, pieno ed ininterrotto, dei terreni reclamati dalla appellata, da parte di come esattamente rilevato dal primo Giudice. Parte_1
Manca infine e in ogni caso la prova certa dell' animus possidendi del , sul quale i Pt_1
testi non hanno riferito alcunché.
_______________
pag. 4 7. Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame, afferente alla mancanza di contestazione della qualità di erede della appellata e alla mancanza di prova della consistenza della massa ereditaria di . Persona_1
L'appellante concentra la sua attenzione su un aspetto marginale, quello della avvenuta, o meno secondo la sua prospettazione, mancata contestazione della qualità di erede dell'attrice
; quel che infatti rileva è che la documentazione prodotta da parte attrice (all.3, Per_1
accettazione con beneficio di inventario della eredità di da parte di Persona_1 [...]
del 20.03.1996, nel quale dichiara di essere erede di CP_4 Controparte_4
; all.5 Trascrizione della successione di in favore di Persona_1 Persona_3 Per_1
; all.7 dichiarazione di successione di;
estratti per riassunto del registro
[...] Persona_1
degli atti di nascita dei germani e e della cugine e CP_6 Pt_1 Persona_1
dimostra la sua qualità di erede della cugina , la cui Controparte_4 Persona_1
unica parente in vita, al momento del suo decesso, era la cugina ed Controparte_4
anche la comprensione dei beni reclamati all'interno dell'asse ereditario di quest'ultima.
In particolare gli estratti per riassunto dal registro degli atti di nascita del 06.06.2005, contenuti nel fascicolo di parte attrice, dimostrano che padre di Persona_4 Per_1
, e padre dell'attrice erano fratelli e che,
[...] CP_6 Controparte_4
quindi, le rispettive figlie erano cugine.
La dichiarazione di successione di madre di (il doc.5 del Persona_3 Persona_1
fascicolo di parte attrice) attesta che aveva ereditato dalla madre i beni Persona_1
relativamente ai quali è stata esercitata l'azione di petizione ereditaria.
L'accettazione con beneficio di inventario della eredità di da parte della Persona_1
cugina (doc.3, ibidem, non specificamente contestato dall'appellante nella CP_4
parte in cui ha ivi dichiarato di essere l'unica parente in vita di Controparte_4
) e la dichiarazione di successione di (doc.7, ibidem), infine, Persona_1 Persona_1
oltre a confermare la qualità di erede della cugina dimostra la sussistenza di CP_4
quei beni, nell'asse ereditario di . Persona_1
8. Le spese del presente grado di giudizio in conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di primo grado sono liquidate a carico delle parti appellanti, in solido tra loro, come da dispositivo con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in considerazione del valore della causa (scaglione
_______________
pag. 5 indeterminato, complessità bassa), nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) valori medi.
9. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 438/2018 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n.92/2017 del Tribunale di Lagonegro, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e al pagamento in solido, in Parte_1 Controparte_7
favore di e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
competenze del presente grado di giudizio, complessivamente quantificate in
€.9.991,000, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario;
c) dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma, 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio telematica del 05/03/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.Michele Videtta
_______________
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott. Michele VIDETTA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.438/2018 R.G. avente ad oggetto: petizione ereditaria e usucapione.
TRA
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sorrentino
Appellanti
E
, , , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv. Antonio Buono
Appellati
***§***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. dante causa degli appellati , nel 2004, proponeva Controparte_4 CP_1
azione di petizione ereditaria, dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, sez. distaccata di Sapri, sui seguenti beni, tutti siti in agro di Sapri:
– fondo rustico in c.da Difesa, in catasto al fg.7, particelle 240 e 815;
- fabbricato rurale in catasto al fg.7, particella 241;
- fondi rustici in catasto al fg.7, particelle 242, 318, 350, 351; - fondi rustici in c.da Chiappe, in catasto al foglio 5, particelle n.309, 321, 322, 325 e
327, che rientravano nell'asse ereditario della cugina di cui affermava essere Persona_1
l'unica erede, nei confronti di e dei due figli e . Parte_1 Parte_2 CP_5
Chiedeva altresì dichiararsi l'inefficacia dell'atto di donazione con il quale, nel 1994,
[...]
aveva donato ai figli la proprietà sui detti terreni, dopo essersene dichiarato Pt_1
proprietario per intervenuta usucapione.
2. Si costituiva contestando la domanda dell'attrice e proponendo Parte_1
domanda riconvenzionale volta al riconoscimento della intervenuta usucapione, già alla data della donazione, sui terreni rivendicati dall'attrice.
3. Esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nell'espletamento della prova per testi richiesta da parte convenuta, con sentenza n.92/2017 del 15/05/2017 il Tribunale di Lagonegro, dinanzi al quale la causa era transitata in seguito alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina, rigettava la richiesta di usucapione e accoglieva quella di petizione ereditaria dichiarando inefficace l'atto di donazione, nella parte riferita ai beni oggetto della petizione ereditaria.
Per il Tribunale, infatti:
aveva provato, a mezzo della documentazione prodotta, la Controparte_4
qualità di erede della cugina (vedi certificati) e la comprensione dei Persona_1
beni de quibus, nell'asse ereditario della medesima.
invece, non aveva provato il possesso e l'animus possidendi per i 20 Parte_1
anni antecedenti la donazione di quei terreni effettuata in favore dei figli, giacchè le prove orali sul punto espletate non erano state ritenute esaurienti e decisive, ai fini della dimostrazione della affermata usucapione.
4. Hanno proposto appello i sigg.ri e , i primi Parte_1 Parte_2 Parte_3
due, in proprio;
tutti e tre quali eredi di nel frattempo deceduto, incentrando le CP_5
loro doglianze sulla errata valutazione, da parte del Tribunale, dell'istruttoria espletata che, a dire degli appellanti, avrebbe reso conferma della intervenuta usucapione, oggetto della domanda riconvenzionale di Parte_1
Affermavano inoltre la violazione dell'art.115 cpc, in relazione all'art.533 c.c., per aver il
Tribunale ritenuto non contestata la qualità di erede di , affermata dall'attrice Persona_1
e l'appartenenza dei ben indicati, nell'asse ereditario della prima, Controparte_4
_______________
pag. 2 laddove tali circostanze erano invece state contestate nella comparsa conclusionale di parte convenuta.
5. Nel corso del giudizio di appello, questa Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dagli appellanti, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge né in riferimento ai motivi di appello, non ritenuti “dotati di apprezzabile rilevanza”, né al periculum in mora perché
“dedotto in termini generici”.
All'udienza del 5.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo proposto gli appellanti contestano una errata valutazione delle deposizioni testimoniali rese in riferimento all'invocata usucapione, deposizioni che, secondo gli appellanti, non avrebbero dovuto essere atomisticamente considerate, come fatto dal primo giudice, bensì unitariamente e omogeneamente, in tal modo ricavandosi invece la prova del possesso ultraventennale, ininterrotto e uti dominus, dei terreni de quibus, da parte di e quindi del verificarsi della usucapione già dichiarata alla data dell'atto Parte_1
di donazione, risalente al 1994.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che:
l'atto di donazione del 20.06.1994, del Notaio (all.4 del fascicolo di primo Per_2
grado di parte attrice), ovvero l'atto con il quale affermando di esser Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione, aveva donato ai figli i terreni oggetti della domanda di petizione ereditaria e di cui l'attrice ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, riguarda un consistente numero di beni, oggetto della donazione, superiore a quelli oggetto della petizione ereditaria;
per altro verso, il periodo di tempo in riferimento al quale il avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare il possesso utile al verificarsi dell'usucapione, non può che essere il ventennio anteriore alla donazione, ovvero al periodo che va dal 1974 al 1994.
Orbene, anche in considerazione di quanto appena sopra evidenziato, ad avviso di questa
Corte il Tribunale ha correttamente valutato le deposizioni dei testi, opportunamente considerandole anche nel loro complesso, relativamente sia alla mancanza di precisa
_______________
pag. 3 individuazione dei terreni sui quali il assume aver esercitato il possesso Pt_1
ultraventennale, sia alla durata del possesso, ed esattamente ritenendole insufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della invocata usucapione.
Con riferimento alla mancata individuazione dei terreni, infatti, le generiche affermazioni dei testi circa l'ubicazione dei terreni sui quali avevano lavorato per conto del , non Pt_1
consentono di dimostrare se questi ultimi erano proprio quelli oggetto della domanda dell'attrice e non altri terreni sempre di proprietà del medesimo Parte_1
Manca quindi la prova della esatta individuazione dei beni sui quali i testi avrebbero lavorato o visto il lavorare e/o comportarsi uti dominus, necessaria al fine di Pt_1
distinguerli dagli altri pure di proprietà del , sui quali i testi avrebbero potuto lavorare. Pt_1
Con riferimento alla durata del possesso, come pure correttamente rilevato dal Tribunale, il teste ha riferito di lavorare per conto del da circa 10-12 anni, cioè un periodo di Tes_1 Pt_1
molto successivo rispetto a quello in cui il assume essersi verificata l'usucapione, Pt_1
visto che la deposizione è stata resa in data 10.12.2015, con conseguente irrilevanza della deposizione stessa.
Il teste ha riferito di una collaborazione con il , avvenuta tra il 1965 e il Tes_2 Pt_1
1976, mentre il teste , ha dichiarato che “nel terreno di andavo a Tes_3 Parte_1 lavorare di Sabato;
non tutti i Sabato ma ogni tanto quando il aveva bisogno”; ha Pt_1
identificato detto terreno in modo generico: “…si trova in località Difesa e dista circa 2 km. dalla mia abitazione posta più a monte” salvo poi affermare che “ abita Parte_1 anche lui in località Timpone, la sua abitazione dista circa 3 km. dal terreno in questione” e poi “di non aver lavorato su altri terreni per conto del . In definitiva, la Parte_1
deposizione è persino contraddittoria quanto all'indicazione dell'ubicazione del terreno nel quale andava a lavorare;
si riferisce ad un solo terreno;
non è esauriente quanto alla durata del rapporto.
Anche considerando in modo unitario le deposizione rese dai testi, non si raggiunge la prova del possesso ultraventennale, pieno ed ininterrotto, dei terreni reclamati dalla appellata, da parte di come esattamente rilevato dal primo Giudice. Parte_1
Manca infine e in ogni caso la prova certa dell' animus possidendi del , sul quale i Pt_1
testi non hanno riferito alcunché.
_______________
pag. 4 7. Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame, afferente alla mancanza di contestazione della qualità di erede della appellata e alla mancanza di prova della consistenza della massa ereditaria di . Persona_1
L'appellante concentra la sua attenzione su un aspetto marginale, quello della avvenuta, o meno secondo la sua prospettazione, mancata contestazione della qualità di erede dell'attrice
; quel che infatti rileva è che la documentazione prodotta da parte attrice (all.3, Per_1
accettazione con beneficio di inventario della eredità di da parte di Persona_1 [...]
del 20.03.1996, nel quale dichiara di essere erede di CP_4 Controparte_4
; all.5 Trascrizione della successione di in favore di Persona_1 Persona_3 Per_1
; all.7 dichiarazione di successione di;
estratti per riassunto del registro
[...] Persona_1
degli atti di nascita dei germani e e della cugine e CP_6 Pt_1 Persona_1
dimostra la sua qualità di erede della cugina , la cui Controparte_4 Persona_1
unica parente in vita, al momento del suo decesso, era la cugina ed Controparte_4
anche la comprensione dei beni reclamati all'interno dell'asse ereditario di quest'ultima.
In particolare gli estratti per riassunto dal registro degli atti di nascita del 06.06.2005, contenuti nel fascicolo di parte attrice, dimostrano che padre di Persona_4 Per_1
, e padre dell'attrice erano fratelli e che,
[...] CP_6 Controparte_4
quindi, le rispettive figlie erano cugine.
La dichiarazione di successione di madre di (il doc.5 del Persona_3 Persona_1
fascicolo di parte attrice) attesta che aveva ereditato dalla madre i beni Persona_1
relativamente ai quali è stata esercitata l'azione di petizione ereditaria.
L'accettazione con beneficio di inventario della eredità di da parte della Persona_1
cugina (doc.3, ibidem, non specificamente contestato dall'appellante nella CP_4
parte in cui ha ivi dichiarato di essere l'unica parente in vita di Controparte_4
) e la dichiarazione di successione di (doc.7, ibidem), infine, Persona_1 Persona_1
oltre a confermare la qualità di erede della cugina dimostra la sussistenza di CP_4
quei beni, nell'asse ereditario di . Persona_1
8. Le spese del presente grado di giudizio in conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di primo grado sono liquidate a carico delle parti appellanti, in solido tra loro, come da dispositivo con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in considerazione del valore della causa (scaglione
_______________
pag. 5 indeterminato, complessità bassa), nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) valori medi.
9. Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 438/2018 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n.92/2017 del Tribunale di Lagonegro, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e al pagamento in solido, in Parte_1 Controparte_7
favore di e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
competenze del presente grado di giudizio, complessivamente quantificate in
€.9.991,000, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario;
c) dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma, 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio telematica del 05/03/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.Michele Videtta
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