Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_2
dell'Avv. GIORGIO ANTONIO GIOACCHINO E FIORINO GU
appellanti
E
Controparte_1
[...] Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'Avv. PAVONE SIMONA
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.10.2024 le parti concludevano come nelle note deposi-
Corte di Appello di Palermo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.6.2018 il Tribunale di Agrigento, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.760/15 emesso nei loro confronti, quali fi-
deiussori della Dieffe Auto s.p.a., per il pagamento della somma di €
103.583,11, oltre interessi e spese, in virtù del saldo debitore del c/c n.
20234.
Avverso detta sentenza proponevano appello Parte_3
[.
e . Parte_2
quale procuratrice del Fondo di Garanzia dei Depo- Controparte_1
sitanti del , resisteva al gravame. Controparte_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 10.10.2024 la causa veni-
va posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, e , propone- Parte_1 Parte_2
vano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti,
quali fideiussori della Dieffe Auto s.p.a., per il pagamento della somma di
€ 103.583,11, pari al saldo debitore del c/c n. 20234 intestato alla società
garantita.
Eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società agente per man-
cata dimostrazione del potere sostanziale ad agire, l'invalidità dei contratti bancari per mancanza di sottoscrizione e conseguente illegittimità del saldo ingiunto, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale ai
- 2 - Corte di Appello di Palermo rapporti di aperura di credito e violazione dei tassi soglia, l'improprio eser-
cizio dello ius variandi e la nullità delle fideiussioni.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione atti-
Contr va della rilevando che con la procura del 20.6.2014, in atti, il
[...]
le aveva conferito “tutti i necessari poteri sostanziali e la rap- CP_2
presentanza sostanziale e processuale, di svolgere in nome e per conto del con riferimento ai crediti acquistati dalla Banca San Francesco CP_2
Credito Cooperativo Canicattì in amministrazione straordinaria, ai sensi e nei termini della Convenzione.
Nel merito, riteneva che la garanzia rilasciata dagli opponenti era da anno-
verare tra i contratti di fideiussione a prima richiesta (art. 5 del contratto a mente del quale “il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi,
spese, tasse ed ogni altro accessorio”) e che ciò precludeva ai garanti di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante (mancato rispetto dei requisiti formali del rapporto principale, capitalizzazione degli interessi passivi, applicazione della commissione di massimo scoperto ad eccezione di quella relativa alla dedotta usurarietà del tasso di interesse passivo).
In ordine alla contestazione dell'asserita applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, evidenziava che gli opponenti non avevano nemme-
no allegato in che termini vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia ed in quale periodo sarebbe avvenuto.
Con il primo motivo, lamentano gli appellanti che il Tribunale ha ritenuto la legittimazione attiva della in forza della procura Controparte_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo del 20.6.2014.
Assume che la posizione per cui è causa è stata ceduta in blocco dall'originaria titolare dei rapporti bancari Banca San Francesco al Fondo
di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e che sulla base della procura rilasciata dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coo-
perativo a non poteva ritenersi validamente conferito Controparte_1
il potere di agire per il compimento di atti utili alla gestione e/o al recupero del credito considerato che la posizione per cui è causa è stata ceduta “in blocco” dall'originaria titolare dei rapporti bancari Banca San Francesco al che il potere di rappresentanza non poteva essere con- Controparte_2
ferito in blocco dovendo riguardare il singolo credito, ancorchè pervenuto nella disponibilità del mandante in forza di una cessione “in blocco”.
La censura è infondata.
Ed invero, come specificato nella procura notarile del 20 giugno 2014 – il ha conferito alla «tutti i necessari poteri so- CP_2 Controparte_1
stanziali e la rappresentanza sostanziale e processuale, di svolgere in nome e per conto del con riferimento ai crediti acquistati dalla “Banca CP_2
San Francesco Credito Cooperativo Canicattì – in amministrazione straor-
dinaria” (…) la gestione di tutti i procedimenti, le cause ed i processi di qualsiasi natura (…) inerenti i crediti, con facoltà di agire e resistere in giudizio in rappresentanza del avanti alle autorità giudiziarie (…)» CP_2
(cfr. pag. 3 della procura doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte appel-
lata) e nella premessa della procura stessa – che ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale – è specificato che «in data 21 maggio 2014 il si CP_2
è reso acquirente dalla “ Controparte_4
- 4 - Corte di Appello di Palermo cattì – in amministrazione straordinaria (…) di crediti dell'importo lordo pari a Euro 17.072.378,16 (…) costituenti un blocco in quanto contraddi-
stinti dalla comune appostazione a sofferenze o dalla presenza di un piano di ristrutturazione».
E' dunque evidente che la procura notarile in questione indica esattamente i crediti rispetto ai quali il ha attribuito alla il CP_2 Controparte_1
potere di rappresentanza sostanziale e processuale – ovverosia i crediti ac-
quistati dalla Banca San Francesco – ed è, quindi, possibile individuare con precisione quali siano i rapporti giuridici oggetto della procura stessa.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, ne deriva che il potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale conferito alla CP_1
dal Fondo, con la procura generale del 20 giugno 2014, rispetta il
[...]
principio di «determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei ne-
gozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418,1346,1324
c.c.» (cfr. Cass. Ord. n. 28803 del 7 novembre 2019), atteso che tale potere di rappresentanza processuale non è attribuito in modo generico rispetto a crediti imprecisati.
Con le note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusio-
ni gli appellanti hanno eccepito la nullità delle clausole derogatorie conte-
nute nel negozio fideiussorio del 12.4.2012 alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 che ha dichiarato nulle le clausole di cui ai numeri 2 “Clausole di sopravvenienza della fideiussione”, 6 “Rinun- cia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” nota anche come “Clausola di reviviscenza” e 8, che stabilisce l'insensibilità della garanzia prestata ri- spetto agli eventuali vizi del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della
- 5 - Corte di Appello di Palermo legge 287/1990; hanno rilevato poi che le clausole in questione sono state già ritenute nulle con la sentenza di questa Corte del 30.1.2023, emessa nell'ambito del giudizio di revocatoria ordinaria tra le stesse parti.
Va innanzitutto ritenuta l'ammissibilità dell'eccezione in questione.
E' noto, infatti, che con le pronunce delle Sezioni Unite (nn. 26242 e
26243 del 2014), è stato affermato che il giudice ha il potere-dovere di ri-
levare “ex officio”, laddove emerga dagli atti di causa, l'eventuale nullità
del contratto, sottoponendo la relativa questione alle parti, e ciò al fine di evitare pronunce giurisdizionali che si basino sulla validità del contratto in realtà invalido o che, addirittura, finiscano per sancirne la “non invalidità”,
così di fatto sanandolo.
Proprio nella materia in esame le stesse Sezioni Unite hanno rilevato – con riguardo alla invalidità dei negozi fideiussori – “la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 cod. proc. civ.)” (Cass. S.U. n. 41994 del 2021).
Tale soluzione interpretativa è stata, peraltro, di recente ribadita dalla Su-
prema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18055 del 6 giugno 2022 in cui si è ulteriormente chiarito che “il potere di rilievo officioso della nullità
del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed effi-
cacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata deci-
sa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esami-
nato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, per-
- 6 - Corte di Appello di Palermo ciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.”.
L'eccezione in questione appare poi fondata alla luce della sentenza di questa Corte del 30.1.2023 (avverso la quale non risulta che sia stata pro-
posta impugnazione) che, a seguito del confronto del modello ABI oggetto della pronuncia della Banca d'Italia con le fideiussioni sottoscritte dagli appellanti, ha rilevato una totale coincidenza, tra le altre, delle clausole 1,
comma 2 e 3, 5, comma 5 e 7 con conseguente nullità delle stesse.
Ha ritenuto, quindi, che la deroga contenuta nell'art. 5, comma 7, del con-
tratto di fideiussione dovesse essere dichiarata nulla e, conseguentemente,
essendo pacifico che alla revoca degli affidamenti, avvenuta in data
14.10.2013, non era seguita la tempestiva iniziativa della banca, ha affer-
mato la decadenza dalla garanzia fideiussoria e l'insussistenza del diritto di credito nei confronti dei fideiussori.
La novità della questione, sulla quale solo a seguito della proposizione dell'appello sono intervenute le richiamate decisioni delle Sezioni Unite
sulle quali si è fondata la dichiarazione di nullità della deroga prevista dall'art. 5 comma 7 del contratto di fideiussione, giustifica la compensa-
zione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sen-
tenza del Tribunale di Agrigento del 5.6.2018 appellata da
[...]
e nei confronti di Parte_4 Parte_2 [...]
quale procuratore del Fondo di Controparte_5
garanzia dei Depositanti del , revoca il decreto ingiun- Controparte_2
- 7 - Corte di Appello di Palermo tivo n. 760/2015 emesso dal Tribunale di Agrigento.
Dichiara interamente compensate le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 9.1.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Corte di Appello di Palermo