Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 62
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Sentenza 18 gennaio 2025

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La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha deciso la controversia vertente tra due appellanti, garanti di una società, e un fondo di garanzia, quale procuratore di un altro fondo, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo debitore di un conto corrente. Gli appellanti, in primo grado, avevano opposto il decreto ingiuntivo lamentando il difetto di legittimazione attiva della società agente, l'invalidità dei contratti bancari per mancanza di sottoscrizione, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e la violazione dei tassi soglia, l'improprio esercizio dello ius variandi e la nullità delle fideiussioni. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo fondata la legittimazione attiva della società agente in virtù di una procura e qualificando le fideiussioni come a prima richiesta, precludendo così ai garanti l'opposizione di eccezioni relative al rapporto sottostante, ad eccezione di quella sull'usurarietà dei tassi, per la quale non era stata fornita adeguata allegazione.

La Corte di Appello ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado. In particolare, ha ritenuto infondata la censura relativa alla legittimazione attiva della società agente, confermando la validità della procura rilasciata dal fondo di garanzia, la quale individuava con precisione i crediti acquistati dalla banca in amministrazione straordinaria. Tuttavia, ha dichiarato ammissibile e fondata l'eccezione, sollevata dagli appellanti in sede di appello, relativa alla nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione, in particolare quelle derogatorie contenute nell'art. 5, comma 7, alla luce di un provvedimento della Banca d'Italia e di una precedente sentenza della stessa Corte di Appello. La Corte ha ritenuto che la deroga all'art. 1957 c.c. dovesse essere dichiarata nulla, con conseguente decadenza della garanzia fideiussoria e insussistenza del diritto di credito nei confronti dei fideiussori, stante la mancata tempestiva iniziativa della banca dopo la revoca degli affidamenti. Di conseguenza, la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato interamente compensate le spese dei due gradi del giudizio, giustificando tale compensazione con la novità della questione relativa alla nullità delle clausole fideiussorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 62
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 62
    Data del deposito : 18 gennaio 2025

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