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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1467/2025 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 1467/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002, depositato in data 30/04/2025
da
C. F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RO AR giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente:
“ricorre ai sensi e per gli effetti degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/02 al Presidente del Tribunale di
Mantova avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. , emesso il 24.03.2025 e notificato in data 10.04.25/16.04.25 Parte_1 dall'Ufficio del Tribunale di Mantova affinché, previ gli incombenti di rito voglia: - preliminarmente revocare il decreto di rigetto notificato;
nel merito ammettere l'imputato al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, anche per il presente procedimento. Tutto quanto con vittoria di spese e onorari per il presente procedimento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c., depositato in data 30.04.2025, il sig. chiedeva la revoca del decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato, emanato in data 24.03.2025 nell'ambito del procedimento penale n.
4527/2022 R.G.N.R - n. 1024/24 R.G. pendente a suo carico avanti a questo Tribunale e di conseguenza di ammettere il ricorrente al beneficio richiesto.
All'udienza tenutasi in data 07 ottobre 2025, il Presidente, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di parte convenuta, assegnava al ricorrente un termine per produrre lo stato di famiglia e rinviava la causa all'udienza del 21 ottobre 2025.
All'udienza tenutasi in data 21 ottobre 2025, il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come disposto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, dopo che il procuratore del ricorrente aveva insistito per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per la soluzione della controversia va, prima di tutto, richiamato il quadro normativo di riferimento costituito dal D.P.R. n. 115 del 2002.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 76 D.P.R. cit. individua le condizioni di accesso al beneficio nei termini appresso definiti: la soglia di reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, entro la quale il richiedente può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e le ipotesi di deroga;
le modalità di calcolo della sua quantificazione;
i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso.
pagina 2 di 6 Il successivo art. 78, rubricato “Istanza per l'ammissione”, prevede poi che il soggetto nelle condizioni indicate dall'articolo soprascritto, può fare istanza di gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo.
I requisiti che la soprascritta istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, sono fissati dall'art. 79 del D.P.R. che dispone in tema di:
- numero di procedimento per il quale si chiede l'ammissione;
- generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, i cui redditi si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato nella quale si attesta la sussistenza delle condizioni di reddito richieste ai fini dell'ammissione;
- impegno a comunicare, fino a quando il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti reddituali, verificatesi nell'anno precedente;
- sottoscrizione dell'istante e, limitatamente al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;
- allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati,
a riscontro di quanto dichiarato.
Nel contesto appena delineato va richiamato l'art. 96 del decreto cit., il quale, dopo aver previsto al comma 1 che «verificata l'ammissibilità dell'istanza, (il magistrato competente n.d.r.) ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata» prevede al comma successivo che il magistrato davanti al quale pende il processo possa respingere la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio se ritiene che il reddito effettivo dell'istante sia superiore a quello fissato dalla legge per l'ammissibilità al beneficio, « tenuto conto ((delle risultanze del casellario giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte», fatta salva, comunque, la facoltà di trasmettere l'istanza – unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva – alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
Nel caso de quo il signor imputato nel procedimento penale n. 4527/22 Parte_1
R.G.N.R., per il tramite del proprio difensore RO AR, depositava a mezzo portale PDP
pagina 3 di 6 l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato corredata dai redditi relativi agli anni
2024 e 2023, di cui al modello ISEE – istanza trasmessa, altresì, all'indirizzo PEC della cancelleria penale di questo Tribunale.
In data 24 marzo 2025 veniva emesso e successivamente notificato, in data 10/04/2025 al difensore e il 16/04/2025 al richiedente, decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la seguente motivazione: “rilevato che l'istanza non è corredata della prova che il difensore dell'imputato sia iscritto nell'elenco dei difensori con come richiesto Controparte_2 dalla Corte d'Appello di Brescia;
manca altresì idonea dichiarazione in relazione all'autocertificazione dei redditi”.
Avverso la reiezione del decreto di cui sopra proponeva ricorso, nei termini, il sig. Pt_1
, per il tramite dell'avv. RO AR.
[...]
Nel caso di specie, come da giurisprudenza della Corte di legittimità, ai fini della ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante “ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata” (Cass. pen., Sez. IV, sentenza
27/09/2016, n. 53356; cfr., ex multis, sez. IV, 8.5.2018, , Rv. 273423; 14.10.1999 Per_1 Per_2
Rv. 214882; sez. I, 3.6.2003, Rv.225051). Per_3
Sempre in tema di patrocinio a spese dello Stato il magistrato che procede, altresì, potrà sì rigettare la richiesta dell'istante ma solo ove “sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (v. Cass. pen. Sez, IV, sentenza 08/05/2018, n. 36787 – fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l'istante avesse assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione).
In tale caso l'accertamento è mancato laddove il primo giudice ha posto a fondamento del diniego argomenti del tutto presuntivi senza avvalersi degli strumenti che pure il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 96, comma 2, (i.e. valutazione del tenore di vita, delle condizioni personali e patrimoniali,
pagina 4 di 6 delle attività economiche eventualmente svolte dai familiari conviventi) previa eventuale delega per gli accertamenti alla Guardia di Finanza, gli offriva, pervenendo pertanto ad una decisione errata, in quanto l'art. 96, comma 2, del decreto cit. consente il rigetto, de plano, della richiesta soltanto qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 dello stesso testo.
Per completezza si richiama, inoltre, la recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha chiarito come “…l'intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (sez. IV, 9.2.2018, , Per_4
Rv.272180). Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva” (Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2020, n. 2263).
La giurisprudenza dunque, ha affermato, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il potere del giudice dell'opposizione di esaminare compiutamente l'istanza di ammissione e/o di verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, interpretando i documenti allegati come un'integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto.
Pertanto, in virtù della suddetta giurisprudenza, questo Giudice ha il potere di valutare tutti i documenti allegati al suddetto ricorso e alle precedenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, eventualmente integrando queste ultime.
Stante, nei termini già sopra richiamati, l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è primario compito del giudice della opposizione procedere all'esame dell'istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (sul punto, Cass. pen., sez. IV, 14.2.2019, Ciracì, Rv.267086; 8.8.2008 n. 33125), ben pagina 5 di 6 potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge.
Il giudice investito dell'opposizione, dunque, ha acquisito agli atti la documentazione prodotta da parte ricorrente e cioè lo stato di famiglia, unitamente al certificato di residenza, del signor
[...]
, quale allegazione ulteriore della domanda originaria di quest'ultimo, per l'ammissione al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Dalla documentazione in atti risulta che il reddito del sig. , che non vive con altre Pt_1 persone che percepiscono redditi come si evince dallo stato di famiglia prodotto, per gli anni 2023 e
2024 è al di sotto del limite stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, ed è così attestata la condizione reddituale del ricorrente, richiesta dalla legge, ai fini dell'ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Quanto, invece, alla prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio, id est l'elenco tenuto ed aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art. 81 del d.P.R. n. 115/2002, si rileva, in primis, che quest'ultimo è un requisito non richiesto dalla normativa di riferimento sopra dettagliata, ma in ogni caso il difensore del ricorrente ha documentato di essere iscritta nelle liste dei difensori d'ufficio e nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato (v. documentazione allegata al ricorso in opposizione).
Spese compensate stante la mancata opposizione al ricorso del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto impugnato;
2) ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato così come chiesto;
3) spese compensate.
Mantova, 29/10/2025
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 1467/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002, depositato in data 30/04/2025
da
C. F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RO AR giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente:
“ricorre ai sensi e per gli effetti degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/02 al Presidente del Tribunale di
Mantova avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. , emesso il 24.03.2025 e notificato in data 10.04.25/16.04.25 Parte_1 dall'Ufficio del Tribunale di Mantova affinché, previ gli incombenti di rito voglia: - preliminarmente revocare il decreto di rigetto notificato;
nel merito ammettere l'imputato al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, anche per il presente procedimento. Tutto quanto con vittoria di spese e onorari per il presente procedimento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c., depositato in data 30.04.2025, il sig. chiedeva la revoca del decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato, emanato in data 24.03.2025 nell'ambito del procedimento penale n.
4527/2022 R.G.N.R - n. 1024/24 R.G. pendente a suo carico avanti a questo Tribunale e di conseguenza di ammettere il ricorrente al beneficio richiesto.
All'udienza tenutasi in data 07 ottobre 2025, il Presidente, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di parte convenuta, assegnava al ricorrente un termine per produrre lo stato di famiglia e rinviava la causa all'udienza del 21 ottobre 2025.
All'udienza tenutasi in data 21 ottobre 2025, il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come disposto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, dopo che il procuratore del ricorrente aveva insistito per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per la soluzione della controversia va, prima di tutto, richiamato il quadro normativo di riferimento costituito dal D.P.R. n. 115 del 2002.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 76 D.P.R. cit. individua le condizioni di accesso al beneficio nei termini appresso definiti: la soglia di reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, entro la quale il richiedente può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e le ipotesi di deroga;
le modalità di calcolo della sua quantificazione;
i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso.
pagina 2 di 6 Il successivo art. 78, rubricato “Istanza per l'ammissione”, prevede poi che il soggetto nelle condizioni indicate dall'articolo soprascritto, può fare istanza di gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo.
I requisiti che la soprascritta istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, sono fissati dall'art. 79 del D.P.R. che dispone in tema di:
- numero di procedimento per il quale si chiede l'ammissione;
- generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, i cui redditi si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato nella quale si attesta la sussistenza delle condizioni di reddito richieste ai fini dell'ammissione;
- impegno a comunicare, fino a quando il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti reddituali, verificatesi nell'anno precedente;
- sottoscrizione dell'istante e, limitatamente al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;
- allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati,
a riscontro di quanto dichiarato.
Nel contesto appena delineato va richiamato l'art. 96 del decreto cit., il quale, dopo aver previsto al comma 1 che «verificata l'ammissibilità dell'istanza, (il magistrato competente n.d.r.) ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata» prevede al comma successivo che il magistrato davanti al quale pende il processo possa respingere la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio se ritiene che il reddito effettivo dell'istante sia superiore a quello fissato dalla legge per l'ammissibilità al beneficio, « tenuto conto ((delle risultanze del casellario giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte», fatta salva, comunque, la facoltà di trasmettere l'istanza – unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva – alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
Nel caso de quo il signor imputato nel procedimento penale n. 4527/22 Parte_1
R.G.N.R., per il tramite del proprio difensore RO AR, depositava a mezzo portale PDP
pagina 3 di 6 l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato corredata dai redditi relativi agli anni
2024 e 2023, di cui al modello ISEE – istanza trasmessa, altresì, all'indirizzo PEC della cancelleria penale di questo Tribunale.
In data 24 marzo 2025 veniva emesso e successivamente notificato, in data 10/04/2025 al difensore e il 16/04/2025 al richiedente, decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la seguente motivazione: “rilevato che l'istanza non è corredata della prova che il difensore dell'imputato sia iscritto nell'elenco dei difensori con come richiesto Controparte_2 dalla Corte d'Appello di Brescia;
manca altresì idonea dichiarazione in relazione all'autocertificazione dei redditi”.
Avverso la reiezione del decreto di cui sopra proponeva ricorso, nei termini, il sig. Pt_1
, per il tramite dell'avv. RO AR.
[...]
Nel caso di specie, come da giurisprudenza della Corte di legittimità, ai fini della ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante “ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata” (Cass. pen., Sez. IV, sentenza
27/09/2016, n. 53356; cfr., ex multis, sez. IV, 8.5.2018, , Rv. 273423; 14.10.1999 Per_1 Per_2
Rv. 214882; sez. I, 3.6.2003, Rv.225051). Per_3
Sempre in tema di patrocinio a spese dello Stato il magistrato che procede, altresì, potrà sì rigettare la richiesta dell'istante ma solo ove “sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (v. Cass. pen. Sez, IV, sentenza 08/05/2018, n. 36787 – fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l'istante avesse assolto all'onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l'esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione).
In tale caso l'accertamento è mancato laddove il primo giudice ha posto a fondamento del diniego argomenti del tutto presuntivi senza avvalersi degli strumenti che pure il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 96, comma 2, (i.e. valutazione del tenore di vita, delle condizioni personali e patrimoniali,
pagina 4 di 6 delle attività economiche eventualmente svolte dai familiari conviventi) previa eventuale delega per gli accertamenti alla Guardia di Finanza, gli offriva, pervenendo pertanto ad una decisione errata, in quanto l'art. 96, comma 2, del decreto cit. consente il rigetto, de plano, della richiesta soltanto qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 dello stesso testo.
Per completezza si richiama, inoltre, la recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha chiarito come “…l'intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (sez. IV, 9.2.2018, , Per_4
Rv.272180). Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva” (Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2020, n. 2263).
La giurisprudenza dunque, ha affermato, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il potere del giudice dell'opposizione di esaminare compiutamente l'istanza di ammissione e/o di verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, interpretando i documenti allegati come un'integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto.
Pertanto, in virtù della suddetta giurisprudenza, questo Giudice ha il potere di valutare tutti i documenti allegati al suddetto ricorso e alle precedenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, eventualmente integrando queste ultime.
Stante, nei termini già sopra richiamati, l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è primario compito del giudice della opposizione procedere all'esame dell'istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (sul punto, Cass. pen., sez. IV, 14.2.2019, Ciracì, Rv.267086; 8.8.2008 n. 33125), ben pagina 5 di 6 potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge.
Il giudice investito dell'opposizione, dunque, ha acquisito agli atti la documentazione prodotta da parte ricorrente e cioè lo stato di famiglia, unitamente al certificato di residenza, del signor
[...]
, quale allegazione ulteriore della domanda originaria di quest'ultimo, per l'ammissione al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Dalla documentazione in atti risulta che il reddito del sig. , che non vive con altre Pt_1 persone che percepiscono redditi come si evince dallo stato di famiglia prodotto, per gli anni 2023 e
2024 è al di sotto del limite stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, ed è così attestata la condizione reddituale del ricorrente, richiesta dalla legge, ai fini dell'ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Quanto, invece, alla prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio, id est l'elenco tenuto ed aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art. 81 del d.P.R. n. 115/2002, si rileva, in primis, che quest'ultimo è un requisito non richiesto dalla normativa di riferimento sopra dettagliata, ma in ogni caso il difensore del ricorrente ha documentato di essere iscritta nelle liste dei difensori d'ufficio e nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato (v. documentazione allegata al ricorso in opposizione).
Spese compensate stante la mancata opposizione al ricorso del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto impugnato;
2) ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato così come chiesto;
3) spese compensate.
Mantova, 29/10/2025
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
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