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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 24/03/2025 nel procedimento n. 2121/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e difesa/o Parte_1 C.F._1 dall'avv.SPADARO MARIA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in EG Calabria, via Schiavone Mati 34/A ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in EG Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO CP_1
ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3272/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora già invalida civile nella misura dell'80%, in data Parte_1
04.07.2023 proponeva ricorso per A.T.P. ex art. 445 bis per ottenere la conferma dell'assegno d'invalidità civile, con decorrenza dalla data della revoca del beneficio (19.12.2022). Il CTU
della fase di ATPO riconosceva una invalidità pari al 68%.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza, affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, essendo invalida civile in
CP_ misura superiore al 74%; ha convenuto, pertanto, in giudizio l' chiedendo l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
CP_ L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza nel ricorso di una contestazione specifica e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso essendo carenti i requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase hanno indotto alla integrazione dell'istruttoria, con lo stesso CTU della fase di ATPO - dr. _1
, posto che parte ricorrente deduceva e documentava un aggravamento delle
[...]
proprie condizioni di salute.
Il CTU procedeva ad una nuova visita medico-legale ed a esaminare la documentazione medica in atti, depositava integrazione dell'elaborato peritale nel quale affermava che “la
Perizianda, Sig.ra di 62 anni è da intendersi Invalido con permanente riduzione Parte_1
della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale
69 % a far tempo dalla visita di Revisione del 19/12/2022”. CP_1
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Il consulente tecnico nominato in questa fase ha verificato, con disamina specifica e motivazione esaustiva che le patologie che affliggono parte ricorrente non escludono la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e non la rendono bisognosa di assistenza continua. L'ausiliare ha così ribadito la fondatezza dell'apprezzamento già espresso in fase di accertamento tecnico preventivo circa l'insussistenza del requisito sanitario che giustificherebbe l'ammissione del ricorrente al beneficio economico che rivendica.
Il ricorso va quindi rigettato.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di giudizio,
CP_ ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di EG Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , liquidate CP_1
come da separato decreto.
Così deciso in EG Calabria, 24/03/2025
Il G.O.T.
Dr.ssa Paola Gargano