Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariella Console, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
-del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino del -OMISSIS- notificato il 17/02/2022 con il quale è stata respinta la richiesta di regolarizzazione ex art. 103 c.1 D.L. 34/2020 n. -OMISSIS-
- di ogni atto antecedente, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la sua richiesta di emersione ai sensi dell’art. 103 co. 1 del d.l. n. 34/2000. Ha dedotto di essere in Italia da oltre 18 anni; nel 2010 avviava una attività di lavoro autonomo che non aveva successo; tra il 2012 e il 2014 lavorava come stalliere. Nel 2018 beneficiava di nuova assunzione con tali mansioni.
Nel 2019 gli veniva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; si determinava così a presentare la domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 co. 1 del d.l. n. 34/2020; nel 2022 gli veniva recapitato preavviso di rigetto, in quanto gravato dalla causa di inammissibilità prevista dall’art. 103 co. 10 lett. c) del d.l. n. 34/2020 ossia soggetto condannato alla pena di mesi 9 e giorni 15 di reclusione oltre multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p. oltre che 628 co. 3 n. 1 c.p. e 582 e 585 c.p. (tentata estorsione e lesioni personali).
A fronte del preavviso di rigetto egli rappresentava essere quasi decorso il termine per ottenere la riabilitazione. L’istanza veniva in ogni caso respinta.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione degli artt. 1 e 10 bis l. n. 241/90; violazione del diritto di difesa; violazione di legge /erronea applicazione dell'art. 5 c. 5 d.lgs. 286/98; mancata valutazione degli elementi sopravvenuti; nel corso del contraddittorio procedimentale il ricorrente avrebbe rappresentato che il reato per il quale era stato condannato era risalente, solo tentato e comunque vedeva in corso un procedimento di riabilitazione; tali circostanze non sarebbero state debitamente valutate dall’amministrazione;
2) violazione di legge /erronea applicazione con riferimento agli artt. 5 c. 6 e 19 c. 1.2 d. lgs. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/202 e dall'art.8 CEDU; carenza di istruttoria e di motivazione; la gestione dei flussi migratori dovrebbe in ogni caso tenere conto degli obblighi umanitari e della tutela dei legami familiari e personali degli interessati.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Per l’udienza di discussione parte ricorrente ha depositato ordinanza di riabilitazione pronunciata in data 13.12.2023.
All’udienza del 28.5.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La disciplina dell’emersione è una disciplina eccezionale che, per non costituire elusione delle ordinarie regole di rilascio dei titoli di soggiorno, prevede, in perfetta simmetria con questi ultimi, analoghe cause ostative di ammissione all’emersione costituite dell’essere gravati da condanne per una serie di reati, tentati o consumati, tra i quali pacificamente vi è quello del quale risultava gravato il ricorrente.
Dalle sentenze in atti si evince, per altro, essersi trattato di condotte odiose (tentativi di estorsione di percentuali di vincite al gioco d’azzardo; lesioni personali) nei confronti di soggetti verosimilmente fragili.
Non vi è quindi dubbio che egli, tanto all’atto di presentazione della domanda che all’atto di reiezione della stessa, non versasse nelle condizioni personali per beneficiare dell’emersione.
Parte ricorrente tenta di valorizzare una riabilitazione (che elimina gli effetti ostativi della condanna) ottenuta oltre tre anni dopo rispetto alla presentazione della domanda di emersione nonché quasi due anni dopo l’impugnato rigetto.
La parte valorizza quella giurisprudenza che ammette siano considerate, a beneficio del lavoratore, anche circostanze sopravvenute nel corso del procedimento ed al medesimo favorevoli.
Si ritiene che tale giurisprudenza non sia applicabile nel caso di specie per plurime ragioni.
Innanzitutto la riabilitazione non è sopravvenuta nel corso del procedimento ma a significativa distanza dalla chiusura dello stesso.
Inoltre l’essere gravato da precedenti penali ostativi è una condizione individuale che si ascrive unicamente alla responsabilità dell’interessato. Si intende dire che la giurisprudenza invocata tende a valorizzare, ad esempio, rapporti di lavoro sopravvenuti in un contesto in cui la lunghezza di gestione delle pratiche rischia, secondo criteri di casualità se non di arbitrio, di penalizzare soggetti che vantavano le condizioni per la regolarizzazione all’atto della domanda (avendo un rapporto di lavoro in corso), le hanno perse nel corso del procedimento (perdendo il rapporto di lavoro, circostanza non così anomala a fronte di procedimenti che si trascinano per anni) e le hanno magari in ipotesi riacquisite a cavallo delle decisione amministrativa e financo al momento del contenzioso.
E’ evidente come la situazione descritta non assomigli affatto a quella per cui è causa; il ricorrente per cause, si ribadisce, al medesimo solo ascrivibili, non vantava i requisiti per l’emersione né all’atto di presentazione della domanda né all’atto della sua definizione e successivamente per un lasso di tempo più che significativo.
Si aggiunga che la pratica di emersione, a differenza di quella di rilascio di titolo si soggiorno per motivi di lavoro, ha rappresentato una procedura straordinaria cui gli interessati hanno avuto accesso in un delimitato e preciso lasso di tempo, lasso di tempo nel quale, pacificamente, il ricorrente non aveva titolo per aspirare a quel tipo di permesso. Né il ricorrente può invocare i tempi del procedimento, che neppure sono stati sufficienti a fargli maturare i requisiti.
D’altro canto la riabilitazione richiede fisiologicamente dei tempi proprio perché, sino al loro maturare, gli effetti della condanna non possono essere considerati elisi.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
Con il secondo motivo parte ricorrente rappresenta una presunta lesione della vita personale e familiare; senonché di tale vita personale e familiare egli non offre alcuna descrizione, limitandosi a rappresentare un percorso lavorativo che, allo stato, egli potrà valutare di riattivare, avendo recuperato i requisiti personali di ammissibilità, con gli ordinari canali previsti per l’immigrazione per motivi di lavoro.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Considerata l’intervenuta riabilitazione le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.