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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 204/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATAFIO GIOVANNA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ERCOLANI GIANFRANCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Tribunale di Pavia Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: previa revoca del decreto ingiuntivo n. 411/2022 emesso in data 27.9.2022 dal Giudice di
Pace di Voghera
- Accertare e dichiarare non dovuto dalla SI.ra l'importo Parte_1 di € 1.205,72
- Dichiarare non dovuti gli interessi moratori né quelli legali.
IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 1 di 19 - Accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha eseguito l'opera di cui al punto
4 del computo metrico estimativo e, pertanto accertare e dichiarare che l'
[...]
deve restituire alla SI.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
35,00, oltre ad Iva al 10%, indebitamente percepita, o quella maggior o minor somma risultanda dal giudizio.
- Accertare e dichiarare che l' si è resa Controparte_1
parzialmente inadempiente agli obblighi assunti non avendo provveduto alla tinteggiatura dei balconi e dei sottobalconi e delle relative modanature e, conseguentemente condannarla a rimborsare alla SI.ra il 50% dell'importo occorrente per Parte_1
l'esecuzione delle suddette opere qualora fosse superiore ad € 22,00 nei limiti degli importi indicati nel computo metrico estimativo di cui al doc. n.2 (voci nn. 1,2,7, 8 e 12).
- Accertare e dichiarare che i lavori di rifacimento della facciata, pur nella loro parzialità, sono terminati in data 4.3.2022 e, conseguentemente, condannare la convenuta opposta a corrispondere all'attrice opponente la penale giornaliera, nella misura del 50% di
€ 50,00 per 93 giorni di ritardo, per un ammontare di € 2.325,00 (€ 25,00 x 93 gg), o quella maggior o minor somma risultanda dal giudizio.
Con condanna alle spese ed al compenso professionale del presente procedimento e di quello svolto avanti al Giudice di Pace di Voghera (R.G.n.
905/2022).
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
4) “Vero che i lavori di rifacimento della facciata oggetto del contratto di cui al doc. n.1 e di cui alle riproduzioni fotografiche di cui ai docc..nn.16, 19 e 20 che le si rammostrano sono terminati in data 4.3.2022?”
5) “Vero che lei è a conoscenza che durante l'esecuzione dei lavori relativi al rifacimento facciata, alla straordinaria manutenzione ed all'efficientamento energetico relativi all'immobile della SI.ra (Settembre 2021 / Aprile 2022) - la Parte_1 [...]
ed i suoi operai erano impegnati anche in altri e diversi cantieri siti in Parte_2
Voghera, Via Stelvio (e zone limitrofe ) ed in altre e diverse zone di Voghera?
pagina 2 di 19 6) “ Vero che i lavori di cui alla riproduzione fotografica sub 4 di controparte che le si rammostra sono relativi alla formazione degli scarichi pluviali posti all'interno della parte bassa della facciata e coperti dallo sportellino bianco di cui alla riproduzione fotografica sub 21 che le si rammostra?;
7) “Vero che il costo per la formazione degli scarichi pluviali, ammontante ad € 1.004,00 + iva, è stato esposto dalla convenuta opposta nel riepilogo delle lavorazioni sub 3 ed è stato regolarmente corrisposto dalla SI.ra e dai SI.ri /Cederna, come da fattura Pt_1 Pt_3 sub 5, documenti sub 4, sub 3 e sub 5 che le si rammostrano?”
8) “Vero che la SI.ra ed il compagno tutte le mattine – a decorrere Parte_1
dal 13.9.2021 – si recavano presso l'abitazione di Via Corridoni 46, Voghera per aprirne le porte e per spegnere le luci di posizione del ponteggio
(quest'ultima operazione si è protratta fino al 20.12.2021, giorno in cui è stato smontato il ponteggio) e che tutte le sere vi ritornavano per chiudere le porte e per accendere le luci di posizione del ponteggio (quest'ultima operazione si è protratta fino al
20.12.2021) e ciò fino al 19.2.2022, giorno in cui, essendo stata installata la pompa di calore, l'attrice opponente è potuta rientrare in casa?”;
9) “Vero che successivamente allo smontaggio del ponteggio la per Parte_2
continuare i lavori di rifacimento della facciata ha utilizzato il trabattello di cui alle fotografie sub docc. 19 e 20 che le si rammostrano eche sono state scattate in data
4.3.2022?”;
Su tutti i capitoli di prova si indica a testi i SI.ri Testimone_1 Tes_2
Via Corridoni 46, Voghera, Via Lomellina 18, Testimone_3 Testimone_4
Voghera
10) “ Vero che lei, ai primi del mese di Giugno 2021, ha ricevuto dall'Ing. CP_1
la comunicazione di cui al doc. 24 - che le si rammostra - ove si comunicava che il rifacimento della facciata dell'immobile sarebbe iniziato a LU ?”.
Si indica a teste la SI.ra , Via Corridoni 46, Voghera Testimone_3
11) “Vero che l'Impresa si è rifiutata di eseguire la voce n. 4 di cui al CP_1
computo metrico estimativo (doc. n. 2) che le si rammostra?”
pagina 3 di 19 Si indicano a teste i SI.ri e , Via Testimone_1 Testimone_3
Corridoni 46, Voghera
12) “ Vero che la sig.ra ha unicamente contestato di dover sostenere i Parte_1
costi relativi alla pavimentazione del balcone di proprietà esclusiva dei SI.ri / Pt_3 nonché i costi della loro tinteggiatura nella parte interna, quest'ultima tra l'altro Tes_3 eseguita?”
13) “ Vero che la SI.ra ha più volte chiesto ed insistito affinché Parte_1
l provvedesse a pitturare sia la parte esterna dei balconi che le Controparte_1 relative modanature?”
Si indicano a teste i SI.ri , e , Via Tes_1 Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Corridoni 46, Voghera
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, così giudicare:
In via principale e nel merito:
rigettare integralmente la opposizione e le domande proposte dalla SI.ra
[...]
sia in via principale sia in via riconvenzionale nei confronti dell' Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, sia in punto “an” che in Controparte_1 punto “quantum”, e per l'effetto Voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 411/2022 emesso dal Giudice di Pace di Voghera in data 27.09.2022, dichiarato immediatamente esecutivo, e Voglia in ogni caso condannare la SI.ra al pagamento a Parte_1
favore della odierna parte convenuta opposta della somma di Euro 1.205,72 oltre ad interessi di mora ex art. 1284, IV comma c.c. dalla scadenza al saldo, e oltre alle spese della procedura monitoria per le causali di cui al decreto opposto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di CTU per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori come da contratto e dei lavori extra effettuati dalla CP_1
, e si reiterano le istanze di ammissione delle prove orali già dedotte in
[...]
memoria ex-art. 183 VI° comma n. 2 cpc e non ammesse con ordinanza del
22.05.2024, da intendersi qui trascritte, testi già indicati, per quanto verrà eventualmente ritenuto di necessità ai fini del decidere.
pagina 4 di 19 Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, spese generali forfetarie, oltre IVA e
CPA.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria dinanzi al giudice di pace di Voghera, la Controparte_1
, premesso di aver sottoscritto un contratto di appalto in data 27 maggio 21 con la
[...]
signora e con i signori e , proprietari, la Parte_1 Testimone_3 Tes_2
prima di un appartamento al piano terra, e i secondi, di in un appartamento al primo piano entrambi siti in via Corridoni 46 a Voghera;
che detto contratto aveva ad oggetto i lavori di rifacimento della facciata esterna dell'intero fabbricato;
che l'importo complessivo di contratto ammonta a euro 16.266,80 Iva inclusa;
che nel contratto di appalto era stata prevista l'applicazione di uno sconto in fattura del
90% in applicazione dell'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 ed era altresì previsto che, in tal caso, l'importo previsto per le opere avrebbe avuto un aumento del 20% per coprire tutti i costi bancari, amministrativi e altri;
di aver regolarmente eseguito i lavori ed emesso fattura per detto importo del 20%, fattura numero 20/21, per l'importo di euro 1205,72, relativa ai soli costi a carico della Pt_1
per la maggiorazione concordata;
che la stessa nulla aveva corrisposto, per cui instava per la emanazione di decreto di pagamento.
Avverso il decreto ingiuntivo emanato propone opposizione, dinanzi al giudice di pace di
Voghera, la deducendo: Pt_1
che il decreto ingiuntivo era stato emanato provvisoriamente esecutivo, al di fuori del contesto normativo che lo consente;
che corrispondeva al vero la sottoscrizione, unitamente ai signori e di Tes_3 Pt_3
contratto di appalto per i lavori del rifacimento della facciata esterna dell'immobile; che i lavori avrebbero dovuto avere inizio nel giugno 2021 e termine nel mese di novembre, con pattuizione di una penale per il ritardo di euro 50 giornaliere;
che le parti avevano sottoscritto, contestualmente all'appalto, il computo metrico;
pagina 5 di 19 che la società convenuta iniziava i lavori di rifacimento della facciata a fine novembre del
21 e non li portava a termine;
che la stessa esponeva il proprio riepilogo, indicando anche l'importo per i lavori extra;
che la opponente aveva altresì ricevuto la fattura alla base dell'odierno decreto ingiuntivo.
In punto di diritto, la contesta la detta fattura, in quanto illecita perché relativa ad Pt_1
una operazione inesistente, posto che nella stessa si parla di lavori extra contratto mai commissionati per i quali non era dato quindi comprendere per quale motivo non fossero stati inclusi nel beneficio fiscale;
inoltre, deduce di aver già corrisposto alla società Deloitte i costi relativi alla regolarizzazione dello sconto in fattura;
che la parte era tenuta a motivare sui costi bancari ed amministrativi dei quali non vi è traccia nel contratto di appalto;
deduce, altresì, che il contenuto della nota non era stato oggetto di pattuizione nel contratto di appalto;
che, in ogni caso, il contenuto del computo metrico estimativo era stato superato dal contenuto del successivo contratto ed assorbito;
che, infine, la compresenza di due clausole fra loro contrastanti (assenza della maggiorazione del 20% del contratto di appalto e presenza della stessa nel computo metrico), doveva applicarsi la disposizione più favorevole al contraente più debole;
deduce, inoltre, la vessatorietà della clausola.
Contesta infine la debenza degli interessi moratori in quanto la relativa disposizione è applicabile ai soli rapporti fra imprese.
La opponente formula inoltre domanda riconvenzionale per la restituzione della Pt_1
somma di € 350 oltre IVA per mancata esecuzione dei lavori di cui al punto 4 del computo metrico;
deduce, anche, l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta, posto che la controparte non aveva ancora provveduto alla rimozione dell'intonaco ammalorato e al rifacimento delle modanature dei due balconi e dei relativi sotto balconi;
Rileva, infine, che vi era stato ritardo nell'esecuzione dei lavori per cui, tenuto conto della penale pattuita di euro 50 giornaliera, e considerato un ritardo di 92 giorni formulava pagina 6 di 19 domanda di rifusione per l'importo di € 4650 e pertanto il pagamento dell'importo pari alla sua metà.
Dinanzi al giudice di pace si costituiva la contestando l'opposizione Controparte_1
avversaria.
La ditta deduce che mai la aveva svolto contestazioni in merito alla esecuzione dei Pt_1
lavori e in merito agli importi indicati;
che solo al momento della ricezione della fattura numero 20/21 iniziava a richiedere chiarimenti al fine di sottrarsi al pagamento della stessa;
che è la stessa controparte, a pagina quattro dell'atto di citazione, ad ammettere di aver firmato, contestualmente al contratto di appalto, anche il relativo computo metrico, comprensivo, quindi della clausola che prevede il pagamento delle somme oggi contestate;
evidenzia che il computo metrico è un documento che ha lo scopo di stimare i costi relativi ad un intervento edile sia esso di nuova costruzione, manutenzione o ristrutturazione ed è espressamente previsto dalla normativa;
che per tal motivo contratto e computo non costituiscono due distinti e separati documenti, ma un documento sottoscritto contestualmente, uno parte integrante dell'altro.
Quanto al contratto con la società Deloitte, rileva che questo venne firmato dal signor a tal fine nominato amministratore del condominio, che ne era privo Tes_2
trattandosi di immobile con solo due condomini, ed al solo fine di ottenere il visto di conformità necessaria la cessione del credito;
che trattasi di documento differente rispetto a quanto richiesto ed emesso dagli istituti bancari;
che la nota era stata a lungo discussa fra le parti ed era stata accettata dalla parte.
Quanto alle domande riconvenzionali rileva: quanto alla richiesta di restituzione della somma per mancata realizzazione della voce di cui al punto 4 del computo metrico, che, effettivamente, il lavoro non era stato svolto, in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in occasione di diversi incontri fra le parti, era emersa la impossibilità di spostare i pluviali e di effettuare degli incavi, per cui si era deciso di riposizionare nuovi pluviali seguendo la traccia originale per poi richiuderla,
pagina 7 di 19 anziché creare gli incavi;
che detta modifica aveva creato un maggior costo di euro 700, anziché di euro 350; che la ditta aveva preferito non richiedere il maggior importo e fatturare il lavoro seppur eseguito diversamente, previo accordo con la committenza.
Per quel che attiene alla dedotta mancata ultimazione della tinteggiatura, rileva che, anche in tal caso, erano stati eseguiti diversi incontri in cantiere con la committenza, ed in specie con i signori e trattandosi di lavori inerenti al balcone di esclusiva Pt_3 Tes_3
proprietà; che questi avevano richiesto di non eseguire una serie di opere per non sostenere eventuali spese extra, fra le quali le spese di rifacimento del solaio del balcone;
che fra le parti vi era una chat WhatsApp utilizzata dall'impresa per ogni comunicazione, dalla quale emergeva quanto dedotto;
quanto alla richiesta di penale, rileva che i lavori sono stati conclusi consegnati ed accettati dalla committenza;
che vi era solo stato un ritardo nella conclusione della tinteggiatura a causa del maltempo e la stessa nella chat WhatsApp, si era dichiarata favorevole a posticipare la Pt_1
tinteggiatura, causa freddo ed umidità.
Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il giudice di pace di Voghera, rilevato che i fatti attengono ad un contratto per lavori edili per importo superiore ad euro 16.000,00, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al giudice del tribunale di Pavia.
Con comparsa di data 16.1.2023 la riassumeva, quindi, il procedimento in Pt_1
Tribunale, riportando il contenuto della citazione;
Si costituiva la , anch'essa riportandosi alla comparsa già depositata. Controparte_1
Alla prima udienza del 6.6.2023, le parti, espressamente sentite dal giudice in ordine alla statuizione circa la competenza – per valore e per materia – del tribunale, hanno dichiarato di aver aderito alla pronuncia del giudice di pace per ragioni di economia processuale;
parte opposta inoltre, ha dichiarato l'impegno a non porre in esecuzione il decreto.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, respinta la istanza di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 1.10.2024, con concessione alle parti pagina 8 di 19 dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Appare necessaria qualche breve considerazione introduttiva.
La impresa insta per la condanna al pagamento dell'importo di € 1.205,72, importo CP_1
portato da fattura e richiede, quindi, al giudice di pace, la emanazione di decreto ingiuntivo di pagamento.
Il decreto ingiuntivo, senza alcuna richiesta, viene emesso in via immediatamente esecutiva.
La parte ingiunta si oppone al decreto, formula riconvenzionale per € 350 e per € Pt_1
2.325,00; il giudice di pace, ritenendo che sotteso al decreto vi era un appalto per un importo maggiore, pari ad oltre € 16.000,00, dichiara la propria incompetenza per valore.
Sennonché, anziché pronunciare sentenza con revoca del decreto ingiuntivo, il giudice ha concesso termine per la riassunzione del giudizio.
E' pacifico che il giudice che accerti la propria incompetenza per materia, pur sussistendo la propria competenza funzionale quale giudice della opposizione al decreto, “non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione” (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 10563 del 22/05/2015).
Alcuna osservazione risulta svolta sul punto, posto che le parti, attesa la ordinanza di rimessione, cui hanno svolto acquiescenza, come precisato davanti al precedente istruttore, instano per la revoca ovvero la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. conclusioni delle parti riportate in epigrafe).
Senonché vi è incompetenza funzionale di questo giudice a statuire in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo, sul quale può pronunciarsi il solo giudice indicato dall'art. 645 c.p.c., vale a dire il giudice dinanzi al quale il decreto è stato emanato.
pagina 9 di 19 Ci si deve quindi interrogare sulla sorte del decreto predetto, atteso il silenzio del giudice di pace.
La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, sebbene in fattispecie nella quale il giudicante, accogliendo la eccezione di incompetenza territoriale, rimetteva le parti dinanzi al giudice competente.
La Corte, in particolare, ha precisato che “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022).
Ritiene quindi il giudicante che il giudice di pace, unico competente a decidere in ordine alla sorte del decreto, nel momento in cui ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale, abbia implicitamente revocato il decreto.
Ciò premesso, quindi, questo giudice è chiamato a statuire sulle richieste delle parti svolte al di fuori della revoca/conferma del decreto e pertanto sulla richiesta della CP_1
di ottenere il pagamento della fattura n. 20/21 e sulle richieste svolte dalla oggetto Pt_1
di riconvenzionale, relative alla restituzione di importi per lavori non eseguiti, e per il rimborso di somme per effettuazione di lavori non svolti e per il pagamento di penali.
Con riferimento alla richiesta di pagamento della fattura a suo tempo posta alla base del decreto ingiuntivo, giova premettere che la ditta ha eseguito lavori di tinteggiatura esterna dell'immobile di proprietà della Pt_1
Per la esecuzione di detti lavori, la parte committente ha usufruito delle agevolazioni di cui alla legge 160/2019, per cui l'appaltatore ha applicato uno sconto in fattura parti al 90% dell'importo dovuto.
La fattura oggi azionata parla, nella sua descrizione, di lavori extra contratto;
la ditta CP_1
ha però precisato, già in sede di ricorso monitorio, che l'importo richiesto altro non è che la pagina 10 di 19 somma che era stata pattuita fra le parti per compensare i costi applicati dalle banche per ottenere in via anticipata il credito relativo.
La , a supporto del diritto ad ottenere l'importo, deduce, in particolare, che nel CP_1
computo metrico estimativo firmato dalla e dagli altri due committenti, era Pt_1 espressamente prevista la seguente dicitura “Sconto in fattura: optando per l'opzione di sconto in fattura l'importo scontato subirà un aumentato del 20%”.
Posto quindi che la ha sottoscritto il detto computo metrico e pertanto la detta Pt_1
clausola, si tratta di verificare le motivazioni avanzate da quest'ultima per contrastare la richiesta di pagamento.
Nello specifico la attrice ritiene che gli importi non siano dovuti in quanto:
1) La fattura riporta una diversa causale;
2) L'accordo risulta superato dal contratto successivamente stipulato e comunque non si è mai discusso della clausola;
3) Non le è mai stata consegnata una copia del computo metrico;
4) Viene richiesta anche la applicazione dell'IVA.
Solo in sede di comparsa conclusionale la parte contesta la vessatorietà della clausola, in quanto comportante uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente nullità della stessa.
Il giudicante osserva.
L'argomentazione sub 1) non rileva ai fini della debenza, o meno, dell'importo richiesto.
La fattura, come noto, possiede una valenza meramente fiscale;
se ne ricava che una non precisa descrizione all'interno della stessa non comporta il venir meno della debenza dell'importo ove la parte offra, come nel caso di specie, giustificazione causale alla pretesa.
La fattura, infatti, ben può essere eliminata con una nota di accredito e rimessa con la corretta descrizione.
Nel caso di specie, la parte ha precisato che l'importo viene richiesto in forza della previsione stipulata.
Analogamente, per quel che attiene la deduzione sub 3), la mancata consegna di copia della documentazione firmata non comporta il venir meno della sottoscrizione e del relativo pagina 11 di 19 riconoscimento;
la parte aveva diritto ad ottenere copia di quanto sottoscritto, ma la mancata ricezione della relativa documentazione non comporta il venir meno della sottoscrizione effettuata.
La teste , a tal proposito, ha confermato che, in sede di firma, venne consegnata Tes_5
solo una copia alle controparti (al in quanto nominato quale rappresentante del mini Pt_3
condominio) in quanto se ne era predisposta solo una;
ha però riferito che quando la ne ha chiesto una copia del contratto le è stata Pt_1
consegnata.
Circa la mancata discussione della clausola al momento della firma, si rileva che mentre i testi e hanno dichiarato di non ricordare se si fosse o meno parlato della Pt_3 Tes_3
stessa, la teste dipendente della , ha dichiarato di essere stata Testimone_6 Parte_2
presente al momento della sottoscrizione, e che in tale occasione si è parlato del 20%.
Anche la teste ha dichiarato: “preciso che in ufficio ho spiegato ai Testimone_7
committenti personalmente che facendo la cessione del credito la impresa avrebbe dovuto sostenere costi bancari pari circa al 20% che sarebbero stati riaddebitati ai clienti”.
In ogni caso, la clausola è stata sottoscritta, per cui era onere della parte verificare quanto si stata firmando.
In ordine al venir meno dell'accordo perché superato dal contratto, si osserva.
Il computo metrico è privo di data;
mentre il contratto porta la data del 27.5.2021.
La parte non ha in alcun modo dedotto e provato che il contratto sia stato firmato dopo il computo;
a pagina 5 della comparsa di riassunzione la dà peraltro atto che contestualmente Pt_1
al contratto veniva firmato il computo;
nessuno dei testi riferito di due differenti accessi presso gli uffici della per la apposizione della firma del contratto e del computo CP_1
metrico.
In ogni caso va detto che non si tratta di due differenti contratti, ma della firma del contratto e della esplicazione dello stesso in termini tecnici.
pagina 12 di 19 Quanto infine, al rilievo connesso alla vessatorietà della clausola, trattasi di deduzione svolta solo in sede di scritti finali, con riferimento alla quale non si è instaurato il contraddittorio.
Va detto in ogni caso che il giudicante ben potrebbe sollevare d'ufficio la questione della nullità della clausola ove considerata vessatoria.
Come noto, tale espressione viene viene utilizzata con riferimento alle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto (art. 33 codice consumo).
La vessatorietà della clausola, in linea di principio, presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali.
Nel caso di specie emerge chiaramente che non si sia in presenza di contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti, per cui si è al di fuori della relativa normativa di cui all'art. 34, commi 4 e 5, codice consumo.
Quanto allo squilibrio che deve sussistere al fine di affermare la vessatorietà, si rileva che l'art. 33, comma 1, definisce vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o del servizio oggetto del contratto nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34, comma 1); il Legislatore precisa, peraltro, che la valutazione della vessatorietà della clausola non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, né
l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
che, inoltre, non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative (art. 34, commi 2 e 3).
Nel caso di specie, all'interno del computo metrico vengono elencati tutti i lavori con i relativi costi, per un importo pari a € 16.266,80, oltre IVA.
Tale sarebbe stato il prezzo che la ed i suoi vicini avrebbero dovuto corrispondere Pt_1
pagina 13 di 19 per la tinteggiatura.
Viene inoltre previsto che ove le parti intendano optare per lo sconto in fattura, avrebbero dovuto corrispondere un importo pari al 20% per rimborsare la ditta degli oneri bancari da sostenere.
Trattasi quindi di una clausola predisposta ed inserita nel contratto e concernente il prezzo da versare, non vi è alcuno squilibrio contrattuale fra le parti, posto che la parte poteva scegliere il diverso prezzo, non optare per lo sconto in fattura e poi richiedere la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.
Avendo optato per lo sconto in fattura, ha quindi riconosciuto in favore della ditta l'importo a questa necessario per poter accedere al credito bancario.
Sempre in sede di conclusionale la parte deduce non solo che trattasi di fattura per operazione inesistente (come già dedotto nel primo atto), ma che si tratterebbe di fattura eseguita per poter poi compensare l'IVA.
In realtà, la ditta ha fatturato l'importo in quanto trattasi di importi da questa richiesti CP_1
in pagamento e che, come tali, rientrano nell'ambito dei ricavi della ditta;
inoltre, in quanto operazione imponibile, questi non può non emettere fattura con relativo ricarico di IVA.
La contestazione svolta dalla in ordine alla non debenza della somma ingiunta va Pt_1
pertanto disattesa, essendo emerso che trattasi di clausola apposta al computo metrico e sottoscritta dalla parte e come tale dovuta.
Quanto alle domande riconvenzionali, si rileva.
La parte chiede la restituzione della somma di € 350,00 relativa ai lavori di cui al punto 4 del computo metrico estimativo in quanto non eseguiti.
La detta voce prevede:
“opere murarie per realizzazione di incavo in facciata di modo che i pluviali non fuoriescano dal limite esterno della facciata” per un valore economico indicato in € 700,00
(oltre Iva al 10%), del quale la quota di competenza dell'attrice opponente è pari a € 35,00
+ Iva al 10%).
L'importo inizialmente richiesto di € 350 è stato poi modificato in € 35 oltre IVA avendo la parte pagato solo il 10% dei lavori.
pagina 14 di 19 Dall'istruttoria effettuata è emerso che, effettivamente, detto lavoro non è stato eseguito;
la teste ha dichiarato: Testimone_7
“non ero presente in cantiere quando è stato spiegato ai committenti la impossibilità dei fare il lavoro, so che all'interno dei pluviali si raccordavano degli scarichi dei loro appartamenti, per cui non era possibile spostare i pluviali all'esterno ed il lavoro non era fattibile;
quindi a me non sono state fatte rimostranze, per cui si è proceduto a richiudere il tutto, i pluviali non sono stati portati fuori dalla facciata.
Venne messo uno sportellino di ispezione, non so se è stato pagato a parte”.
Il teste ha precisato anch'egli: Testimone_8
“I pluviali erano già esterni in alto e incassati nella parte finale;
dovevamo aprirli e metterli a vista anche nella parte finale;
li abbiamo aperti ed abbiamo visto che c'erano delle complicanze, abbiamo dovuto lasciarli come erano in quanto alla porta basculante e c'era la cornice attorno mentre l'altro era collegato alla cucina della mansarda e vi erano altri tubi;
quindi abbiamo sostituito i tubi ed aggiungendo un sifone per evitare che venissero gli odori”.
La teste ha precisato: “quanto ai pluviali poiché io non sono in cantiere, mi Tes_5
venne detto che non era possibile eseguire quel tipo di lavoro, che quella lavorazione veniva compensata creando una porticina che serve per controllare il tubo, cioè il pluviale”.
Posto pertanto che la voce è stata fatturata pur non essendo stata eseguita e che è emerso che al suo posto è stato eseguito altro lavoro, lo sportello di ispezione, si ritiene di dover respingere la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo, in quanto la lavorazione non eseguita è stata sostituita con il diverso lavoro eseguito, che non risulta né fatturato né pagato,
Deduce, inoltre, la signora la mancata esecuzione della tinteggiatura dei balconi e Pt_1
sottobalconi, con condanna della ditta alla versamento dell'importo necessario per la esecuzione delle dette opere.
E' pacifico che il lavoro non sia stato eseguito, tanto che lo stesso non è stato fatturato.
pagina 15 di 19 Assume la che il lavoro non è stato eseguito in quanto i signori e Parte_2 Pt_3 Tes_3
proprietari dei balconi, hanno ritenuto di non procedere, per mancanza di disponibilità economiche, ai lavori di rifacimento del piano di calpestio del proprio balcone;
che per tal motivo il lavoro al sotto balcone non è stato eseguito in quanto lavoro inutile.
Il teste ha confermato la circostanza. Pt_3
“Praticamente sono stati scorporati i balconi dal resto della fattura in quanto erano di mia competenza;
i balconi non li abbiamo fatti in quanto dovevano essere fatte altre spese e in quel momento non potevamo sostenerle;
abbiamo detto a di non fare i balconi, cioè bisognava togliere la pavimentazione del CP_1
balcone, mettere delle staffe e collegare alla putrella;
quanto alla pittura del balcone ci dissero che non veniva fatta in quanto non facendo i balconi si sarebbe accumulata acqua e sarebbe venuta la muffa in quanto occorreva fare un drenaggio”.
Anche la teste ha offerto una versione analoga “cap. 29 in riferimento al balcone CP_1
sono subentrate complicazioni che avrebbero portato costi aggiuntivi, quindi di comune accordo tutti in chat hanno detto di non volere sostenere ulteriori costi per cui i lavori non sono stati eseguiti.
a.d.r. per quanto riguarda i balconi vi sono parti condominiali e parti private, le condominiali sono i parapetti e i sotto balconi, la parte privata è il calpestio, non rifacendo il piano di calpestio perché il non voleva sostenere sosti, non era possibile Pt_3
tinteggiare il sotto balcone, in quanto si sarebbe rovinato, con costi aggiuntivi inutili”.
Del mancato rifacimento dei balconi si dà atto anche nella chat creata in occasione dei lavori, prodotta dalla in sede di giudizio dianzi al g.d.p. (cfr. doc. 3 di parte Parte_2
convenuta, all. 7 di detto documento).
Nella chat si discute della richiesta della di non eseguire la pavimentazione dei Tes_3
propri balconi (che conferma quanto dichiarato al giudice dal marito circa il non Pt_3
rifacimento dei balconi di loro proprietà esclusiva); in chat precisa che non Testimone_7
facendo i balconi la pittura del sottobalcone non poteva durare a lungo.
pagina 16 di 19 Non emerge cosa si siano dette le parti successivamente;
è certo, peraltro, come confermato dai testi, che successivamente si è ritenuto di non procedere alla tinteggiatura dei sottobalconi, che tale circostanza viene confermata dalla la quale, sempre in chat, il 17.12.2021, scrive “…che tra l'altro si era deciso che i Pt_1
balconi non doveva essere toccati”.
Emerge pertanto che:
i balconi sono di proprietà degli abitanti del primo piano;
questi hanno chiesto di non procedere al rifacimento del piano di calpestio;
la ditta comunica che così facendo la pittura del sottobalcone non sarebbe durata a lungo;
la pittura del sottobalcone non viene più eseguita;
i hanno confermato di essere consapevoli di ciò; la in chat Pt_3 Pt_1 conferma che l'accordo era quello di non toccare i balconi.
Alcuna contestazione sul punto sembra mai giunta se non in sede di odierna opposizione, posto che nelle missive in precedenza intercorse la non ha mai dedotto alcunché in Pt_1
ordine al lavoro non eseguito.
Ritiene quindi il giudicante comprovata la sussistenza di un accordo fra le parti, successivo, in cui si prende atto della decisione di non eseguire la pittura del sottobalcone atteso il mancato rifacimento del balcone e la inutilità del lavoro.
La relativa domanda viene pertanto disattesa.
Viene, infine, richiesta dalla attrice la corresponsione della penale da ritardo pattuita in contratto.
In contratto viene previsto che i lavori sarebbero iniziati nel mese di giugno 2021 e terminati entro il mese di novembre 2021.
Viene inoltre stabilito che per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore sarebbe stata applicata una penale di € 50,00.
Il contratto prevede la proroga del termine per causa imputabile al committente e si stabilisce, inoltre, che la consegna del cantiere, l'inizio e la conclusione dei lavori sarebbero stati documentati con specifici verbali controfirmati dalle parti.
pagina 17 di 19 La teste ha confermato che i lavori sono iniziati nel mese di settembre 2021 e Tes_5
terminati nei cinque mesi previsti dal contratto;
la afferma, negli atti, che i lavori sarebbero terminati nel mese di marzo, mentre Pt_1
in interpello parla del mese di aprile.
Nel mese di dicembre la , per conto della ha inviato mail di riepilogo Tes_5 Parte_2
dei lavori eseguiti.
Vie è poi una chat del 17.12.2021 in cui la dà atto e condivide la decisione di Pt_1
posticipare i lavori per via del tempo non favorevole.
La ditta inoltre deduce che i lavori sono iniziati in ritardo in quanto la stessa doveva CP_1
eseguire anche lavori all'interno dell'immobile attoreo e la ha liberato in ritardo Pt_1
l'immobile.
Le parti non hanno in alcun modo documentato o comprovato la data esatta di inizio e fine lavori;
evidenzia, in ogni caso, il giudicante, che non vi è alcun verbale firmato dalle parti attestante l'inizio e la fine del cantiere, per cui non è possibile verificare con esattezza la debenza della penale richiesta.
La domanda viene quindi disattesa.
Riassumendo, pertanto, il decreto ingiuntivo viene ritenuto implicitamente revocato dal giudice di pace;
la viene condannata al pagamento dell'importo di € 1.205,72, già Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo, mentre vengono respinte le domande da questa svolte in riconvenzionale.
Sull'importo di cui sopra decorrono gli interessi ex art. 1284, I comma dalla fattura al deposito del decreto in primo grado, 22.9.2022, ed ex art. 1284, IV comma, c.c. da tale data al saldo, trattandosi di richiesta di pagamento sottesa a rapporto contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che il giudice di pace ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo;
condanna al pagamento, in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
pagina 18 di 19 edile dell'importo di € 1.205,72, oltre interessi ex art. 1284, I comma dalla data fattura al
22.9.2022, ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 23.9.2022 al saldo;
respinge le domande svolte in riconvenzionale da Parte_1
Condanna altresì a rimborsare alla ditta Ferro impresa edile Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 204/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATAFIO GIOVANNA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ERCOLANI GIANFRANCO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Tribunale di Pavia Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: previa revoca del decreto ingiuntivo n. 411/2022 emesso in data 27.9.2022 dal Giudice di
Pace di Voghera
- Accertare e dichiarare non dovuto dalla SI.ra l'importo Parte_1 di € 1.205,72
- Dichiarare non dovuti gli interessi moratori né quelli legali.
IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 1 di 19 - Accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha eseguito l'opera di cui al punto
4 del computo metrico estimativo e, pertanto accertare e dichiarare che l'
[...]
deve restituire alla SI.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
35,00, oltre ad Iva al 10%, indebitamente percepita, o quella maggior o minor somma risultanda dal giudizio.
- Accertare e dichiarare che l' si è resa Controparte_1
parzialmente inadempiente agli obblighi assunti non avendo provveduto alla tinteggiatura dei balconi e dei sottobalconi e delle relative modanature e, conseguentemente condannarla a rimborsare alla SI.ra il 50% dell'importo occorrente per Parte_1
l'esecuzione delle suddette opere qualora fosse superiore ad € 22,00 nei limiti degli importi indicati nel computo metrico estimativo di cui al doc. n.2 (voci nn. 1,2,7, 8 e 12).
- Accertare e dichiarare che i lavori di rifacimento della facciata, pur nella loro parzialità, sono terminati in data 4.3.2022 e, conseguentemente, condannare la convenuta opposta a corrispondere all'attrice opponente la penale giornaliera, nella misura del 50% di
€ 50,00 per 93 giorni di ritardo, per un ammontare di € 2.325,00 (€ 25,00 x 93 gg), o quella maggior o minor somma risultanda dal giudizio.
Con condanna alle spese ed al compenso professionale del presente procedimento e di quello svolto avanti al Giudice di Pace di Voghera (R.G.n.
905/2022).
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
4) “Vero che i lavori di rifacimento della facciata oggetto del contratto di cui al doc. n.1 e di cui alle riproduzioni fotografiche di cui ai docc..nn.16, 19 e 20 che le si rammostrano sono terminati in data 4.3.2022?”
5) “Vero che lei è a conoscenza che durante l'esecuzione dei lavori relativi al rifacimento facciata, alla straordinaria manutenzione ed all'efficientamento energetico relativi all'immobile della SI.ra (Settembre 2021 / Aprile 2022) - la Parte_1 [...]
ed i suoi operai erano impegnati anche in altri e diversi cantieri siti in Parte_2
Voghera, Via Stelvio (e zone limitrofe ) ed in altre e diverse zone di Voghera?
pagina 2 di 19 6) “ Vero che i lavori di cui alla riproduzione fotografica sub 4 di controparte che le si rammostra sono relativi alla formazione degli scarichi pluviali posti all'interno della parte bassa della facciata e coperti dallo sportellino bianco di cui alla riproduzione fotografica sub 21 che le si rammostra?;
7) “Vero che il costo per la formazione degli scarichi pluviali, ammontante ad € 1.004,00 + iva, è stato esposto dalla convenuta opposta nel riepilogo delle lavorazioni sub 3 ed è stato regolarmente corrisposto dalla SI.ra e dai SI.ri /Cederna, come da fattura Pt_1 Pt_3 sub 5, documenti sub 4, sub 3 e sub 5 che le si rammostrano?”
8) “Vero che la SI.ra ed il compagno tutte le mattine – a decorrere Parte_1
dal 13.9.2021 – si recavano presso l'abitazione di Via Corridoni 46, Voghera per aprirne le porte e per spegnere le luci di posizione del ponteggio
(quest'ultima operazione si è protratta fino al 20.12.2021, giorno in cui è stato smontato il ponteggio) e che tutte le sere vi ritornavano per chiudere le porte e per accendere le luci di posizione del ponteggio (quest'ultima operazione si è protratta fino al
20.12.2021) e ciò fino al 19.2.2022, giorno in cui, essendo stata installata la pompa di calore, l'attrice opponente è potuta rientrare in casa?”;
9) “Vero che successivamente allo smontaggio del ponteggio la per Parte_2
continuare i lavori di rifacimento della facciata ha utilizzato il trabattello di cui alle fotografie sub docc. 19 e 20 che le si rammostrano eche sono state scattate in data
4.3.2022?”;
Su tutti i capitoli di prova si indica a testi i SI.ri Testimone_1 Tes_2
Via Corridoni 46, Voghera, Via Lomellina 18, Testimone_3 Testimone_4
Voghera
10) “ Vero che lei, ai primi del mese di Giugno 2021, ha ricevuto dall'Ing. CP_1
la comunicazione di cui al doc. 24 - che le si rammostra - ove si comunicava che il rifacimento della facciata dell'immobile sarebbe iniziato a LU ?”.
Si indica a teste la SI.ra , Via Corridoni 46, Voghera Testimone_3
11) “Vero che l'Impresa si è rifiutata di eseguire la voce n. 4 di cui al CP_1
computo metrico estimativo (doc. n. 2) che le si rammostra?”
pagina 3 di 19 Si indicano a teste i SI.ri e , Via Testimone_1 Testimone_3
Corridoni 46, Voghera
12) “ Vero che la sig.ra ha unicamente contestato di dover sostenere i Parte_1
costi relativi alla pavimentazione del balcone di proprietà esclusiva dei SI.ri / Pt_3 nonché i costi della loro tinteggiatura nella parte interna, quest'ultima tra l'altro Tes_3 eseguita?”
13) “ Vero che la SI.ra ha più volte chiesto ed insistito affinché Parte_1
l provvedesse a pitturare sia la parte esterna dei balconi che le Controparte_1 relative modanature?”
Si indicano a teste i SI.ri , e , Via Tes_1 Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Corridoni 46, Voghera
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, così giudicare:
In via principale e nel merito:
rigettare integralmente la opposizione e le domande proposte dalla SI.ra
[...]
sia in via principale sia in via riconvenzionale nei confronti dell' Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, sia in punto “an” che in Controparte_1 punto “quantum”, e per l'effetto Voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 411/2022 emesso dal Giudice di Pace di Voghera in data 27.09.2022, dichiarato immediatamente esecutivo, e Voglia in ogni caso condannare la SI.ra al pagamento a Parte_1
favore della odierna parte convenuta opposta della somma di Euro 1.205,72 oltre ad interessi di mora ex art. 1284, IV comma c.c. dalla scadenza al saldo, e oltre alle spese della procedura monitoria per le causali di cui al decreto opposto.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di CTU per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori come da contratto e dei lavori extra effettuati dalla CP_1
, e si reiterano le istanze di ammissione delle prove orali già dedotte in
[...]
memoria ex-art. 183 VI° comma n. 2 cpc e non ammesse con ordinanza del
22.05.2024, da intendersi qui trascritte, testi già indicati, per quanto verrà eventualmente ritenuto di necessità ai fini del decidere.
pagina 4 di 19 Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, spese generali forfetarie, oltre IVA e
CPA.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria dinanzi al giudice di pace di Voghera, la Controparte_1
, premesso di aver sottoscritto un contratto di appalto in data 27 maggio 21 con la
[...]
signora e con i signori e , proprietari, la Parte_1 Testimone_3 Tes_2
prima di un appartamento al piano terra, e i secondi, di in un appartamento al primo piano entrambi siti in via Corridoni 46 a Voghera;
che detto contratto aveva ad oggetto i lavori di rifacimento della facciata esterna dell'intero fabbricato;
che l'importo complessivo di contratto ammonta a euro 16.266,80 Iva inclusa;
che nel contratto di appalto era stata prevista l'applicazione di uno sconto in fattura del
90% in applicazione dell'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 ed era altresì previsto che, in tal caso, l'importo previsto per le opere avrebbe avuto un aumento del 20% per coprire tutti i costi bancari, amministrativi e altri;
di aver regolarmente eseguito i lavori ed emesso fattura per detto importo del 20%, fattura numero 20/21, per l'importo di euro 1205,72, relativa ai soli costi a carico della Pt_1
per la maggiorazione concordata;
che la stessa nulla aveva corrisposto, per cui instava per la emanazione di decreto di pagamento.
Avverso il decreto ingiuntivo emanato propone opposizione, dinanzi al giudice di pace di
Voghera, la deducendo: Pt_1
che il decreto ingiuntivo era stato emanato provvisoriamente esecutivo, al di fuori del contesto normativo che lo consente;
che corrispondeva al vero la sottoscrizione, unitamente ai signori e di Tes_3 Pt_3
contratto di appalto per i lavori del rifacimento della facciata esterna dell'immobile; che i lavori avrebbero dovuto avere inizio nel giugno 2021 e termine nel mese di novembre, con pattuizione di una penale per il ritardo di euro 50 giornaliere;
che le parti avevano sottoscritto, contestualmente all'appalto, il computo metrico;
pagina 5 di 19 che la società convenuta iniziava i lavori di rifacimento della facciata a fine novembre del
21 e non li portava a termine;
che la stessa esponeva il proprio riepilogo, indicando anche l'importo per i lavori extra;
che la opponente aveva altresì ricevuto la fattura alla base dell'odierno decreto ingiuntivo.
In punto di diritto, la contesta la detta fattura, in quanto illecita perché relativa ad Pt_1
una operazione inesistente, posto che nella stessa si parla di lavori extra contratto mai commissionati per i quali non era dato quindi comprendere per quale motivo non fossero stati inclusi nel beneficio fiscale;
inoltre, deduce di aver già corrisposto alla società Deloitte i costi relativi alla regolarizzazione dello sconto in fattura;
che la parte era tenuta a motivare sui costi bancari ed amministrativi dei quali non vi è traccia nel contratto di appalto;
deduce, altresì, che il contenuto della nota non era stato oggetto di pattuizione nel contratto di appalto;
che, in ogni caso, il contenuto del computo metrico estimativo era stato superato dal contenuto del successivo contratto ed assorbito;
che, infine, la compresenza di due clausole fra loro contrastanti (assenza della maggiorazione del 20% del contratto di appalto e presenza della stessa nel computo metrico), doveva applicarsi la disposizione più favorevole al contraente più debole;
deduce, inoltre, la vessatorietà della clausola.
Contesta infine la debenza degli interessi moratori in quanto la relativa disposizione è applicabile ai soli rapporti fra imprese.
La opponente formula inoltre domanda riconvenzionale per la restituzione della Pt_1
somma di € 350 oltre IVA per mancata esecuzione dei lavori di cui al punto 4 del computo metrico;
deduce, anche, l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta, posto che la controparte non aveva ancora provveduto alla rimozione dell'intonaco ammalorato e al rifacimento delle modanature dei due balconi e dei relativi sotto balconi;
Rileva, infine, che vi era stato ritardo nell'esecuzione dei lavori per cui, tenuto conto della penale pattuita di euro 50 giornaliera, e considerato un ritardo di 92 giorni formulava pagina 6 di 19 domanda di rifusione per l'importo di € 4650 e pertanto il pagamento dell'importo pari alla sua metà.
Dinanzi al giudice di pace si costituiva la contestando l'opposizione Controparte_1
avversaria.
La ditta deduce che mai la aveva svolto contestazioni in merito alla esecuzione dei Pt_1
lavori e in merito agli importi indicati;
che solo al momento della ricezione della fattura numero 20/21 iniziava a richiedere chiarimenti al fine di sottrarsi al pagamento della stessa;
che è la stessa controparte, a pagina quattro dell'atto di citazione, ad ammettere di aver firmato, contestualmente al contratto di appalto, anche il relativo computo metrico, comprensivo, quindi della clausola che prevede il pagamento delle somme oggi contestate;
evidenzia che il computo metrico è un documento che ha lo scopo di stimare i costi relativi ad un intervento edile sia esso di nuova costruzione, manutenzione o ristrutturazione ed è espressamente previsto dalla normativa;
che per tal motivo contratto e computo non costituiscono due distinti e separati documenti, ma un documento sottoscritto contestualmente, uno parte integrante dell'altro.
Quanto al contratto con la società Deloitte, rileva che questo venne firmato dal signor a tal fine nominato amministratore del condominio, che ne era privo Tes_2
trattandosi di immobile con solo due condomini, ed al solo fine di ottenere il visto di conformità necessaria la cessione del credito;
che trattasi di documento differente rispetto a quanto richiesto ed emesso dagli istituti bancari;
che la nota era stata a lungo discussa fra le parti ed era stata accettata dalla parte.
Quanto alle domande riconvenzionali rileva: quanto alla richiesta di restituzione della somma per mancata realizzazione della voce di cui al punto 4 del computo metrico, che, effettivamente, il lavoro non era stato svolto, in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in occasione di diversi incontri fra le parti, era emersa la impossibilità di spostare i pluviali e di effettuare degli incavi, per cui si era deciso di riposizionare nuovi pluviali seguendo la traccia originale per poi richiuderla,
pagina 7 di 19 anziché creare gli incavi;
che detta modifica aveva creato un maggior costo di euro 700, anziché di euro 350; che la ditta aveva preferito non richiedere il maggior importo e fatturare il lavoro seppur eseguito diversamente, previo accordo con la committenza.
Per quel che attiene alla dedotta mancata ultimazione della tinteggiatura, rileva che, anche in tal caso, erano stati eseguiti diversi incontri in cantiere con la committenza, ed in specie con i signori e trattandosi di lavori inerenti al balcone di esclusiva Pt_3 Tes_3
proprietà; che questi avevano richiesto di non eseguire una serie di opere per non sostenere eventuali spese extra, fra le quali le spese di rifacimento del solaio del balcone;
che fra le parti vi era una chat WhatsApp utilizzata dall'impresa per ogni comunicazione, dalla quale emergeva quanto dedotto;
quanto alla richiesta di penale, rileva che i lavori sono stati conclusi consegnati ed accettati dalla committenza;
che vi era solo stato un ritardo nella conclusione della tinteggiatura a causa del maltempo e la stessa nella chat WhatsApp, si era dichiarata favorevole a posticipare la Pt_1
tinteggiatura, causa freddo ed umidità.
Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il giudice di pace di Voghera, rilevato che i fatti attengono ad un contratto per lavori edili per importo superiore ad euro 16.000,00, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al giudice del tribunale di Pavia.
Con comparsa di data 16.1.2023 la riassumeva, quindi, il procedimento in Pt_1
Tribunale, riportando il contenuto della citazione;
Si costituiva la , anch'essa riportandosi alla comparsa già depositata. Controparte_1
Alla prima udienza del 6.6.2023, le parti, espressamente sentite dal giudice in ordine alla statuizione circa la competenza – per valore e per materia – del tribunale, hanno dichiarato di aver aderito alla pronuncia del giudice di pace per ragioni di economia processuale;
parte opposta inoltre, ha dichiarato l'impegno a non porre in esecuzione il decreto.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, respinta la istanza di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 1.10.2024, con concessione alle parti pagina 8 di 19 dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Appare necessaria qualche breve considerazione introduttiva.
La impresa insta per la condanna al pagamento dell'importo di € 1.205,72, importo CP_1
portato da fattura e richiede, quindi, al giudice di pace, la emanazione di decreto ingiuntivo di pagamento.
Il decreto ingiuntivo, senza alcuna richiesta, viene emesso in via immediatamente esecutiva.
La parte ingiunta si oppone al decreto, formula riconvenzionale per € 350 e per € Pt_1
2.325,00; il giudice di pace, ritenendo che sotteso al decreto vi era un appalto per un importo maggiore, pari ad oltre € 16.000,00, dichiara la propria incompetenza per valore.
Sennonché, anziché pronunciare sentenza con revoca del decreto ingiuntivo, il giudice ha concesso termine per la riassunzione del giudizio.
E' pacifico che il giudice che accerti la propria incompetenza per materia, pur sussistendo la propria competenza funzionale quale giudice della opposizione al decreto, “non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione” (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 10563 del 22/05/2015).
Alcuna osservazione risulta svolta sul punto, posto che le parti, attesa la ordinanza di rimessione, cui hanno svolto acquiescenza, come precisato davanti al precedente istruttore, instano per la revoca ovvero la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. conclusioni delle parti riportate in epigrafe).
Senonché vi è incompetenza funzionale di questo giudice a statuire in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo, sul quale può pronunciarsi il solo giudice indicato dall'art. 645 c.p.c., vale a dire il giudice dinanzi al quale il decreto è stato emanato.
pagina 9 di 19 Ci si deve quindi interrogare sulla sorte del decreto predetto, atteso il silenzio del giudice di pace.
La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, sebbene in fattispecie nella quale il giudicante, accogliendo la eccezione di incompetenza territoriale, rimetteva le parti dinanzi al giudice competente.
La Corte, in particolare, ha precisato che “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022).
Ritiene quindi il giudicante che il giudice di pace, unico competente a decidere in ordine alla sorte del decreto, nel momento in cui ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale, abbia implicitamente revocato il decreto.
Ciò premesso, quindi, questo giudice è chiamato a statuire sulle richieste delle parti svolte al di fuori della revoca/conferma del decreto e pertanto sulla richiesta della CP_1
di ottenere il pagamento della fattura n. 20/21 e sulle richieste svolte dalla oggetto Pt_1
di riconvenzionale, relative alla restituzione di importi per lavori non eseguiti, e per il rimborso di somme per effettuazione di lavori non svolti e per il pagamento di penali.
Con riferimento alla richiesta di pagamento della fattura a suo tempo posta alla base del decreto ingiuntivo, giova premettere che la ditta ha eseguito lavori di tinteggiatura esterna dell'immobile di proprietà della Pt_1
Per la esecuzione di detti lavori, la parte committente ha usufruito delle agevolazioni di cui alla legge 160/2019, per cui l'appaltatore ha applicato uno sconto in fattura parti al 90% dell'importo dovuto.
La fattura oggi azionata parla, nella sua descrizione, di lavori extra contratto;
la ditta CP_1
ha però precisato, già in sede di ricorso monitorio, che l'importo richiesto altro non è che la pagina 10 di 19 somma che era stata pattuita fra le parti per compensare i costi applicati dalle banche per ottenere in via anticipata il credito relativo.
La , a supporto del diritto ad ottenere l'importo, deduce, in particolare, che nel CP_1
computo metrico estimativo firmato dalla e dagli altri due committenti, era Pt_1 espressamente prevista la seguente dicitura “Sconto in fattura: optando per l'opzione di sconto in fattura l'importo scontato subirà un aumentato del 20%”.
Posto quindi che la ha sottoscritto il detto computo metrico e pertanto la detta Pt_1
clausola, si tratta di verificare le motivazioni avanzate da quest'ultima per contrastare la richiesta di pagamento.
Nello specifico la attrice ritiene che gli importi non siano dovuti in quanto:
1) La fattura riporta una diversa causale;
2) L'accordo risulta superato dal contratto successivamente stipulato e comunque non si è mai discusso della clausola;
3) Non le è mai stata consegnata una copia del computo metrico;
4) Viene richiesta anche la applicazione dell'IVA.
Solo in sede di comparsa conclusionale la parte contesta la vessatorietà della clausola, in quanto comportante uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente nullità della stessa.
Il giudicante osserva.
L'argomentazione sub 1) non rileva ai fini della debenza, o meno, dell'importo richiesto.
La fattura, come noto, possiede una valenza meramente fiscale;
se ne ricava che una non precisa descrizione all'interno della stessa non comporta il venir meno della debenza dell'importo ove la parte offra, come nel caso di specie, giustificazione causale alla pretesa.
La fattura, infatti, ben può essere eliminata con una nota di accredito e rimessa con la corretta descrizione.
Nel caso di specie, la parte ha precisato che l'importo viene richiesto in forza della previsione stipulata.
Analogamente, per quel che attiene la deduzione sub 3), la mancata consegna di copia della documentazione firmata non comporta il venir meno della sottoscrizione e del relativo pagina 11 di 19 riconoscimento;
la parte aveva diritto ad ottenere copia di quanto sottoscritto, ma la mancata ricezione della relativa documentazione non comporta il venir meno della sottoscrizione effettuata.
La teste , a tal proposito, ha confermato che, in sede di firma, venne consegnata Tes_5
solo una copia alle controparti (al in quanto nominato quale rappresentante del mini Pt_3
condominio) in quanto se ne era predisposta solo una;
ha però riferito che quando la ne ha chiesto una copia del contratto le è stata Pt_1
consegnata.
Circa la mancata discussione della clausola al momento della firma, si rileva che mentre i testi e hanno dichiarato di non ricordare se si fosse o meno parlato della Pt_3 Tes_3
stessa, la teste dipendente della , ha dichiarato di essere stata Testimone_6 Parte_2
presente al momento della sottoscrizione, e che in tale occasione si è parlato del 20%.
Anche la teste ha dichiarato: “preciso che in ufficio ho spiegato ai Testimone_7
committenti personalmente che facendo la cessione del credito la impresa avrebbe dovuto sostenere costi bancari pari circa al 20% che sarebbero stati riaddebitati ai clienti”.
In ogni caso, la clausola è stata sottoscritta, per cui era onere della parte verificare quanto si stata firmando.
In ordine al venir meno dell'accordo perché superato dal contratto, si osserva.
Il computo metrico è privo di data;
mentre il contratto porta la data del 27.5.2021.
La parte non ha in alcun modo dedotto e provato che il contratto sia stato firmato dopo il computo;
a pagina 5 della comparsa di riassunzione la dà peraltro atto che contestualmente Pt_1
al contratto veniva firmato il computo;
nessuno dei testi riferito di due differenti accessi presso gli uffici della per la apposizione della firma del contratto e del computo CP_1
metrico.
In ogni caso va detto che non si tratta di due differenti contratti, ma della firma del contratto e della esplicazione dello stesso in termini tecnici.
pagina 12 di 19 Quanto infine, al rilievo connesso alla vessatorietà della clausola, trattasi di deduzione svolta solo in sede di scritti finali, con riferimento alla quale non si è instaurato il contraddittorio.
Va detto in ogni caso che il giudicante ben potrebbe sollevare d'ufficio la questione della nullità della clausola ove considerata vessatoria.
Come noto, tale espressione viene viene utilizzata con riferimento alle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto (art. 33 codice consumo).
La vessatorietà della clausola, in linea di principio, presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali.
Nel caso di specie emerge chiaramente che non si sia in presenza di contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti, per cui si è al di fuori della relativa normativa di cui all'art. 34, commi 4 e 5, codice consumo.
Quanto allo squilibrio che deve sussistere al fine di affermare la vessatorietà, si rileva che l'art. 33, comma 1, definisce vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o del servizio oggetto del contratto nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34, comma 1); il Legislatore precisa, peraltro, che la valutazione della vessatorietà della clausola non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, né
l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
che, inoltre, non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative (art. 34, commi 2 e 3).
Nel caso di specie, all'interno del computo metrico vengono elencati tutti i lavori con i relativi costi, per un importo pari a € 16.266,80, oltre IVA.
Tale sarebbe stato il prezzo che la ed i suoi vicini avrebbero dovuto corrispondere Pt_1
pagina 13 di 19 per la tinteggiatura.
Viene inoltre previsto che ove le parti intendano optare per lo sconto in fattura, avrebbero dovuto corrispondere un importo pari al 20% per rimborsare la ditta degli oneri bancari da sostenere.
Trattasi quindi di una clausola predisposta ed inserita nel contratto e concernente il prezzo da versare, non vi è alcuno squilibrio contrattuale fra le parti, posto che la parte poteva scegliere il diverso prezzo, non optare per lo sconto in fattura e poi richiedere la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.
Avendo optato per lo sconto in fattura, ha quindi riconosciuto in favore della ditta l'importo a questa necessario per poter accedere al credito bancario.
Sempre in sede di conclusionale la parte deduce non solo che trattasi di fattura per operazione inesistente (come già dedotto nel primo atto), ma che si tratterebbe di fattura eseguita per poter poi compensare l'IVA.
In realtà, la ditta ha fatturato l'importo in quanto trattasi di importi da questa richiesti CP_1
in pagamento e che, come tali, rientrano nell'ambito dei ricavi della ditta;
inoltre, in quanto operazione imponibile, questi non può non emettere fattura con relativo ricarico di IVA.
La contestazione svolta dalla in ordine alla non debenza della somma ingiunta va Pt_1
pertanto disattesa, essendo emerso che trattasi di clausola apposta al computo metrico e sottoscritta dalla parte e come tale dovuta.
Quanto alle domande riconvenzionali, si rileva.
La parte chiede la restituzione della somma di € 350,00 relativa ai lavori di cui al punto 4 del computo metrico estimativo in quanto non eseguiti.
La detta voce prevede:
“opere murarie per realizzazione di incavo in facciata di modo che i pluviali non fuoriescano dal limite esterno della facciata” per un valore economico indicato in € 700,00
(oltre Iva al 10%), del quale la quota di competenza dell'attrice opponente è pari a € 35,00
+ Iva al 10%).
L'importo inizialmente richiesto di € 350 è stato poi modificato in € 35 oltre IVA avendo la parte pagato solo il 10% dei lavori.
pagina 14 di 19 Dall'istruttoria effettuata è emerso che, effettivamente, detto lavoro non è stato eseguito;
la teste ha dichiarato: Testimone_7
“non ero presente in cantiere quando è stato spiegato ai committenti la impossibilità dei fare il lavoro, so che all'interno dei pluviali si raccordavano degli scarichi dei loro appartamenti, per cui non era possibile spostare i pluviali all'esterno ed il lavoro non era fattibile;
quindi a me non sono state fatte rimostranze, per cui si è proceduto a richiudere il tutto, i pluviali non sono stati portati fuori dalla facciata.
Venne messo uno sportellino di ispezione, non so se è stato pagato a parte”.
Il teste ha precisato anch'egli: Testimone_8
“I pluviali erano già esterni in alto e incassati nella parte finale;
dovevamo aprirli e metterli a vista anche nella parte finale;
li abbiamo aperti ed abbiamo visto che c'erano delle complicanze, abbiamo dovuto lasciarli come erano in quanto alla porta basculante e c'era la cornice attorno mentre l'altro era collegato alla cucina della mansarda e vi erano altri tubi;
quindi abbiamo sostituito i tubi ed aggiungendo un sifone per evitare che venissero gli odori”.
La teste ha precisato: “quanto ai pluviali poiché io non sono in cantiere, mi Tes_5
venne detto che non era possibile eseguire quel tipo di lavoro, che quella lavorazione veniva compensata creando una porticina che serve per controllare il tubo, cioè il pluviale”.
Posto pertanto che la voce è stata fatturata pur non essendo stata eseguita e che è emerso che al suo posto è stato eseguito altro lavoro, lo sportello di ispezione, si ritiene di dover respingere la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo, in quanto la lavorazione non eseguita è stata sostituita con il diverso lavoro eseguito, che non risulta né fatturato né pagato,
Deduce, inoltre, la signora la mancata esecuzione della tinteggiatura dei balconi e Pt_1
sottobalconi, con condanna della ditta alla versamento dell'importo necessario per la esecuzione delle dette opere.
E' pacifico che il lavoro non sia stato eseguito, tanto che lo stesso non è stato fatturato.
pagina 15 di 19 Assume la che il lavoro non è stato eseguito in quanto i signori e Parte_2 Pt_3 Tes_3
proprietari dei balconi, hanno ritenuto di non procedere, per mancanza di disponibilità economiche, ai lavori di rifacimento del piano di calpestio del proprio balcone;
che per tal motivo il lavoro al sotto balcone non è stato eseguito in quanto lavoro inutile.
Il teste ha confermato la circostanza. Pt_3
“Praticamente sono stati scorporati i balconi dal resto della fattura in quanto erano di mia competenza;
i balconi non li abbiamo fatti in quanto dovevano essere fatte altre spese e in quel momento non potevamo sostenerle;
abbiamo detto a di non fare i balconi, cioè bisognava togliere la pavimentazione del CP_1
balcone, mettere delle staffe e collegare alla putrella;
quanto alla pittura del balcone ci dissero che non veniva fatta in quanto non facendo i balconi si sarebbe accumulata acqua e sarebbe venuta la muffa in quanto occorreva fare un drenaggio”.
Anche la teste ha offerto una versione analoga “cap. 29 in riferimento al balcone CP_1
sono subentrate complicazioni che avrebbero portato costi aggiuntivi, quindi di comune accordo tutti in chat hanno detto di non volere sostenere ulteriori costi per cui i lavori non sono stati eseguiti.
a.d.r. per quanto riguarda i balconi vi sono parti condominiali e parti private, le condominiali sono i parapetti e i sotto balconi, la parte privata è il calpestio, non rifacendo il piano di calpestio perché il non voleva sostenere sosti, non era possibile Pt_3
tinteggiare il sotto balcone, in quanto si sarebbe rovinato, con costi aggiuntivi inutili”.
Del mancato rifacimento dei balconi si dà atto anche nella chat creata in occasione dei lavori, prodotta dalla in sede di giudizio dianzi al g.d.p. (cfr. doc. 3 di parte Parte_2
convenuta, all. 7 di detto documento).
Nella chat si discute della richiesta della di non eseguire la pavimentazione dei Tes_3
propri balconi (che conferma quanto dichiarato al giudice dal marito circa il non Pt_3
rifacimento dei balconi di loro proprietà esclusiva); in chat precisa che non Testimone_7
facendo i balconi la pittura del sottobalcone non poteva durare a lungo.
pagina 16 di 19 Non emerge cosa si siano dette le parti successivamente;
è certo, peraltro, come confermato dai testi, che successivamente si è ritenuto di non procedere alla tinteggiatura dei sottobalconi, che tale circostanza viene confermata dalla la quale, sempre in chat, il 17.12.2021, scrive “…che tra l'altro si era deciso che i Pt_1
balconi non doveva essere toccati”.
Emerge pertanto che:
i balconi sono di proprietà degli abitanti del primo piano;
questi hanno chiesto di non procedere al rifacimento del piano di calpestio;
la ditta comunica che così facendo la pittura del sottobalcone non sarebbe durata a lungo;
la pittura del sottobalcone non viene più eseguita;
i hanno confermato di essere consapevoli di ciò; la in chat Pt_3 Pt_1 conferma che l'accordo era quello di non toccare i balconi.
Alcuna contestazione sul punto sembra mai giunta se non in sede di odierna opposizione, posto che nelle missive in precedenza intercorse la non ha mai dedotto alcunché in Pt_1
ordine al lavoro non eseguito.
Ritiene quindi il giudicante comprovata la sussistenza di un accordo fra le parti, successivo, in cui si prende atto della decisione di non eseguire la pittura del sottobalcone atteso il mancato rifacimento del balcone e la inutilità del lavoro.
La relativa domanda viene pertanto disattesa.
Viene, infine, richiesta dalla attrice la corresponsione della penale da ritardo pattuita in contratto.
In contratto viene previsto che i lavori sarebbero iniziati nel mese di giugno 2021 e terminati entro il mese di novembre 2021.
Viene inoltre stabilito che per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore sarebbe stata applicata una penale di € 50,00.
Il contratto prevede la proroga del termine per causa imputabile al committente e si stabilisce, inoltre, che la consegna del cantiere, l'inizio e la conclusione dei lavori sarebbero stati documentati con specifici verbali controfirmati dalle parti.
pagina 17 di 19 La teste ha confermato che i lavori sono iniziati nel mese di settembre 2021 e Tes_5
terminati nei cinque mesi previsti dal contratto;
la afferma, negli atti, che i lavori sarebbero terminati nel mese di marzo, mentre Pt_1
in interpello parla del mese di aprile.
Nel mese di dicembre la , per conto della ha inviato mail di riepilogo Tes_5 Parte_2
dei lavori eseguiti.
Vie è poi una chat del 17.12.2021 in cui la dà atto e condivide la decisione di Pt_1
posticipare i lavori per via del tempo non favorevole.
La ditta inoltre deduce che i lavori sono iniziati in ritardo in quanto la stessa doveva CP_1
eseguire anche lavori all'interno dell'immobile attoreo e la ha liberato in ritardo Pt_1
l'immobile.
Le parti non hanno in alcun modo documentato o comprovato la data esatta di inizio e fine lavori;
evidenzia, in ogni caso, il giudicante, che non vi è alcun verbale firmato dalle parti attestante l'inizio e la fine del cantiere, per cui non è possibile verificare con esattezza la debenza della penale richiesta.
La domanda viene quindi disattesa.
Riassumendo, pertanto, il decreto ingiuntivo viene ritenuto implicitamente revocato dal giudice di pace;
la viene condannata al pagamento dell'importo di € 1.205,72, già Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo, mentre vengono respinte le domande da questa svolte in riconvenzionale.
Sull'importo di cui sopra decorrono gli interessi ex art. 1284, I comma dalla fattura al deposito del decreto in primo grado, 22.9.2022, ed ex art. 1284, IV comma, c.c. da tale data al saldo, trattandosi di richiesta di pagamento sottesa a rapporto contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che il giudice di pace ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo;
condanna al pagamento, in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
pagina 18 di 19 edile dell'importo di € 1.205,72, oltre interessi ex art. 1284, I comma dalla data fattura al
22.9.2022, ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 23.9.2022 al saldo;
respinge le domande svolte in riconvenzionale da Parte_1
Condanna altresì a rimborsare alla ditta Ferro impresa edile Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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