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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 19.6.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2566/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in contrada Muni 3 piano 2, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato in Patti (ME), via Avv. Giorgio Ambrosoli n. 4 complesso “Il Melograno”, presso lo studio dell' Avv. Carmelina Virzi
(C.F. tel-fax 0941/362158; cellulare 339/2655625, C.F._2
e-mail p.e.c. Email_1
che lo rappresenta e difende, in virtù di Email_2
procura in atti.
Contro
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Dirigente p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla
Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F. ), funzionario in C.F._3
servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio
1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto , sita in Controparte_2 CP_2
Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.7.2023, contenente la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ante causam, ex art. 700
c.p.c., agiva nei confronti dell'amministrazione Parte_1
scolastica, esponendo:
- Di avere presentato la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, L.
n.124/99 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo per il biennio 2022/24 (GPS) e domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/24 (ATA)
- Di essere in possesso del titolo di studio previsto per le procedure di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di Terza fascia, conseguito in data 16/07/1987.
- Di avere, successivamente, prestato il servizio militare dal
18/08/1988 al 09/08/1989 presso la Compagnia Controcarri
“AOSTA”, con la qualifica di soldato.
Pag. 2 di 11 Lamentava la mancata attribuzione, da parte del convenuto, CP_1
per il servizio militare di leva reso, del punteggio equivalente a quello previsto per il servizio specifico di insegnamento e per lo svolgimento delle mansioni del personale ata, nelle scuole statali o partitarie di ogni grado.
Tanto premesso rappresentava che, tale erronea attribuzione di punteggio, è causa di grave pregiudizio in quanto ne pregiudica la collocazione nelle graduatorie e la conseguente possibilità di assumere incarichi di supplenza da graduatoria.
Conseguentemente, rilevava la fondatezza sia del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie, del personale docente e
ATA, per il servizio di leva reso successivamente al conseguimento del titolo di studio, equivalente a quello previsto per il servizio specifico.
Sotto il profilo del periculum in mora rilevava che la inevitabile lunghezza del giudizio di merito determinerebbe un irrimediabile pregiudizio per la soddisfazione dei diritti vantati e in particolare la possibilità di avanzare in posizione prioritaria nelle graduatorie per il personale docente e ATA, compromettendo in modo grave ed irreparabile le sue chance occupazionali, con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa.
Chiedeva, pertanto, l'emissione di un provvedimento d'urgenza finalizzato ad accertare il suo diritto ad ottenere il riconoscimento del corretto punteggio in graduatoria.
Il si costituiva in giudizio con Controparte_1
memoria del 11.08.2023, sostenendo l'infondatezza delle avverse pretese
Pag. 3 di 11 per insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, chiedeva pertanto il rigetto.
Indi, con ordinanza del 26.10.2023, la richiesta di provvedimento in via d'urgenza veniva rigettata per difetto del periculum in mora.
Successivamente veniva trattato anche il merito del giudizio e le parti insistevano nelle rispettive allegazioni e richieste.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
Il ricorrente sostenendo di avere presentato domanda di aggiornamento / inserimento nelle graduatorie per il personale ata per il triennio 2021/2024, lamentava la mancata attribuzione del relativo punteggio pari a 6 punti per il servizio di leva prestato servizio militare dal 18/08/1988 al 09/08/1989.
Di contro il convenuto, sostiene di aver correttamente agito, CP_1
nell'attribuzione del punteggio al ricorrente secondo i titoli posseduti e dichiarati, rilevando di aver attribuito al ricorrente il punteggio di 0,05 punti per ogni mese di servizio, come previsto dal DM n. 50/21.
A fronte di ciò, il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione del punteggio, invocando l'applicazione dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs
297/194, in materia di graduatorie scolastiche, ove si prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Giova premettere che l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare e del servizio civile, - come titolo nei concorsi pubblici - stabilisce, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio
Pag. 4 di 11 militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Si tratta di una norma che risulta avere una chiara portata generale, il cui effetto è quello di rendere applicabile anche alle graduatorie il riconoscimento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo con la chiara finalità di evitare che il soggetto che ha compiuto tale servizio si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Da ultimo, il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ai sensi dell'allegato A del predetto DM n. 50/2021, sez. “Avvertenze”, lett. A, è statuito, infatti, che: “a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica,
e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) mentre, invece, il servizio militare di leva e i servizi
Pag. 5 di 11 sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e, in quanto considerati tali, assoggettati all'applicazione, ai fini del punteggio attribuibile, delle tabelle di calcolo di cui al punto 9) dell'Allegato A/1, per cui spettano, a chi possieda tale specifico titolo di servizio, punti 0,05 per mese sino ad un massimo di punti
0,60.”
Ebbene, tale regolamentazione deve ritenersi conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva.
Anche il decreto, con il quale è stato indetto il bando di concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 554 del D. L.vo 16/04/1994, n. 297, per l'inclusione e l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola nell'anno scolastico 2021/22, ha previsto il riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato, nei termini sopra indicati.
L'articolo 2050 D.Lgs. n. 66/2010 distingue, infatti, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
Tale norma prevede, dunque, una differenziazione tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro.
Pag. 6 di 11 Pertanto, deve ritenersi discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre va ritenuto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico.
Ciò posto, alla luce anche del più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto legittima l'attribuzione di un inferiore punteggio al servizio militare prestato non in costanza di nomina rispetto a quello prestato in costanza di nomina, la disciplina contenuta nel
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è pienamente legittima. (Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023, Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023, Trib.
Frosinone sez. lav sent. n. 286/2023, Trib. Roma sez. lav 4607/2023 Corte
d'appello Torino sent. n. 326/2022)
Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 11602/2022 pubblicata il
29.12.2022, ha affrontato la specifica questione “facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n°2743 del 29 aprile 2020”, affermando che “ Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art.
2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
Pag. 7 di 11 attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259;
17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”.
Il CdS, con tale pronuncia, ha dunque ribadito che “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro»
(art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si
Pag. 8 di 11 consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e
0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non
Pag. 9 di 11 scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
A fronte di ciò, va rilevato che il precedente orientamento giurisprudenziale anche di questo Ufficio, richiamato dal ricorrente, a sostegno dell'accoglimento del ricorso è tuttavia inapplicabile rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 50/2021.
Tale orientamento, infatti, faceva riferimento alla diversa fattispecie, nella quale era invocata la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, e non prevedeva l'attribuzione di alcun punteggio nel caso di servizio prestato non in costanza di nomina, ritenendo illegittima tale preclusione.
Mentre, la nuova disciplina, contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e conformemente nel Decreto che disciplina il bando di concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 554 del D. L.vo 16/04/1994, n. 297, per l'inclusione e l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti
Pag. 10 di 11 relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego.
Tanto premesso, considerato il fatto che l'amministrazione resistente ha riconosciuto al ricorrente il punteggio di 0.60 per il servizio di leva, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto del recente consolidamento del quadro giurisprudenziale, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso come sopra proposto da
[...]
: Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Compensa tra le parti le spese di lite
Patti, 11.1.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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