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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 316 R.G.A.C., anno 2025, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fiammetta Pannone, che lo rapp.ta e difende giusta procura in allegato resa in virtù di delibera di G.C. n.71 del 20.07.2024 e di
Determinazione dell'Area Vigilanza Urbana n.97 del
09.09.2024Mario Pt_2
Appellante
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
dell'Avv Laura Consoli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.6.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 5 Il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 188/24, con la quale il G.d.P. di Guardia Sanframondi aveva accolto l'opposizione proposta dall' odierno appellato avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
n.1309/24 del . Parte_1
L'appellante lamentava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui statuiva che “il ricorrente con lettera racc.
A.R. n. 145770577188 ricevuta dal Comune di in Parte_1
data 22.01.24 prot n. 877, ha comunicato che a seguito del grave lutto in famiglia l'autovettura era a disposizione dell'intero nucleo familiare e, pertanto, non era in grado di ricordare il conducente al momento della commessa violazione. In altri termini, il ricorrente ha offerto giustificati motivi a sostegno dell'impossibilità di accertare l'effettivo trasgressore al momento della violazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.”.
Si costituiva l'appellato, contestando i motivi di gravame.
All'udienza del 25.6.25 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, apparendo prive di pregio le argomentazioni addotte da parte appellata;
invero, deve premettersi che la violazione prevista dall'art. 126-bis C.d.S.
1992, comma 2 si concreta nella mancata comunicazione - nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione
- da parte dell'obbligato, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta.
pagina 2 di 5 Il comma 2, dell'art. 126 bis del Codice della Strada prevede che: “…; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166”.
Nella specie, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse fornito giustificati motivi a sostegno dell'impossibilità di accertare l'effettivo trasgressore al momento della violazione.
Nondimeno, deve evidenziarsi che, come ribadito dalla Suprema
Corte, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità pagina 3 di 5 del conducente (Cassazione n.13748/07, n. 29593 del
11.12.2017 ed altre).
Infatti, secondo la Corte, per escludere la responsabilità del proprietario del veicolo per la violazione contestata nel verbale impugnato è necessario che lo stesso ignori le generalità del trasgressore per "giustificato motivo", tale intendendosi la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento;
il proprietario è tenuto altresì a dimostrare di avere adottato misure idonee a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si utilizzi il veicolo (Cassn.30939/18), essendo tenuto a ricordare il soggetto che guida il veicolo e a dimostrare di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservare tale dovere, laddove, nella specie, l'appellato non ha fornito tale prova.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, le argomentazioni addotte dall'appellato non concretano un caso di giustificato motivo, atteso che l'utilizzo indistinto del veicolo all'interno di uno stesso nucleo familiare (anche in caso di avvenuta dimostrazione di tale allegazione) non esclude certamente la possibilità di accertare il soggetto alla guida al momento della violazione, anche per il lasso temporale non certo eccessivo tra la violazione e la contestazione.
L'appello va dunque accolto
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con ricorso Parte_1
depositato nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 188/24, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n.
1309/24, elevato dalla Polizia Municipale del
[...]
in data 01/03/24; Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
Benevento, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 316 R.G.A.C., anno 2025, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fiammetta Pannone, che lo rapp.ta e difende giusta procura in allegato resa in virtù di delibera di G.C. n.71 del 20.07.2024 e di
Determinazione dell'Area Vigilanza Urbana n.97 del
09.09.2024Mario Pt_2
Appellante
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
dell'Avv Laura Consoli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.6.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 5 Il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 188/24, con la quale il G.d.P. di Guardia Sanframondi aveva accolto l'opposizione proposta dall' odierno appellato avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
n.1309/24 del . Parte_1
L'appellante lamentava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui statuiva che “il ricorrente con lettera racc.
A.R. n. 145770577188 ricevuta dal Comune di in Parte_1
data 22.01.24 prot n. 877, ha comunicato che a seguito del grave lutto in famiglia l'autovettura era a disposizione dell'intero nucleo familiare e, pertanto, non era in grado di ricordare il conducente al momento della commessa violazione. In altri termini, il ricorrente ha offerto giustificati motivi a sostegno dell'impossibilità di accertare l'effettivo trasgressore al momento della violazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.”.
Si costituiva l'appellato, contestando i motivi di gravame.
All'udienza del 25.6.25 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, apparendo prive di pregio le argomentazioni addotte da parte appellata;
invero, deve premettersi che la violazione prevista dall'art. 126-bis C.d.S.
1992, comma 2 si concreta nella mancata comunicazione - nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione
- da parte dell'obbligato, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta.
pagina 2 di 5 Il comma 2, dell'art. 126 bis del Codice della Strada prevede che: “…; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166”.
Nella specie, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse fornito giustificati motivi a sostegno dell'impossibilità di accertare l'effettivo trasgressore al momento della violazione.
Nondimeno, deve evidenziarsi che, come ribadito dalla Suprema
Corte, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità pagina 3 di 5 del conducente (Cassazione n.13748/07, n. 29593 del
11.12.2017 ed altre).
Infatti, secondo la Corte, per escludere la responsabilità del proprietario del veicolo per la violazione contestata nel verbale impugnato è necessario che lo stesso ignori le generalità del trasgressore per "giustificato motivo", tale intendendosi la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento;
il proprietario è tenuto altresì a dimostrare di avere adottato misure idonee a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si utilizzi il veicolo (Cassn.30939/18), essendo tenuto a ricordare il soggetto che guida il veicolo e a dimostrare di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservare tale dovere, laddove, nella specie, l'appellato non ha fornito tale prova.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, le argomentazioni addotte dall'appellato non concretano un caso di giustificato motivo, atteso che l'utilizzo indistinto del veicolo all'interno di uno stesso nucleo familiare (anche in caso di avvenuta dimostrazione di tale allegazione) non esclude certamente la possibilità di accertare il soggetto alla guida al momento della violazione, anche per il lasso temporale non certo eccessivo tra la violazione e la contestazione.
L'appello va dunque accolto
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con ricorso Parte_1
depositato nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 188/24, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n.
1309/24, elevato dalla Polizia Municipale del
[...]
in data 01/03/24; Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
Benevento, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 5 di 5