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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3193 del 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. BURGIO Parte_1
ARMANDO giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa SANDRA DI MINO ex art. 417 bis cpc;
-resistente -
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c, la ricorrente, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Premetteva di aver presentato domanda alla Commissione medica e a seguito di visita di aver ottenuto il riconoscimento di una invalidità pari al 55%. Ritenendo non corretta la valutazione medica aveva presentato ricorso per ottenere il riconoscimento di una percentuale superiore con diritto all'erogazione delle relative spettanze economiche.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'ente di previdenza, il quale eccepiva preliminarmente il difetto di interesse ad agire della ricorrente per carenza del requisito reddituale e nel merito deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni insistendo per il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 16.12.25.
1 Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. presuppone che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale allo svolgimento dell'accertamento medico legale.
Tale interesse, che costituisce una proiezione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., sussiste solo quando l'esito della consulenza sia potenzialmente idoneo a consentire il riconoscimento della prestazione richiesta (v. Cass. ord. n. 2587/2020).
La Suprema Corte ha, invero, evidenziato che il giudice è tenuto a verificare “prima facie” la presenza degli ulteriori presupposti, diversi da quello sanitario, richiesti dalla legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale in esame.
Qualora tali presupposti risultino manifestamente carenti, l'accertamento tecnico si rivela inutile e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, al fine di evitare una proliferazione ingiustificata del contenzioso avente ad oggetto la sola verifica del requisito sanitario.
Nel caso di specie è stato accertato che , alla data di presentazione Parte_1 della domanda amministrativa, percepiva un reddito ampiamente superiore (v. doc.
1 fasc. ) al limite fissato dal legislatore per l'anno di riferimento, pari ad euro CP_1
5.725,46, per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Tale dato, oggettivo e incontestabile, determina la manifesta carenza di uno dei presupposti essenziali per il riconoscimento della prestazione, indipendentemente dall'eventuale esito dell'accertamento sanitario richiesto. Ne deriva che l'attività peritale sollecitata non sarebbe comunque idonea a procurare alcuna utilità al ricorrente, poiché l'erogazione dell'assegno risulta preclusa per ragioni economiche prima ancora che sanitarie.
Né rilevano le deduzioni di parte ricorrente secondo cui l'accertamento permetterebbe l'accesso o il mantenimento di benefici assistenziali e sanitari, quali esenzioni ticket, ausili e prestazioni socio-sanitarie, in quanto estremamente generiche, e comunque integrate ex post.
La circostanza per cui la percentuale di invalidità è utilizzabile nell'ambito di graduatorie, percorsi di sostegno e misure socio-assistenziali ed ha rilievo per eventuali future domande amministrative, anche economiche, d'altra parte, non rappresenta un interesse concreto e attuale ma solamente futuro e meramente eventuale, tale da non integrare i requisiti di cui all'art. 100 cpc..
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art 152 disp.att. cp.c. versata in atti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il giudizio per carenza di interesse ad agire.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio ex art 152 disp.att.cp.c.
Così deciso in Agrigento, 16/12/2025
Il Giudice
MA Di EF
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