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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1285/2021 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
STIANTI e dell'Avv. ETHEL MORELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ) con il patrocinio dell'Avv. NICOLA GENTINI;
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1624/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/06/2021
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa sub 1) e/o sub 2) il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1624/2021 emessa dal Tribunale di Firenze Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9973/2017, depositata in cancelleria in data 14.06.2021 e notificata all'odierna appellante in data 15.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
pagina 1 di 17 riportano: “condannare la , in persona in persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10, al pagamento, in favore della , della somma di euro 88.993,30, o in Parte_1 quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese legali” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
*
2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello per uno dei due motivi indicati sub) 1 e/o sub 2), accogliere per il motivo dedotto in narrativa sub 3) il proposto appello e, in parziale riforma della sentenza n.1624/2021 emessa dal Tribunale di Firenze Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9973/2017, depositata in cancelleria in data 14.06.2021 e notificata all'odierna appellante in data 15.06.2021, ridurre e/o contenere la condanna alle spese del giudizio di primo grado a carico dell'appellante sino ad euro 11.810,00 oltre rimborso spese 15%, iva e Cpa.
*
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nonché oltre IVA e CPA come per legge, relativi: ad entrambi i gradi di giudizio in caso di accoglimento della domanda principale;
solo al presente giudizio di appello in caso di accoglimento della domanda subordinata.
Per la parte appellata:
Si conclude affinché codesto Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respinga la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermi pertanto la sentenza impugnata.
In ipotesi, riduca la pretesa avversaria, deducendo una mensilità da quanto richiesto ed escludendo le spese sostenute per attività ulteriori alla sola ospitalità. Con vittoria di diritti ed onorari, spese generali ed oneri a carico dell'amministrazione regionale, in luogo di IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1624/2021 pubblicata il 14/06/2021, ha Parte respinto la domanda proposta da (di qui innanzi anche solo nei Parte_1 confronti della , intesa a ottenerne la condanna al pagamento di € 88.993,30. Controparte_1
Parte 1.1 Il credito, secondo la prospettazione di derivava da un accordo stipulato il
21.5.2013 presso la Firenze, alla presenza del Prefetto, dell'Assessore al Welfare e CP_2
Politica della Casa della Regione Toscana Dott. , della Dott.ssa Persona_1 Per_2 del Settore patrimonio e logistica della del funzionario del Comune
[...] Controparte_1 di Firenze Dott. e dell'amministratore della soc. Persona_3 Pt_2
pagina 2 di 17 L'accordo serviva per risolvere la situazione venutasi a creare nell'edificio posto in
Firenze, Via Slataper 6, che la proprietaria aveva locato alla e che Pt_3 Controparte_1 era stato occupato abusivamente da oltre un centinaio di profughi in maggioranza somali.
Parte In particolare, su incarico della predispose, in partenariato con altre CP_1 associazioni del territorio fiorentino, il progetto denominato per la “creazione di una Pt_4 rete istituzionale in grado di sostenere i per corsi di autonomia delle persone all'interno dello stabile occupato”, al fine ulteriore di ottenere in bonis la fuoriuscita degli occupanti e la riconsegna dell'immobile alla proprietaria/locatrice.
Il progetto fu approvato dalla Regione con Deliberazione n. 372 del 27.5.2013; CP_1
Parte ne seguì, fra l'altro, la locazione da parte di dell'immobile da con facoltà di Pt_3 recesso anticipato rispetto al 31.12.2014.
L'art. 4 dell'accordo prevedeva: “Qualora il pieno raggiungimento dell'obiettivo, in relazione al concreto andamento delle attività progettuali ed alla completa conseguente cessazione dell'occupazione dell'immobile, non fosse realizzato nel termine suddetto di un anno, la si impegna a proseguire nel sostegno finanziario alle attività Controparte_1 progettuali svolte dalla CAT con risorse che saranno individuate nel bilancio regionale 2014 fino al termine ultimo del 31 dicembre 2014, termine al quale l'immobile andrà comunque riconsegnato libero alla proprietà”.
Allo scadere di un anno, verso la fine di maggio 2014, l'immobile era ancora occupato, Parte sicché era stato chiesto a – che altrimenti si predisponeva a rilasciare l'immobile alla proprietaria, avendole già comunicato il recesso per il 31.5.2014 – di proseguire nel progetto, il che era avvenuto sino all'8.8.2014, data nella quale era stato possibile trasferire gli occupanti in altro immobile messo a disposizione dal Comune di Firenze.
pur avendo pagato il dovuto sino alla fine di maggio 2014 (in tutto € Parte_5
479.788,00), aveva ingiustificatamente rifiutato di versare il corrispettivo per il periodo successivo sino all'8.8.2014, che ammontava contrattualmente a € 88.993,00 (essendo ogni mensilità retribuita con € 39.982,50): si rendeva dunque necessario l'intervento del giudice.
1.2 La costituitasi, aveva resistito, sostenendo, in sostanza, di non Controparte_1 avere mai autorizzato la prosecuzione del progetto dopo la scadenza annuale del 31.5.2014.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, reputati pacifici e documentati i fatti, ha recepito, in sostanza, la posizione della CP_1
pagina 3 di 17 In particolare, partendo dal principio secondo il quale la P.A., nel negoziare iure privatorum, può validamente impegnarsi solo con contratto scritto, ha escluso che l'accordo de quo prevedesse un automatismo per il quale si potesse prorogare o rinnovare la sua scadenza in forme diverse da quella scritta;
e ciò tanto più perché sarebbe stato necessario alla
Regione approvare un finanziamento ulteriore rispetto a quello già previsto per la durata annuale del progetto.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_1 sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) SULLA MANCATA NECESSITA' DI UN RINNOVO DEL CONTRATTO
PUBBLICO E SULLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO FINO AL 31.12.2014 .
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 115 E 116 C.P.C.”
In primo luogo, l'appellante, sotto tale titolo, sostiene che il contratto scritto del
21.5.2013 prevedeva già in sé la scadenza del 31.12.2014, così che nessun rinnovo era necessario sino a quella data.
La infatti, si era impegnata a sostenere il progetto sino al 31.12.2014, Controparte_1 ove la liberazione dell'immobile non fosse stata possibile prima.
Il primo giudice, pur dando per dimostrati tutti i fatti dedotti dalla parte attrice, e, dunque, anche quello indicato al § f) dell'atto introduttivo, secondo il quale “pur avendo la Parte provveduto a comunicare ad il recesso ed a disdire le utenze per la data del Pt_2
31/05/2014, le veniva richiesto di proseguire nel progetto onde evitare problemi di ordine pubblico, aggravati da l ramadan del giugno successivo (…)”, nonché al § g), secondo il quale
“giudice di primo grado, ha statuito che “ solo ai primi del mese di agosto fu messa a disposizione del Comune la struttura ove provvedere al trasferimento dei profughi che si concluse l'8 agosto 2015”, non ne aveva tratto le dovute conseguenze.
2.2 “2) SULLA CAUSA E SULL'OGGETTO DEL CONTRATTO, SULL'OBBIETTIVO
PERSEGUITO DALLE PARTI E SULL'ER RATA INTERPRETAZIONE DELLE PREVISIONI
CONTRATTUALI DI CUI AI PUNTI 3, 4, 5 , 7 E 11 DEL “VERBALE ACCORDO VIA
SLATAPER”SLATAPER”. ANCORA SULLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO
pagina 4 di 17 FINO AL 31.12.2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1362, 1363, 1366 E 1369 C.C.”.
L'appellante prosegue dolendosi del cattivo governo ascritto al Tribunale delle norme sulla interpretazione del contratto, in particolare del canone esegetico della buona fede.
In realtà, l'accordo era stato posto in essere, quale causa concreta, per consentire alla che stava da circa due anni procrastinando, per via dell'occupazione dei Controparte_1 profughi, il rilascio dell'immobile ad (sopportando il pagamento di una indennità di Pt_2 occupazione), di risolvere finalmente la situazione.
Il limite temporale previsto, per il caso di mancato conseguimento dell'obiettivo entro un anno, era quello del 31.12.2014 e sino ad allora l'impegno della a sostenere il progetto CP_1 di CAT non solo corrispondeva a quanto espressamente scritto nel testo negoziale, ma anche al concreto interesse dell'ente territoriale.
2.3 L'appellante, con l'ultimo motivo, si duole, in via subordinata, della misura in cui sono state liquidate le spese di causa.
In particolare, ritiene che la fase 3, in quanto priva di istruttoria diversa da quella documentale, non poteva essere remunerata secondo il parametro medio.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In subordine, ha contestato il quantum della domanda, chiedendone la riduzione.
4. Con ordinanza del 2.11.2022 la Corte ha disposto mediazione delegata, ritualmente avviata dall'appellante e conclusasi al primo incontro per la mancata partecipazione della
CP_1
pagina 5 di 17 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato solo sulla questione che riguarda le spese, meritando nel resto conferma la sentenza del Tribunale.
5. I primi due motivi, per l'intima connessione, meritano esame congiunto.
Essi, pur se con argomenti diversi e da prospettive diverse, sostengono il punto fondamentale e unico sul quale è fondato il gravame, ossia che l'accordo del 21.5.2013 conteneva già in sé la scadenza del 31.12.2014, pur se solo quale termine ultimo per il caso che l'uscita degli occupanti non fosse conseguita prima.
Invero, poiché non è contestato (né, d'altra parte, sarebbe contestabile) il principio per il quale la P.A. può validamente obbligarsi solo in forza di un contratto scritto, è negando Parte l'interpretazione del Tribunale in punto di scadenza del contratto che può riproporre la sua tesi;
altrimenti, in mancanza di obbligazioni validamente assunte dalla qualsiasi CP_3 pretesa che la cooperativa potrebbe avanzare dovrebbe essere retta da un titolo diverso da quello contrattuale qui esercitato.
5.1 Merita dapprima ripercorrere brevemente i passaggi salienti della vicenda, per come emergono dagli atti che le parti hanno documentato.
5.1.a Si trascrivono prima di tutto le clausole significative, anche in relazione a quelle richiamate col secondo motivo, ai fini della decisione:
3) Il progetto, presentato dalla e sostenuto dalla , ha Parte_1 Controparte_1 la durata di un anno ed il finanziamento comprende la locazione da parte della Parte_1 dei locali di Via Slataper 6. Obiettivo del progetto è il superamento dell'occupazione abusiva attraverso la promozione dell'autonomia delle persone e la loro fuoriuscita dalla struttura, che dovrà essere comunque riconsegnata libera all'esito del progetto, secondo la tempistica di cui al punto successivo.
pagina 6 di 17 4) Qualora il pieno raggiungimento dell'obiettivo, in relazione al concreto andamento delle attività progettuali ed alla completa conseguente cessazione dell'occupazione dell'immobile, non fosse realizzato nel termine suddetto di un anno, la si Controparte_1
Parte impegna a proseguire nel sostegno finanziario alle attività progettuali svolta dalla con risorse che saranno individuate nel bilancio regionale 2014 fino al termine ultimo ee non rinnovabile del 31 Dicembre 2014, termine al quale l'immobile andrà comunque riconsegnato libero alla proprietà.
…
6) Le attività di natura sociale del progetto si sviluppano necessariamente con la condivisione dei destinatari degli interventi, già informati circa le condizioni di attuazione del progetto e delle finalità generali dello stesso, ivi compresa la liberazione dell'immobile per la restituzione alla proprietà, attraverso incontri tenutisi all'interno dell'immobile occupato.
7) e sottoscrivono un atto transattivo volto a chiudere il Controparte_1 Parte_6 contenzioso pendente di fronte-al Tribunale di Firenze (pagamento canoni ) comprensivo dei danni, secondo quanto già stabilito nelle precedenti riunioni e contestuale riconsegna delle chiavi.
8) e la Cooperativa CAT sottoscrivono contemporaneamente al suddetto Parte_3 atto transattivo, contratto di locazione dell'immobile di via Slataper, con espressa previsione della possibilità di recesso anticipato.
…
11) la , qualora l'immobile -alla data ultima di conclusione – del progetto non CP_2 fosse stato completamente liberato dagli occupanti, interverrà immediatamente ai fini dello sgombero, nei modi ritenuti opportuni.
12) Gli accordi previsti nel presente verbale (atto di transazione, approvazione della Parte delibera della Giunta Regionale che finanzia il progetto, contratto di locazione tra e
dovranno trovare attuazione entro e non oltre il 31 maggio 2013. Ove ciò non Pt_2 avvenga il Prefetto fisserà al più presto la data per lo sgombero coattivo.
5.1.b L'accordo è stato poi approvato con Deliberazione della G.R. n. 372 del 27.5.2013, in B.U. Regione Toscana n. 23 del 5.6.2013 (doc. 2 CAT).
pagina 7 di 17 In tale atto, la fatte le dovute premesse, fra le quali che «[…] a seguito degli CP_1 incontri è stata elaborata una progettualità – condivisa e sostenuta, nei presupposti e nelle finalità, dagli attori istituzionali coinvolti a vario titolo – di durata annuale, prorogabile qualora se ne riscontri la necessità, che delinea tali percorsi di inclusione sociale […]», Parte approva la progettualità predisposta da e destina all'attuazione della prima annualità dell'intervento di cui sopra l'importo di € 479.790,00 disponibili sul cap. 22049 del Bilancio regionale 2013.
5.1.c Occorre ora soffermarsi sul periodo più rilevante, ai fini della causa, ossia quello in cui, in prossimità della scadenza annuale (31.5.2014), ci si dovette confrontare con la persistente presenza di occupanti all'interno dell'immobile.
Tale momento è stato tratteggiato in modo oltremodo generico nell'atto di citazione originario: «[…] alla fine di maggio 2014, l'edificio di via Slataper risultava ancora occupato dai profughi per i quali non era stato possibile fino a quel momento reperire alloggi in strutture di transito che era onere del Comune di Firenze mettere a disposizione che pur avendo la CAT provveduto a comunicare ad l recesso ed a disdire le utenze per la data Pt_2 del 31/05/2014 , le veniva richiesto di proseguite nel progetto onde evitare problemi di ordine pubblico, aggravati dal ramadan del giugno successivo, ed in attesa che il Comune reperisse una struttura ove trasferire i profughi;
[…]» (ivi, pagg. 2-3); anche se è stata allegata molta corrispondenza (docc. da 9 a 20, documenti non illustrati nell'atto), per lo più elettronica, di quel periodo.
Parte Il 6.5.2014 la Regione scrive a ipotizzando una prosecuzione del progetto;
il funzionario pubblico, facendo chiaramente riferimento a una bozza in discussione (Ti chiederei se puoi dare una tua rilettura al testo; inoltre, nella copia stampata della e-mail è indicato un file di testo allegato denominato, significativamente, “progetto scalea 2.doc”), indica singoli punti da definire (Ti sottopongo i seguenti aspetti che dovremmo valutare), fra i quali anche quello della durata: «[…] La durata di 4 mesi della struttura volano mi sembra troppo breve. Dovremmo pensare a una durata di mesi 6 […]».
Parte Segue e-mail dell'8.5.2014 di si esprime la preoccupazione che, se non vengano trovati maggiori fondi (altri 200mila euro), anche per sopperire a una verosimile sottovalutazione iniziale (si rende necessario far presente alla che già la prima fase Pt_7 era sottostimata), le cooperative interessate (verosimilmente quelle in partenariato) siano pagina 8 di 17 troppo gravate economicamente. Infine, si chiede un appuntamento a breve per «[…] sciogliere gli ultimi nodi e poter presentare il progetto integralmente […]».
Il 9.5.2014 il funzionario della accorda un appuntamento per il giorno dopo. CP_1
Parte redige allora un “progetto scalea fase 2 definitivo.doc” datato 6.6.20214 (doc. 13 Parte
, che, nel paragrafo intitolato “La prima fase del progetti ”, dà atto che «[…] Per il Pt_4 primo anno è stato finanziato dalla (con scadenza al 31 maggio 2014) per Controparte_1 la copertura delle Spese relative al pagamento di un canone alla proprietà dell'immobile
(per complessivi 300.000€) e di quelle relative all'attivazione di azioni rivolte agli occupanti
(per complessivi circa 180.000€). […]»; indi, dopo avere riepilogato lo stato della situazione
(i profughi occupanti erano passati dai 216 del luglio 2013 ai 139 del 29.4.2014), si passa, dal paragrafo “Proposte operative”, a elencare le attività che ci si propone di effettuare e dei relativi costi.
Parte Vi sono poi ulteriori scambi di messaggi interlocutorî, sin quando in data
28.1.2015, scrive alla Regione per chiedere un appuntamento «[…] per definire la questione relativa al periodo scoperto da contributo regionale della vicenda dell'occupazione di Via
Slapter. Dopo la prima annualità di finanziamento (1 giugno 2013 – 31 maggio 2014) la cooperativa, su indicazione della , ha proseguito il suo intervento […] Il Controparte_1 periodo scoperto resta quello del a1 giugno alla data della liberazione dei locali, ed è stato determinato dal rinnovo del consiglio comunale fiorentino, dai tempi tecnici per la formazione della nuova giunta e dalla indicazioni dell'assessore di non procedere Pt_8 alla liberazione dei locali durante il periodo del Ramadan […].»
5.1.d Infine, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 654 del 4.8.2014 (doc. 4
, CP_1
Preso atto, inoltre, che, in considerazione della prevista conclusione del progetto al
31/05/2014, la disdettava il contratto di locazione per Parte_1 Parte_9
l'immobile di Via Slataper 6 - Firenze a decorrere dalla stessa data;
Visto che, in attuazione all'accordo sottoscritto presso la Prefettura di Firenze il
21/05/2013, si rende indispensabile procedere al superamento dell'occupazione dell'immobile di Via Slataper 6 – Firenze;
Rilevato che è stato individuato nel Comune di Firenze, quale titolare delle competenze in materia sociale per il territorio di riferimento, il soggetto attuatore delle azioni necessarie
pagina 9 di 17 alla realizzazione della suddetta finalità attraverso la predisposizione di una progettualità condivisa con gli altri soggetti istituzionali e dettagliata nel piano di attività Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di destinare alla realizzazione del progetto di intervento di cui sopra l'importo di € 400.000,00 a valere sul cap. 22037 del Bilancio Regionale 2014, dando atto che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che prevede lo storno della somma di € 400.000,00 dal cap. 22105 al cap. 22037; delibera
1) di individuare nel Comune di Firenze, quale titolare delle competenze in materia sociale per il territorio di riferimento, il soggetto attuatore delle azioni necessarie per il superamento dell'occupazione dell'immobile di Via Slataper, 6- Firenze;
2) di approvare, a tal fine, il piano di attività presentato dal Comune di Firenze per la realizzazione della suddetta finalità contenuto nell'Allegato A [Piano di intervento trasmesso dal Comune alla con nota del 31.7.2014, prot. 189274, con il quale il Comune si CP_1 assumeva direttamente la gestione del progetto di inclusione, prevedendo un costo di 400mila euro], parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di destinare all'attuazione dell'intervento di cui sopra l'importo di € 400.000,00 a valere sul cap. 22037 del Bilancio Regionale 2014, dando atto che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che prevede lo storno della somma di € 400.000,00 dal cap. 22105 al cap. 22037;
5.2 Ritiene il collegio che la tesi di parte appellante sul termine dell'accordo al
31.12.2014 non possa essere recepito e che, in via gradata, esso implicasse comunque che la prosecuzione dell'impegno regionale dopo lo scadere del primo anno (31.5.2014) e sino al
31.12.2014 avrebbe dovuto trovare forma in un nuovo atto volitivo dell'ente territoriale, che è sicuramente mancato.
5.2.a L'appellante pone l'accento su elementi che senza dubbio depongono, di per sé soli, per una scadenza contrattuale al 31.12.2014: si è infatti riscontrato che nell'accordo si fa esplicito riferimento a un impegno della che si protragga anche dopo il 31.5.2014 (e CP_1 sino alla fine dell'anno 2014), ove a tale data l'occupazione dell'immobile da parte dei profughi non fosse cessata;
e che con la deliberazione n. 372/2013, è approvato il progetto di durata annuale, prorogabile qualora se ne riscontri la necessità.
pagina 10 di 17 E, in effetti, non può revocarsi in dubbio che la scaturigine dell'intera operazione negoziale sia stata quella di porre rimedio – privilegiando politiche di inclusione e di risoluzione condivisa del fenomeno conflittuale consistente nella occupazione dell'immobile, rispetto a scelte di forza, pur sempre legittime e attuabili – a un problema che era prima di tutto della Regione, che si vedeva esposta alle giuste richieste della locatrice di Pt_3 rilascio dell'immobile occupato e di pagamento, nelle more, di una indennità di occupazione.
Tuttavia, il limite della interpretazione dell'appellante è quella di porre nel nulla quelle clausole e quei passaggi che indicavano la scadenza contrattuale in un anno (ossia al
31.5.2014): l'art. 3 dell'accordo enuncia che il progetto ha la durata di un anno; e solo per tale anno la deliberazione n. 372/2013 stanzia le somme occorrenti. Tali previsioni perdono di significato, in violazione del principio di conservazione (art. 1367 c.c.), nella diversa lettura proposta, perché, se il limite temporale accettato e condiviso fosse stato ab origine il
31.12.2014, non avrebbe avuto alcun senso, se non quello di creare una inutile confusione, ancorare alla durata di un anno quella del progetto sostenuto;
né quella di stanziare le somme occorrenti non già per l'intera durata, ma solo per una porzione di essa.
È vero che, secondo il criterio interpretativo della buona fede e tenuto conto della causa concreta del contratto, viene in gioco la prioritaria finalità perseguita dalla ossia CP_1 quella di liberare l'immobile, come sostenuto dall'appellante.
Parte Tuttavia, la causa concreta, così esposta dalla difesa è ingiustamente troppo stretta, nel senso che la disponeva di altri strumenti, autoritativi, per avviare a risoluzione – CP_1 con maggior frizione sociale, ma con più veloce attuazione – il suo problema, tanto è vero che il Prefetto, pure sottoscrittore dell'accordo del 21.5.2013, si dichiarava pronto a un intervento immediato per lo sgombero coattivo, se alla data ultima di conclusione del progetto (che era bene o male un anno, secondo l'art. 3) l'occupazione fosse stata ancora in essere.
Pertanto, la causa concreta, dovendola desumere in relazione (anche) allo scopo pratico della per come emerge proprio dal criterio dell'art. 1363 c.c. richiamato anche CP_1 dall'appellante, era non già solo quello di far cessare l'occupazione e, in tal medo, definire la controversia civile con la locatrice ma, più esattamente, quello di farlo perseguendo, Pt_3 anziché una soluzione più immediata, ma assai più ruvida sul piano sociale, un progetto di avviamento dei profughi a un percorso di autonomia e integrazione.
Era, evidentemente, rispondente alla politica sociale perseguita dalla Giunta Regionale quello di preferire l'una all'altra soluzione;
come testimoniano, con valutazione ex ante, anche pagina 11 di 17 la presenza all'accordo (e la firma su di esso) del Comune di Firenze, soggetto evidentemente del pari interessato a un deflusso ragionato e pacifico dei profughi, che si trovavano pur sempre all'interno di un immobile ubicato nella città di Firenze;
e, retrospettivamente,
l'assunzione in proprio da parte del Comune del progetto in concomitanza con lo scadere di Parte quello di (supra, § 5.1.d). Ma non era questa, che ha indotto l'adozione di uno strumento privatistico (quale è quello in esame, posto che la sua qualificazione in tal senso è stata espressamente affermata dal primo giudice e non è stata contestata in appello da alcuno dei contendenti), l'unica opzione della che poteva pur sempre ricorrere alla forza CP_1 pubblica in via diretta, facendo prevalere profili di ordine pubblico e, comunque, di interesse generale.
Non è quindi sbagliata la soluzione adottata dal primo giudice, secondo il quale l'accordo Parte del 21.5.2013, nella sua parte negoziale vincolante per e Regione, aveva durata di un anno, così come di un anno era lo stanziamento approvato dalla deliberazione n. 372.
La proroga al 31.12.2014, insomma, era senz'altro prevista, ma solo come possibilità che avrebbe dovuto trovare concreta attuazione in una nuova formale manifestazione di volontà delle parti, che di certo non c'è stata
Anche la condotta posteriore dei contraenti (art. 1362 cpv c.c.) lo conferma: gli scambi Parte fra e Funzionario regionale deputato nel periodo critico (supra, § 5.1.c) sono chiaramente rappresentativi di una trattativa fra i due contraenti, al fine di pattuire una proroga del contratto: viene discusso e rimaneggiato un secondo progetto, che, quand'anche denominato talora progetto della fase due, non perde la sua autonomia rispetto a quello già autorizzato, tanto che si discute anche e soprattutto di costi ulteriori.
Parte La pretesa di di sostenere che la si fosse fatta carico ab origine di qualsiasi CP_1 costo ulteriore rispetto a quello stanziato con la deliberazione n. 372/2013 non è condivisibile, proprio perché tale atto ha inteso precisare quale somma impegnava, rinviando a una successiva verifica l'eventuale ulteriore stanziamento;
e anche perché i costi della c.d. seconda fase, nella interlocuzione di cui s'è dato atto (supra, § 5.1.c), sono oggetto di esplicita contrattazione e rivalutazione, laddove, se fosse stato vigente lo stesso accordo già concluso, i costi non avrebbero dovuto essere rideterminati, dovendo essere applicati quelli già a suo tempo stabliti.
Parte Sul piano delle attività demandate a e del relativo compenso, la interlocuzione non è stata un mero adeguamento dei criteri già in essere rispetto al diverso numero dei profughi, pagina 12 di 17 ma, come si è visto, è stata la discussione in merito ad autonome e nuove forme di intervento coi correlati nuovi costi (in particolare, § Proposte operative del “progetto scalea fase 2 definitivo.doc” datato 6.6.2014, citato).
E proprio l'interlocuzione che si è avuta fra i due contraenti nel periodo a cavallo della scadenza del 31.5.2014 rende evidente che, nonostante le trattative, il nuovo accordo per la proroga non c'è stato, essendo subentrato il Comune di Firenze a portare avanti in proprio il piano.
Non compete al collegio verificare se la abbia qui agito, sul piano civilistico, in CP_1 modo indebito, violando il canone della buona fede (artt. 1175, 1375, 1337 c.c.) ovvero Parte arricchendosi indebitamente in danno di la causa, infatti, verte solo sulla interpretazione del contratto validamente stipulato, che, secondo quanto si è sin qui argomentato, non prevedeva un impegno economico determinato da parte della dopo il 31.5.2014. CP_1
In particolare, il canone della buona fede, come nota giustamente l'appellante, è anche un canone ermeneutico (art. 1366 c.c.), ma esso qui non vale a convalidare la tesi dell'appellante, perché si è potuto mostrare che la aveva inteso vincolarsi (con lo CP_1
Parte strumento negoziale adottato con solo per un anno, prospettando sì la possibilità di una prosecuzione, che era però rimessa a una futura nuova manifestazione di volontà, anche per non perdere la facoltà – dopo un anno – di proseguire con strumenti diversi, come poi è avvenuto (intervento del Comune, anch'esso interessato al caso) o avrebbe potuto sempre avvenire (intervento del Prefetto).
Sicché, nel caso di specie, la buona fede non vale a orientare l'interpretazione del Parte contratto nei termini voluti da ma potrebbe solo costituire motivo di una diversa responsabilità della che non è stata dedotta in questa causa. CP_1
5.2.b Nulla di decisivo cambierebbe, secondo il collegio, se si postulasse che già Parte l'accordo del 21.5.2013 prevedeva come cogente per la e in favore di un impegno, CP_1 anche economico, sino al 31.12.2014.
Anche in questo caso, infatti, era per implicito necessario un nuovo atto delle CP_1 che esprimesse la volontà di richiedere e autorizzare la proroga.
Parte sostiene di essere stata richiesta di proseguire il progetto dopo il 31.5.2014; ma, come obietta giustamente l'appellata, non indica con precisione da chi (fra i vari soggetti pagina 13 di 17 interessati alla pacifica soluzione del problema, primo fera tutti il Comune); e, aggiunge il collegio, non considera la forma in cui tale atto avrebbe dovuto essere posto in essere.
Invero, adottando l'ottica dell'appellante, si dovrebbero graduare i due termini di scadenza (31.5.2014 e 31.12.2014), perché, come ovvio, essi non potrebbero trovarsi sullo stesso piano di operatività all'interno di un contratto.
Si dovrebbe, dunque, per forza di cose concludere che la scadenza di un anno, ossia quella del 31.5.2014 (che, si ribadisce, l'appellante non può scotomizzare, come se non esistesse), potesse essere prorogata sino al limite inderogabile del 31.12.2014 nel caso in cui permanesse l'occupazione.
Ma, in tale ultimo caso, come ovvio, la avrebbe dovuto richiedere in modo CP_1 formale la proroga, il che non è avvenuto, perché è mancato un atto della G.R.; e, quanto alle interlocuzioni coi Funzionarî addetti, si è già verificato che ebbero a oggetto mere trattative per un futuro assetto negoziale della proroga.
La deliberazione n. 372/2013, nell'autorizzare il progetto, così perfezionando quale negozio di diritto privato l'accordo del 21.5.2013, aveva espressamente previsto che esso fosse di durata annuale e che fosse prorogabile qualora se ne riscontri la necessità (passi già citati).
Questa precisa dichiarazione, anche se si interpreti il termine del 31.12.2014 quale mera proroga del contratto già stipulato, implica inequivocabilmente che, al fine della proroga stessa, la parte pubblica avrebbe dovuto formalizzare nei modi di legge (ossia con manifestazione di volontà scritta proveniente dalla G.R. o da Funzionario da essa indicato) la richiesta di prosecuzione.
Ben a ragione, dunque, il Tribunale scrive: nel caso di specie, il punto 4 dell'accordo inter partes del 21 maggio 2013, sopra riportato sub c), prevedeva, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte attrice, la
“possibilità di prorogare il progetto in caso di necessità” (cfr. pag.7 della compara conclusionale attorea), ma non anche la rinnovazione del contratto come effetto automatico della mancata cessazione dell'occupazione dell'immobile in Firenze, via Slataper n.6., in assenza di un'ulteriore valutazione da parte della amministrazione convenuta, sul piano dell'interesse pubblico e della copertura finanziaria, circa la necessità della prosecuzione del rapporto (cfr. altresì delibera n.372 del 27/5/13, nella parte in cui fa Controparte_1
pagina 14 di 17 riferimento ad una progettualità di durata annuale, prorogabile “quando se ne riscontri la necessità”).
Aggiunge qui la Corte che la necessità, allo scadere dell'anno, di una nuova valutazione da parte della in relazione all'eventuale proroga, è, come appena mostrato, non CP_1 semplicemente una regola desumibile dall'accordo del 21.5.2013, ma un contenuto esplicito della deliberazione n. 372/2013, che quell'accordo ha perfezionato;
il che smentisce le contrarie osservazioni sul punto mosse dalla difesa appellante.
Peraltro, tale previsione è perfettamente coerente proprio con la causa concreta perseguita dalla che, come si è in precedenza precisato, non intendeva fare a meno CP_1
(tranne che per la durata annuale del progetto) delle altre possibili opzioni di cui disponeva per risolvere la situazione venutasi a creare;
opzioni che corrispondevano a una serie di finalità fra sé distinte e potenzialmente confliggenti (l'ordine pubblico e l'interesse generale, che la celerità di forme coattive di sgombero avrebbero potuto garantire;
e la propria politica Parte sulle persone immigrate e l'esigenza di evitare frizioni sociali, che il progetto con attuava)
o diversamente perseguibili (come poi è avvenuto con la attribuzione del progetto al Comune di Firenze).
Parte Di tale esigenza della era avvisata, perché lo desumeva bene proprio da CP_1 una valutazione onnicomprensiva dell'atto e delle sue finalità; che la difesa appellante, applicando il canone ermeneutico della buona fede (art. 1366 c.c.) a una fattispecie ricostruita selettivamente (ossia, senza valutare in modo adeguato la complessiva posizione della
, piega alle sue esigenze di parte. CP_1
Parte Sicché, anche sotto questo profilo, si ribadisce che potrebbe dolersi, in ipotesi, del modo in cui la si è comportata al momento di effettuare, allo scadere del primo anno CP_1
(e perdurando l'occupazione), la rivalutazione del problema, impegnandola in una trattativa sulla possibile fase 2, per poi tagliarla fuori e individuare nel Comune il soggetto deputato a portare avanti il progetto;
ovvero di un indebito arricchimento dell'ente territoriale in suo danno;
ma non può invece dolersi dell'inadempimento di una obbligazione (quella di Parte sostenere i costi di dopo il 31.5.2014) che non risulta essere stata validamente stipulata.
6. Merita invece accoglimento il terzo motivo.
pagina 15 di 17 Il Tribunale, liquidando per compensi € 13.430,00, ha, pur senza averlo esplicitato, fatto riferimento allo scaglione sino a 520mila euro del D.M. 55/2014, considerando il parametro medio per ciascuna fase.
Infatti: € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 per la fase
4, assommano a quanto liquidato.
Secondo l'appellante, per contro, il parametro della fase 3 si doveva ridurre nella misura massima consentita, tenuto conto che la aveva depositato solo due delle 3 memorie CP_1 dell'art. 183 co. 6^ c.p.c. e che non v'era stata istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale.
La obietta, genericamente, che la liquidazione sia corretta. CP_1
Il collegio ritiene che, in effetti, la fase 3 della causa di primo grado sia stata meno gravosa, sul piano difensivo, rispetto a quella che può essere considerata uno standard medio: non solo perché, come ha giustamente osservato l'appellante, la non depositò la 1^ CP_1 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. e non vi fu alcuna ulteriore fase istruttoria, ma anche perché, come ha dato atto lo stesso Tribunale, i fatti, nella loro materialità storica almeno, erano tutti pressoché pacifici (anche i documenti erano stati tutti quanti già prodotti in allegato agli atti introduttivi) e la controversia – come poi anche in appello – verteva tutta su una unica questione, ossia la interpretazione della fattispecie negoziale, ciò che può avere impegnato i difensori negli atti iniziali e in quelli finali, non anche per l'attività di trattazione, pur intesa in senso lato.
Pertanto, considerati i criteri dell'art. 4 co. 1^ D.M. 55/2014 e, in particolare, quello della difficoltà e del numero delle questioni trattate, il parametro medio è eccessivo rispetto all'attività svolta e va ridotto, entro i margini consentiti (che giungono al 50%), a € 3.770,00, così che la liquidazione va così rideterminata: € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 3.770,00 fase 3 ed € 4.050,00 per la fase 4, in tutto € 11.800,00, oltre accessori, che è la misura reputata congrua dall'appellante (vds conclusioni definitive, nonché comparsa conclusionale, pag. 19).
4. Le spese processuali del grado devono essere integralmente compensate.
Inducono a tale pronuncia l'accoglimento del terzo motivo, non incidente sul merito stretto della lite, ma pur sempre avversato dalla nonché la ricorrenza di gravi ed CP_1
pagina 16 di 17 eccezionali ragioni (sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018), desumibili dalla opaca condotta serbata dalla nel caso in esame che, ferma la ricostruzione che si è qui CP_1 operata, dava adito a margini di controvertibilità sulle questioni di fondo.
Infine, non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza n. 1624/2021 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/06/2021, in suo parziale accoglimento e con conferma nel resto, ridetermina le spese processuali liquidate in favore della e Controparte_1 poste a carico della in € 11.810,00 per compensi professionali Parte_1 di avvocato, oltre agli oneri di legge già riconosciuti;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1285/2021 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
STIANTI e dell'Avv. ETHEL MORELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ) con il patrocinio dell'Avv. NICOLA GENTINI;
Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1624/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/06/2021
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa sub 1) e/o sub 2) il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1624/2021 emessa dal Tribunale di Firenze Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9973/2017, depositata in cancelleria in data 14.06.2021 e notificata all'odierna appellante in data 15.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
pagina 1 di 17 riportano: “condannare la , in persona in persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10, al pagamento, in favore della , della somma di euro 88.993,30, o in Parte_1 quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese legali” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
*
2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello per uno dei due motivi indicati sub) 1 e/o sub 2), accogliere per il motivo dedotto in narrativa sub 3) il proposto appello e, in parziale riforma della sentenza n.1624/2021 emessa dal Tribunale di Firenze Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, nell'ambito del giudizio R.G. n. 9973/2017, depositata in cancelleria in data 14.06.2021 e notificata all'odierna appellante in data 15.06.2021, ridurre e/o contenere la condanna alle spese del giudizio di primo grado a carico dell'appellante sino ad euro 11.810,00 oltre rimborso spese 15%, iva e Cpa.
*
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nonché oltre IVA e CPA come per legge, relativi: ad entrambi i gradi di giudizio in caso di accoglimento della domanda principale;
solo al presente giudizio di appello in caso di accoglimento della domanda subordinata.
Per la parte appellata:
Si conclude affinché codesto Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respinga la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermi pertanto la sentenza impugnata.
In ipotesi, riduca la pretesa avversaria, deducendo una mensilità da quanto richiesto ed escludendo le spese sostenute per attività ulteriori alla sola ospitalità. Con vittoria di diritti ed onorari, spese generali ed oneri a carico dell'amministrazione regionale, in luogo di IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1624/2021 pubblicata il 14/06/2021, ha Parte respinto la domanda proposta da (di qui innanzi anche solo nei Parte_1 confronti della , intesa a ottenerne la condanna al pagamento di € 88.993,30. Controparte_1
Parte 1.1 Il credito, secondo la prospettazione di derivava da un accordo stipulato il
21.5.2013 presso la Firenze, alla presenza del Prefetto, dell'Assessore al Welfare e CP_2
Politica della Casa della Regione Toscana Dott. , della Dott.ssa Persona_1 Per_2 del Settore patrimonio e logistica della del funzionario del Comune
[...] Controparte_1 di Firenze Dott. e dell'amministratore della soc. Persona_3 Pt_2
pagina 2 di 17 L'accordo serviva per risolvere la situazione venutasi a creare nell'edificio posto in
Firenze, Via Slataper 6, che la proprietaria aveva locato alla e che Pt_3 Controparte_1 era stato occupato abusivamente da oltre un centinaio di profughi in maggioranza somali.
Parte In particolare, su incarico della predispose, in partenariato con altre CP_1 associazioni del territorio fiorentino, il progetto denominato per la “creazione di una Pt_4 rete istituzionale in grado di sostenere i per corsi di autonomia delle persone all'interno dello stabile occupato”, al fine ulteriore di ottenere in bonis la fuoriuscita degli occupanti e la riconsegna dell'immobile alla proprietaria/locatrice.
Il progetto fu approvato dalla Regione con Deliberazione n. 372 del 27.5.2013; CP_1
Parte ne seguì, fra l'altro, la locazione da parte di dell'immobile da con facoltà di Pt_3 recesso anticipato rispetto al 31.12.2014.
L'art. 4 dell'accordo prevedeva: “Qualora il pieno raggiungimento dell'obiettivo, in relazione al concreto andamento delle attività progettuali ed alla completa conseguente cessazione dell'occupazione dell'immobile, non fosse realizzato nel termine suddetto di un anno, la si impegna a proseguire nel sostegno finanziario alle attività Controparte_1 progettuali svolte dalla CAT con risorse che saranno individuate nel bilancio regionale 2014 fino al termine ultimo del 31 dicembre 2014, termine al quale l'immobile andrà comunque riconsegnato libero alla proprietà”.
Allo scadere di un anno, verso la fine di maggio 2014, l'immobile era ancora occupato, Parte sicché era stato chiesto a – che altrimenti si predisponeva a rilasciare l'immobile alla proprietaria, avendole già comunicato il recesso per il 31.5.2014 – di proseguire nel progetto, il che era avvenuto sino all'8.8.2014, data nella quale era stato possibile trasferire gli occupanti in altro immobile messo a disposizione dal Comune di Firenze.
pur avendo pagato il dovuto sino alla fine di maggio 2014 (in tutto € Parte_5
479.788,00), aveva ingiustificatamente rifiutato di versare il corrispettivo per il periodo successivo sino all'8.8.2014, che ammontava contrattualmente a € 88.993,00 (essendo ogni mensilità retribuita con € 39.982,50): si rendeva dunque necessario l'intervento del giudice.
1.2 La costituitasi, aveva resistito, sostenendo, in sostanza, di non Controparte_1 avere mai autorizzato la prosecuzione del progetto dopo la scadenza annuale del 31.5.2014.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, reputati pacifici e documentati i fatti, ha recepito, in sostanza, la posizione della CP_1
pagina 3 di 17 In particolare, partendo dal principio secondo il quale la P.A., nel negoziare iure privatorum, può validamente impegnarsi solo con contratto scritto, ha escluso che l'accordo de quo prevedesse un automatismo per il quale si potesse prorogare o rinnovare la sua scadenza in forme diverse da quella scritta;
e ciò tanto più perché sarebbe stato necessario alla
Regione approvare un finanziamento ulteriore rispetto a quello già previsto per la durata annuale del progetto.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_1 sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) SULLA MANCATA NECESSITA' DI UN RINNOVO DEL CONTRATTO
PUBBLICO E SULLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO FINO AL 31.12.2014 .
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 115 E 116 C.P.C.”
In primo luogo, l'appellante, sotto tale titolo, sostiene che il contratto scritto del
21.5.2013 prevedeva già in sé la scadenza del 31.12.2014, così che nessun rinnovo era necessario sino a quella data.
La infatti, si era impegnata a sostenere il progetto sino al 31.12.2014, Controparte_1 ove la liberazione dell'immobile non fosse stata possibile prima.
Il primo giudice, pur dando per dimostrati tutti i fatti dedotti dalla parte attrice, e, dunque, anche quello indicato al § f) dell'atto introduttivo, secondo il quale “pur avendo la Parte provveduto a comunicare ad il recesso ed a disdire le utenze per la data del Pt_2
31/05/2014, le veniva richiesto di proseguire nel progetto onde evitare problemi di ordine pubblico, aggravati da l ramadan del giugno successivo (…)”, nonché al § g), secondo il quale
“giudice di primo grado, ha statuito che “ solo ai primi del mese di agosto fu messa a disposizione del Comune la struttura ove provvedere al trasferimento dei profughi che si concluse l'8 agosto 2015”, non ne aveva tratto le dovute conseguenze.
2.2 “2) SULLA CAUSA E SULL'OGGETTO DEL CONTRATTO, SULL'OBBIETTIVO
PERSEGUITO DALLE PARTI E SULL'ER RATA INTERPRETAZIONE DELLE PREVISIONI
CONTRATTUALI DI CUI AI PUNTI 3, 4, 5 , 7 E 11 DEL “VERBALE ACCORDO VIA
SLATAPER”SLATAPER”. ANCORA SULLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO
pagina 4 di 17 FINO AL 31.12.2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1362, 1363, 1366 E 1369 C.C.”.
L'appellante prosegue dolendosi del cattivo governo ascritto al Tribunale delle norme sulla interpretazione del contratto, in particolare del canone esegetico della buona fede.
In realtà, l'accordo era stato posto in essere, quale causa concreta, per consentire alla che stava da circa due anni procrastinando, per via dell'occupazione dei Controparte_1 profughi, il rilascio dell'immobile ad (sopportando il pagamento di una indennità di Pt_2 occupazione), di risolvere finalmente la situazione.
Il limite temporale previsto, per il caso di mancato conseguimento dell'obiettivo entro un anno, era quello del 31.12.2014 e sino ad allora l'impegno della a sostenere il progetto CP_1 di CAT non solo corrispondeva a quanto espressamente scritto nel testo negoziale, ma anche al concreto interesse dell'ente territoriale.
2.3 L'appellante, con l'ultimo motivo, si duole, in via subordinata, della misura in cui sono state liquidate le spese di causa.
In particolare, ritiene che la fase 3, in quanto priva di istruttoria diversa da quella documentale, non poteva essere remunerata secondo il parametro medio.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In subordine, ha contestato il quantum della domanda, chiedendone la riduzione.
4. Con ordinanza del 2.11.2022 la Corte ha disposto mediazione delegata, ritualmente avviata dall'appellante e conclusasi al primo incontro per la mancata partecipazione della
CP_1
pagina 5 di 17 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato solo sulla questione che riguarda le spese, meritando nel resto conferma la sentenza del Tribunale.
5. I primi due motivi, per l'intima connessione, meritano esame congiunto.
Essi, pur se con argomenti diversi e da prospettive diverse, sostengono il punto fondamentale e unico sul quale è fondato il gravame, ossia che l'accordo del 21.5.2013 conteneva già in sé la scadenza del 31.12.2014, pur se solo quale termine ultimo per il caso che l'uscita degli occupanti non fosse conseguita prima.
Invero, poiché non è contestato (né, d'altra parte, sarebbe contestabile) il principio per il quale la P.A. può validamente obbligarsi solo in forza di un contratto scritto, è negando Parte l'interpretazione del Tribunale in punto di scadenza del contratto che può riproporre la sua tesi;
altrimenti, in mancanza di obbligazioni validamente assunte dalla qualsiasi CP_3 pretesa che la cooperativa potrebbe avanzare dovrebbe essere retta da un titolo diverso da quello contrattuale qui esercitato.
5.1 Merita dapprima ripercorrere brevemente i passaggi salienti della vicenda, per come emergono dagli atti che le parti hanno documentato.
5.1.a Si trascrivono prima di tutto le clausole significative, anche in relazione a quelle richiamate col secondo motivo, ai fini della decisione:
3) Il progetto, presentato dalla e sostenuto dalla , ha Parte_1 Controparte_1 la durata di un anno ed il finanziamento comprende la locazione da parte della Parte_1 dei locali di Via Slataper 6. Obiettivo del progetto è il superamento dell'occupazione abusiva attraverso la promozione dell'autonomia delle persone e la loro fuoriuscita dalla struttura, che dovrà essere comunque riconsegnata libera all'esito del progetto, secondo la tempistica di cui al punto successivo.
pagina 6 di 17 4) Qualora il pieno raggiungimento dell'obiettivo, in relazione al concreto andamento delle attività progettuali ed alla completa conseguente cessazione dell'occupazione dell'immobile, non fosse realizzato nel termine suddetto di un anno, la si Controparte_1
Parte impegna a proseguire nel sostegno finanziario alle attività progettuali svolta dalla con risorse che saranno individuate nel bilancio regionale 2014 fino al termine ultimo ee non rinnovabile del 31 Dicembre 2014, termine al quale l'immobile andrà comunque riconsegnato libero alla proprietà.
…
6) Le attività di natura sociale del progetto si sviluppano necessariamente con la condivisione dei destinatari degli interventi, già informati circa le condizioni di attuazione del progetto e delle finalità generali dello stesso, ivi compresa la liberazione dell'immobile per la restituzione alla proprietà, attraverso incontri tenutisi all'interno dell'immobile occupato.
7) e sottoscrivono un atto transattivo volto a chiudere il Controparte_1 Parte_6 contenzioso pendente di fronte-al Tribunale di Firenze (pagamento canoni ) comprensivo dei danni, secondo quanto già stabilito nelle precedenti riunioni e contestuale riconsegna delle chiavi.
8) e la Cooperativa CAT sottoscrivono contemporaneamente al suddetto Parte_3 atto transattivo, contratto di locazione dell'immobile di via Slataper, con espressa previsione della possibilità di recesso anticipato.
…
11) la , qualora l'immobile -alla data ultima di conclusione – del progetto non CP_2 fosse stato completamente liberato dagli occupanti, interverrà immediatamente ai fini dello sgombero, nei modi ritenuti opportuni.
12) Gli accordi previsti nel presente verbale (atto di transazione, approvazione della Parte delibera della Giunta Regionale che finanzia il progetto, contratto di locazione tra e
dovranno trovare attuazione entro e non oltre il 31 maggio 2013. Ove ciò non Pt_2 avvenga il Prefetto fisserà al più presto la data per lo sgombero coattivo.
5.1.b L'accordo è stato poi approvato con Deliberazione della G.R. n. 372 del 27.5.2013, in B.U. Regione Toscana n. 23 del 5.6.2013 (doc. 2 CAT).
pagina 7 di 17 In tale atto, la fatte le dovute premesse, fra le quali che «[…] a seguito degli CP_1 incontri è stata elaborata una progettualità – condivisa e sostenuta, nei presupposti e nelle finalità, dagli attori istituzionali coinvolti a vario titolo – di durata annuale, prorogabile qualora se ne riscontri la necessità, che delinea tali percorsi di inclusione sociale […]», Parte approva la progettualità predisposta da e destina all'attuazione della prima annualità dell'intervento di cui sopra l'importo di € 479.790,00 disponibili sul cap. 22049 del Bilancio regionale 2013.
5.1.c Occorre ora soffermarsi sul periodo più rilevante, ai fini della causa, ossia quello in cui, in prossimità della scadenza annuale (31.5.2014), ci si dovette confrontare con la persistente presenza di occupanti all'interno dell'immobile.
Tale momento è stato tratteggiato in modo oltremodo generico nell'atto di citazione originario: «[…] alla fine di maggio 2014, l'edificio di via Slataper risultava ancora occupato dai profughi per i quali non era stato possibile fino a quel momento reperire alloggi in strutture di transito che era onere del Comune di Firenze mettere a disposizione che pur avendo la CAT provveduto a comunicare ad l recesso ed a disdire le utenze per la data Pt_2 del 31/05/2014 , le veniva richiesto di proseguite nel progetto onde evitare problemi di ordine pubblico, aggravati dal ramadan del giugno successivo, ed in attesa che il Comune reperisse una struttura ove trasferire i profughi;
[…]» (ivi, pagg. 2-3); anche se è stata allegata molta corrispondenza (docc. da 9 a 20, documenti non illustrati nell'atto), per lo più elettronica, di quel periodo.
Parte Il 6.5.2014 la Regione scrive a ipotizzando una prosecuzione del progetto;
il funzionario pubblico, facendo chiaramente riferimento a una bozza in discussione (Ti chiederei se puoi dare una tua rilettura al testo; inoltre, nella copia stampata della e-mail è indicato un file di testo allegato denominato, significativamente, “progetto scalea 2.doc”), indica singoli punti da definire (Ti sottopongo i seguenti aspetti che dovremmo valutare), fra i quali anche quello della durata: «[…] La durata di 4 mesi della struttura volano mi sembra troppo breve. Dovremmo pensare a una durata di mesi 6 […]».
Parte Segue e-mail dell'8.5.2014 di si esprime la preoccupazione che, se non vengano trovati maggiori fondi (altri 200mila euro), anche per sopperire a una verosimile sottovalutazione iniziale (si rende necessario far presente alla che già la prima fase Pt_7 era sottostimata), le cooperative interessate (verosimilmente quelle in partenariato) siano pagina 8 di 17 troppo gravate economicamente. Infine, si chiede un appuntamento a breve per «[…] sciogliere gli ultimi nodi e poter presentare il progetto integralmente […]».
Il 9.5.2014 il funzionario della accorda un appuntamento per il giorno dopo. CP_1
Parte redige allora un “progetto scalea fase 2 definitivo.doc” datato 6.6.20214 (doc. 13 Parte
, che, nel paragrafo intitolato “La prima fase del progetti ”, dà atto che «[…] Per il Pt_4 primo anno è stato finanziato dalla (con scadenza al 31 maggio 2014) per Controparte_1 la copertura delle Spese relative al pagamento di un canone alla proprietà dell'immobile
(per complessivi 300.000€) e di quelle relative all'attivazione di azioni rivolte agli occupanti
(per complessivi circa 180.000€). […]»; indi, dopo avere riepilogato lo stato della situazione
(i profughi occupanti erano passati dai 216 del luglio 2013 ai 139 del 29.4.2014), si passa, dal paragrafo “Proposte operative”, a elencare le attività che ci si propone di effettuare e dei relativi costi.
Parte Vi sono poi ulteriori scambi di messaggi interlocutorî, sin quando in data
28.1.2015, scrive alla Regione per chiedere un appuntamento «[…] per definire la questione relativa al periodo scoperto da contributo regionale della vicenda dell'occupazione di Via
Slapter. Dopo la prima annualità di finanziamento (1 giugno 2013 – 31 maggio 2014) la cooperativa, su indicazione della , ha proseguito il suo intervento […] Il Controparte_1 periodo scoperto resta quello del a1 giugno alla data della liberazione dei locali, ed è stato determinato dal rinnovo del consiglio comunale fiorentino, dai tempi tecnici per la formazione della nuova giunta e dalla indicazioni dell'assessore di non procedere Pt_8 alla liberazione dei locali durante il periodo del Ramadan […].»
5.1.d Infine, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 654 del 4.8.2014 (doc. 4
, CP_1
Preso atto, inoltre, che, in considerazione della prevista conclusione del progetto al
31/05/2014, la disdettava il contratto di locazione per Parte_1 Parte_9
l'immobile di Via Slataper 6 - Firenze a decorrere dalla stessa data;
Visto che, in attuazione all'accordo sottoscritto presso la Prefettura di Firenze il
21/05/2013, si rende indispensabile procedere al superamento dell'occupazione dell'immobile di Via Slataper 6 – Firenze;
Rilevato che è stato individuato nel Comune di Firenze, quale titolare delle competenze in materia sociale per il territorio di riferimento, il soggetto attuatore delle azioni necessarie
pagina 9 di 17 alla realizzazione della suddetta finalità attraverso la predisposizione di una progettualità condivisa con gli altri soggetti istituzionali e dettagliata nel piano di attività Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di destinare alla realizzazione del progetto di intervento di cui sopra l'importo di € 400.000,00 a valere sul cap. 22037 del Bilancio Regionale 2014, dando atto che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che prevede lo storno della somma di € 400.000,00 dal cap. 22105 al cap. 22037; delibera
1) di individuare nel Comune di Firenze, quale titolare delle competenze in materia sociale per il territorio di riferimento, il soggetto attuatore delle azioni necessarie per il superamento dell'occupazione dell'immobile di Via Slataper, 6- Firenze;
2) di approvare, a tal fine, il piano di attività presentato dal Comune di Firenze per la realizzazione della suddetta finalità contenuto nell'Allegato A [Piano di intervento trasmesso dal Comune alla con nota del 31.7.2014, prot. 189274, con il quale il Comune si CP_1 assumeva direttamente la gestione del progetto di inclusione, prevedendo un costo di 400mila euro], parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di destinare all'attuazione dell'intervento di cui sopra l'importo di € 400.000,00 a valere sul cap. 22037 del Bilancio Regionale 2014, dando atto che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che prevede lo storno della somma di € 400.000,00 dal cap. 22105 al cap. 22037;
5.2 Ritiene il collegio che la tesi di parte appellante sul termine dell'accordo al
31.12.2014 non possa essere recepito e che, in via gradata, esso implicasse comunque che la prosecuzione dell'impegno regionale dopo lo scadere del primo anno (31.5.2014) e sino al
31.12.2014 avrebbe dovuto trovare forma in un nuovo atto volitivo dell'ente territoriale, che è sicuramente mancato.
5.2.a L'appellante pone l'accento su elementi che senza dubbio depongono, di per sé soli, per una scadenza contrattuale al 31.12.2014: si è infatti riscontrato che nell'accordo si fa esplicito riferimento a un impegno della che si protragga anche dopo il 31.5.2014 (e CP_1 sino alla fine dell'anno 2014), ove a tale data l'occupazione dell'immobile da parte dei profughi non fosse cessata;
e che con la deliberazione n. 372/2013, è approvato il progetto di durata annuale, prorogabile qualora se ne riscontri la necessità.
pagina 10 di 17 E, in effetti, non può revocarsi in dubbio che la scaturigine dell'intera operazione negoziale sia stata quella di porre rimedio – privilegiando politiche di inclusione e di risoluzione condivisa del fenomeno conflittuale consistente nella occupazione dell'immobile, rispetto a scelte di forza, pur sempre legittime e attuabili – a un problema che era prima di tutto della Regione, che si vedeva esposta alle giuste richieste della locatrice di Pt_3 rilascio dell'immobile occupato e di pagamento, nelle more, di una indennità di occupazione.
Tuttavia, il limite della interpretazione dell'appellante è quella di porre nel nulla quelle clausole e quei passaggi che indicavano la scadenza contrattuale in un anno (ossia al
31.5.2014): l'art. 3 dell'accordo enuncia che il progetto ha la durata di un anno; e solo per tale anno la deliberazione n. 372/2013 stanzia le somme occorrenti. Tali previsioni perdono di significato, in violazione del principio di conservazione (art. 1367 c.c.), nella diversa lettura proposta, perché, se il limite temporale accettato e condiviso fosse stato ab origine il
31.12.2014, non avrebbe avuto alcun senso, se non quello di creare una inutile confusione, ancorare alla durata di un anno quella del progetto sostenuto;
né quella di stanziare le somme occorrenti non già per l'intera durata, ma solo per una porzione di essa.
È vero che, secondo il criterio interpretativo della buona fede e tenuto conto della causa concreta del contratto, viene in gioco la prioritaria finalità perseguita dalla ossia CP_1 quella di liberare l'immobile, come sostenuto dall'appellante.
Parte Tuttavia, la causa concreta, così esposta dalla difesa è ingiustamente troppo stretta, nel senso che la disponeva di altri strumenti, autoritativi, per avviare a risoluzione – CP_1 con maggior frizione sociale, ma con più veloce attuazione – il suo problema, tanto è vero che il Prefetto, pure sottoscrittore dell'accordo del 21.5.2013, si dichiarava pronto a un intervento immediato per lo sgombero coattivo, se alla data ultima di conclusione del progetto (che era bene o male un anno, secondo l'art. 3) l'occupazione fosse stata ancora in essere.
Pertanto, la causa concreta, dovendola desumere in relazione (anche) allo scopo pratico della per come emerge proprio dal criterio dell'art. 1363 c.c. richiamato anche CP_1 dall'appellante, era non già solo quello di far cessare l'occupazione e, in tal medo, definire la controversia civile con la locatrice ma, più esattamente, quello di farlo perseguendo, Pt_3 anziché una soluzione più immediata, ma assai più ruvida sul piano sociale, un progetto di avviamento dei profughi a un percorso di autonomia e integrazione.
Era, evidentemente, rispondente alla politica sociale perseguita dalla Giunta Regionale quello di preferire l'una all'altra soluzione;
come testimoniano, con valutazione ex ante, anche pagina 11 di 17 la presenza all'accordo (e la firma su di esso) del Comune di Firenze, soggetto evidentemente del pari interessato a un deflusso ragionato e pacifico dei profughi, che si trovavano pur sempre all'interno di un immobile ubicato nella città di Firenze;
e, retrospettivamente,
l'assunzione in proprio da parte del Comune del progetto in concomitanza con lo scadere di Parte quello di (supra, § 5.1.d). Ma non era questa, che ha indotto l'adozione di uno strumento privatistico (quale è quello in esame, posto che la sua qualificazione in tal senso è stata espressamente affermata dal primo giudice e non è stata contestata in appello da alcuno dei contendenti), l'unica opzione della che poteva pur sempre ricorrere alla forza CP_1 pubblica in via diretta, facendo prevalere profili di ordine pubblico e, comunque, di interesse generale.
Non è quindi sbagliata la soluzione adottata dal primo giudice, secondo il quale l'accordo Parte del 21.5.2013, nella sua parte negoziale vincolante per e Regione, aveva durata di un anno, così come di un anno era lo stanziamento approvato dalla deliberazione n. 372.
La proroga al 31.12.2014, insomma, era senz'altro prevista, ma solo come possibilità che avrebbe dovuto trovare concreta attuazione in una nuova formale manifestazione di volontà delle parti, che di certo non c'è stata
Anche la condotta posteriore dei contraenti (art. 1362 cpv c.c.) lo conferma: gli scambi Parte fra e Funzionario regionale deputato nel periodo critico (supra, § 5.1.c) sono chiaramente rappresentativi di una trattativa fra i due contraenti, al fine di pattuire una proroga del contratto: viene discusso e rimaneggiato un secondo progetto, che, quand'anche denominato talora progetto della fase due, non perde la sua autonomia rispetto a quello già autorizzato, tanto che si discute anche e soprattutto di costi ulteriori.
Parte La pretesa di di sostenere che la si fosse fatta carico ab origine di qualsiasi CP_1 costo ulteriore rispetto a quello stanziato con la deliberazione n. 372/2013 non è condivisibile, proprio perché tale atto ha inteso precisare quale somma impegnava, rinviando a una successiva verifica l'eventuale ulteriore stanziamento;
e anche perché i costi della c.d. seconda fase, nella interlocuzione di cui s'è dato atto (supra, § 5.1.c), sono oggetto di esplicita contrattazione e rivalutazione, laddove, se fosse stato vigente lo stesso accordo già concluso, i costi non avrebbero dovuto essere rideterminati, dovendo essere applicati quelli già a suo tempo stabliti.
Parte Sul piano delle attività demandate a e del relativo compenso, la interlocuzione non è stata un mero adeguamento dei criteri già in essere rispetto al diverso numero dei profughi, pagina 12 di 17 ma, come si è visto, è stata la discussione in merito ad autonome e nuove forme di intervento coi correlati nuovi costi (in particolare, § Proposte operative del “progetto scalea fase 2 definitivo.doc” datato 6.6.2014, citato).
E proprio l'interlocuzione che si è avuta fra i due contraenti nel periodo a cavallo della scadenza del 31.5.2014 rende evidente che, nonostante le trattative, il nuovo accordo per la proroga non c'è stato, essendo subentrato il Comune di Firenze a portare avanti in proprio il piano.
Non compete al collegio verificare se la abbia qui agito, sul piano civilistico, in CP_1 modo indebito, violando il canone della buona fede (artt. 1175, 1375, 1337 c.c.) ovvero Parte arricchendosi indebitamente in danno di la causa, infatti, verte solo sulla interpretazione del contratto validamente stipulato, che, secondo quanto si è sin qui argomentato, non prevedeva un impegno economico determinato da parte della dopo il 31.5.2014. CP_1
In particolare, il canone della buona fede, come nota giustamente l'appellante, è anche un canone ermeneutico (art. 1366 c.c.), ma esso qui non vale a convalidare la tesi dell'appellante, perché si è potuto mostrare che la aveva inteso vincolarsi (con lo CP_1
Parte strumento negoziale adottato con solo per un anno, prospettando sì la possibilità di una prosecuzione, che era però rimessa a una futura nuova manifestazione di volontà, anche per non perdere la facoltà – dopo un anno – di proseguire con strumenti diversi, come poi è avvenuto (intervento del Comune, anch'esso interessato al caso) o avrebbe potuto sempre avvenire (intervento del Prefetto).
Sicché, nel caso di specie, la buona fede non vale a orientare l'interpretazione del Parte contratto nei termini voluti da ma potrebbe solo costituire motivo di una diversa responsabilità della che non è stata dedotta in questa causa. CP_1
5.2.b Nulla di decisivo cambierebbe, secondo il collegio, se si postulasse che già Parte l'accordo del 21.5.2013 prevedeva come cogente per la e in favore di un impegno, CP_1 anche economico, sino al 31.12.2014.
Anche in questo caso, infatti, era per implicito necessario un nuovo atto delle CP_1 che esprimesse la volontà di richiedere e autorizzare la proroga.
Parte sostiene di essere stata richiesta di proseguire il progetto dopo il 31.5.2014; ma, come obietta giustamente l'appellata, non indica con precisione da chi (fra i vari soggetti pagina 13 di 17 interessati alla pacifica soluzione del problema, primo fera tutti il Comune); e, aggiunge il collegio, non considera la forma in cui tale atto avrebbe dovuto essere posto in essere.
Invero, adottando l'ottica dell'appellante, si dovrebbero graduare i due termini di scadenza (31.5.2014 e 31.12.2014), perché, come ovvio, essi non potrebbero trovarsi sullo stesso piano di operatività all'interno di un contratto.
Si dovrebbe, dunque, per forza di cose concludere che la scadenza di un anno, ossia quella del 31.5.2014 (che, si ribadisce, l'appellante non può scotomizzare, come se non esistesse), potesse essere prorogata sino al limite inderogabile del 31.12.2014 nel caso in cui permanesse l'occupazione.
Ma, in tale ultimo caso, come ovvio, la avrebbe dovuto richiedere in modo CP_1 formale la proroga, il che non è avvenuto, perché è mancato un atto della G.R.; e, quanto alle interlocuzioni coi Funzionarî addetti, si è già verificato che ebbero a oggetto mere trattative per un futuro assetto negoziale della proroga.
La deliberazione n. 372/2013, nell'autorizzare il progetto, così perfezionando quale negozio di diritto privato l'accordo del 21.5.2013, aveva espressamente previsto che esso fosse di durata annuale e che fosse prorogabile qualora se ne riscontri la necessità (passi già citati).
Questa precisa dichiarazione, anche se si interpreti il termine del 31.12.2014 quale mera proroga del contratto già stipulato, implica inequivocabilmente che, al fine della proroga stessa, la parte pubblica avrebbe dovuto formalizzare nei modi di legge (ossia con manifestazione di volontà scritta proveniente dalla G.R. o da Funzionario da essa indicato) la richiesta di prosecuzione.
Ben a ragione, dunque, il Tribunale scrive: nel caso di specie, il punto 4 dell'accordo inter partes del 21 maggio 2013, sopra riportato sub c), prevedeva, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte attrice, la
“possibilità di prorogare il progetto in caso di necessità” (cfr. pag.7 della compara conclusionale attorea), ma non anche la rinnovazione del contratto come effetto automatico della mancata cessazione dell'occupazione dell'immobile in Firenze, via Slataper n.6., in assenza di un'ulteriore valutazione da parte della amministrazione convenuta, sul piano dell'interesse pubblico e della copertura finanziaria, circa la necessità della prosecuzione del rapporto (cfr. altresì delibera n.372 del 27/5/13, nella parte in cui fa Controparte_1
pagina 14 di 17 riferimento ad una progettualità di durata annuale, prorogabile “quando se ne riscontri la necessità”).
Aggiunge qui la Corte che la necessità, allo scadere dell'anno, di una nuova valutazione da parte della in relazione all'eventuale proroga, è, come appena mostrato, non CP_1 semplicemente una regola desumibile dall'accordo del 21.5.2013, ma un contenuto esplicito della deliberazione n. 372/2013, che quell'accordo ha perfezionato;
il che smentisce le contrarie osservazioni sul punto mosse dalla difesa appellante.
Peraltro, tale previsione è perfettamente coerente proprio con la causa concreta perseguita dalla che, come si è in precedenza precisato, non intendeva fare a meno CP_1
(tranne che per la durata annuale del progetto) delle altre possibili opzioni di cui disponeva per risolvere la situazione venutasi a creare;
opzioni che corrispondevano a una serie di finalità fra sé distinte e potenzialmente confliggenti (l'ordine pubblico e l'interesse generale, che la celerità di forme coattive di sgombero avrebbero potuto garantire;
e la propria politica Parte sulle persone immigrate e l'esigenza di evitare frizioni sociali, che il progetto con attuava)
o diversamente perseguibili (come poi è avvenuto con la attribuzione del progetto al Comune di Firenze).
Parte Di tale esigenza della era avvisata, perché lo desumeva bene proprio da CP_1 una valutazione onnicomprensiva dell'atto e delle sue finalità; che la difesa appellante, applicando il canone ermeneutico della buona fede (art. 1366 c.c.) a una fattispecie ricostruita selettivamente (ossia, senza valutare in modo adeguato la complessiva posizione della
, piega alle sue esigenze di parte. CP_1
Parte Sicché, anche sotto questo profilo, si ribadisce che potrebbe dolersi, in ipotesi, del modo in cui la si è comportata al momento di effettuare, allo scadere del primo anno CP_1
(e perdurando l'occupazione), la rivalutazione del problema, impegnandola in una trattativa sulla possibile fase 2, per poi tagliarla fuori e individuare nel Comune il soggetto deputato a portare avanti il progetto;
ovvero di un indebito arricchimento dell'ente territoriale in suo danno;
ma non può invece dolersi dell'inadempimento di una obbligazione (quella di Parte sostenere i costi di dopo il 31.5.2014) che non risulta essere stata validamente stipulata.
6. Merita invece accoglimento il terzo motivo.
pagina 15 di 17 Il Tribunale, liquidando per compensi € 13.430,00, ha, pur senza averlo esplicitato, fatto riferimento allo scaglione sino a 520mila euro del D.M. 55/2014, considerando il parametro medio per ciascuna fase.
Infatti: € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 per la fase
4, assommano a quanto liquidato.
Secondo l'appellante, per contro, il parametro della fase 3 si doveva ridurre nella misura massima consentita, tenuto conto che la aveva depositato solo due delle 3 memorie CP_1 dell'art. 183 co. 6^ c.p.c. e che non v'era stata istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale.
La obietta, genericamente, che la liquidazione sia corretta. CP_1
Il collegio ritiene che, in effetti, la fase 3 della causa di primo grado sia stata meno gravosa, sul piano difensivo, rispetto a quella che può essere considerata uno standard medio: non solo perché, come ha giustamente osservato l'appellante, la non depositò la 1^ CP_1 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. e non vi fu alcuna ulteriore fase istruttoria, ma anche perché, come ha dato atto lo stesso Tribunale, i fatti, nella loro materialità storica almeno, erano tutti pressoché pacifici (anche i documenti erano stati tutti quanti già prodotti in allegato agli atti introduttivi) e la controversia – come poi anche in appello – verteva tutta su una unica questione, ossia la interpretazione della fattispecie negoziale, ciò che può avere impegnato i difensori negli atti iniziali e in quelli finali, non anche per l'attività di trattazione, pur intesa in senso lato.
Pertanto, considerati i criteri dell'art. 4 co. 1^ D.M. 55/2014 e, in particolare, quello della difficoltà e del numero delle questioni trattate, il parametro medio è eccessivo rispetto all'attività svolta e va ridotto, entro i margini consentiti (che giungono al 50%), a € 3.770,00, così che la liquidazione va così rideterminata: € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 3.770,00 fase 3 ed € 4.050,00 per la fase 4, in tutto € 11.800,00, oltre accessori, che è la misura reputata congrua dall'appellante (vds conclusioni definitive, nonché comparsa conclusionale, pag. 19).
4. Le spese processuali del grado devono essere integralmente compensate.
Inducono a tale pronuncia l'accoglimento del terzo motivo, non incidente sul merito stretto della lite, ma pur sempre avversato dalla nonché la ricorrenza di gravi ed CP_1
pagina 16 di 17 eccezionali ragioni (sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018), desumibili dalla opaca condotta serbata dalla nel caso in esame che, ferma la ricostruzione che si è qui CP_1 operata, dava adito a margini di controvertibilità sulle questioni di fondo.
Infine, non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza n. 1624/2021 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/06/2021, in suo parziale accoglimento e con conferma nel resto, ridetermina le spese processuali liquidate in favore della e Controparte_1 poste a carico della in € 11.810,00 per compensi professionali Parte_1 di avvocato, oltre agli oneri di legge già riconosciuti;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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