Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 45
Articolo 1
Versione
6 marzo 1979
Art. 2.
All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 marzo 1979