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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana VI De FA Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10726/2024 promossa da:
nata a [...], Korce (LB) il 27.01.1958, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Eleonora Vilardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.5.2024, notificato il 15.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI. Conclusioni parte attrice: “in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delpermesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, co. 1 lett. c) d.lgs. 286/1998, quale genitore a carico del figlio cittadino albanese in subordine, accertare e Persona_1
dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 e 1.2 d.lgs 286/98.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2024, la sig.ra ha impugnato il Parte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 29 e 30 TUI e, in subordine, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando: che il marito viveva in Italia, a Casale Monferrato;
che la figlia era residente a [...]con il proprio nucleo familiare;
di avere un'altra figlia in Grecia, priva di titolo di soggiorno;
di aver un figlio residente a [...]con la Persona_2
moglie e i figli, presso cui è collocata;
che il reddito del figlio era sufficiente per mantenere una famiglia composta da cinque membri;
che la casa del figlio era idonea a ospitare cinque persone (lei, il figlio, la NU e i due nipoti); che era a carico del figlio come emergeva dallo Persona_2
stato di famiglia albanese (doc. 7), dal fatto che aveva fatto più accessi in Italia, anche per lunghi periodi in attesa delle decisioni sulle tre istanze di permesso di soggiorno per motivi familiari;
che in tali circostanze alloggiava presso il figlio che provvedeva al suo mantenimento;
che non aveva altri figli in LB;
che non vi erano spedizioni di denaro da parte del figlio in suo favore anche in ragione del fatto che trascorreva lunghi periodi in casa sua in Italia e che al momento del ritorno in
LB riceveva denaro direttamente dai figli.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e allegando che la ricorrente non aveva dimostrato il requisito della vivenza a carico e che le domande presentate dalla ricorrente negli anni 2020 e 2022 erano state rigettate per lo stesso motivo.
All'udienza del 4.4.2025, la parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda della sig.ra per l'omessa Pt_1
dimostrazione del requisito della vivenza a carico, unico presupposto che verrà pertanto preso in esame dal Tribunale ai fini della domanda principale.
La parte ricorrente sostiene che tale presupposto, in ragione della rilevanza dei legami familiari, tutelati dall'art 8 CEDU, possa essere dimostrato attraverso elementi diversi dalla dichiarazione della vivenza a carico proveniente dal paese di origine e dal deposito delle rimesse in denaro. In particolare, argomenta la difesa che la vivenza della ricorrente a carico del figlio, sig.
possa essere desunta dal certificato storico di famiglia rilasciato dall'LB (cfr Persona_2
doc. 7) e dal fatto che la sig.ra ha trascorso lunghi e brevi periodi in Italia, presso Pt_1
l'abitazione del figlio e a suo carico, non avendo denaro proprio, esclusa una pensione di euro 150,00 circa mensili in LB. La stessa difesa ha inoltre evidenziato che in tale situazione la ricorrente non poteva che essere mantenuta dal figlio e che ogni volta in cui rientrava nel paese di origine riceveva direttamente dal figlio del denaro.
Ritiene il collegio che, pur condividendo la tesi per cui la prova del requisito della vivenza a carico possa essere fornita con mezzi alternativi al deposito dell'attestazione proveniente dalle autorità competenti del paese di origine e delle rimesse di denaro, gli elementi diversi, a tal fine rilevanti, debbano comunque essere dimostrati. Nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova (ad esempio per testi): del luogo in cui la ricorrente dimorava quando giungeva in Italia, del fatto che in tali periodi era sostenuta economicamente dal figlio o dai figli, che al momento del rientro in LB le veniva consegnato del denaro dai figli o dal figlio. Lo stato di famiglia proveniente dall'LB
(doc. 7) nulla dimostra con riguardo alla vivenza a carico, tenuto peraltro conto che in esso, il “capo famiglia” (come espressamente indicato) è il marito della ricorrente, in relazione al quale la stessa ha esplicitamente affermato che non provvede al suo mantenimento (cfr ricorso pag. 8).
Di conseguenza, la domanda principale non può essere accolta per difetto di prova di un elemento costitutivo della fattispecie.
La ricorrente ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della protezione speciale, allegando la presenza di legami familiari in Italia (il marito, due figli e le rispettive famiglie) e l'assenza di legami familiari in LB, deducendo che la seconda figlia si trova in Grecia dal 2017.
Co
La , costituita, non ha evidenziato alcunché in ordine alla domanda subordinata. In ogni caso, come emerge dal provvedimento di rigetto, la Questura ha esplicitamente dato atto della insussistenza dei presupposti di cui all'art 19 TUI, prendendo così in considerazione la relativa fattispecie, rigettandola.
La domanda è stata presentata dalla ricorrente in data 2.3.2023, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto la ricorrente ha dimostrato la presenza in Italia del marito e dei figli (cfr. docc. 3,4 e 5), nonché l'assenza di legami familiari stretti in LB (cfr. doc. 12 e 13, relativo alla terza e ultima figlia, dimorante in Grecia).
Di conseguenza, il nucleo familiare della ricorrente, esclusa una sola figlia, si trova attualmente nel territorio nazionale. Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di legami familiari in Italia meritevoli di tutela, con la conseguenza che un eventuale allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita familiare/privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda subordinata va, pertanto, accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda subordinata è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda subordinata, riconosce alla ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 7.4.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana VI De FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana VI De FA Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10726/2024 promossa da:
nata a [...], Korce (LB) il 27.01.1958, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Eleonora Vilardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.5.2024, notificato il 15.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI. Conclusioni parte attrice: “in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delpermesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, co. 1 lett. c) d.lgs. 286/1998, quale genitore a carico del figlio cittadino albanese in subordine, accertare e Persona_1
dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 e 1.2 d.lgs 286/98.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2024, la sig.ra ha impugnato il Parte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 29 e 30 TUI e, in subordine, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando: che il marito viveva in Italia, a Casale Monferrato;
che la figlia era residente a [...]con il proprio nucleo familiare;
di avere un'altra figlia in Grecia, priva di titolo di soggiorno;
di aver un figlio residente a [...]con la Persona_2
moglie e i figli, presso cui è collocata;
che il reddito del figlio era sufficiente per mantenere una famiglia composta da cinque membri;
che la casa del figlio era idonea a ospitare cinque persone (lei, il figlio, la NU e i due nipoti); che era a carico del figlio come emergeva dallo Persona_2
stato di famiglia albanese (doc. 7), dal fatto che aveva fatto più accessi in Italia, anche per lunghi periodi in attesa delle decisioni sulle tre istanze di permesso di soggiorno per motivi familiari;
che in tali circostanze alloggiava presso il figlio che provvedeva al suo mantenimento;
che non aveva altri figli in LB;
che non vi erano spedizioni di denaro da parte del figlio in suo favore anche in ragione del fatto che trascorreva lunghi periodi in casa sua in Italia e che al momento del ritorno in
LB riceveva denaro direttamente dai figli.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e allegando che la ricorrente non aveva dimostrato il requisito della vivenza a carico e che le domande presentate dalla ricorrente negli anni 2020 e 2022 erano state rigettate per lo stesso motivo.
All'udienza del 4.4.2025, la parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda della sig.ra per l'omessa Pt_1
dimostrazione del requisito della vivenza a carico, unico presupposto che verrà pertanto preso in esame dal Tribunale ai fini della domanda principale.
La parte ricorrente sostiene che tale presupposto, in ragione della rilevanza dei legami familiari, tutelati dall'art 8 CEDU, possa essere dimostrato attraverso elementi diversi dalla dichiarazione della vivenza a carico proveniente dal paese di origine e dal deposito delle rimesse in denaro. In particolare, argomenta la difesa che la vivenza della ricorrente a carico del figlio, sig.
possa essere desunta dal certificato storico di famiglia rilasciato dall'LB (cfr Persona_2
doc. 7) e dal fatto che la sig.ra ha trascorso lunghi e brevi periodi in Italia, presso Pt_1
l'abitazione del figlio e a suo carico, non avendo denaro proprio, esclusa una pensione di euro 150,00 circa mensili in LB. La stessa difesa ha inoltre evidenziato che in tale situazione la ricorrente non poteva che essere mantenuta dal figlio e che ogni volta in cui rientrava nel paese di origine riceveva direttamente dal figlio del denaro.
Ritiene il collegio che, pur condividendo la tesi per cui la prova del requisito della vivenza a carico possa essere fornita con mezzi alternativi al deposito dell'attestazione proveniente dalle autorità competenti del paese di origine e delle rimesse di denaro, gli elementi diversi, a tal fine rilevanti, debbano comunque essere dimostrati. Nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova (ad esempio per testi): del luogo in cui la ricorrente dimorava quando giungeva in Italia, del fatto che in tali periodi era sostenuta economicamente dal figlio o dai figli, che al momento del rientro in LB le veniva consegnato del denaro dai figli o dal figlio. Lo stato di famiglia proveniente dall'LB
(doc. 7) nulla dimostra con riguardo alla vivenza a carico, tenuto peraltro conto che in esso, il “capo famiglia” (come espressamente indicato) è il marito della ricorrente, in relazione al quale la stessa ha esplicitamente affermato che non provvede al suo mantenimento (cfr ricorso pag. 8).
Di conseguenza, la domanda principale non può essere accolta per difetto di prova di un elemento costitutivo della fattispecie.
La ricorrente ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della protezione speciale, allegando la presenza di legami familiari in Italia (il marito, due figli e le rispettive famiglie) e l'assenza di legami familiari in LB, deducendo che la seconda figlia si trova in Grecia dal 2017.
Co
La , costituita, non ha evidenziato alcunché in ordine alla domanda subordinata. In ogni caso, come emerge dal provvedimento di rigetto, la Questura ha esplicitamente dato atto della insussistenza dei presupposti di cui all'art 19 TUI, prendendo così in considerazione la relativa fattispecie, rigettandola.
La domanda è stata presentata dalla ricorrente in data 2.3.2023, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto la ricorrente ha dimostrato la presenza in Italia del marito e dei figli (cfr. docc. 3,4 e 5), nonché l'assenza di legami familiari stretti in LB (cfr. doc. 12 e 13, relativo alla terza e ultima figlia, dimorante in Grecia).
Di conseguenza, il nucleo familiare della ricorrente, esclusa una sola figlia, si trova attualmente nel territorio nazionale. Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di legami familiari in Italia meritevoli di tutela, con la conseguenza che un eventuale allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita familiare/privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda subordinata va, pertanto, accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda subordinata è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda subordinata, riconosce alla ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 7.4.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana VI De FA