Decreto cautelare 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza breve 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/04/2025, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2025, proposto dalla Sig. ra
-OMISSIS- , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Parlanti , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
1) del provvedimento n.79586 del 26/11/2024 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul , con cui dispone il “ diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004 ”;
2) di tutti gli atti del procedimento nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con ordinanza cautelare n. 396 del 20/2/2025, questo Collegio – ravvisando la sussistenza tanto del periculum in mora quanto del fumus boni iuris , atteso l’evidente rischio , a carico della ricorrente, di perdere la possibilità di frequentare, nell’anno accademico 2024/2025, il programmato Corso di Laurea triennale presso il Politecnico di Milano - ha ordinato ex art. 55 cpa alla Sede Consolare di Istanbul il riesame in contraddittorio con l’interessata dell’impugnato diniego, nel corso di apposito colloquio consolare ex art. 4, comma 2 DM n. 850 dell’11/5/2011 , da verbalizzare nelle forme di rito entro il 24/2/2025;
- all’udienza camerale del 1/4/2024 – fissata al fine di valutare l’esito del riesame disposto dal Collegio - la Rappresentanza Consolare a Istanbul non ha ritenuto di riferire alcunchè in proposito.
Considerato che
– la documentazione della ricorrente determina il Collegio – previa approfondita valutazione degli atti da essa depositati sino al 30/3/2025, come corroborati da tutti i suoi scritti difensivi - a riconoscere la sussistenza del requisito economico , invece disatteso dalla competente Sede Consolare;
-pertanto debba essere accolto il ricorso della studentessa turca e - per l’effetto - annullato il provvedimento gravato. Né – in sede di riedizione del potere – il Consolato Generale d’Italia in Istanbul potrà emettere un ulteriore diniego del visto per motivi di studio fondato sulle stesse risultanze istruttorie del procedimento amministrativo in esame;
-le spese di lite – nella misura indicata in dispositivo - debbano seguire la soccombenza del MAECI.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – a carico del MAECI e a favore della ricorrente, in € 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.