TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1353 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Enzo Benincasa e Alessia Benincasa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Sposato, in San Demetrio Corone (CS), via Caminona n. 55, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
e ; CP_1 CP_2 resistenti contumaci
avente ad oggetto: revocatoria ordinaria;
conclusioni delle parti: all'udienza del 28 ottobre 2025 la ricorrente si è riportata a quelle rassegnate in atti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate, accogliere la spiegata domanda revocatoria proposta dalla e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti della Parte_2 predetta società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito ai rogiti Notaio Dott. del 10/04/2024 . n° 3997, Racc. n° Persona_1 CP_3
3288, trascritto il 16/04/2024 (Reg. Part. 9774, Reg. Gen. 11855) - avente ad oggetto i seguenti beni immobili: A) Diritto di piena proprietà in ragione di ½ su porzione di villetta bifamiliare, costituita da una unità abitativa sviluppantesi su tre livelli (piani terra, primo e secondo, comunicanti tra di loro a mezzo scala interna), composta complessivamente da sette vani catastali e da un locale garage posto al piano seminterrato avente una consistenza catastale di metri quadrati settanta (mq. 70) adibito a pertinenza della medesima unità abitativa, oltre annessa area di corte di pertinenza esclusiva, confinante con proprietà , proprietà Parte_3
e con strada di lottizzazione, salvo altri. Porzione di villetta bifamiliare Controparte_4 censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Cosenza in ditta alle parti cedente e cessionaria per ½ ciascuno al Foglio 52, part. 1095 subalterni: - 8, Contrada Verzano snc, piano T-1-2, z.c.3 cat A/7, cl. U, consistenza vani 7, superficie catastale tot. 146 mq. R.C. Euro 867,65 (l'unità abitativa); - 7, Contrada Verzano snc, piano S1, z.c. 3, cat C/6, cl. U, consistenza mq. 70, superficie catastale tot. 80 mq. R.C. Euro 542,28 (il locale garage); mentre l'area di corte annessa di pertinenza esclusiva, risulta riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Cosenza e nell'elaborato planimetrico di corredo all'accatastamento dell'unità abitativa, al
1 foglio 52, part. 1095 sub 9, Contrada Verzano, piano S1 (corte – bene comune non censibile ai subb. 7 e 8); B) appezzamento di terreno agricolo avente una superficie catastale di are ventinove e centiare novantacinque (Ha. 0.29.95), confinante con proprietà e Persona_2
da più lati, con strada comunale e con terreni di cui alle particelle 1086, Controparte_5
1085, 152, 154 e 153, salvo altri. Quanto sopra risulta censito nel Catasto Terreni del Comune di Cosenza in ditta alle parti cedente e cessionaria per ½ ciascuno, al fog. 52, particelle: - 1123, vigneto, cl. 2, Ha. 0.10.15, R.D. Euro 6,55, R.A. Euro 3,93; - 1124, vigneto, cl. 2, Ha. 0.07.40, R.D. Euro 4,78, R.A. Euro 2,87; - 1127, vigneto, cl. 2, Ha. 0.01.40, R.D. Euro 0,90, R.A. Euro 0,54; - 1128 vigneto, cl. 2, Ha. 0.09.41, R.D. Euro 6,07, R.A. Euro 3,64; - 1130 vigneto cl. 2, Ha. 0.01,59, R.D. Euro 1,03, R.A. Euro 0,62; Nel Comune di Amantea (CS) alla frazione Campora San Giovanni, Via Umbria n 1; C) diritti di usufrutto in ragione di ½ (un mezzo) su appartamento facente parte di un fabbricato posto al piano terzo in corso di costruzione, della superficie complessiva di circa 149 (centoquarantanove) mq, composto da pilastratura in cemento armato, solai, tamponatura esterna, confinante con vano scala, detta via pubblica, Via Molise e proprietà salvo altri. Quanto sopra risulta censito al Per_3
Catasto Fabbricati del Comune di Amantea, al foglio 36, particella 274, subalterno 12, Via Umbria n° 1, piano 3, categoria F/3. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Cosenza, Agenzia delle Entrate, la trascrizione della emananda sentenza e la annotazione a margine dell'atto Notarile sopra indicato della revocatoria medesima, oltre, occorrendo, ogni altra formalità che dovesse risultare necessaria a seguito dell'accoglimento della domanda avanzata dalla comparente in questa sede. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, la premetteva di vantare nei confronti di il Parte_1 CP_1 credito di € 28.204,79, oltre accessori, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 645 del 04.04.2024 della Corte di Appello di Firenze, il cui pagamento inutilmente compulsato, impugnando quindi in revocatoria, sussistendo i presupposti della scientia e dell'eventus damni, l'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito disposto dal in favore della coniuge CP_1 Per_ con rogito per Notaio del 10.04.2024, a mezzo del quale il debitore si era CP_2 spogliato della titolarità di ogni suo bene, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Verificata la regolarità delle notifiche, e dichiarata la contumacia dei resistenti, all'udienza del 28.10.2025, previa valutazione di irrilevanza (ed anche inammissibilità laddove avente ad oggetto circostanze documentali) della prova richiesta dalla ricorrente, la causa è stata discussa ed assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda revocatoria è fondata e deve quindi essere accolta. Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, quello a mente del quale “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare … l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in termini, Cass. n. 5619/2016; conformi, ex multis, Cass. nn. 1893/2012, 23666/2015); rimane quindi irrilevante “la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente
2 restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori” (Cass. nn. 23208/2016, 24757/2008, 21492/2011). Al giudice della revocatoria ordinaria non compete di conseguenza alcun tipo di accertamento sulla esistenza o finanche sulla validità del titolo negoziale o giudiziale posto a fondamento dell'actio pauliana, se non sotto il profilo della sussistenza quantomeno di una mera aspettativa di credito, evenienza che, nel caso di specie, non appare revocabile in dubbio, sul semplice rilievo che la ragione di credito della ricorrente è fondata su statuizione giudiziale di condanna alle spese di lite, la cui provvisoria esecutività non sospesa, a dispetto della pendenza dell'impugnazione di legittimità in cassazione. Su tale premessa, la documentata anteriorità del credito (la condanna alle spese è contenuta nella sentenza del 04.04.2024, mentre l'atto dispositivo è del successivo 16.04.2024) rispetto alla cessione di diritti reali impugnata in revocatoria, costituisce evenienza che riverbera i suoi effetti ai fini della configurazione della c.d. scientia damni, unitamente alla conclamata gratuità dell'atto, siccome dichiarata nel rogito, facendo sì che l'elemento soggettivo dell'actio pauliana sia inferibile nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero nella semplice previsione di un mero danno potenziale (Cass. n. 15310/2007). Infatti, sempre sulla base dei canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie” (Cass. n. 27546/2014, 17327/2011), atteso che “la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito (come quello alla odierna attenzione, ndr) non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. nn. 5072/2009, 12045/2010). È quindi sufficiente la sola scientia damni da parte del cedente , senza che CP_1 necessiti altresì il c.d. consilium fraudis con la coniuge cessionaria. In sostanza, “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia gratuito e successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può nondimeno essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito” (Cass. nn. 17327/2011, 1968/2009, 7507/2007), soprattutto allorquando, come nel caso di specie, rilevi la specifica qualità di coniugi delle parti del negozio, e, soprattutto, la strettissima concatenazione temporale tra l'atto di disposizione compiuto, volto a spogliare il debitore cedente a titolo gratuito di ogni cespite immobiliare in sua proprietà, circostanza documentata dalla ricorrente mediante la produzione di ispezione ipotecaria e di atto di accertamento patrimoniale. Ai fini della odierna decisione, in buona sostanza, la configurazione dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana, ossia della ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, diminuisse – anzi, più correttamente, si azzerasse del tutto - la consistenza della sua garanzia patrimoniale (Cass. n. 3546/2004), può quindi essere agevolmente ricavato con il metodo della presunzione, cioè desumendo da un fatto noto - l'esposizione debitoria del nei confronti della - quello ignoto, ovvero CP_1 Parte_1 la scientia damni intesa come piena coscienza che l'atto dispositivo compiuto dal medesimo a titolo gratuito in favore della coniuge andasse obiettivamente a diminuire quantitativamente e qualitativamente la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Come premesso, nondimeno, i rapporti parentali sono univocamente ritenuti dalla giurisprudenza (Cass. nn. 5359/2009, 13447/2013, 1286/2019) elementi certi sui quali fondare
3 la presunzione buona a far ritenere provato l'elemento soggettivo, e non potrebbe essere altrimenti, anche considerato che, nel caso di specie, debitore è il coniuge, e la donazione (rectius: cessione a titolo gratuito di diritti reali) è stata fatta in favore dell'altro. Anzi, gli elementi evidenziati, oltre a costituire indici univoci della scientia damni, assurgono a ben più di una semplice presunzione sull'elemento soggettivo, rendendo estremamente inverosimile che il cedente non fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ed assumendo quasi i caratteri di vera e propria certezza sillogistica, laddove, come anticipato, sarebbe bastato il semplice dolo generico – del solo – sulle CP_1 conseguenze pregiudizievoli dell'atto dispositivo impugnato, rafforzato, come premesso, dal compimento, in breve lasso di tempo, di un atto dispositivo volto a depauperare completamente il suo patrimonio immobiliare. Può quindi configurarsi, oltre la semplice scientia, vera e propria rappresentazione e volizione del pregiudizio alla possibilità di soddisfacimento delle ragioni creditorie. Su tali premesse, anche in relazione all'elemento oggettivo va richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, rimanendo invece sufficiente il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (Cass. n. 1902/2015, 7767/2007), e quindi non “un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, bensì il semplice pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa” (Cass. n. 6511/2004), ed incombendo nondimeno, di conseguenza, “l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni” (Cass. n. 1902/2015 cit.). Orbene, nel caso di specie, a fronte della non revocabilità in dubbio della natura obiettiva di ostacolo, qualitativo e quantitativo, della cessione di diritti effettuata dal alla moglie, CP_1 di ogni cespite o diritto reale rimasto in sua (com)proprietà, come documentalmente comprovato dalla ricorrente, i resistenti, rimanendo contumaci, hanno rinunciato all'eccezione di capienza patrimoniale delle sostanze del CP_1
Rimane quindi asseverata oltre ogni possibile dubbio la sussistenza del pericolo concreto di esecuzione infruttuosa, potendo dirsi accertato che l'atto dispositivo a titolo gratuito compiuto da vada obiettivamente a (eufemisticamente) ridurre, qualitativamente, CP_1 oltre che quantitativamente, la concreta possibilità della creditrice di trovare soddisfazione. In conclusione, quindi, può con certezza affermarsi la sussistenza, oltre che della scientia, anche dell'eventus damni, rimanendo in pratica notevolmente più difficoltoso, se non propriamente impossibile, per la ricorrente, il soddisfacimento delle ragioni creditorie nei confronti del convenuto cedente. Per inciso, rimane possibile – e, quindi, ammissibile - la soggezione dell'atto dispositivo della comproprietà, ovviamente nei limiti dei diritti del debitore cedente;
ed infatti, la giurisprudenza ha al riguardo precisato che, poiché “l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, l'atto conserva la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, di tal ché anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'actio pauliana, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso, nondimeno, non ricorre neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo
4 l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (Cass. n. 1804/2000). Per le suesposte argomentazioni, quindi, ritiene l'odierno giudice sussistenti, come premesso, i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, dovendosi di conseguenza dichiarare il rogito di cessione gratuita di diritti reali inefficace nei confronti della ricorrente in relazione ai diritti del cedente . CP_1
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, e la conseguente inopponibilità ex art. 2901 c.c., alla ricorrente del rogito per Parte_1
Notaio di “Cessione di diritti reali a titolo gratuito” del 10 aprile 2024 (n. Persona_1
Rep. 3997, n. Racc. 3288), registrato a Cosenza il 15 aprile 2024 al n. 7294 Serie T;
- dispone il compimento di ogni formalità di trascrizione o registrazione, con esonero da responsabilità;
- condanna i resistenti in solido alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi documentati ed in € 3.800,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 3 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
5
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1353 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Enzo Benincasa e Alessia Benincasa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Sposato, in San Demetrio Corone (CS), via Caminona n. 55, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
e ; CP_1 CP_2 resistenti contumaci
avente ad oggetto: revocatoria ordinaria;
conclusioni delle parti: all'udienza del 28 ottobre 2025 la ricorrente si è riportata a quelle rassegnate in atti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate, accogliere la spiegata domanda revocatoria proposta dalla e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti della Parte_2 predetta società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito ai rogiti Notaio Dott. del 10/04/2024 . n° 3997, Racc. n° Persona_1 CP_3
3288, trascritto il 16/04/2024 (Reg. Part. 9774, Reg. Gen. 11855) - avente ad oggetto i seguenti beni immobili: A) Diritto di piena proprietà in ragione di ½ su porzione di villetta bifamiliare, costituita da una unità abitativa sviluppantesi su tre livelli (piani terra, primo e secondo, comunicanti tra di loro a mezzo scala interna), composta complessivamente da sette vani catastali e da un locale garage posto al piano seminterrato avente una consistenza catastale di metri quadrati settanta (mq. 70) adibito a pertinenza della medesima unità abitativa, oltre annessa area di corte di pertinenza esclusiva, confinante con proprietà , proprietà Parte_3
e con strada di lottizzazione, salvo altri. Porzione di villetta bifamiliare Controparte_4 censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Cosenza in ditta alle parti cedente e cessionaria per ½ ciascuno al Foglio 52, part. 1095 subalterni: - 8, Contrada Verzano snc, piano T-1-2, z.c.3 cat A/7, cl. U, consistenza vani 7, superficie catastale tot. 146 mq. R.C. Euro 867,65 (l'unità abitativa); - 7, Contrada Verzano snc, piano S1, z.c. 3, cat C/6, cl. U, consistenza mq. 70, superficie catastale tot. 80 mq. R.C. Euro 542,28 (il locale garage); mentre l'area di corte annessa di pertinenza esclusiva, risulta riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Cosenza e nell'elaborato planimetrico di corredo all'accatastamento dell'unità abitativa, al
1 foglio 52, part. 1095 sub 9, Contrada Verzano, piano S1 (corte – bene comune non censibile ai subb. 7 e 8); B) appezzamento di terreno agricolo avente una superficie catastale di are ventinove e centiare novantacinque (Ha. 0.29.95), confinante con proprietà e Persona_2
da più lati, con strada comunale e con terreni di cui alle particelle 1086, Controparte_5
1085, 152, 154 e 153, salvo altri. Quanto sopra risulta censito nel Catasto Terreni del Comune di Cosenza in ditta alle parti cedente e cessionaria per ½ ciascuno, al fog. 52, particelle: - 1123, vigneto, cl. 2, Ha. 0.10.15, R.D. Euro 6,55, R.A. Euro 3,93; - 1124, vigneto, cl. 2, Ha. 0.07.40, R.D. Euro 4,78, R.A. Euro 2,87; - 1127, vigneto, cl. 2, Ha. 0.01.40, R.D. Euro 0,90, R.A. Euro 0,54; - 1128 vigneto, cl. 2, Ha. 0.09.41, R.D. Euro 6,07, R.A. Euro 3,64; - 1130 vigneto cl. 2, Ha. 0.01,59, R.D. Euro 1,03, R.A. Euro 0,62; Nel Comune di Amantea (CS) alla frazione Campora San Giovanni, Via Umbria n 1; C) diritti di usufrutto in ragione di ½ (un mezzo) su appartamento facente parte di un fabbricato posto al piano terzo in corso di costruzione, della superficie complessiva di circa 149 (centoquarantanove) mq, composto da pilastratura in cemento armato, solai, tamponatura esterna, confinante con vano scala, detta via pubblica, Via Molise e proprietà salvo altri. Quanto sopra risulta censito al Per_3
Catasto Fabbricati del Comune di Amantea, al foglio 36, particella 274, subalterno 12, Via Umbria n° 1, piano 3, categoria F/3. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Cosenza, Agenzia delle Entrate, la trascrizione della emananda sentenza e la annotazione a margine dell'atto Notarile sopra indicato della revocatoria medesima, oltre, occorrendo, ogni altra formalità che dovesse risultare necessaria a seguito dell'accoglimento della domanda avanzata dalla comparente in questa sede. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, la premetteva di vantare nei confronti di il Parte_1 CP_1 credito di € 28.204,79, oltre accessori, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 645 del 04.04.2024 della Corte di Appello di Firenze, il cui pagamento inutilmente compulsato, impugnando quindi in revocatoria, sussistendo i presupposti della scientia e dell'eventus damni, l'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito disposto dal in favore della coniuge CP_1 Per_ con rogito per Notaio del 10.04.2024, a mezzo del quale il debitore si era CP_2 spogliato della titolarità di ogni suo bene, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Verificata la regolarità delle notifiche, e dichiarata la contumacia dei resistenti, all'udienza del 28.10.2025, previa valutazione di irrilevanza (ed anche inammissibilità laddove avente ad oggetto circostanze documentali) della prova richiesta dalla ricorrente, la causa è stata discussa ed assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda revocatoria è fondata e deve quindi essere accolta. Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, quello a mente del quale “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare … l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in termini, Cass. n. 5619/2016; conformi, ex multis, Cass. nn. 1893/2012, 23666/2015); rimane quindi irrilevante “la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente
2 restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori” (Cass. nn. 23208/2016, 24757/2008, 21492/2011). Al giudice della revocatoria ordinaria non compete di conseguenza alcun tipo di accertamento sulla esistenza o finanche sulla validità del titolo negoziale o giudiziale posto a fondamento dell'actio pauliana, se non sotto il profilo della sussistenza quantomeno di una mera aspettativa di credito, evenienza che, nel caso di specie, non appare revocabile in dubbio, sul semplice rilievo che la ragione di credito della ricorrente è fondata su statuizione giudiziale di condanna alle spese di lite, la cui provvisoria esecutività non sospesa, a dispetto della pendenza dell'impugnazione di legittimità in cassazione. Su tale premessa, la documentata anteriorità del credito (la condanna alle spese è contenuta nella sentenza del 04.04.2024, mentre l'atto dispositivo è del successivo 16.04.2024) rispetto alla cessione di diritti reali impugnata in revocatoria, costituisce evenienza che riverbera i suoi effetti ai fini della configurazione della c.d. scientia damni, unitamente alla conclamata gratuità dell'atto, siccome dichiarata nel rogito, facendo sì che l'elemento soggettivo dell'actio pauliana sia inferibile nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero nella semplice previsione di un mero danno potenziale (Cass. n. 15310/2007). Infatti, sempre sulla base dei canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie” (Cass. n. 27546/2014, 17327/2011), atteso che “la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito (come quello alla odierna attenzione, ndr) non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. nn. 5072/2009, 12045/2010). È quindi sufficiente la sola scientia damni da parte del cedente , senza che CP_1 necessiti altresì il c.d. consilium fraudis con la coniuge cessionaria. In sostanza, “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia gratuito e successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può nondimeno essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito” (Cass. nn. 17327/2011, 1968/2009, 7507/2007), soprattutto allorquando, come nel caso di specie, rilevi la specifica qualità di coniugi delle parti del negozio, e, soprattutto, la strettissima concatenazione temporale tra l'atto di disposizione compiuto, volto a spogliare il debitore cedente a titolo gratuito di ogni cespite immobiliare in sua proprietà, circostanza documentata dalla ricorrente mediante la produzione di ispezione ipotecaria e di atto di accertamento patrimoniale. Ai fini della odierna decisione, in buona sostanza, la configurazione dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana, ossia della ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, diminuisse – anzi, più correttamente, si azzerasse del tutto - la consistenza della sua garanzia patrimoniale (Cass. n. 3546/2004), può quindi essere agevolmente ricavato con il metodo della presunzione, cioè desumendo da un fatto noto - l'esposizione debitoria del nei confronti della - quello ignoto, ovvero CP_1 Parte_1 la scientia damni intesa come piena coscienza che l'atto dispositivo compiuto dal medesimo a titolo gratuito in favore della coniuge andasse obiettivamente a diminuire quantitativamente e qualitativamente la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Come premesso, nondimeno, i rapporti parentali sono univocamente ritenuti dalla giurisprudenza (Cass. nn. 5359/2009, 13447/2013, 1286/2019) elementi certi sui quali fondare
3 la presunzione buona a far ritenere provato l'elemento soggettivo, e non potrebbe essere altrimenti, anche considerato che, nel caso di specie, debitore è il coniuge, e la donazione (rectius: cessione a titolo gratuito di diritti reali) è stata fatta in favore dell'altro. Anzi, gli elementi evidenziati, oltre a costituire indici univoci della scientia damni, assurgono a ben più di una semplice presunzione sull'elemento soggettivo, rendendo estremamente inverosimile che il cedente non fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ed assumendo quasi i caratteri di vera e propria certezza sillogistica, laddove, come anticipato, sarebbe bastato il semplice dolo generico – del solo – sulle CP_1 conseguenze pregiudizievoli dell'atto dispositivo impugnato, rafforzato, come premesso, dal compimento, in breve lasso di tempo, di un atto dispositivo volto a depauperare completamente il suo patrimonio immobiliare. Può quindi configurarsi, oltre la semplice scientia, vera e propria rappresentazione e volizione del pregiudizio alla possibilità di soddisfacimento delle ragioni creditorie. Su tali premesse, anche in relazione all'elemento oggettivo va richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, rimanendo invece sufficiente il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (Cass. n. 1902/2015, 7767/2007), e quindi non “un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, bensì il semplice pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa” (Cass. n. 6511/2004), ed incombendo nondimeno, di conseguenza, “l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni” (Cass. n. 1902/2015 cit.). Orbene, nel caso di specie, a fronte della non revocabilità in dubbio della natura obiettiva di ostacolo, qualitativo e quantitativo, della cessione di diritti effettuata dal alla moglie, CP_1 di ogni cespite o diritto reale rimasto in sua (com)proprietà, come documentalmente comprovato dalla ricorrente, i resistenti, rimanendo contumaci, hanno rinunciato all'eccezione di capienza patrimoniale delle sostanze del CP_1
Rimane quindi asseverata oltre ogni possibile dubbio la sussistenza del pericolo concreto di esecuzione infruttuosa, potendo dirsi accertato che l'atto dispositivo a titolo gratuito compiuto da vada obiettivamente a (eufemisticamente) ridurre, qualitativamente, CP_1 oltre che quantitativamente, la concreta possibilità della creditrice di trovare soddisfazione. In conclusione, quindi, può con certezza affermarsi la sussistenza, oltre che della scientia, anche dell'eventus damni, rimanendo in pratica notevolmente più difficoltoso, se non propriamente impossibile, per la ricorrente, il soddisfacimento delle ragioni creditorie nei confronti del convenuto cedente. Per inciso, rimane possibile – e, quindi, ammissibile - la soggezione dell'atto dispositivo della comproprietà, ovviamente nei limiti dei diritti del debitore cedente;
ed infatti, la giurisprudenza ha al riguardo precisato che, poiché “l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, l'atto conserva la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, di tal ché anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'actio pauliana, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso, nondimeno, non ricorre neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo
4 l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (Cass. n. 1804/2000). Per le suesposte argomentazioni, quindi, ritiene l'odierno giudice sussistenti, come premesso, i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, dovendosi di conseguenza dichiarare il rogito di cessione gratuita di diritti reali inefficace nei confronti della ricorrente in relazione ai diritti del cedente . CP_1
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, e la conseguente inopponibilità ex art. 2901 c.c., alla ricorrente del rogito per Parte_1
Notaio di “Cessione di diritti reali a titolo gratuito” del 10 aprile 2024 (n. Persona_1
Rep. 3997, n. Racc. 3288), registrato a Cosenza il 15 aprile 2024 al n. 7294 Serie T;
- dispone il compimento di ogni formalità di trascrizione o registrazione, con esonero da responsabilità;
- condanna i resistenti in solido alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi documentati ed in € 3.800,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 3 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
5