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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/11/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1802 /2024 Oggi 10 novembre 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Vincenzo
Giannuzzi, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. IE AG, noto all'Ufficio, per l'Amministrazione resistente. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Giannuzzi dà atto che medio tempore è intervenuta la sentenza penale di assoluzione con formula piena rilevando come dalla motivazione della stessa emerga l'analisi compiuta del fatto di interesse anche per il presente giudizio, chiedendo che ne sia tenuto conto ai fini del decidere ed insistendo per la ripetizione di quanto già pagato, come da documentazione depositata in data odierna nel fascicolo, in caso di vittoria, pari ad €.
2056,55. Infine, viste le note avversarie ribadisce le proprie difese già svolte in atti evidenziando che il ricorrente non era direttore dei lavori ma mero proprietario del terreno de quo, contestando che non siano stati effettuati controlli, ma che è stata l'azione compiuta fraudolentemente o con grave negligenza e/o colpa dai subappaltatori a lui ignoti ad essere quella sanzionata dalla norma in questione.
1 L'Avv. AG contesta le odierne deduzioni rilevando che proprio perché mancava il Direttore dei lavori si è proceduto alle imputazione ed alla sanzione per cui è giudizio, rilevando, altresì, come non sia stata compiutamente fornita la prova liberatoria, contestando l'opponibilità della sentenza penale all'Amministrazione resistente rimasta estranea al procedimento e riportandosi ai propri atti. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 14,29 alle ore 14,42 per causa R.G. 99/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 12,01).
Alle ore 18,33 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,34
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del giudice
o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1802 /2024 R.G.A.C., Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt.
22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emissioni di assegni a vuoto quelle relative al codice della strada e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assist. obbl)
promossa da:
residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvoctai Parte_1
RO BO e Vincenzo Giannuzzi ed elettivamente domiciliata presso e nel loro in Siena via del Paradiso n. 42, per procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE OPPONENTE
contro
con sede in Radicondoli (SI), in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato
IE AG ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in via A.
Pannilunghi n. 14 Siena, come da procura allegata all'atto di costituzione
RESISTENTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza-ingiunzione n. 149 del 20.09.2023 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere
[...]
le seguenti conclusioni:” ….- preliminarmente ed inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per le ragioni di cui in narrativa;
-in tesi revocare l'ordinanza- ingiunzione impugnata per violazione dell'art. 24 della l. 24.11.1981, n. 689, in considerazione
3 dell'incompetenza originaria della Pubblica Amministrazione procedente ad emettere l'Ordinanza impugnata, con conseguente devoluzione della questione al Giudice Penale;
-in ipotesi annullare
l'ordinanza-ingiunzione impugnata per inapplicabilità degli artt. 5 e 6 L. n. 689/81….”.
Si è costituita in giudizio l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”…. In via preliminare
Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza-
Ingiunzione opposta, Nel Merito - respingere, per i motivi sopra esposti, la domanda
del ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese di
procedimento, compensi, rimborso forfetario, oltre Iva e Cap come per legge..”.
All'udienza del 12.11.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e di riunione del presente procedimento con quello penale pendente mandando al giudice penale anche la conoscenza della sanzione amministrativa irrogata, per i motivi indicati nel provvedimento a verbale e ritenuta la causa pronta e matura per la decisione ha fissato udienza di discussione con termine per note concesse anche ai fini della discussione.
All'udienza del 10 novembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato l' ordinanza-ingiunzione n. 149 del 20.09.2023 a lui notificata come trasgressore e responsabile in solido conseguente al verbale di accertamento del 10.03.2021 con cui i Carabinieri della Forestale di Montalcino
hanno contestato al il concorso nel reato di taglio di un ettaro di Parte_1
bosco di proprietà del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana.
4 In particolare al viene contestato, in qualità di committente, di Pt_1
avere eseguito, senza autorizzazione, un taglio di bosco ceduo sui terreni censiti al
Catasto del Comune di Murlo al Foglio 30 Particelle 5 e 6 rispettivamente di proprietà dell' e del Patrimonio Agricolo Forestale della Controparte_2
Regione Toscana.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta la pregiudizialità del presente procedimento rispetto a quello penale in quanto “….il Giudice penale si troverà a dover affrontare nel valutare la rilevanza penalistica della condotta dell'imputato: egli dovrà obbligatoriamente partire dall'accertamento della violazione
amministrativa, la quale sarà condizione necessaria (sebbene non sufficiente) per
l'accertamento della sussistenza del reato paesaggistico….” (v. ricorso introduttivo)
chiedendo che il presente procedimento fosse mandato alla conoscenza del giudice penale in uno con il reato contestato.
Nel merito ha eccepito la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato laddove indica il sia come trasgressore che Pt_1
come obbligato in solido, evidenziando come l'illecito amministrativo non può
essere contestato ad un soggetto in base a due profili di responsabilità dalle caratteristiche diametralmente opposte ed inconciliabili fra di loro, ritenendo per ciò solo l'atto viziato per contraddittorietà della motivazione e chiedendone l'annullamento.
In particolare, ha evidenziato come il ricorrente sia proprietario del terreno individuato al Catasto del Comune di Murlo (SI) al Foglio 29, Particella 5; che nel dicembre 2018 il è stato autorizzato dall'Unione dei Comuni della Pt_1 CP_1
al taglio di bosco ceduo semplice all'interno del terreno di sua proprietà sopra
[...]
individuato; che in conseguenza di tale autorizzazione ha stipulato con il Sig. Per_1
5 legale, rappresentante della società un contratto di CP_3 Parte_3
vendita di piante in piedi avente ad oggetto il materiale legnoso ritraibile dai tagli oggetto della anzidetta autorizzazione, stabilendo che l'acquirente avrebbe manlevato il Sig. da qualsiasi responsabilità direttamente o indirettamente Pt_1
collegata alle operazioni di taglio;
che successivamente a detto contratto è
intercorso, fra la predetta società e la Parte_3 Parte_4
, altro e diverso contratto avente ad oggetto la cessione in
[...]
subappalto del taglio boschivo sopra descritto. A fronte della ricostruzione dei fatti così offerta ha negato che in capo al ricorrente si potesse ravvisare la qualità di committente, avendo venduto al il materiale legnoso ricavabile dal Persona_2
taglio autorizzato nella sua proprietà, senza commissionare al medeismo il taglio stesso, escludendo la qualità di correo.
Ha, poi, evidenziato che essendo il mero proprietario del terreno e non avendo commissionato il taglio del bosco erroneamente o imprudentemente eseguito,
dalla società alla quale era stato venduto il bosco da tagliare, su particelle di terreno non autorizzate non si può considerare la proprietà come “cosa che servì o Pt_1
fu destinata a commettere la violazione” escludendo l'obbligazione solidale, insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, evidenziando che nel procedimento penale erano stati contestati i reati furto aggravato e violazione delle norme paesaggistiche,
di cui agli art. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p. e 181 del D.lgs 42/2004, e nei confronti del solo per il reato continuato di invasione di cui agli art. 81 e 633 c.p., senza Pt_1
alcun riferimento in relazione alle violazioni di cui alla L.R.T. n. 39/2000 e D.P.G.R.
48/R/2003, che devono dirsi norme autonome rispetto alla violazione della L.
6 42/2004 e non anche da esse dipendenti, con conseguente esclusione dell'applicazione al caso di specie della norma ex art. 24 della L.689/1981.
Ha, infatti, evidenziato che la “….connessione obiettiva tra l'ipotesi di reato
e l'illecito amministrativo determinante lo spostamento della competenza in favore del Giudice Penale, non costituendo l'accertamento di quest'ultimo l'antecedente
logico del primo: ovvero di certo il reato di furto non ha come antecedente logico la
mancata autorizzazione amministrativa, né ce l'ha l'invasione abusiva di terreni
altrui, ma neanche la mancata autorizzazione paesaggistica ai sensi della D.lgs.
42/2004, per il rilascio della quale soccorrono diverse e specifiche norme e
procedure, rispetto a quanto previsto dalla Legge Forestale Regione Toscana n.
39/2000….” (v. comparsa di costituzione).
Nel merito ha contestato che potesse ravvisarsi contraddittorietà nella motivazione avendo individuato in capo al una responsabilità quale Pt_1
trasgressore e correo ed una in solido quale proprietario ed obbligato dato che al ricorrente vengono contestate due e distinte condotte e precisamente: 1) la partecipazione al taglio abusivo in concorso con gli altri esecutori materiali (
[...]
e ; 2) la violazione degli obblighi a lui incombenti quale Per_3 Controparte_4
richiedente l'autorizzazione al taglio. Ha, quindi rilevato che il chiedendo Pt_1
l'autorizzazione al taglio si era impegnato ed obbligato a procedere alla esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono autorizzati gli interventi;
ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto dei lavori, nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata l'amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;
alla realizzazione dei lavori da effettuarsi in conformità alle disposizioni della Legge Forestale, del Regolamento
7 Forestale, dell'autorizzazione e delle eventuali prescrizioni in essa contenute e della domanda di autorizzazione richiesta. Da ciò consegue l'obbligo di vigilanza sulla esecuzione e la responsabilità in solido con il trasgressore. Per altro verso, avendo chiesto l'autorizzazione ad un taglio inferiore ai 10 ettari ha assunto in proprio l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione del taglio, non avendo indicato, avendone la possibilità e non l'obbligo, di nominare un terzo che vigilasse sulla corretta esecuzione del taglio, rendendolo correo e trasgressore in proprio.
Ha, quindi, insistito per il rigetto dell'istanza ex art. 24 L. 689/81 e del ricorso, con piena conferma della sanzione comminata.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulle istanze istruttorie oggi reiterate
Nell'introdurre il giudizio parte ricorrente ha chiesto disporsi l'acquisizione del fascicolo penale ex art. 210 c.p.c., dimenticando che il era parte di detto Pt_1
procedimento e poteva pertanto accedere agli atti ed estrarre copia di quanto ritenuto di interesse da produrre nel presente giudizio a sostegno delle proprie difese e richieste, ma discrezionalmente ha scelto di non farlo. Non solo, ma a fronte della sopravvenuta sentenza, invece di produrre le sbobinature integrali dei verbali delle udienze penali tenutesi (come produzione documentale sopravenuta e possibile in allegato alla sentenza penale depositata salvo poi verificarne nel contraddittorio delle parti l'ammissibilità, rilevanza ed utilizzabilità), ha depositato esclusivamente la sentenza in copia libera.
Da ciò discende che in assenza della prova del diniego opposto dalla cancelleria competente di rilasciare copie, che invece ben potevano essere acquisite direttamente dalla parte, risulta non accoglibile l'istanza ex art. 210 c.p.c., che va,
pertanto, rigettata.
8 Sulla applicazione della norma ex art. 24 L. 689/81
La mera lettura del capo di imputazione per cui era risultato indagato e poi rinviato a giudizio l'odierno ricorrente esclude l'applicabilità della norma richiesta.
Non può sfuggire, infatti, che al erano contestati in concorso con gli altri Pt_1
imputati il furto aggravato ed il danneggiamento di bene altrui, mentre al ricorrente sempre in concorso con un altro degli imputati era contestato di aver eseguito i tagli boschivi "non colturali", in assenza della prevista autorizzazione di cui all' art., 146
D.Lgs. 42/2004 poiché avvenuto su aree tutelate per legge e di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 4212004.
Orbene, nella fattispecie in esame nel presente contenzioso, invece, al viene contestato Pt_1
9 sanzionando il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 47bis, comma
III lett B, L.R. Toscana 39/00 e ss.m.i., art. 10, comma I, del D.P.G.R. 48/R del
8.08.2003 e ss.m.i., nonché dall'art. 82, comma I lett. D, punto 1, L.R. 39/00 e ss.m.i., ed artt. 5 e 689/81 : è di tutta evidenza come le fattispecie amministrative e quelle penali siano del tutto autonome ed indipendenti, senza che possa applicarsi la norma ex art. 24 L. 689/81.
Del resto, dalla lettura della sentenza depositata in atti emerge che per il capo
1 di imputazione (furto aggravata e danneggiamento) nei confronti del è Pt_1
stata emessa sentenza di non doversi procedere per remissione di querela;
con riferimento al capo 3 è stato dichiarato ed accertato l'assorbimento del danneggiamento nel furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'originario capo 2 dell'imputazione, stralciato all'udienza del 7 luglio 2023, con conseguente sentenza i assoluzione perché il fatto non sussiste ed in relazione al capo 4
dell'imputazione ha rilevato la sussistenza di autorizzazione per il terreno di proprietà del ricorrente, mentre in ordine ai tagli effettuati su terreni di proprietà altrui ha ritenuta non raggiunta la prova in ordine all'effettiva partecipazione al taglio da parte del con conseguente dichiarazione che il fatto non sussiste. Pt_1
Tale pronuncia, anche alla luce della motivazione, conferma l'assoluta indipendenza dei fatti contestati in sede penale da quelli oggetto della sanzione amministrativa qui impugnata.
Va, pertanto, confermato il provvedimento a suo tempo emesso di rigetto dell'istanza di riunione ex art. 24 L 689/81.
Sul merito della sanzione
10 Va evidenziato che nell'atto impugnato viene contestato al la Pt_1
difformità sostanziale del taglio rispetto a quella che era stata oggetto di autorizzazione.
Più precisamente il già nella richiesta di autorizzazione indicava la ditta Pt_1
il cui legale rappresentante è stato indicato in quale Parte_5 Persona_2
esecutrice materiale del taglio.
Va però evidenziato che sotto la sua personale penale e civile responsabilità, all'atto della domanda, ha espressamente dichiarato
A questo punto va rilevato che dalla documentazione di causa emerge pacificamente e non è circostanza contestata, ma anzi ammessa dal ricorrente, che il taglio de quo ha palesemente vietato i limiti della detta autorizzazione andando ad interessare anche aree di proprietà di terzi ed in particolar modo, per quanto qui di interesse, della Regione Toscana.
Il anche nelle note conclusive, si è difeso dicendo che siccome la Pt_1
condotta era stata oggetto di vaglio in sede penale che aveva visto l'assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste (in ordine al danneggiamento) e perché il fatto non
11 costituisce reato (in ordine al taglio non colturale in assenza di autorizzazione), di fatto detta decisione si riverbera anche nel presente giudizio comportando l'annullamento dell'atto impugnato.
L'eccezione non coglie nel segno per quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato che in relazione al capo 3 dell'imputazione il giudice penale ha ritenuto che la condotta emersa durante l'istruttoria fosse da ricondursi in quella prevista e punita dal “….furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'originario capo 2 dell'imputazione, stralciato all'udienza del 7 luglio
2023….”,da qui l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
Mentre l'assoluzione per il capo 4 si è basata sull'assunto che non avendo trovato ingresso nel processo penale la rigorosa prova in ordine alla condotta effettivamente tenuta doveva decidersi in dubio pro reo che con riferimento al proprio terreno era provvisto di regolare autorizzazione.
Appare, pertanto, evidente che la condotta oggetto del procedimento penale oltre a non coincidere esattamente con quella contestata con la sanzione amministrativa, non esonera il giudicante a verificare se sussistono i presupposti per la sanzione amministrativa irrogata a prescindere dagli esiti del procedimento penale.
A questo punto, però, va rilevato che di fatto il ricorrente sta eccependo l'esimente della buona fede avendo confidato che la persona a cui aveva di fatto ceduto e venduto il taglio del bosco eseguisse detto taglio nei limiti dell'autorizzazione ricevuta.
Fermo ciò va evidenziato che la Suprema Corte in tema di sanzioni
Amministrative ha costantemente affermato che “….Secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte (condiviso dal Collegio) per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione
12 amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, gravando su questi l'onere di provare di aver agito senza (Cass.
2406/2016, 13610/2007). 17. E' stato precisato che per ritenere sussistente la buona
fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo
dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una
determinata condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass.
14107/2003) ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria
diligenza (Cass. n. 13011/1997). 18. Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la
responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue
che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui
l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. 24803/2006) e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass.
5877/2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi
sussidio probatorio (Cass. 20219/2018, 33032/2018, 15195/2008)….” (v. da ultimo
Cass. 30869/19).
Orbene, nel presente giudizio il ricorrente non solo non ha provato, ma non ha nemmeno offerto di provare la sua buona fede limitandosi a dire di aver confidato nella condotta legittima e legale della persona a cui aveva venduto il taglio che a sua volta ha subappaltato.
Tali giustificazioni non sono sufficienti e non colgono nel segno a fronte delle espresse dichiarazioni rilasciate al momento della richiesta di autorizzazione e dell'obbligo che aveva come proprietario e custode non solo di vigilare direttamente o a mezzo di sua persona di fiducia sulle dette operazioni, ma preliminarmente di
13 delineare in maniera inequivocabile la zona soggetta a taglio, al fine di escludere qualsivoglia responsabilità per eventuali sconfinamenti.
Nessuno dei suddetti comportamenti è stato posto in essere dal ricorrente che,
pertanto, quale proprietario risponde sia in proprio, come corresponsabile, che in solido.
L'opposizione, pertanto, è infondata e deve essere disattesa e respinta con piena conferma dell'atto impugnato e delle sanzioni tutte con lo stesso comminate.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 1.701,00 per onorari ex
D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione per quanto in motivazione e per l'effetto conferma integralmente l'atto impugnato e le sanzioni tutte con lo stesso comminate;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 1.701,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione
14 della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 10 novembre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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