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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 bis e ss. c.p.c.
Nella causa civile iscritta al N. 2234 /2023 promossa da:
[...]
Parte_1
[...]
Tutte rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Carosi del Foro di Roma contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di nato il [...] ad Adria in [...], che emigrato in Persona_1
Brasile ivi contraeva matrimonio, in data 25.12.1893 con e dalla cui Persona_2 unione ebbe origine l'odierna discendenza. Il sig. mai si naturalizzava Persona_1 cittadino brasiliano.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa è stata istruita documentalmente, con integrazione nel corso del giudizio, e da ultimo riassegnata all'odierno giudicante è passata in decisione all'udienza del 09.04.2025
1 sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infatti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era dichiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello
Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più
2 cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
(in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene. Va innanzitutto osservato che l'avo nacque ad Adria (Rovigo) il Persona_1
14.03.1866 e quindi prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia (avvenuta il
22.10.1866), mentre non è possibile – sulla scorta di quanto in atti – avere contezza del fatto che comunque l'espatrio sia avvenuto in epoca successiva, talché si pone la questione in ordine alla sussistenza o meno della cittadinanza italiana in capo al medesimo.
Orbene. Al riguardo si osserva innanzitutto come, al fine di poter fondare l'esito positivo di una tale valutazione, non appaia in sé risolutore né pienamente soddisfacente il richiamo alle previsioni di cui al Codice Civile del 1865 (artt.4-15) in materia di cittadinanza e la circostanza che tali disposizioni fossero tratte dal precedente Codice
Civile del Regno di Sardegna (Statuto Albertino del 1848). Per quanto quest'ultimo riconoscesse, infatti, i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli e le relative statuizioni del Cod. Civ. del 1865 (contenute negli artt. 4-15) li riprendessero, resta da considerare che i Veneti non furono “regnicoli” quanto al Regno di Sardegna;
né comunque e soprattutto appaiono in essi rinvenibili norme da cui, direttamente o indirettamente, potersi ricavare il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a coloro che erano emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno di Italia (1861) e, nello specifico dei territori Veneti, prima dell'annessione al Regno di Italia (22.10.1866).
Del pari, non appaiono in tal senso chiarificatrici neppure la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.1.1901 – che, stante la vastità dello stesso, andava a disciplinare il fenomeno dell'emigrazione, con specifiche disposizioni in particolare in ordine all'emigrazione verso i paesi transoceanici – e successivamente la legge n. 217 del 17.5.1906.
3 Certo si dà atto, come riconosciuto anche da varia giurisprudenza di merito, di come - a fronte di un fenomeno di tale vastità - si determinò un ampio ed articolato dibattito politico, che evidentemente andò ad incidere sul riconoscimento della cittadinanza (pur solo parzialmente modificandone la disciplina).
In tale contesto si inserisce, a parere di questo giudicante, l'interpretazione delle norme che ha inteso portare al positivo riconoscimento della cittadinanza italiana anche a coloro che erano emigrati in epoca anteriore all'ingresso nel Regno d'Italia dello stato preunitario di appartenenza.
Tale orientamento è consolidato in sede amministrativa e basato sostanzialmente sulla considerazione di “non esclusione” – nel Cod. Civ. del 1865 - della fattispecie:
“ ... l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del
1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n.
555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno
D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana …” (così in “Io cittadino- Regole per la Cittadinanza,
[...]
Direzione Centrale per i diritti civili, Controparte_2 la cittadinanza e le minoranze. E negli stessi termini “Il massimario per l'ufficiale di stato civile”, ed. 2012).
Il discrimine è dunque individuato in due presupposti: (1) l'essere stato (o meno) il soggetto ancora in vita, seppur all'estero, al momento dell'ingresso dello Stato preunitario di appartenenza nel Regno d'Italia; (2) non aver a tale data (volontariamente) acquisito la cittadinanza dello stato estero.
Dovendosi condividere tale interpretazione, appare argomento in tal senso ulteriormente idoneo a fondare la valutazione positiva il principio di uguaglianza – sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana – da cui non può che ricavarsi il principio per cui per tutti gli individui nati in uno degli Stati preunitari deve essere adottata la stessa soluzione, non potendosi distinguere i nati nel Regno Sabaudo da
4 coloro che erano provenienti dagli altri regni o territori (tra cui i veneti provenienti dall'Impero Austroungarico), confluiti nel Regno di Italia in tempi diversi.
Per le ragioni esposte, si deve pertanto ritenere che nato prima Persona_1 dell'annessione del Veneto al Regno di Italia il 22 ottobre 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione.
E' altresì documentato che emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai Persona_1 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provvisorio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel territorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravvenuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della cittadinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulteriormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il
5 senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione desunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secondo la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, portando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della
Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Si rileva peraltro, nel certificato di matrimonio di con , Parte_2 Controparte_3
l'annotazione dell'intervenuta rettificazione dei dati anagrafici secondo quanto segue:
6 Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo alle ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone le discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il
Consolato Generale d'Italia di San Paolo territorialmente competente in base alle residenze per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, si trova in una situazione di gravissimo arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del
DPR n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre le ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_1
7 La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dalle ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che le medesime sono cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
(Sposata nata il [...] – Sao Parte_1 Parte_1
Paulo – Brasil e residente in [...]n 104 - São Paulo – Brasile;
nata il [...] – Sao Paulo- Parte_1
Brasil) residente in [...]de Sarzedas 377 - São Paulo - Brasile;
nata il [...] – Sao Paulo - Parte_1
Brasil), residente in [...]n 104 - São Paulo – Brasile;
sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
8 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 11 Aprile 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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