Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
ME ZI Presidente LA LO I° Referendario DO EL I° Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 23277 del registro di Segreteria, nei confronti di Banco di Napoli S.p.A. ora Banca Intesa San Paolo S.p.A. (C.F. n. 00799960158, partita IVA 11991500015), rappresentata e difesa dall’Avvocato Mario Giudice (PEC: avv.mariogiudice@pec.it) giusta procura speciale separata, in qualità di Tesoriere del Comune di Reggio Calabria
- esercizio finanziario 2015, conto giudiziale n. 34016;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12.11.2025, udita per la procura la dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per l’agente contabile e l’amministrazione.
PREMESSO
1. Con relazione di irregolarità n. 137/2022 del 18.7.2022 il Magistrato designato si chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto giudiziale n.
Sentenza n. 47/2026 34016 reso dall’agente contabile Banco di Napoli Spa per “conto del tesoriere” del Comune di Reggio Calabria - esercizio finanziario 2015.
2. Con ordinanza n. 21/2023 veniva ordinato al Comune di Reggio Calabria di trasmettere gli atti e documenti richiesti in sede istruttoria e rimettersi gli atti al magistrato istruttore per una relazione integrativa.
3. Con relazione del 24.4.2023 del Magistrato istruttore si rappresentava che il deposito tardivo della documentazione da parte dell’Amministrazione non aveva consentito il completamento della revisione del conto oggetto del giudizio (a cui sono collegati altri tre conti di servizio).
4. Con memoria di costituzione in giudizio del 4.5.2023 il Banco Intesa San Paolo S.p.a. chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere e discarico dell’agente contabile.
5. Con ordinanza a verbale del 17.5.2023 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore, per la predisposizione della relazione entro il 01/09/2023.
6. Con relazione del 31.8.2023 il magistrato istruttore rappresentava, quanto ai tassi applicati, che solo i tassi applicati nel III e IV trimestre sono al di sotto dei tassi convenzionali.
Con riferimento agli interessi liquidati, si rappresentava, pertanto, che nonostante nei primi due trimestri i tassi si fossero mantenuti più alti rispetto ai tassi convenzionali, in totale gli interessi liquidati dal tesoriere, erano inferiori rispetto a quelli calcolati al tasso convenzionale.
In conclusione, il magistrato istruttore sottoponeva al Collegio le seguenti questioni:
a) la improcedibilità del conto (per omessa sottoscrizione da parte dell’agente contabile e inesistenza di un formale provvedimento di parifica, apposta a penna dal RSF dell’ente);
b) la irregolarità del conto con riguardo per il mancato tempestivo rinnovo della convenzione;
c) lo sforamento dell’importo autorizzato (€ 58.153.089,12),
per l’utilizzo dell’anticipazione (€ 60.032.296,44) in violazione dell’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, con addebito degli interessi, per la differenza, a carico del tesoriere.
7. Con memoria del 6.10.2023 l’agente contabile, previa ricostruzione dei dati emergenti dalla documentazione in atti, insisteva per la declaratoria di regolarità ed il discarico.
8. Con sentenza-ordinanza n. 246/2023 veniva dichiarato procedibile il conto e rimessi gli atti al magistrato per l’istruzione del conto e deposito della relazione conclusiva.
9. In data 18.4.2024 veniva depositata la relazione integrativa, con la quale il Magistrato istruttore rappresentava che restavano confermate le risultanze già indicate e ad esse si aggiungevano, in ragione della documentazione depositata successivamente e delle argomentazioni difensive del tesoriere, le seguenti osservazioni:
<<1) Dal confronto tra conto originariamente depositato, conto trasmesso in risposta a istruttoria e conto depositato in allegato alle memorie depositate il 5 ottobre 2023, mentre vi è corrispondenza nel totale generale delle entrate, anche con quanto riportato nel quadro riassuntivo della gestione di cassa, di cui alla Delibera C.C. n. 29/2016, non vi è corrispondenza nel totale generale dei pagamenti.
2) In merito ai tassi applicati, confermava che “In totale gli interessi liquidati dal tesoriere, sono inferiori rispetto a quelli calcolati al tasso convenzionale”.
3) Con riguardo al superamento dell’anticipazione di tesoreria indicava che a prescindere dalla sommatoria di importi utilizzati al netto dei successivi rientri, lo stanziamento di € 75.000.000,00 (risultante dall’aumento di €
10.000.000,00 in ragione di una variazione di bilancio) e, soprattutto, l’utilizzo di € 60.032.296,44, dimostra il superamento dell’importo autorizzato, che avrebbe dovuto mantenersi entro i limiti dell’importo pari a €
58.153,089,12, seppur come saldo (massimo) tra utilizzi e successivi rientri medio tempore intervenuti.
Pertanto, sul punto, si confermava quanto già argomentato nella relazione integrativa n. 2, ove si legge che “Dal conto si evince uno stanziamento sia nella parte entrata che nella parte spesa di € 75.000.000,00 con utilizzi per €
60.032.296,44 e rimborsi per lo stesso importo. Si rileva che l’importo autorizzato con delibera ammonta ad € 58.153.089,12, pertanto l’importo utilizzato eccede l’importo deliberato (3/12 primi tre titoli entrati penultimo rendiconto approvato)”.
4) Infine, si osservava che l’invio di un nuovo conto, allegato alla memoria depositata il 5 ottobre, ha prospettato la necessità di verificare la corrispondenza tra i totali generali di questo conto con i due conti trasmessi rispettivamente il 26 luglio 2017 ed il 31 maggio 2022, in riscontro alla nota istruttoria.
Da tale verifica è emerso che mentre il totale generale delle entrate corrisponde in tutte e tre i documenti, il totale generale dei pagamenti non corrisponde a quello del conto originariamente depositato e al totale delle spese del conto trasmesso in sede di riscontro istruttorio.
Infatti, nel conto originariamente depositato, il totale generale dei pagamenti ammonta a € 438.932.201,03, in quello allegato alle memorie depositate il 5 ottobre 2023 ad € 181.648.872,46 e nel conto depositato il 31 maggio 2022 ammonta ad € 436.927.137,38 (come sul quadro finale e sulla delibera).
Incongruenze sono state rilevate, peraltro, anche nei totali generali della lista mandati depositata insieme al conto il 26 luglio 2017, rispetto al totale del conto >>.
Pertanto, considerata l’incongruenza tra i vari documenti contabili trasmessi, la mancata applicazione dei tassi convenzionali, seppur con liquidazione di interessi di importo inferiore rispetto alle condizioni pattuite, e l’utilizzo di anticipazione in eccesso rispetto all’importo autorizzato, il magistrato istruttore concludeva per l’irregolarità del conto con addebito delle somme quantificate, a titolo di interessi, sui maggiori utilizzi rispetto all’importo dell’anticipazione autorizzata con Delibera G. C. n. 9 del 22 dicembre 2014.
9. Con memoria del 23.5.2024 l’agente contabile prendeva analitica posizione sulle contestazioni mosse.
In particolare, sulla rilevata “mancata applicazione” del tasso di interessi previsto in convenzione pur dandosi atto del minor importo addebitato dalla Banca rispetto a quanto dovuto sulla base del tasso convenzionale, faceva rinvio a quanto dedotto in precedenza con la memoria del 5 ottobre 2023 ribadendo la correttezza dell’importo complessivamente addebitato all’Ente nel periodo, come interessi passivi, nella misura di euro 8.406,15: importo, come pure viene sottolineato anche in relazione conclusiva, inferiore rispetto a quello risultante dalle verifiche istruttorie condotte, di tal che il rilievo mosso – in termini di ritenuta non coincidenza del tasso applicato con quello previsto in convenzione - appare essere oggettivamente irrilevante, oltre che infondato, ai fini della valutazione della regolarità del conto.
Sul rilevato superamento del limite di anticipazione ex art. 222 TUEL fissato con la delibera autorizzativa con ritenuto maggior aggravio di oneri finanziari per l’Ente richiamava l’operatività del funzionamento “rotativo” dell’anticipazione di tesoreria e i superati principi affermati in materia da Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con decisione del 3 ottobre 2014 n.23/SEZAUT/2014/QMIG, da prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte, decisioni n. 477/2015 dell’11 settembre 2015 e 31 gennaio 2017 n. 25 e dalla giurisprudenza
(fra altre sez. giurisd. Marche n. 2/2018, Sicilia n. 665/2017, Campania sez. contr. n. 176/2014), dai quali con riferimento alla verifica del rispetto del limite di anticipazione concesso all’Ente non va fatto riferimento agli stanziamenti di entrata e di spesa ma al quantum di anticipazione effettivamente utilizzata
(e cioè il cosiddetto picco di anticipazione in un momento dato)
verificabile attraverso il confronto con l’estratto conto scalare del conto corrente sul quale l’anticipazione stessa è regolata.
Osservava che il conto sul quale detta anticipazione era regolata non ha mai presentato il saldo che si assume essere stato raggiunto (euro 60.032.296,44): il confronto va agevolmente effettuato sull’effettivo saldo debitore del conto produttivo di interessi che è riportato giornalmente nello scalare dell’estratto del conto corrente interessato.
In particolare, il c/c n. 1000/300006 interessato reca un picco di utilizzo di euro 14.130.530,33 registrato in data 24.9.2015:
la Banca, quindi, non ha mai calcolato importi per interessi su saldi superiori a quello sopra indicato o comunque su saldi diversi da quelli registrati giornalmente nell’estratto conto scalare del conto anticipazione.
E’ dunque assolutamente inconferente la conseguente (al rilievo formulato) pretesa restitutoria di una somma – quella evidenziata nella seconda relazione integrativa pari ad euro 13.909,99 – che l’Ente non ha comunque mai pagato: come evidenziato – e correttamente ritenuto nelle relazioni istruttorie
- la Banca ha addebitato solo ed esclusivamente a titolo di interessi passivi la somma di euro 8.406,15 così come maturati sui saldi giornalieri dello scalare.
10. Con ordinanza venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per completare la relazione nei termini ivi indicati.
11. Con relazione conclusiva del 7.10.2025 il Magistrato istruttore rappresentava che non vi era stato alcun addebito in via presuntiva, in quanto il riferimento prudenziale al tasso dello 0,27% era reale. L’istruttoria svolta aveva evidenziato che nonostante nei primi due trimestri i tassi si siano mantenuti più alti rispetto ai tassi convenzionali, in totale, nel corso dell’intero esercizio finanziario, gli interessi liquidati dal tesoriere sono risultati inferiori rispetto a quelli calcolati al tasso convenzionale, e nessuna richiesta di addebito è stata operata sullo specifico punto. Infatti, il tasso convenzionale applicato dal tesoriere si è mantenuto nell’intero esercizio in esame, costantemente al di sotto del tasso legale, pari allo 0,50%,
parametro di riferimento applicabile, trattandosi di pubblica amministrazione. l’applicazione di tassi convenzionali inferiori
(seppur difformi nei primi due trimestri), al tasso legale vigente nell’esercizio oggetto di esame, fanno ritenere l’opportunità di valutare la dichiarazione di irregolarità del conto ed il non discarico dell’agente contabile, senza ammanco (non può essersi verificato un ammanco da un punto di vista logico prima ancora che giuridico contabile, se i tassi applicati sono inferiori al tasso legale, parametro applicabile alla pubblica amministrazione).
12. L’Agente contabile depositava una memoria prendendo posizioni sulle contestazioni.
13. All’udienza del 12.11.2025 per la procura il pubblico ministero concludeva per l’irregolarità con ammanco.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
14. Alla luce dei numerosi elementi descritti nella parte in fatto emerge l’irregolarità del conto, in adesione alla prospettazione della relazione conclusiva, seppur senza alcun addebito ascrivibile all’agente contabile.
Infatti, come ampiamente osservato sia dal magistrato istruttore che dalla difesa nei numerosi scritti chiarificatori rispetto alle contestazioni mosse, risulta sì una errata applicazione dei tassi di interessi che, dunque, porta ad una declaratoria formaliter di irregolarità del conto, la quale tuttavia non determina alcun addebito, posto che i tassi applicati sono inferiori al tasso legale, parametro applicabile alla pubblica amministrazione.
15. Nulla per le spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23277 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’irregolarità senza ammanco;
- nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
DO EL ME ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 13/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente