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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7289 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14028/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1 GRASSI e dell'avv. Maria CHATZIKONSTANTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Viale Bianca Maria 23
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, NT P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1 e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo BIRIO GUSTAVO ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Arturo Rocco 4 CONVENUTI costituiti e nei confronti
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_3 CONVENUTI contumaci CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria azione, eccezione e difesa: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte in diritto;
in via ancora preliminare: accertare e dichiarare l'assenza di un titolo valido posto a fondamento della richiesta risarcitoria oggetto di opposizione e, per l'effetto dichiarare nulla/inesistente/prescritta la cartella di pagamento n. 06820230060913691000 e, quindi, non pagina 1 di 11 dovuta la somma ex adverso pretesa e conseguentemente dichiarare che le parti opposte non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata;
in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della validità della cartella di pagamento n. 06820230060913691000, accertare la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 280 del d.p.r. n. 115/2002, e per l'effetto dichiarare non dovuto il relativo pagamento, ovvero rideterminarne, in misura proporzionale alla propria posizione, in ragione dei reati effettivamente contestatigli, l'ammontare che il sig. sarà tenuto a corrispondere alle parti Pt_1 opposte;
in via istruttoria, disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione alle parti opposte della documentazione a corredo della pretesa liquidatoria vantata;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge oltre al 15% di spese generali.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre nei termini di legge.
Per il : NT
In via preliminare
- Dichiarare l'incompetenza funzionale in luogo della competenza della Corte di Appello Penale di Milano;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del a seguito di iscrizione a Controparte_5 ruolo da parte di;
Controparte_2
- Rigettare l'istanza di sospensione in quanto inammissibile e comunque gravemente carente degli oneri rappresentativi e dimostrativi della parte istante sulla reale sussistenza di un profilo di immediatamente percepibile apparente fondatezza dei motivi di ricorso e di elementi concretamente rappresentativi di un grave, immediato ed irrimediabile periculum in mora;
Nel merito
- Rigettare le domande di parte opponente, in quanto destituite di fondamento e condannare controparte alla refusione integrale delle spese di giudizio.
Per Controparte_2
• Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
• Rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
• In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità del motivo sub 2) del ricorso per tardività.
• Vinte le spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820230060913691000, emessa sulla base del ruolo n. 2023/006059 formato da - su incarico del - e a lui Controparte_2 Controparte_5 notificata da in data 12.12.2023, con cui gli è stato intimato il Controparte_6 pagamento di complessivi € 23.792,80, chiedendo annullarsi la cartella o, in via subordinata, rideterminarsi la somma effettivamente dovuta.
Nello specifico, è stato intimato il pagamento di tale importo a titolo di spese di giustizia maturate pagina 2 di 11 nell'ambito di un procedimento penale in cui l'odierno ricorrente era stato condannato in via definitiva con la sentenza n. 2205/2013 della Corte d'Appello di Milano.
1.1. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'assenza di un titolo esecutivo sotteso alla formazione del ruolo e all'emissione della cartella di pagamento impugnata, dal momento che nella sentenza n. 2205/2013 non sarebbe rinvenibile a suo carico alcuna statuizione di condanna alle spese di giustizia.
Il ricorrente ha, poi, eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, giacché la cartella di pagamento era stata notificata solo il 12.12.2023, allorquando il termine decennale
(decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 29.3.2013) era già ampiamente maturato, non avendo valenza di atti interruttivi né il momento in cui il ruolo era stato reso esecutivo
(da individuarsi in data 10.2.2023) né allorquando era stato consegnato all'agente della riscossione (in data 25.4.2023).
L'opponente ha, altresì, eccepito che la cartella non indicherebbe dettagliatamente le ragioni costitutive dell'ammontare della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione e sarebbe, quindi, affetta da un vizio di motivazione, non specificando le spese e la loro quantificazione.
Da ultimo, ha contestato la quantificazione e la riferibilità delle spese oggetto della cartella di Pt_1 pagamento ai reati per cui era stato condannato, che erano solo alcuni di quelli per cui era stato imputato.
2. Nonostante la ritualità delle notifiche, ed Controparte_3 [...]
non si sono costituite e vanno dichiarate Controparte_7 contumaci.
3. Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto Controparte_2 NT dell'opposizione.
Con riferimento all'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo ha precisato Controparte_2 che le spese oggetto della cartella si riferiscono all'originario procedimento penale avente r.g.n.r. n.
33634/2002 e che la statuizione di condanna, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese, in via solidale con gli altri imputati condannati, è contenuta nella sentenza n. 1939/2008 GIP del
Tribunale di Milano con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000 in concorso con , Persona_1 essendo stata stralciata la posizione dell'altro concorrente nel reato (cfr. doc. Persona_2
1 parte convenuta . Ha inoltre osservato che la statuizione inerente alle spese Controparte_2
pagina 3 di 11 processuali non è mai stata riformata nei successivi gradi del giudizio ed è divenuta irrevocabile con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del avvenuto nel 20151. Pt_1
La convenuta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, atteso che al momento della notificazione della cartella di pagamento in data 12.12.2023 non era ancora decorso il termine decennale, essendo intervenuta l'irrevocabilità della sentenza solo il 19.1.2015 (dopo il rigetto del ricorso per cassazione proposto dallo stesso . Ha altresì eccepito l'inammissibilità del vizio Pt_1 di motivazione della cartella dedotto, in quanto detta contestazione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., risulterebbe tardiva, non essendo stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Sotto il profilo della quantificazione della pretesa creditoria, ha allegato che CP_2 Controparte_2 dalla documentazione prodotta in atti si evincerebbe la riferibilità delle spese di giustizia al ricorrente: in particolare, le spese del procedimento penale sarebbero state annotate nel foglio notizie di cui all'art. 280 del T.U. 115/2002 ed imputate all'odierno opponente nella misura indicata nella partita di credito n. 1692/2023 (ossia nella misura di 1/3 con riferimento alle spese della fase delle indagini e di ½ per le spese del giudizio).
4. Si è altresì costituito il , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Controparte_5
Giudice civile in favore del Giudice penale, avendo parte ricorrente contestato non tanto la quantificazione della pretesa creditoria, bensì l'esistenza del titolo esecutivo e la sussistenza della pretesa creditoria. Ha altresì eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il ruolo era stato formato da in virtù di convenzione ministeriale. Controparte_2
Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza del ricorso, atteso che la cartella di pagamento CP_5 sarebbe stata redatta secondo il modello legislativamente previsto e conterebbe una motivazione per relationem, facendo la stessa riferimento al ruolo e alla sentenza del procedimento penale a carico del nel quale era intervenuta la statuizione di condanna ed ha contestato la genericità delle Pt_1 1 In particolare, la sentenza n. 1939/2008 è stata appellata e la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2051/2010 ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al capo d'imputazione U) (falsa fatturazione per l'annualità 2001), rideterminando la pena in anni due e confermando nel resto la sentenza n. 1939/2008 GIP del Tribunale di Milano (cfr. doc. 2 parte convenuta ). CP_2 La Corte di cassazione con sentenza n. 40559/2012 ha annullato per intervenuta prescrizione anche la condanna relativa ai capi V), W) e Z) (falsa fatturazione per le annualità 2002, 2003 e 2004) e rinviato alla Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena (cfr. doc. 3 parte convenuta ). CP_2 La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2205/2013, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 8 e giorni 12 di reclusione per il (doc. 4). Il ricorso per Cassazione, da lui promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Pt_1 Milano, è stato rigettato con sentenza n. 9851/2015, con riferimento alle statuizioni di condanna, mentre è stato accolto con nuovo rinvio alla Corte d'appello di Milano in relazione all'ordinanza di sequestro conservativo emessa nei confronti del (doc. 5). Pt_1 pagina 4 di 11 doglianze dell'opponente sottolineando, con difese del tutto sovrapponibili a quelle di CP_2
come le spese di giustizia attribuibili all'opponente fossero state calcolate pro quota, Controparte_2 come richiesto dall'art. 535 c.p.p. (nel testo risultante a seguito della riforma intervenuta nel 2009).
5. All'udienza del 3.12.2024, in assenza di istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione. In sede d'udienza la parte opponente ha rinunciato alle eccezioni di carenza del titolo esecutivo e di prescrizione del credito, mentre il ha CP_5 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta nelle forme del rito semplificato di cognizione.
6. Successivamente la causa è stata rimessa in istruttoria, onde interloquire con le parti sull'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'ente creditore in ordine alla quantificazione e alla riferibilità delle spese, alla luce della documentazione versata in atti.
Depositate memorie autorizzate sul punto dalle parti, la causa è giunta nuovamente in decisione.
7. Tanto premesso, si procede ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
7.1. Innanzitutto, è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza del giudice civile in favore del giudice penale svolta dal . NT
Come precisato dalla Corte di cassazione “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art.
615 c.p.c.” (Cass., SU penali, 29 settembre 2011 n. 491).
Tali principi sono stati ribaditi anche da più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che hanno affermato che “le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass. civ., sez. 3, 9 luglio 2020, n. 14598, Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138).
Nel caso di specie, occorre pertanto affermare la competenza del Tribunale civile a decidere la presente controversia, venendo qui in rilievo la contestazione circa la corretta quantificazione della pretesa creditoria richiesta a titolo di recupero delle spese di giustizia e non quella inerente alla sussistenza pagina 5 di 11 della condanna alle spese di giustizia penale.
Ed infatti, nel caso in esame, difetta qualsivoglia doglianza in ordine all'emissione e alla portata della condanna penale alle spese, avendo peraltro parte opponente rinunciato alla doglianza relativa alla carenza del titolo (cfr. verbale dell'udienza del 3.12.2024).
7.2. Anche l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'introduzione dell'opposizione ex art. 615, co. I,
c.p.c. nelle forme del rito semplificato di cognizione, formulata dal , va disattesa. Al riguardo CP_5
è sufficiente osservare che la circostanza che l'art. 615, co. I, c.p.c. faccia riferimento alla citazione non costituisce elemento ostativo all'introduzione del giudizio, pur sempre di cognizione, nelle forme del rito semplificato. Ad ogni modo, l'art. 281-decies, co. III, c.p.c., ha espressamente previsto la possibilità che i giudizi di opposizione preventiva di cui agli artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c. siano trattati con tale rito (avendo il d. lgs 164/2024 prevede che detta disposizione sia applicabile ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023, qual è il presente giudizio).
7.3. Parimenti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal non è meritevole CP_5 di accoglimento, atteso che, a fronte della contestazione inerente la quantificazione della pretesa creditoria e la sua pertinenza ai reati per cui è intervenuta condanna, il è il NT legittimo contraddittore rappresentando l'ente creditore titolare della pretesa sostanziale oggetto di contestazione (sul punto Cass. civ., sez. III, sent. n. 23504/2022 che ha chiarito che “l'affidamento alla società della gestione del credito avente ad oggetto spese e pene pecuniarie Controparte_2 portate da provvedimenti passati in giudicato dal 1 gennaio 2008, ovvero dal compimento degli atti della riscossione coattiva, a partire dalla formazione del titolo all'uopo necessario (l'iscrizione a ruolo) … non determina, in alcun modo, modificazione o incidenze sulla titolarità di detto credito, che resta radicato in capo al . Nella controversia in parola deve pertanto NT reputarsi correttamente instaurato il contraddittorio, risultando evocati in lite tanto il NT
, soggetto titolare del credito azionato, quanto la società (lite pendente
[...] CP_2 CP_8 divenuta ), soggetto in concreto emittente l'atto della riscossione Controparte_6
(cartella di pagamento) opposto”).
8. Disattese le eccezioni preliminari, nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si seguito si espongono.
8.1. Innanzitutto, deve ritenersi tardivamente sollevata la contestazione relativa all'asserito difetto di motivazione da cui sarebbe affetta la cartella di pagamento opposta (ciò ancorché il ricorrente deduca di non aver eccepito tale vizio, bensì la mancata esplicitazione del ragionamento e del percorso logico che ha condotto alla liquidazione della pretesa oggetto di cartella). Ed infatti, venendo in rilievo la pagina 6 di 11 contestazione del “come” dell'esecuzione (rectius della legittimità del modo col quale avviene l'esercizio dell'azione esecutiva), l'opposizione in parte qua deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, co. 1, c.p.c., rimedio per il quale la legge prevede il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto (12 dicembre 2023). Nel caso di specie detto termine risulta ampiamente spirato al momento della proposizione del ricorso (24 aprile 2024).
9 Con riferimento alla contestata quantificazione e riferibilità della pretesa sottesa alla cartella di pagamento opposta, la doglianza appare parzialmente fondata.
Come noto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di recupero delle spese di giustizia penali ha affermato che “all'imputato sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale … dal momento che l'obbligazione di pagamento delle spese processuali penali (soldale in base al testo abrogato dell'art. 535 citato e attualmente, invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell'art. 535 menzionato intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da un'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale” e, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, ha chiarito che “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità di autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate ai reati come sopra detto in rilievo; laddove, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore o dall'agente della riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, al giudice dell'opposizione esecutiva sia impossibile effettuare l'indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività … non potrà che essere accolta l'opposizione; al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e completa e il debitore opponente, ciò nondimeno, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo puntuale, oltre che fondato in diritto, l'opposizione non potrà essere accolta” (Cass., sez. III., ord. n, 14082/2023).
pagina 7 di 11 In definitiva, nei processi con pluralità di imputati e di imputazioni e che originano da procedimenti
“madre” in fase di indagini preliminari con pluralità di stralci (qual è quello in esame), le spese processuali anticipate possono essere recuperate nei confronti di quei soggetti condannati per reati la cui imputazione abbia consentito e giustificato l'anticipazione della spesa.
9.1. Ebbene, attraverso l'esame dei documenti prodotti dalle parti convenute, deve ritenersi che l'ente creditore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché la documentazione versata in atti consente di accertare la riferibilità al debitore solo di una minima parte delle spese di giustizia oggetto dell'intimazione Pt_1 di pagamento.
In particolare, a supporto della quantificazione effettuata, le parti opposte hanno depositato la partita di credito n. 1692/2023 richiamata nella cartella opposta (doc. n. 10 parti opposte), un foglio notizie di reato (doc. 11 parti opposte) e le sentenze di condanna dell'imputato (docc. 1 e 4 parte Pt_1
). NT
9.2. Sennonché, attraverso l'esame di siffatta documentazione, non risulta fornita la prova che tutte le spese siano riferibili al ricorrente Pt_1
La partita di credito fa riferimento sia al procedimento penale iscritto al RGNR n. 33634/2002, nell'ambito del quale sarebbero state sostenute le spese per le indagini preliminari - che, secondo l'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'appello di Milano, hanno interessato l'odierno opponente - , sia al giudizio di appello iscritto al RGA n. 6285/2012, nel quale sarebbero maturate le spese relative al contributo unificato dovuto, sia alla sentenza n. 2205 del 29/03/2013, in cui è stata definitivamente confermata la condanna del tra cui quella al pagamento delle spese processuali già contenuta Pt_1 nella sentenza n. 1939/2008 del GIP.
Difatti, nella partita di credito si legge testualmente: “Procedimento: n° 033634/2002 M. 21 -
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO -
006285/2012 M.
7 - REGISTRO GENERALE CORTE D''APPELLO DI MILANO”; Provvedimento: sentenza n. 2205 del 19.3.2013”. Sempre nella partita di credito nella parte relativa ad “altre annotazioni” è indicato che si recuperano per intero € 6.014,45, nella misura di 1/3 € 16.895,35, in quanto collegati alla sentenza n. 3490 del 22.9.2011, e nella misura di ½ il contributo unificato di €
1466,00.
Il foglio notizie di reato, depositato dalle parti opposte sempre a supporto della quantificazione e della riferibilità delle spese al fa invece riferimento al procedimento n. 5662/2006 ( Pt_1 Persona_2
pagina 8 di 11 + altri) (doc. 11 parti convenute). Per_2
Da ultimo, dalla lettura delle sentenze che hanno portato alla condanna dell'attore, non è possibile evincere in modo specifico quali atti di indagine siano stati compiuti e quali fonti di prova siano state utilizzate per pervenire alla condanna dell'attore.
La sentenza emessa dal Gip n. 1939/2008, con cui il è stato condannato unitamente al Pt_1 coimputato , fa riferimento al procedimento madre RGNR 33634/2002 e Persona_1 all'inizio della parte motiva dà atto genericamente della copiosa attività d'indagine che è stata effettuata ed altresì della circostanza che si giunge alla imputazione del tramite la chiamata in Pt_1 correità di un altro imputato ( , separatamente rinviato a giudizio: Persona_2
Nella sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2051/2010 viene dato atto parimenti dei numerosi faldoni del procedimento originario (RGNR 33634/2002) cui la stessa fa riferimento e che lo stesso è stato smembrato in vari rami (pagine 17 e 18 sentenza d'appello) (docc. 2 parti convenute).
In definitiva, dall'esame della documentazione versata in atti, non si comprende la riferibilità delle spese contenute nel foglio delle notizie di reato (procedimento n. 5662/2006) al dal momento Pt_1 che detto procedimento non è quello originario (avente RGNR 33634/2002), a cui fanno riferimento le sentenze menzionate, e non vi sono riferimenti a tale procedimento né nella partita di credito né nelle motivazioni delle sentenze di condanna sopra richiamate.
A ciò si aggiunga che la quantificazione delle spese nella misura di 1/3, indicata nella partita di credito, fa riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3490/2011, prodotta da
[...] in data 6.5.2025, e riguarda la posizione dell'imputato Controparte_2 Persona_2 giudicato separatamente rispetto a e , ma che come risulta dalla sentenza emessa Pt_1 Persona_1 dal Gip n. 1939/2008 era solo uno degli indagati originari.
pagina 9 di 11 In merito alle spese relative alle indagini preliminari, fermo quanto osservato in ordine al foglio notizie di reato che fa riferimento ad un procedimento penale con numero diverso, si osserva che l'importo di €
6.014,45 rappresenta un dato non intelligibile, atteso che, alla luce della documentazione in atti, non è affatto possibile comprendere quali siano le spese di indagine corrispondenti a quella somma e riferibili
“per intero” al Pt_1
Da ultimo, non è parimenti dato comprendere la riferibilità e la quantificazione indicata nella partita di credito per le spese di consulenza tecnica, indicata nella misura di 1/3 (pari ad € 16.895,35). Difatti, come già rilevato, il foglio delle notizie di reato fa riferimento ad un procedimento diverso da quello indicato nella partita di credito e, ad ogni modo, non è stato esplicitato il procedimento per addivenire a detta determinazione. Al riguardo, l'attività di consulenza tecnica ed informatica ha generato un costo complessivo pari ad € 50.422,48 (sommando tutte le voci), con la conseguenza che la misura di 1/3 conduce ad un importo comunque differente rispetto a quello indicato nella partita di credito (€
16.807,46 - € 50.422,48/3 - in luogo di € 16.895,35).
9.3. Diversamente, è possibile affermare che le spese certamente attribuibili (pro quota) al Pt_1 siano solamente quelle sostenute per il versamento del contributo unificato relativo al giudizio di appello deciso con la sentenza n. 2205/2013 (pari ad € 733,00, ossia un mezzo trattandosi di due coimputati). A dette spese, poi, vanno aggiunte ex lege quelle dovute in misura fissa in virtù del d.m. n.
124/2014 (pari ad € 150,00 per la sentenza resa a seguito del giudizio abbreviato).
9.4. Ne discende che la somma in relazione alla quale il Ministero ha fornito la prova della debenza da parte del sono pari ad € 883,00. Pt_1
10. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento notifica va annullata parzialmente per la parte eccedente l'importo di € 883,00.
11. Infine, va disattesa l'istanza istruttoria formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione relativa alla liquidazione della pretesa creditoria, essendo onere dell'ente creditore provare la corretta quantificazione.
12. In ordine alle spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese tra ricorrente,
ed vanno parzialmente compensate nella misura di NT Controparte_2 un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico del e di in CP_5 Controparte_2 via solidale tra loro.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55 del 2014, tenuto conto dei valori minimi, considerata la natura documentale della causa, e senza la fase istruttoria. pagina 10 di 11 Nulla sulle spese delle altre parti convenute, stante la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- l'annullamento parziale della cartella di pagamento n. 06820230060913691000 nella parte in cui si intima il pagamento di una somma eccedente l'importo di € 833,00;
- compensa parzialmente le spese in misura di 1/3 tra ricorrente, ed NT [...]
e condanna ed in via solidale tra Controparte_2 NT Controparte_2 loro, a pagare i restanti 2/3 che si liquidano in complessivi € 2.265,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 30/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14028/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1 GRASSI e dell'avv. Maria CHATZIKONSTANTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Viale Bianca Maria 23
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, NT P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1 e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo BIRIO GUSTAVO ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Arturo Rocco 4 CONVENUTI costituiti e nei confronti
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_3 CONVENUTI contumaci CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria azione, eccezione e difesa: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte in diritto;
in via ancora preliminare: accertare e dichiarare l'assenza di un titolo valido posto a fondamento della richiesta risarcitoria oggetto di opposizione e, per l'effetto dichiarare nulla/inesistente/prescritta la cartella di pagamento n. 06820230060913691000 e, quindi, non pagina 1 di 11 dovuta la somma ex adverso pretesa e conseguentemente dichiarare che le parti opposte non hanno diritto a procedere all'esecuzione forzata;
in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della validità della cartella di pagamento n. 06820230060913691000, accertare la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 280 del d.p.r. n. 115/2002, e per l'effetto dichiarare non dovuto il relativo pagamento, ovvero rideterminarne, in misura proporzionale alla propria posizione, in ragione dei reati effettivamente contestatigli, l'ammontare che il sig. sarà tenuto a corrispondere alle parti Pt_1 opposte;
in via istruttoria, disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione alle parti opposte della documentazione a corredo della pretesa liquidatoria vantata;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge oltre al 15% di spese generali.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre nei termini di legge.
Per il : NT
In via preliminare
- Dichiarare l'incompetenza funzionale in luogo della competenza della Corte di Appello Penale di Milano;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del a seguito di iscrizione a Controparte_5 ruolo da parte di;
Controparte_2
- Rigettare l'istanza di sospensione in quanto inammissibile e comunque gravemente carente degli oneri rappresentativi e dimostrativi della parte istante sulla reale sussistenza di un profilo di immediatamente percepibile apparente fondatezza dei motivi di ricorso e di elementi concretamente rappresentativi di un grave, immediato ed irrimediabile periculum in mora;
Nel merito
- Rigettare le domande di parte opponente, in quanto destituite di fondamento e condannare controparte alla refusione integrale delle spese di giudizio.
Per Controparte_2
• Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
• Rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
• In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità del motivo sub 2) del ricorso per tardività.
• Vinte le spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820230060913691000, emessa sulla base del ruolo n. 2023/006059 formato da - su incarico del - e a lui Controparte_2 Controparte_5 notificata da in data 12.12.2023, con cui gli è stato intimato il Controparte_6 pagamento di complessivi € 23.792,80, chiedendo annullarsi la cartella o, in via subordinata, rideterminarsi la somma effettivamente dovuta.
Nello specifico, è stato intimato il pagamento di tale importo a titolo di spese di giustizia maturate pagina 2 di 11 nell'ambito di un procedimento penale in cui l'odierno ricorrente era stato condannato in via definitiva con la sentenza n. 2205/2013 della Corte d'Appello di Milano.
1.1. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'assenza di un titolo esecutivo sotteso alla formazione del ruolo e all'emissione della cartella di pagamento impugnata, dal momento che nella sentenza n. 2205/2013 non sarebbe rinvenibile a suo carico alcuna statuizione di condanna alle spese di giustizia.
Il ricorrente ha, poi, eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, giacché la cartella di pagamento era stata notificata solo il 12.12.2023, allorquando il termine decennale
(decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 29.3.2013) era già ampiamente maturato, non avendo valenza di atti interruttivi né il momento in cui il ruolo era stato reso esecutivo
(da individuarsi in data 10.2.2023) né allorquando era stato consegnato all'agente della riscossione (in data 25.4.2023).
L'opponente ha, altresì, eccepito che la cartella non indicherebbe dettagliatamente le ragioni costitutive dell'ammontare della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione e sarebbe, quindi, affetta da un vizio di motivazione, non specificando le spese e la loro quantificazione.
Da ultimo, ha contestato la quantificazione e la riferibilità delle spese oggetto della cartella di Pt_1 pagamento ai reati per cui era stato condannato, che erano solo alcuni di quelli per cui era stato imputato.
2. Nonostante la ritualità delle notifiche, ed Controparte_3 [...]
non si sono costituite e vanno dichiarate Controparte_7 contumaci.
3. Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto Controparte_2 NT dell'opposizione.
Con riferimento all'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo ha precisato Controparte_2 che le spese oggetto della cartella si riferiscono all'originario procedimento penale avente r.g.n.r. n.
33634/2002 e che la statuizione di condanna, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese, in via solidale con gli altri imputati condannati, è contenuta nella sentenza n. 1939/2008 GIP del
Tribunale di Milano con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000 in concorso con , Persona_1 essendo stata stralciata la posizione dell'altro concorrente nel reato (cfr. doc. Persona_2
1 parte convenuta . Ha inoltre osservato che la statuizione inerente alle spese Controparte_2
pagina 3 di 11 processuali non è mai stata riformata nei successivi gradi del giudizio ed è divenuta irrevocabile con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del avvenuto nel 20151. Pt_1
La convenuta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, atteso che al momento della notificazione della cartella di pagamento in data 12.12.2023 non era ancora decorso il termine decennale, essendo intervenuta l'irrevocabilità della sentenza solo il 19.1.2015 (dopo il rigetto del ricorso per cassazione proposto dallo stesso . Ha altresì eccepito l'inammissibilità del vizio Pt_1 di motivazione della cartella dedotto, in quanto detta contestazione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., risulterebbe tardiva, non essendo stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Sotto il profilo della quantificazione della pretesa creditoria, ha allegato che CP_2 Controparte_2 dalla documentazione prodotta in atti si evincerebbe la riferibilità delle spese di giustizia al ricorrente: in particolare, le spese del procedimento penale sarebbero state annotate nel foglio notizie di cui all'art. 280 del T.U. 115/2002 ed imputate all'odierno opponente nella misura indicata nella partita di credito n. 1692/2023 (ossia nella misura di 1/3 con riferimento alle spese della fase delle indagini e di ½ per le spese del giudizio).
4. Si è altresì costituito il , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Controparte_5
Giudice civile in favore del Giudice penale, avendo parte ricorrente contestato non tanto la quantificazione della pretesa creditoria, bensì l'esistenza del titolo esecutivo e la sussistenza della pretesa creditoria. Ha altresì eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il ruolo era stato formato da in virtù di convenzione ministeriale. Controparte_2
Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza del ricorso, atteso che la cartella di pagamento CP_5 sarebbe stata redatta secondo il modello legislativamente previsto e conterebbe una motivazione per relationem, facendo la stessa riferimento al ruolo e alla sentenza del procedimento penale a carico del nel quale era intervenuta la statuizione di condanna ed ha contestato la genericità delle Pt_1 1 In particolare, la sentenza n. 1939/2008 è stata appellata e la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2051/2010 ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al capo d'imputazione U) (falsa fatturazione per l'annualità 2001), rideterminando la pena in anni due e confermando nel resto la sentenza n. 1939/2008 GIP del Tribunale di Milano (cfr. doc. 2 parte convenuta ). CP_2 La Corte di cassazione con sentenza n. 40559/2012 ha annullato per intervenuta prescrizione anche la condanna relativa ai capi V), W) e Z) (falsa fatturazione per le annualità 2002, 2003 e 2004) e rinviato alla Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena (cfr. doc. 3 parte convenuta ). CP_2 La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2205/2013, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 8 e giorni 12 di reclusione per il (doc. 4). Il ricorso per Cassazione, da lui promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Pt_1 Milano, è stato rigettato con sentenza n. 9851/2015, con riferimento alle statuizioni di condanna, mentre è stato accolto con nuovo rinvio alla Corte d'appello di Milano in relazione all'ordinanza di sequestro conservativo emessa nei confronti del (doc. 5). Pt_1 pagina 4 di 11 doglianze dell'opponente sottolineando, con difese del tutto sovrapponibili a quelle di CP_2
come le spese di giustizia attribuibili all'opponente fossero state calcolate pro quota, Controparte_2 come richiesto dall'art. 535 c.p.p. (nel testo risultante a seguito della riforma intervenuta nel 2009).
5. All'udienza del 3.12.2024, in assenza di istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione. In sede d'udienza la parte opponente ha rinunciato alle eccezioni di carenza del titolo esecutivo e di prescrizione del credito, mentre il ha CP_5 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta nelle forme del rito semplificato di cognizione.
6. Successivamente la causa è stata rimessa in istruttoria, onde interloquire con le parti sull'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'ente creditore in ordine alla quantificazione e alla riferibilità delle spese, alla luce della documentazione versata in atti.
Depositate memorie autorizzate sul punto dalle parti, la causa è giunta nuovamente in decisione.
7. Tanto premesso, si procede ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
7.1. Innanzitutto, è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza del giudice civile in favore del giudice penale svolta dal . NT
Come precisato dalla Corte di cassazione “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art.
615 c.p.c.” (Cass., SU penali, 29 settembre 2011 n. 491).
Tali principi sono stati ribaditi anche da più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che hanno affermato che “le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva” (Cass. civ., sez. 3, 9 luglio 2020, n. 14598, Cass. civ., sez. 3, 19 dicembre 2022 n.37138).
Nel caso di specie, occorre pertanto affermare la competenza del Tribunale civile a decidere la presente controversia, venendo qui in rilievo la contestazione circa la corretta quantificazione della pretesa creditoria richiesta a titolo di recupero delle spese di giustizia e non quella inerente alla sussistenza pagina 5 di 11 della condanna alle spese di giustizia penale.
Ed infatti, nel caso in esame, difetta qualsivoglia doglianza in ordine all'emissione e alla portata della condanna penale alle spese, avendo peraltro parte opponente rinunciato alla doglianza relativa alla carenza del titolo (cfr. verbale dell'udienza del 3.12.2024).
7.2. Anche l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'introduzione dell'opposizione ex art. 615, co. I,
c.p.c. nelle forme del rito semplificato di cognizione, formulata dal , va disattesa. Al riguardo CP_5
è sufficiente osservare che la circostanza che l'art. 615, co. I, c.p.c. faccia riferimento alla citazione non costituisce elemento ostativo all'introduzione del giudizio, pur sempre di cognizione, nelle forme del rito semplificato. Ad ogni modo, l'art. 281-decies, co. III, c.p.c., ha espressamente previsto la possibilità che i giudizi di opposizione preventiva di cui agli artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c. siano trattati con tale rito (avendo il d. lgs 164/2024 prevede che detta disposizione sia applicabile ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023, qual è il presente giudizio).
7.3. Parimenti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal non è meritevole CP_5 di accoglimento, atteso che, a fronte della contestazione inerente la quantificazione della pretesa creditoria e la sua pertinenza ai reati per cui è intervenuta condanna, il è il NT legittimo contraddittore rappresentando l'ente creditore titolare della pretesa sostanziale oggetto di contestazione (sul punto Cass. civ., sez. III, sent. n. 23504/2022 che ha chiarito che “l'affidamento alla società della gestione del credito avente ad oggetto spese e pene pecuniarie Controparte_2 portate da provvedimenti passati in giudicato dal 1 gennaio 2008, ovvero dal compimento degli atti della riscossione coattiva, a partire dalla formazione del titolo all'uopo necessario (l'iscrizione a ruolo) … non determina, in alcun modo, modificazione o incidenze sulla titolarità di detto credito, che resta radicato in capo al . Nella controversia in parola deve pertanto NT reputarsi correttamente instaurato il contraddittorio, risultando evocati in lite tanto il NT
, soggetto titolare del credito azionato, quanto la società (lite pendente
[...] CP_2 CP_8 divenuta ), soggetto in concreto emittente l'atto della riscossione Controparte_6
(cartella di pagamento) opposto”).
8. Disattese le eccezioni preliminari, nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si seguito si espongono.
8.1. Innanzitutto, deve ritenersi tardivamente sollevata la contestazione relativa all'asserito difetto di motivazione da cui sarebbe affetta la cartella di pagamento opposta (ciò ancorché il ricorrente deduca di non aver eccepito tale vizio, bensì la mancata esplicitazione del ragionamento e del percorso logico che ha condotto alla liquidazione della pretesa oggetto di cartella). Ed infatti, venendo in rilievo la pagina 6 di 11 contestazione del “come” dell'esecuzione (rectius della legittimità del modo col quale avviene l'esercizio dell'azione esecutiva), l'opposizione in parte qua deve essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, co. 1, c.p.c., rimedio per il quale la legge prevede il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto (12 dicembre 2023). Nel caso di specie detto termine risulta ampiamente spirato al momento della proposizione del ricorso (24 aprile 2024).
9 Con riferimento alla contestata quantificazione e riferibilità della pretesa sottesa alla cartella di pagamento opposta, la doglianza appare parzialmente fondata.
Come noto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di recupero delle spese di giustizia penali ha affermato che “all'imputato sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale … dal momento che l'obbligazione di pagamento delle spese processuali penali (soldale in base al testo abrogato dell'art. 535 citato e attualmente, invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell'art. 535 menzionato intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da un'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale” e, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, ha chiarito che “nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità di autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate ai reati come sopra detto in rilievo; laddove, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore o dall'agente della riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, al giudice dell'opposizione esecutiva sia impossibile effettuare l'indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività … non potrà che essere accolta l'opposizione; al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e completa e il debitore opponente, ciò nondimeno, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo puntuale, oltre che fondato in diritto, l'opposizione non potrà essere accolta” (Cass., sez. III., ord. n, 14082/2023).
pagina 7 di 11 In definitiva, nei processi con pluralità di imputati e di imputazioni e che originano da procedimenti
“madre” in fase di indagini preliminari con pluralità di stralci (qual è quello in esame), le spese processuali anticipate possono essere recuperate nei confronti di quei soggetti condannati per reati la cui imputazione abbia consentito e giustificato l'anticipazione della spesa.
9.1. Ebbene, attraverso l'esame dei documenti prodotti dalle parti convenute, deve ritenersi che l'ente creditore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché la documentazione versata in atti consente di accertare la riferibilità al debitore solo di una minima parte delle spese di giustizia oggetto dell'intimazione Pt_1 di pagamento.
In particolare, a supporto della quantificazione effettuata, le parti opposte hanno depositato la partita di credito n. 1692/2023 richiamata nella cartella opposta (doc. n. 10 parti opposte), un foglio notizie di reato (doc. 11 parti opposte) e le sentenze di condanna dell'imputato (docc. 1 e 4 parte Pt_1
). NT
9.2. Sennonché, attraverso l'esame di siffatta documentazione, non risulta fornita la prova che tutte le spese siano riferibili al ricorrente Pt_1
La partita di credito fa riferimento sia al procedimento penale iscritto al RGNR n. 33634/2002, nell'ambito del quale sarebbero state sostenute le spese per le indagini preliminari - che, secondo l'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'appello di Milano, hanno interessato l'odierno opponente - , sia al giudizio di appello iscritto al RGA n. 6285/2012, nel quale sarebbero maturate le spese relative al contributo unificato dovuto, sia alla sentenza n. 2205 del 29/03/2013, in cui è stata definitivamente confermata la condanna del tra cui quella al pagamento delle spese processuali già contenuta Pt_1 nella sentenza n. 1939/2008 del GIP.
Difatti, nella partita di credito si legge testualmente: “Procedimento: n° 033634/2002 M. 21 -
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO -
006285/2012 M.
7 - REGISTRO GENERALE CORTE D''APPELLO DI MILANO”; Provvedimento: sentenza n. 2205 del 19.3.2013”. Sempre nella partita di credito nella parte relativa ad “altre annotazioni” è indicato che si recuperano per intero € 6.014,45, nella misura di 1/3 € 16.895,35, in quanto collegati alla sentenza n. 3490 del 22.9.2011, e nella misura di ½ il contributo unificato di €
1466,00.
Il foglio notizie di reato, depositato dalle parti opposte sempre a supporto della quantificazione e della riferibilità delle spese al fa invece riferimento al procedimento n. 5662/2006 ( Pt_1 Persona_2
pagina 8 di 11 + altri) (doc. 11 parti convenute). Per_2
Da ultimo, dalla lettura delle sentenze che hanno portato alla condanna dell'attore, non è possibile evincere in modo specifico quali atti di indagine siano stati compiuti e quali fonti di prova siano state utilizzate per pervenire alla condanna dell'attore.
La sentenza emessa dal Gip n. 1939/2008, con cui il è stato condannato unitamente al Pt_1 coimputato , fa riferimento al procedimento madre RGNR 33634/2002 e Persona_1 all'inizio della parte motiva dà atto genericamente della copiosa attività d'indagine che è stata effettuata ed altresì della circostanza che si giunge alla imputazione del tramite la chiamata in Pt_1 correità di un altro imputato ( , separatamente rinviato a giudizio: Persona_2
Nella sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2051/2010 viene dato atto parimenti dei numerosi faldoni del procedimento originario (RGNR 33634/2002) cui la stessa fa riferimento e che lo stesso è stato smembrato in vari rami (pagine 17 e 18 sentenza d'appello) (docc. 2 parti convenute).
In definitiva, dall'esame della documentazione versata in atti, non si comprende la riferibilità delle spese contenute nel foglio delle notizie di reato (procedimento n. 5662/2006) al dal momento Pt_1 che detto procedimento non è quello originario (avente RGNR 33634/2002), a cui fanno riferimento le sentenze menzionate, e non vi sono riferimenti a tale procedimento né nella partita di credito né nelle motivazioni delle sentenze di condanna sopra richiamate.
A ciò si aggiunga che la quantificazione delle spese nella misura di 1/3, indicata nella partita di credito, fa riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3490/2011, prodotta da
[...] in data 6.5.2025, e riguarda la posizione dell'imputato Controparte_2 Persona_2 giudicato separatamente rispetto a e , ma che come risulta dalla sentenza emessa Pt_1 Persona_1 dal Gip n. 1939/2008 era solo uno degli indagati originari.
pagina 9 di 11 In merito alle spese relative alle indagini preliminari, fermo quanto osservato in ordine al foglio notizie di reato che fa riferimento ad un procedimento penale con numero diverso, si osserva che l'importo di €
6.014,45 rappresenta un dato non intelligibile, atteso che, alla luce della documentazione in atti, non è affatto possibile comprendere quali siano le spese di indagine corrispondenti a quella somma e riferibili
“per intero” al Pt_1
Da ultimo, non è parimenti dato comprendere la riferibilità e la quantificazione indicata nella partita di credito per le spese di consulenza tecnica, indicata nella misura di 1/3 (pari ad € 16.895,35). Difatti, come già rilevato, il foglio delle notizie di reato fa riferimento ad un procedimento diverso da quello indicato nella partita di credito e, ad ogni modo, non è stato esplicitato il procedimento per addivenire a detta determinazione. Al riguardo, l'attività di consulenza tecnica ed informatica ha generato un costo complessivo pari ad € 50.422,48 (sommando tutte le voci), con la conseguenza che la misura di 1/3 conduce ad un importo comunque differente rispetto a quello indicato nella partita di credito (€
16.807,46 - € 50.422,48/3 - in luogo di € 16.895,35).
9.3. Diversamente, è possibile affermare che le spese certamente attribuibili (pro quota) al Pt_1 siano solamente quelle sostenute per il versamento del contributo unificato relativo al giudizio di appello deciso con la sentenza n. 2205/2013 (pari ad € 733,00, ossia un mezzo trattandosi di due coimputati). A dette spese, poi, vanno aggiunte ex lege quelle dovute in misura fissa in virtù del d.m. n.
124/2014 (pari ad € 150,00 per la sentenza resa a seguito del giudizio abbreviato).
9.4. Ne discende che la somma in relazione alla quale il Ministero ha fornito la prova della debenza da parte del sono pari ad € 883,00. Pt_1
10. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento notifica va annullata parzialmente per la parte eccedente l'importo di € 883,00.
11. Infine, va disattesa l'istanza istruttoria formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione relativa alla liquidazione della pretesa creditoria, essendo onere dell'ente creditore provare la corretta quantificazione.
12. In ordine alle spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese tra ricorrente,
ed vanno parzialmente compensate nella misura di NT Controparte_2 un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico del e di in CP_5 Controparte_2 via solidale tra loro.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55 del 2014, tenuto conto dei valori minimi, considerata la natura documentale della causa, e senza la fase istruttoria. pagina 10 di 11 Nulla sulle spese delle altre parti convenute, stante la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- l'annullamento parziale della cartella di pagamento n. 06820230060913691000 nella parte in cui si intima il pagamento di una somma eccedente l'importo di € 833,00;
- compensa parzialmente le spese in misura di 1/3 tra ricorrente, ed NT [...]
e condanna ed in via solidale tra Controparte_2 NT Controparte_2 loro, a pagare i restanti 2/3 che si liquidano in complessivi € 2.265,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 30/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 11 di 11