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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 39/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BRUNICELLA FRANCESCO Parte_1
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GAGLIARDI CARLO CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale- risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbale del 11.3.2025: L'avv Cuturello insiste sulla ctu tecno modale già richiesta;
in caso di rigetto chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
l'avv. Noia contesta le risultanze della ctu e si riporta alle note depositate dal proprio ctp;
precisa come in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale gli odierni convenuti al fine di sentire accertare e dichiarare la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non da egli subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il
11.10.2020, previo accertamento della responsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_2 sinistro;
con condanna delle parti convenute al pagamento in solido tra loro delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.
Con comparsa del 17.05.2022, si costituiva la sollevando, preliminarmente, questione di Controparte_1 improcedibilità per mancanza di valido esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132; sempre in via preliminare, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare la nullità pagina 1 di 6 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., contestando la genericità e indeterminatezza di petitum e causa petendi;
nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che carente da un punto di vista probatorio ed eccessiva nel quantum;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la domanda, detraendo quanto già corrisposto in sede stragiudiziale;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 04.05.2022, il G.I., rilevando l'erronea assegnazione della causa, trasmetteva gli atti del fascicolo al Presidente di Sezione in quanto materia rientrante tra quelle di competenza tabellare della II sezione Civile.
Con provvedimento del 20.05.2022, alla prima udienza di trattazione del 04.10.2022, il Giudice designato dichiarava la contumacia del convenuto , previo accertamento della regolare citazione in Controparte_2 giudizio. Nella stessa udienza il GI si pronunciava sulle eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1 ritenendo priva di rilievo quella relativa alla nullità della citazione, rinviando alla decisione sul merito la questione di improcedibilità per mancato esperimento nei modi di legge dell'invito alla stipulazione di negoziazione assistita.
La causa veniva istruita con CTU medico-legale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda va accolta.
-Sull'eccezione di mancata sottoscrizione dell'invito a stipulare convenzione negoziazione assistita.
Parte convenuta eccepisce che l'attore non ha provveduto ad invitare correttamente l'odierna convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132 posto che nella comunicazione non vi è apposta alcuna sottoscrizione da parte dell'attore, Sig.
[...]
(doc. 2). Parte_1
L'eccezione è infondata.
Ed invero, l'istituto introdotto con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv., convertito, modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede, dopo la prima fase di avvio con la notifica dell'invito da parte dell'avvocato, la sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione).
L'invito alla negoziazione assistita si sostanzia appunto in un invito a voler aderire, al fine di raggiungere un accordo e stipulare la “convenzione” ove è necessaria la presenza delle parti per la sottoscrizione della convenzione di negoziazione. pagina 2 di 6 Come già evidenziato in ordinanza del 4.10.2022, l'invito ai sensi dell'art. 3 del decreto 132/2014 dev'essere formulato tramite l'avvocato e la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 n.6 riguarda la sottoscrizione della convenzione e non dell'invito.
-Va parimenti disattesa l'eccezione di indeterminatezza della domanda ex art. 164 cpc.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. 11751/2013). Nel caso in esame, le indicazioni contenute nell'atto di citazione e i documenti ad esso allegati, appaiono sufficientemente determinato al fine di qualificare la domanda da parte di codesto giudicante e di attivare una compiuta tesi difensiva contraria.
Nel merito.
L'attore espone che in data 11.10.2020 si trovava in sella alla sua bicicletta in direzione Taverna di Montalto
Uffugo – San Benedetto Ullano (CS), giunto ad un incrocio, veniva tamponato dall'autovettura Fiat Uno, tg. BH 898 VJ condotta dal proprietario, Sig. , proveniente dallo stesso senso di mancia, Controparte_2 il quale non si avvedeva della presenza del ciclista e lo investiva.
L'attore dapprima veniva sobbalzato in aria, poi urtava contro l'auto del convenuto e ricadeva sul manto stradale.
In conseguenza del tamponamento l'attore riportava lesioni personali in relazione ai quali, in via stragiudiziale, ha ottenuto la somma di € 9.150,00 da trattenuta a titolo di acconto. Controparte_3
Orbene, dalle risultanze istruttorie può dirsi sufficientemente provata la domanda.
Parte attrice produce verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto (all. n. 8), documentazione fotografica attestante l'uso del caso protettivo (all. n. 6), perizia di parte sulla dinamica dell'evento (all. n. 1) oltre a consulenza medico legale (all. n. 3).
Nella relazione dei carabinieri si osserva come i CC di Rende intervenuti sul posto hanno relazionato di aver riscontrato una traccia di frenata di 14 mt lasciata a terra dagli pneumatici sinistri.
Dalle foto emerge che lo stesso veicolo si trovava a cavallo della striscia di mezzeria quindi in fase di sorpasso e che lo pneumatico posteriore della bicicletta ha riportati danni. pagina 3 di 6 Parte convenuta contumace, pur ricevendo notifica dell'ordinanza ammissiva, non si presentava a rendere in giudizio il deferito interrogatorio formale, condotta che, nel complesso delle risultanze istruttorie descritte, porta a ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio, inerenti la dinamica del sinistro (art. 232 cpc) sopra descritta.
Parte convenuta opera una ricostruzione dei fatti improvata, priva di ogni riscontro probatorio oltre che non verosimibile perché presuppone che l'attore abbia effettuato un improvviso cambio di direzione mentre risulta che procedeva nella sua corsia di marcia e che l'urto avveniva sulla ruota posteriore.
La consulenza medico-legale espletata ha confermato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate in quanto in diretto rapporto di causalità con l'incidente descritto.
L'attore ha riportato: “Contusione della corteccia cerebrale senza menzione di ferita intracranica, senza perdita di coscienza. Distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba. Ferita dell'orecchio esterno, sito non specificato, con complicazioni”.
Ciò posto occorre individuare e quantificare i danni alla persona attrice sofferti in occasione del sinistro oggetto di causa.
Il danno biologico residuato è stato stimato dal CTU, con valutazione che appare conforme ai barémes normalmente in uso in materia di responsabilità civile oltre che immune da qualsiasi censura di ordine logico, nella misura del 12%.
Il CTU, inoltre, ha ritenuto causalmente riconducibile al sinistro, sempre con valutazione immune da qualsiasi censura, un danno da inabilità temporaneo così individuabile: gg.10 ITP al 75%. gg .15 ITP al 50% gg. 30 ITP al 25%. gg. 18.
Le spese mediche sono stati ritenute congrue nella misura di € 850,00.
Quanto alle modalità di liquidazione del danno alla salute, trattandosi di lesioni macropermanenti, va fatta applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che, come riconosciuto anche dalla Suprema
Corte (Cass. 8532/2020; Cass. 17018/2018) sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Tenendosi conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro in data 11.10.2020 nato
8.2.1971 (49 anni), il danno può essere così quantificato all'attualità: punto base biologico € 2.851,87,
Incremento per sofferenza soggettiva (*28%) € 798,52, Punto base I.T.T. € 115,00, Danno biologico risarcibile € 26.009,00. Danno non patrimoniale risarcibile € 33.292,00. Invalidità temporanea totale €
1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 517,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.686,25.
pagina 4 di 6 Può riconoscersi, infine, un danno patrimoniale per spese mediche pari a euro € 850,00, corrispondenti alle spese documentate e ritenute dal CTU, in risposta al relativo quesito, congrue e pertinenti rispetto alla patologia causalmente riconducibile al sinistro.
Per un totale complessivo di € 38.828,25.
Quanto al danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020).
Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass.
29206/2019) per come dedotto nel caso di specie.
È pacifico che la compagnia assicurativa ha corrisposto all'attrice la somma di € 9.150,00 già trattenuta in acconto del maggior danno.
Qualora prima della liquidazione definitiva, il responsabile versa una acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso una operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione)per poi detrarre l'acconto dal credito e infine calcolando gli interessi compensativi, finalizzati a risarcire il danno da ritardo, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cass 6374/14).
Residua un credito dell'attore di € 29.678,25 al cui pagamento in solido devono essere condannati i convenuti.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e poi annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Con riferimento al danno patrimoniale richiesto da parte attrice, non può ritenersi raggiunta la prova.
Per costante insegnamento giurisprudenziale, in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o pagina 5 di 6 motoveicolo, nel caso di specie per danno alla bicicletta, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce infatti un mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria (cfr., ex pluribus, Trib. Roma, sent. n. 19631/2019).
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n 147/22 sul valore del decisum per la fase studio, introduttivo, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 29.678,25 , già detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi come in parte motiva;
-Condanna la parte convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_4 che si liquidano in € 543 per spese ed € 7.616 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'Avv. Francesco Brunicella.
Cosenza, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 39/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BRUNICELLA FRANCESCO Parte_1
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GAGLIARDI CARLO CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale- risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbale del 11.3.2025: L'avv Cuturello insiste sulla ctu tecno modale già richiesta;
in caso di rigetto chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
l'avv. Noia contesta le risultanze della ctu e si riporta alle note depositate dal proprio ctp;
precisa come in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale gli odierni convenuti al fine di sentire accertare e dichiarare la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non da egli subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il
11.10.2020, previo accertamento della responsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_2 sinistro;
con condanna delle parti convenute al pagamento in solido tra loro delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.
Con comparsa del 17.05.2022, si costituiva la sollevando, preliminarmente, questione di Controparte_1 improcedibilità per mancanza di valido esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132; sempre in via preliminare, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare la nullità pagina 1 di 6 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., contestando la genericità e indeterminatezza di petitum e causa petendi;
nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che carente da un punto di vista probatorio ed eccessiva nel quantum;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la domanda, detraendo quanto già corrisposto in sede stragiudiziale;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 04.05.2022, il G.I., rilevando l'erronea assegnazione della causa, trasmetteva gli atti del fascicolo al Presidente di Sezione in quanto materia rientrante tra quelle di competenza tabellare della II sezione Civile.
Con provvedimento del 20.05.2022, alla prima udienza di trattazione del 04.10.2022, il Giudice designato dichiarava la contumacia del convenuto , previo accertamento della regolare citazione in Controparte_2 giudizio. Nella stessa udienza il GI si pronunciava sulle eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1 ritenendo priva di rilievo quella relativa alla nullità della citazione, rinviando alla decisione sul merito la questione di improcedibilità per mancato esperimento nei modi di legge dell'invito alla stipulazione di negoziazione assistita.
La causa veniva istruita con CTU medico-legale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda va accolta.
-Sull'eccezione di mancata sottoscrizione dell'invito a stipulare convenzione negoziazione assistita.
Parte convenuta eccepisce che l'attore non ha provveduto ad invitare correttamente l'odierna convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132 posto che nella comunicazione non vi è apposta alcuna sottoscrizione da parte dell'attore, Sig.
[...]
(doc. 2). Parte_1
L'eccezione è infondata.
Ed invero, l'istituto introdotto con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv., convertito, modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede, dopo la prima fase di avvio con la notifica dell'invito da parte dell'avvocato, la sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione).
L'invito alla negoziazione assistita si sostanzia appunto in un invito a voler aderire, al fine di raggiungere un accordo e stipulare la “convenzione” ove è necessaria la presenza delle parti per la sottoscrizione della convenzione di negoziazione. pagina 2 di 6 Come già evidenziato in ordinanza del 4.10.2022, l'invito ai sensi dell'art. 3 del decreto 132/2014 dev'essere formulato tramite l'avvocato e la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 n.6 riguarda la sottoscrizione della convenzione e non dell'invito.
-Va parimenti disattesa l'eccezione di indeterminatezza della domanda ex art. 164 cpc.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. 11751/2013). Nel caso in esame, le indicazioni contenute nell'atto di citazione e i documenti ad esso allegati, appaiono sufficientemente determinato al fine di qualificare la domanda da parte di codesto giudicante e di attivare una compiuta tesi difensiva contraria.
Nel merito.
L'attore espone che in data 11.10.2020 si trovava in sella alla sua bicicletta in direzione Taverna di Montalto
Uffugo – San Benedetto Ullano (CS), giunto ad un incrocio, veniva tamponato dall'autovettura Fiat Uno, tg. BH 898 VJ condotta dal proprietario, Sig. , proveniente dallo stesso senso di mancia, Controparte_2 il quale non si avvedeva della presenza del ciclista e lo investiva.
L'attore dapprima veniva sobbalzato in aria, poi urtava contro l'auto del convenuto e ricadeva sul manto stradale.
In conseguenza del tamponamento l'attore riportava lesioni personali in relazione ai quali, in via stragiudiziale, ha ottenuto la somma di € 9.150,00 da trattenuta a titolo di acconto. Controparte_3
Orbene, dalle risultanze istruttorie può dirsi sufficientemente provata la domanda.
Parte attrice produce verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto (all. n. 8), documentazione fotografica attestante l'uso del caso protettivo (all. n. 6), perizia di parte sulla dinamica dell'evento (all. n. 1) oltre a consulenza medico legale (all. n. 3).
Nella relazione dei carabinieri si osserva come i CC di Rende intervenuti sul posto hanno relazionato di aver riscontrato una traccia di frenata di 14 mt lasciata a terra dagli pneumatici sinistri.
Dalle foto emerge che lo stesso veicolo si trovava a cavallo della striscia di mezzeria quindi in fase di sorpasso e che lo pneumatico posteriore della bicicletta ha riportati danni. pagina 3 di 6 Parte convenuta contumace, pur ricevendo notifica dell'ordinanza ammissiva, non si presentava a rendere in giudizio il deferito interrogatorio formale, condotta che, nel complesso delle risultanze istruttorie descritte, porta a ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio, inerenti la dinamica del sinistro (art. 232 cpc) sopra descritta.
Parte convenuta opera una ricostruzione dei fatti improvata, priva di ogni riscontro probatorio oltre che non verosimibile perché presuppone che l'attore abbia effettuato un improvviso cambio di direzione mentre risulta che procedeva nella sua corsia di marcia e che l'urto avveniva sulla ruota posteriore.
La consulenza medico-legale espletata ha confermato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate in quanto in diretto rapporto di causalità con l'incidente descritto.
L'attore ha riportato: “Contusione della corteccia cerebrale senza menzione di ferita intracranica, senza perdita di coscienza. Distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba. Ferita dell'orecchio esterno, sito non specificato, con complicazioni”.
Ciò posto occorre individuare e quantificare i danni alla persona attrice sofferti in occasione del sinistro oggetto di causa.
Il danno biologico residuato è stato stimato dal CTU, con valutazione che appare conforme ai barémes normalmente in uso in materia di responsabilità civile oltre che immune da qualsiasi censura di ordine logico, nella misura del 12%.
Il CTU, inoltre, ha ritenuto causalmente riconducibile al sinistro, sempre con valutazione immune da qualsiasi censura, un danno da inabilità temporaneo così individuabile: gg.10 ITP al 75%. gg .15 ITP al 50% gg. 30 ITP al 25%. gg. 18.
Le spese mediche sono stati ritenute congrue nella misura di € 850,00.
Quanto alle modalità di liquidazione del danno alla salute, trattandosi di lesioni macropermanenti, va fatta applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che, come riconosciuto anche dalla Suprema
Corte (Cass. 8532/2020; Cass. 17018/2018) sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Tenendosi conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro in data 11.10.2020 nato
8.2.1971 (49 anni), il danno può essere così quantificato all'attualità: punto base biologico € 2.851,87,
Incremento per sofferenza soggettiva (*28%) € 798,52, Punto base I.T.T. € 115,00, Danno biologico risarcibile € 26.009,00. Danno non patrimoniale risarcibile € 33.292,00. Invalidità temporanea totale €
1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 517,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.686,25.
pagina 4 di 6 Può riconoscersi, infine, un danno patrimoniale per spese mediche pari a euro € 850,00, corrispondenti alle spese documentate e ritenute dal CTU, in risposta al relativo quesito, congrue e pertinenti rispetto alla patologia causalmente riconducibile al sinistro.
Per un totale complessivo di € 38.828,25.
Quanto al danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020).
Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass.
29206/2019) per come dedotto nel caso di specie.
È pacifico che la compagnia assicurativa ha corrisposto all'attrice la somma di € 9.150,00 già trattenuta in acconto del maggior danno.
Qualora prima della liquidazione definitiva, il responsabile versa una acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso una operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione)per poi detrarre l'acconto dal credito e infine calcolando gli interessi compensativi, finalizzati a risarcire il danno da ritardo, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cass 6374/14).
Residua un credito dell'attore di € 29.678,25 al cui pagamento in solido devono essere condannati i convenuti.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e poi annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Con riferimento al danno patrimoniale richiesto da parte attrice, non può ritenersi raggiunta la prova.
Per costante insegnamento giurisprudenziale, in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o pagina 5 di 6 motoveicolo, nel caso di specie per danno alla bicicletta, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce infatti un mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria (cfr., ex pluribus, Trib. Roma, sent. n. 19631/2019).
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n 147/22 sul valore del decisum per la fase studio, introduttivo, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 29.678,25 , già detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi come in parte motiva;
-Condanna la parte convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_4 che si liquidano in € 543 per spese ed € 7.616 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'Avv. Francesco Brunicella.
Cosenza, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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