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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2024, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6893 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, passata in decisione all'udienza cartolare del 9 luglio 2024 e vertente tra
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. GANINI CARLO
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. n. Parte_2
270/1999, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per sentirla condannare, Parte_1 in relazione al contratto di appalto del 5.10.1993 rep. n. 21.629 intercorso tra (cui poi era CP_2 subentrata quale cessionaria del ramo d'azienda) e l'allora ente pubblico avente Parte_2 Pt_1 ad oggetto i lavori di completamento per la eliminazione di intersezioni a raso sulla S.S. 131 – svincolo di Muros – II Lotto, al pagamento della somma di € 98.957,75 (pari a £. 191.608.924), oltre accessori, in accoglimento della riserva n. 5, iscritta nella corrispondenza e in calce ai documenti contabili dell'appalto, concernente il ripianamento dei maggiori oneri e danni subiti dall'appaltatore per l'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. A sostegno della domanda deduceva che, durante l'esecuzione del contratto, si erano manifestate numerose problematiche, non imputabili all'impresa appaltatrice ma alla committente (in particolare, carenze del progetto posto a base di gara, che avevano reso necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva), le quali avevano ostacolato l'ordinario svolgimento dei lavori e ne avevano determinato la sospensione, con conseguente slittamento dei tempi di completamento delle opere e aumento dei costi causato dal notevole e imprevedibile incremento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi negli anni
1999 e 2000.
Si costituiva che contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Parte_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CTU, ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_3
81.331,68, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre spese di lite e di
CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Il consulente tecnico di ufficio – le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, perché basate su un accurato esame della documentazione in atti, immuni da errori o vizi logici e non superate dalle contestazioni sollevate da parte attrice, cui è stata data ampia e motivata risposta in un separato scritto depositato unitamente alla relazione – ha ricostruito, in modo preciso e completo, il complesso e articolato andamento dei lavori, accertando la sussistenza di sospensioni e rallentamenti che hanno comportato una notevole dilatazione della durata dei lavori, che dagli originari 450 giorni è diventata pari a 3.350 giorni (compresa la sospensione protrattasi per 351 giorni), con un aumento di circa 7,4 volte rispetto al termine contrattuale originario.
Il medesimo, quindi, ha individuato specificamente le cause dei rallentamenti lamentati, che ha indicato nel numero di cinque, due delle quali alla base anche delle disposte sospensioni, riconducibili sostanzialmente a tre diverse tipologie: cause di natura tecnica (interferenze con i sottoservizi e loro ritardata rimozione;
mancata tempestiva approvazione della soluzione progettuale del cavalcavia-opera d'arte n. 5; presenza dei due opifici lungo la viabilità secondaria denominata
KP), cause di natura tecnico-amministrativa-finanziario (ritardo nell'espletamento delle procedure espropriative) e cause di natura economica (ritardo nel pagamento dei lavori e nella risoluzione delle riserve).
Infine, anche alla luce della disciplina legale e contrattuale applicabile, ha ritenuto imputabili alla committente tutte le cause, tranne quella riguardante le procedure espropriative, da addebitare Pt_1 all'impresa, sulla quale gravavano interamente gli oneri relativi alle procedure espropriative, in forza delle previsioni di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Alla stregua di tali risultanze può affermarsi che con la sua condotta negligente e omissiva, Pt_1 oltre a violare le disposizioni di legge e di contratto, è venuta meno ai doveri di cooperazione sulla medesima incombenti.
Si richiama in proposito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere – discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (v. Cass.
5.6.2014 n. 12698; Cass. 29.4.2006 n. 10052;
Cass. 23.5.2002 n. 7543). Tale dovere si estrinseca, non soltanto nel mettere a disposizione dell'appaltatore un progetto dell'opera completo, esente da errori, lacune e inesattezze, ma anche nell'effettuare gli adempimenti amministrativi necessari e prodromici alla consegna dei lavori, nell'eliminare, prima della consegna dei lavori, tutti gli impedimenti, le interferenze e gli ostacoli alla regolare e programmata esecuzione dei lavori, nel consegnare tempestivamente e integralmente le aree di sedime.
Nella specie, la stazione appaltante non ha rispettato il dovere di cooperazione, avendo predisposto un progetto esecutivo incompleto e non pienamente eseguibile e non essendosi attivata con tempestività ed efficienza per la risoluzione delle inadeguatezze progettuali e le interferenze emerse nel corso del rapporto, apportando tutte le modifiche necessarie per consentire all'appaltatore il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto del programma originariamente stabilito.
Ciò ha comportato uno svolgimento anomalo dell'appalto, caratterizzato da un'esecuzione dei lavori frammentaria e discontinua, oltre che una sospensione dei lavori illegittima, con conseguente slittamento dei tempi contrattuali, che ha cagionato pregiudizi e costi aggiuntivi in capo all'appaltatore, dei quali risponde la committente in misura prevalente, quantificabile nell'80%.
Oggetto del presente giudizio è la riserva n. 5 (“Alterazione del sinallagma contrattuale”) – formulata con lettera raccomandata a.r. del 5.2.2001, trascritta nel registro di contabilità del
21.11.2001, confermata nei successivi documenti contabili e quantificata in £. 191.608.924 (€
98.957,75) – con cui l'impresa ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri e danni sopportati nel periodo compreso tra gennaio 1999 e dicembre 2000, in conseguenza dell'aumento del petrolio e dei suoi derivati, che ha inciso sul prezzo dell'appalto, provocando un maggiore costo per l'esecuzione dei lavori.
Diversamente da quanto riportato in sede di iscrizione della riserva e nell'atto di citazione e come precisato chiaramente dalla stessa attrice negli scritti difensivi conclusivi, il riconoscimento della pretesa non è ammesso a titolo di sovrapprezzo (in base al disposto dell'art. 21 R.D. n. 350/1895 e/o dell'art. 136 D.P.R. n.
554/1999) o di equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., richiamati impropriamente, spettando, invece, a titolo risarcitorio, per responsabilità contrattuale e non per fatto illecito ex art. 2043 c.c., secondo la prospettazione offerta dalla difesa erariale: si tratta dei pregiudizi che l'appaltatore ha sofferto nel periodo in cui il vincolo contrattuale si è protratto oltre il termine pattuito per cause imputabili alla stazione appaltante e il medesimo si è trovato esposto all'aumento, considerevole e imprevedibile, dei prezzi di alcuni fattori produttivi. La pretesa, dunque, è diretta a riequilibrare il sinallagma contrattuale alterato dalle mutate condizioni di mercato verificatesi in un periodo in cui l'impresa presumeva, a buona ragione, di non impegnare la propria struttura organizzativa.
Ciò premesso, il consulente d'ufficio ha ritenuto la riserva, oltre che ammissibile perché tempestivamente iscritta ed esplicitata (aspetto comunque non contestato da , sicuramente Pt_1 fondata. Dalla documentazione prodotta dall'attrice (listini dei prezzi, articoli di stampa, consumi di combustibile dei mezzi, etc. – docc. 12-28 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) risulta, invero, che negli anni 1999 e 2000 il prezzo del petrolio al barile è passato da dollari 12/13
a dollari 25/26, con un aumento, quindi, del 100% e con incrementi intermedi e punte che hanno toccato i 40 dollari a barile, mentre il prezzo del gasolio ha subito nello stesso periodo un incremento del 41%, passando da £. 1.345,91 al litro del 1.1.1999 a £. 1.950,91 al litro del 1.12.2000, con progressivi aumenti successivi.
In ordine alla quantificazione della pretesa, l'ausiliario, seguendo la suddivisione in due parti operata nella riserva, ha verificato puntualmente le indicazioni e i numeri contenuti nelle tabelle in atti, rielaborando tutti i conteggi ed eliminando gli errori di calcolo, le inesattezze e le incogruenze riscontrati;
ha determinato, quindi, il maggiore onere per l'aumento del costo del gasolio da autotrazione (prima parte) in £. 52.732.933,50.
Si ritiene superabile quanto osservato relazione in ordine al fatto che i conteggi sono stati effettuati sulla base di tabelle redatte unilateralmente dall'impresa, senza alcun riferimento a documenti ufficiali dell'appalto (quale il giornale dei lavori redatto dalla Direzione Lavori), che avrebbero consentito di riscontrare con certezza il numero e il tipo delle macchine operatrici impiegate nel cantiere e le relative ore lavorate, trattandosi di fatti posti a fondamento della domanda che non sono stati neppure genericamente contestati dalla controparte e quindi possono ritenersi ammessi senza necessità di prova, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.c. In ordine alla seconda parte della riserva, attinente all'aumento del costo del bitume (contenuto nello strato di base, nel binder e nel tappetino di usura), invece, il consulente d'ufficio, condividendo sostanzialmente il calcolo dell'attrice, cui ha apportato alcune modifiche (sui dati delle caratteristiche tecniche dei conglomerati e le lavorazioni di costo), ha riconosciuto l'importo di £
74.784.542,70.
Non è ravvisabile l'omissione segnalata dal consulente tecnico di parte attrice riguardante l'aumento dell'olio combustibile, quantificato in £. 19.342.386,14, giacché la relativa pretesa è rimasta estranea all'oggetto della riserva, confermato nell'atto di citazione.
In conclusione, i maggiori oneri e danni portati dalla riserva n. 5 riconoscibili a Parte_3 ammontano a £ 127.517.476,20, pari a € 68.857,28, ridotti del 20% (corrispondente alla
[...] percentuale dei rallentamenti imputabile all'impresa) a € 55.085,82.
In ordine agli accessori, si osserva che, trattandosi di credito di valore in tema di responsabilità contrattuale, sull'importo riconosciuto come dovuto spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, non già dalla data in cui il danno si è verificato (come nel caso di obbligazione risarcitoria da fatto illecito), ma dalla data della costituzione in mora, che non discende dalla mera iscrizione della riserva, ma postula un'intimazione di pagamento o una domanda di arbitrato. La formulazione delle riserve, infatti, si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta ad un successivo procedimento di verifica (così, Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass.
8.9.2015 n. 17782; Cass. ord.
30.3.2011 n. 7204).
Nella specie, quindi, il credito va rivalutato dall'atto di diffida e messa in mora, notificato ad Pt_1 il 20.10.2004 (doc. 9 fasc. attrice), quantificandosi in € 66.984,36.
Su tale importo compete altresì, per lo stesso periodo, conformemente a quanto stabilito da Cass.
S.U. 17.2.1995 n. 1712, il risarcimento del danno da lucro cessante subito a causa del ritardato pagamento, che si liquida equitativamente in misura pari agli interessi legali sugli importi via via rivalutati anno per anno (c.d. interessi compensativi), e, quindi, in € 14.347,32.
In conclusione, spetta a la complessiva somma di € 81.331,68; segue la Parte_3 condanna di al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo Pt_1 soddisfo, convertendosi per effetto della liquidazione il credito di valore in credito di valuta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Pt_1 chiedendo, previa riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della originaria domanda attrice.
Ha resistito la società appellata eccependo l'inammissibilità ex art. 342 CPC dell'appello di cui ha chiesto comunque il rigetto.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da . Pt_1
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per il giorno 25 giugno 2024, nessuna delle parti presentava note.
La causa veniva , quindi, rinviata ex art. 309 CPC all'odierna udienza cartolare.
Nessuna delle parti presentava note.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 29 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo denuncia l'errore nel qual esarebbe incorso il giudice di primo Pt_1 grado nel pronunciarsi su una domanda nuova formulata dalla società attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 N. 1 CPC, allegando circostanze nuove quali la mancata cooperazione della committente con conseguente modifica, anche, dei presupposti sui quali era fondata la domanda relativa, come la riserva, al sovraprezzo.
Prosegue l'appellante che, peraltro, la riserva n. 5 non era tempestiva rispetto a questa diversa formulazione e che alla stessa vi era stata una rinuncia (sotto il profilo dell'anomalo andamento dell'appalto) come emergeva dal SAL 14 per il richiamo al SAL 13.
Ancora, l'appellante si duole che il Tribunale, nel formulare i quesiti al CTU, ha “allargato” la materia del contendere.
§ 3.2 — Col secondo motivo – premesso che la riserva e la successiva domanda era stata Pt_1 formulata con riguardo alla revisione prezzi – eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il giudice amministrativo come da giurisprudenza che allegava.
§ 3.3 — Col terzo motivo parte appellante lamenta la violazione delle norme codicistiche – in particolare l'art. 1206 C.C. – evidenziando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non Pt_1 avesse contestato i conteggi e le tabelle della società attrice, avendo invece contestato l'an e tutto quanto ne conseguiva.
Infine, – in questo medesimo punto di doglianza – si duole della rivalutazione Pt_1 riconosciuta dal Tribunale alla parte attrice sulla base dell'accolta richiesta risarcitoria per inadempimento contrattuale.
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n.
112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.16308/18 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio con spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6893 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, passata in decisione all'udienza cartolare del 9 luglio 2024 e vertente tra
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. GANINI CARLO
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. n. Parte_2
270/1999, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per sentirla condannare, Parte_1 in relazione al contratto di appalto del 5.10.1993 rep. n. 21.629 intercorso tra (cui poi era CP_2 subentrata quale cessionaria del ramo d'azienda) e l'allora ente pubblico avente Parte_2 Pt_1 ad oggetto i lavori di completamento per la eliminazione di intersezioni a raso sulla S.S. 131 – svincolo di Muros – II Lotto, al pagamento della somma di € 98.957,75 (pari a £. 191.608.924), oltre accessori, in accoglimento della riserva n. 5, iscritta nella corrispondenza e in calce ai documenti contabili dell'appalto, concernente il ripianamento dei maggiori oneri e danni subiti dall'appaltatore per l'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. A sostegno della domanda deduceva che, durante l'esecuzione del contratto, si erano manifestate numerose problematiche, non imputabili all'impresa appaltatrice ma alla committente (in particolare, carenze del progetto posto a base di gara, che avevano reso necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva), le quali avevano ostacolato l'ordinario svolgimento dei lavori e ne avevano determinato la sospensione, con conseguente slittamento dei tempi di completamento delle opere e aumento dei costi causato dal notevole e imprevedibile incremento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi negli anni
1999 e 2000.
Si costituiva che contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Parte_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CTU, ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_3
81.331,68, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre spese di lite e di
CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Il consulente tecnico di ufficio – le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, perché basate su un accurato esame della documentazione in atti, immuni da errori o vizi logici e non superate dalle contestazioni sollevate da parte attrice, cui è stata data ampia e motivata risposta in un separato scritto depositato unitamente alla relazione – ha ricostruito, in modo preciso e completo, il complesso e articolato andamento dei lavori, accertando la sussistenza di sospensioni e rallentamenti che hanno comportato una notevole dilatazione della durata dei lavori, che dagli originari 450 giorni è diventata pari a 3.350 giorni (compresa la sospensione protrattasi per 351 giorni), con un aumento di circa 7,4 volte rispetto al termine contrattuale originario.
Il medesimo, quindi, ha individuato specificamente le cause dei rallentamenti lamentati, che ha indicato nel numero di cinque, due delle quali alla base anche delle disposte sospensioni, riconducibili sostanzialmente a tre diverse tipologie: cause di natura tecnica (interferenze con i sottoservizi e loro ritardata rimozione;
mancata tempestiva approvazione della soluzione progettuale del cavalcavia-opera d'arte n. 5; presenza dei due opifici lungo la viabilità secondaria denominata
KP), cause di natura tecnico-amministrativa-finanziario (ritardo nell'espletamento delle procedure espropriative) e cause di natura economica (ritardo nel pagamento dei lavori e nella risoluzione delle riserve).
Infine, anche alla luce della disciplina legale e contrattuale applicabile, ha ritenuto imputabili alla committente tutte le cause, tranne quella riguardante le procedure espropriative, da addebitare Pt_1 all'impresa, sulla quale gravavano interamente gli oneri relativi alle procedure espropriative, in forza delle previsioni di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Alla stregua di tali risultanze può affermarsi che con la sua condotta negligente e omissiva, Pt_1 oltre a violare le disposizioni di legge e di contratto, è venuta meno ai doveri di cooperazione sulla medesima incombenti.
Si richiama in proposito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere – discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (v. Cass.
5.6.2014 n. 12698; Cass. 29.4.2006 n. 10052;
Cass. 23.5.2002 n. 7543). Tale dovere si estrinseca, non soltanto nel mettere a disposizione dell'appaltatore un progetto dell'opera completo, esente da errori, lacune e inesattezze, ma anche nell'effettuare gli adempimenti amministrativi necessari e prodromici alla consegna dei lavori, nell'eliminare, prima della consegna dei lavori, tutti gli impedimenti, le interferenze e gli ostacoli alla regolare e programmata esecuzione dei lavori, nel consegnare tempestivamente e integralmente le aree di sedime.
Nella specie, la stazione appaltante non ha rispettato il dovere di cooperazione, avendo predisposto un progetto esecutivo incompleto e non pienamente eseguibile e non essendosi attivata con tempestività ed efficienza per la risoluzione delle inadeguatezze progettuali e le interferenze emerse nel corso del rapporto, apportando tutte le modifiche necessarie per consentire all'appaltatore il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto del programma originariamente stabilito.
Ciò ha comportato uno svolgimento anomalo dell'appalto, caratterizzato da un'esecuzione dei lavori frammentaria e discontinua, oltre che una sospensione dei lavori illegittima, con conseguente slittamento dei tempi contrattuali, che ha cagionato pregiudizi e costi aggiuntivi in capo all'appaltatore, dei quali risponde la committente in misura prevalente, quantificabile nell'80%.
Oggetto del presente giudizio è la riserva n. 5 (“Alterazione del sinallagma contrattuale”) – formulata con lettera raccomandata a.r. del 5.2.2001, trascritta nel registro di contabilità del
21.11.2001, confermata nei successivi documenti contabili e quantificata in £. 191.608.924 (€
98.957,75) – con cui l'impresa ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri e danni sopportati nel periodo compreso tra gennaio 1999 e dicembre 2000, in conseguenza dell'aumento del petrolio e dei suoi derivati, che ha inciso sul prezzo dell'appalto, provocando un maggiore costo per l'esecuzione dei lavori.
Diversamente da quanto riportato in sede di iscrizione della riserva e nell'atto di citazione e come precisato chiaramente dalla stessa attrice negli scritti difensivi conclusivi, il riconoscimento della pretesa non è ammesso a titolo di sovrapprezzo (in base al disposto dell'art. 21 R.D. n. 350/1895 e/o dell'art. 136 D.P.R. n.
554/1999) o di equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., richiamati impropriamente, spettando, invece, a titolo risarcitorio, per responsabilità contrattuale e non per fatto illecito ex art. 2043 c.c., secondo la prospettazione offerta dalla difesa erariale: si tratta dei pregiudizi che l'appaltatore ha sofferto nel periodo in cui il vincolo contrattuale si è protratto oltre il termine pattuito per cause imputabili alla stazione appaltante e il medesimo si è trovato esposto all'aumento, considerevole e imprevedibile, dei prezzi di alcuni fattori produttivi. La pretesa, dunque, è diretta a riequilibrare il sinallagma contrattuale alterato dalle mutate condizioni di mercato verificatesi in un periodo in cui l'impresa presumeva, a buona ragione, di non impegnare la propria struttura organizzativa.
Ciò premesso, il consulente d'ufficio ha ritenuto la riserva, oltre che ammissibile perché tempestivamente iscritta ed esplicitata (aspetto comunque non contestato da , sicuramente Pt_1 fondata. Dalla documentazione prodotta dall'attrice (listini dei prezzi, articoli di stampa, consumi di combustibile dei mezzi, etc. – docc. 12-28 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) risulta, invero, che negli anni 1999 e 2000 il prezzo del petrolio al barile è passato da dollari 12/13
a dollari 25/26, con un aumento, quindi, del 100% e con incrementi intermedi e punte che hanno toccato i 40 dollari a barile, mentre il prezzo del gasolio ha subito nello stesso periodo un incremento del 41%, passando da £. 1.345,91 al litro del 1.1.1999 a £. 1.950,91 al litro del 1.12.2000, con progressivi aumenti successivi.
In ordine alla quantificazione della pretesa, l'ausiliario, seguendo la suddivisione in due parti operata nella riserva, ha verificato puntualmente le indicazioni e i numeri contenuti nelle tabelle in atti, rielaborando tutti i conteggi ed eliminando gli errori di calcolo, le inesattezze e le incogruenze riscontrati;
ha determinato, quindi, il maggiore onere per l'aumento del costo del gasolio da autotrazione (prima parte) in £. 52.732.933,50.
Si ritiene superabile quanto osservato relazione in ordine al fatto che i conteggi sono stati effettuati sulla base di tabelle redatte unilateralmente dall'impresa, senza alcun riferimento a documenti ufficiali dell'appalto (quale il giornale dei lavori redatto dalla Direzione Lavori), che avrebbero consentito di riscontrare con certezza il numero e il tipo delle macchine operatrici impiegate nel cantiere e le relative ore lavorate, trattandosi di fatti posti a fondamento della domanda che non sono stati neppure genericamente contestati dalla controparte e quindi possono ritenersi ammessi senza necessità di prova, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.c. In ordine alla seconda parte della riserva, attinente all'aumento del costo del bitume (contenuto nello strato di base, nel binder e nel tappetino di usura), invece, il consulente d'ufficio, condividendo sostanzialmente il calcolo dell'attrice, cui ha apportato alcune modifiche (sui dati delle caratteristiche tecniche dei conglomerati e le lavorazioni di costo), ha riconosciuto l'importo di £
74.784.542,70.
Non è ravvisabile l'omissione segnalata dal consulente tecnico di parte attrice riguardante l'aumento dell'olio combustibile, quantificato in £. 19.342.386,14, giacché la relativa pretesa è rimasta estranea all'oggetto della riserva, confermato nell'atto di citazione.
In conclusione, i maggiori oneri e danni portati dalla riserva n. 5 riconoscibili a Parte_3 ammontano a £ 127.517.476,20, pari a € 68.857,28, ridotti del 20% (corrispondente alla
[...] percentuale dei rallentamenti imputabile all'impresa) a € 55.085,82.
In ordine agli accessori, si osserva che, trattandosi di credito di valore in tema di responsabilità contrattuale, sull'importo riconosciuto come dovuto spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, non già dalla data in cui il danno si è verificato (come nel caso di obbligazione risarcitoria da fatto illecito), ma dalla data della costituzione in mora, che non discende dalla mera iscrizione della riserva, ma postula un'intimazione di pagamento o una domanda di arbitrato. La formulazione delle riserve, infatti, si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta ad un successivo procedimento di verifica (così, Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass.
8.9.2015 n. 17782; Cass. ord.
30.3.2011 n. 7204).
Nella specie, quindi, il credito va rivalutato dall'atto di diffida e messa in mora, notificato ad Pt_1 il 20.10.2004 (doc. 9 fasc. attrice), quantificandosi in € 66.984,36.
Su tale importo compete altresì, per lo stesso periodo, conformemente a quanto stabilito da Cass.
S.U. 17.2.1995 n. 1712, il risarcimento del danno da lucro cessante subito a causa del ritardato pagamento, che si liquida equitativamente in misura pari agli interessi legali sugli importi via via rivalutati anno per anno (c.d. interessi compensativi), e, quindi, in € 14.347,32.
In conclusione, spetta a la complessiva somma di € 81.331,68; segue la Parte_3 condanna di al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo Pt_1 soddisfo, convertendosi per effetto della liquidazione il credito di valore in credito di valuta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Pt_1 chiedendo, previa riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della originaria domanda attrice.
Ha resistito la società appellata eccependo l'inammissibilità ex art. 342 CPC dell'appello di cui ha chiesto comunque il rigetto.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da . Pt_1
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per il giorno 25 giugno 2024, nessuna delle parti presentava note.
La causa veniva , quindi, rinviata ex art. 309 CPC all'odierna udienza cartolare.
Nessuna delle parti presentava note.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 29 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo denuncia l'errore nel qual esarebbe incorso il giudice di primo Pt_1 grado nel pronunciarsi su una domanda nuova formulata dalla società attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 N. 1 CPC, allegando circostanze nuove quali la mancata cooperazione della committente con conseguente modifica, anche, dei presupposti sui quali era fondata la domanda relativa, come la riserva, al sovraprezzo.
Prosegue l'appellante che, peraltro, la riserva n. 5 non era tempestiva rispetto a questa diversa formulazione e che alla stessa vi era stata una rinuncia (sotto il profilo dell'anomalo andamento dell'appalto) come emergeva dal SAL 14 per il richiamo al SAL 13.
Ancora, l'appellante si duole che il Tribunale, nel formulare i quesiti al CTU, ha “allargato” la materia del contendere.
§ 3.2 — Col secondo motivo – premesso che la riserva e la successiva domanda era stata Pt_1 formulata con riguardo alla revisione prezzi – eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il giudice amministrativo come da giurisprudenza che allegava.
§ 3.3 — Col terzo motivo parte appellante lamenta la violazione delle norme codicistiche – in particolare l'art. 1206 C.C. – evidenziando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non Pt_1 avesse contestato i conteggi e le tabelle della società attrice, avendo invece contestato l'an e tutto quanto ne conseguiva.
Infine, – in questo medesimo punto di doglianza – si duole della rivalutazione Pt_1 riconosciuta dal Tribunale alla parte attrice sulla base dell'accolta richiesta risarcitoria per inadempimento contrattuale.
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n.
112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.16308/18 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio con spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore