CASS
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2026, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7088-2023 proposto da: ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ROMANO;
- ricorrente -
contro EL GI, RM TI, BA AN, BA OL, IL NI, TI EM, CI AL, D'SS FR AR, DE GIACOMO DORINDO, DI BARTOLOMEO RI, DI NO GI, DI TO DE EUSILIA, DI RI AN, DI SS LO, NE RA, LO IM, RN DE, FORTE ANGELO, PI IC, IO LUCIA, AN GIOVANNI, MANCINI ALFREDO, LL LD, MA NI, MIDEA Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 7088/2023 Cron. Rep. Ud. 02/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6500 Anno 2026 Presidente: DI PAOLNI ANNALISA Relatore: DE MARINIS OL Data pubblicazione: 19/03/2026 2 LI, NA IA, NU IM, LO AN, CI CO, TA LI, CC NI, IC NA, ON IC, CO DE, IS NA, CC NA, TI TA, SA CE, SE LI, CR NA, RT FERNANDO, UCCIERO VINCENZO, VENDITTI PIETRO GIACOMO CRISANTO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato NI UL;
- controricorrenti -
nonché contro REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti con mandato - nonché contro AR CE AR, RA NI, CAMPA NI, AN AR ON, AL RAFFAELLA, CC QU AGATA, CINQUE GIULIO, D'NO RO, IC ARGRAZIA, DA NA, DE CAPUA MICHELE, DI PADUA CLAUDIA, D'ORTENZIO VINCENZO, FATICA FEDERICA, GALLO CUSTODE, RO AR, ME NI, TULLIO OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 156/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/11/2022 R.G.N. 77/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. OL DE MARINIS. 3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CARLO ROMANO;
udito l'avvocato GINO BARZANI per delega verbale avvocato NI UL. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza dell’11 novembre 2022, la Corte d’Appello di SS ha confermato la decisione resa dal Tribunale di SS di parziale accoglimento della domanda proposta da ET RM ed altri 60 medici, esercenti in convenzione il servizio di continuità assistenziale, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise - ASREM della Regione Molise e dell’Ufficio del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise. Gli originari ricorrenti avevano domandato la disapplicazione del decreto n. 64 del 15.5.2019, con cui il Commissario ad acta aveva sospeso in via cautelativa le disposizioni dell’Accordo Decentrato Regionale per il Molise del 2007 e l’erogazione delle indennità previste dagli artt. 28 (indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali pari a euro 1,70 per ogni ora di attività) e 29 (indennità di assistenza pediatrica pari a euro 1,30 per ogni ora di attività), dando mandato per il recupero di quanto indebitamente percepito dai medici negli ultimi dieci anni, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM del 22.5.2019 che al decreto aveva dato esecuzione. Avevano chiesto, di conseguenza, il pagamento, sin dal maggio 2019, delle indennità predette con restituzione di quanto trattenuto. La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione, quella di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quella relativa alla sopravvenuta carenza di interesse di taluni degli istanti, ed ha accertato l’azionato diritto, con esclusione, 4 limitatamente all’indennità di assistenza pediatrica, dei medici che non erano titolari di un incarico di continuità assistenziale ma solo sostituti, per i quali l’indennità in questione non era prevista. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione e nel merito di dovere escludere la nullità delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell’ADR Molise 2007, non essendo emerso alcun contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale né l’aggravio di oneri non previsti, all’atto della stipulazione dell’ADR, dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, con conseguente impossibilità da parte della Regione e dell’ASREM di procedere alla riduzione unilaterale degli emolumenti in questione, secondo l’orientamento a riguardo accolto da questa Corte con la sentenza n. 11566 del 3.5.2021. Il giudice d’appello, da un lato, ha disatteso una lettura delle disposizioni in esame come volte ad incrementare le quote orarie cui, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a), dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale, è ancorato il compenso dei medici con incarico di continuità assistenziale ed ha ritenuto che le stesse fossero finalizzate ad introdurre, secondo quanto consentito dall’art. 67, comma 17, dell’ACN, quote aggiuntive di compenso per la partecipazione del medico alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali, quali appunto dovevano qualificarsi le indennità in questione, al di là della loro parametrazione a “ciascuna ora di attività”, che costituisce un mero criterio di quantificazione senza risolversi in una forma di compenso su base oraria, in contrasto con quanto previsto dall’ACN, che richiede una determinazione di tali emolumenti in relazione al tipo e ai volumi di prestazione. Dall’altro, ha negato che l’indennità di cui all’art. 28 dell’ADR potesse considerarsi una duplicazione 5 della previsione di cui all’art. 72 dell’ACN, che prevede un rimborso in caso di espletamento del servizio con mezzo proprio per l’impossibilità di fruire di un mezzo aziendale, parametrandolo tuttavia al costo della benzina verde. Ha evidenziato che il riconoscimento della copertura contro i danni vandalici/calamità naturali si porrebbe come rimborso più ampio e qualificato. In via conclusiva, accertata la tempestività e congruità della documentazione (in particolare i certificati di frequenza di un corso di formazione pediatrica), ha ritenuto ricorrenti i presupposti legittimanti la spettanza delle indennità in questione. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’ASREM, affidando l’impugnazione a due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, tutti gli originari istanti, mentre la Regione Molise ed il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, si sono limitati a costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 17426/2025 la causa, inizialmente inviata alla definizione nell’adunanza camerale del 21.5.2025, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria, ulteriormente illustrata nel corso della discussione orale, ed ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’ASREM ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8, 14 dell’ACN di Medicina Generale del 23.3.2005, 8 d.lgs. n. 502/1992, 2- nonies d.l. n. 81/2004 conv. in l. n. 138/2004, 4, comma 9, l. n. 412/1991, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, 6 1339 e 1419, comma 2 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’aver erroneamente disatteso l’eccezione di nullità delle disposizioni di cui all’art. 28 e 29 dell’ADR, viceversa fondata, avendo le disposizioni in questione introdotto quote orarie di compenso senza alcun riferimento a particolari attività aggiuntive e senza parametrare il compenso ai volumi delle corrispondenti prestazioni indennizzate e in materie non delegate a tale livello negoziale. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1364 c.c., 4, 8, 14 e 72 ACN di Medicina Generale del 23.3.2005, l’ASREM ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione dell’art. 28 dell’ADR Molise 2007, laddove esclude che la previsione si risolva in una duplicazione dell’art. 72, comma 2, dell’ACN 2005, implicante una completa copertura assicurativa sul mezzo proprio utilizzato dai medici con incarico di continuità assistenziale che non possano disporre di un mezzo aziendale per l’espletamento del servizio che ha trovato piena esecuzione nella Regione Molise. 3. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso nella sua interezza, atteso che solo il secondo motivo censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’accordo regionale, eccedendo i limiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto alla propria cognizione. Il primo motivo, invece, senza mettere in discussione l’esegesi fornita dall’accordo regionale, ne denuncia il contrasto con l’accordo nazionale, suscettibile di interpretazione diretta ai fini della valutazione sulla nullità delle clausole dell’accordo regionale. 4. Venendo all’esame del primo motivo, occorre rilevare, sempre in premessa, che correttamente l’Azienda ricorrente richiama i principi affermati da Cass. n. 29137/2022 che, 7 ricostruito il quadro normativo come evolutosi nel tempo ed interpretato dalla Corte Costituzionale, ha affermato che l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale. La richiamata pronuncia, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato al riguardo che «ciò è stato ritenuto sia quando gli accordi nazionali venivano acquisiti attraverso d.p.r. di natura regolamentare (Cass. 29 aprile 2004, n. 8244), sia quando alla fonte regolamentare si è sostituita la forma dell’esecutività sulla base di intesa Stato- Regioni (Cass., S.U., 67/2014 cit.) e quindi si è definito un taglio più squisitamente negoziale, ma pur sempre ispirato, attraverso il richiamo alle norme del pubblico impiego privatizzato (art. 40, co. 3, d. lgs. 165/2001), ad una regola di gerarchia e competenza che non consente al contratto di livello inferiore di violare quello di livello superiore, ma solo di provvedere, nei propri margini di autonomia, in modo coerente rispetto ad esso.». 5. Dal richiamato principio, qui ribadito, discende la fondatezza del primo motivo, dovendo ritenersi l’illegittimità del riferimento recato dalle previsioni di cui agli artt. 28 e 29 ADR 2007 “a ciascuna ora di attività”, ai fini della determinazione del quantum dovuto, in contrasto con la disciplina di cui all’ANC di Medicina Generale 2005, che mentre ammette (art. 67, comma 17) il riconoscimento di quote aggiuntive di compenso rispetto al trattamento risultante dalla quota oraria, la cui determinazione è riservata 8 allo stesso ANC (art. 8, comma 2, lett. a), ne impone la quantificazione in relazione al volume delle prestazioni rese per effetto della partecipazione alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali. Il parametro assunto di “ciascuna ora di attività” - indicato tanto dall’art. 28 quanto dall’art. 29 dell’accordo regionale con riguardo rispettivamente “all’indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (prevista a fronte della norma di cui all’art. 72, comma 2, dell’ANC che già garantisce al medico incaricato che utilizzi il mezzo proprio un rimborso forfettario pari al costo di un litro di benzina verde ed una adeguata copertura assicurativa) e all’importo destinato a remunerare “l’attività di assistenza pediatrica” (prevista in ragione del solo conseguimento dell’attestato rilasciato all’esito di un corso di formazione) – si risolve in una maggiorazione della quota oraria come fissata dall’art. 8 dell’ANC, da questo non consentita in quanto del tutto sganciata dal raggiungimento di specifici obiettivi e dal volume delle prestazioni rese, condizioni, viceversa richieste dall’ANC anche in funzione della verifica della compatibilità della maggiorazione con il principio dell’uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati sancito dall’art. 48 l. n. 833/1978. Il difetto di quella indicazione determina, in ragione del contrasto con la contrattazione nazionale, la nullità delle clausole, per le medesime ragioni già indicate in fattispecie analoga dalla citata Cass. n. 29137/2022 e da numerose successive pronunce alla stessa conformi. 6. Il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 9 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. 7. La novità della questione inerente alla validità dell’Accordo regionale qui in rilievo, giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo. 8. Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 Il Consigliere relatore La Presidente Nicola De Marinis AL Di AN
- ricorrente -
contro EL GI, RM TI, BA AN, BA OL, IL NI, TI EM, CI AL, D'SS FR AR, DE GIACOMO DORINDO, DI BARTOLOMEO RI, DI NO GI, DI TO DE EUSILIA, DI RI AN, DI SS LO, NE RA, LO IM, RN DE, FORTE ANGELO, PI IC, IO LUCIA, AN GIOVANNI, MANCINI ALFREDO, LL LD, MA NI, MIDEA Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 7088/2023 Cron. Rep. Ud. 02/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6500 Anno 2026 Presidente: DI PAOLNI ANNALISA Relatore: DE MARINIS OL Data pubblicazione: 19/03/2026 2 LI, NA IA, NU IM, LO AN, CI CO, TA LI, CC NI, IC NA, ON IC, CO DE, IS NA, CC NA, TI TA, SA CE, SE LI, CR NA, RT FERNANDO, UCCIERO VINCENZO, VENDITTI PIETRO GIACOMO CRISANTO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato NI UL;
- controricorrenti -
nonché contro REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti con mandato - nonché contro AR CE AR, RA NI, CAMPA NI, AN AR ON, AL RAFFAELLA, CC QU AGATA, CINQUE GIULIO, D'NO RO, IC ARGRAZIA, DA NA, DE CAPUA MICHELE, DI PADUA CLAUDIA, D'ORTENZIO VINCENZO, FATICA FEDERICA, GALLO CUSTODE, RO AR, ME NI, TULLIO OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 156/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/11/2022 R.G.N. 77/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. OL DE MARINIS. 3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CARLO ROMANO;
udito l'avvocato GINO BARZANI per delega verbale avvocato NI UL. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza dell’11 novembre 2022, la Corte d’Appello di SS ha confermato la decisione resa dal Tribunale di SS di parziale accoglimento della domanda proposta da ET RM ed altri 60 medici, esercenti in convenzione il servizio di continuità assistenziale, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise - ASREM della Regione Molise e dell’Ufficio del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise. Gli originari ricorrenti avevano domandato la disapplicazione del decreto n. 64 del 15.5.2019, con cui il Commissario ad acta aveva sospeso in via cautelativa le disposizioni dell’Accordo Decentrato Regionale per il Molise del 2007 e l’erogazione delle indennità previste dagli artt. 28 (indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali pari a euro 1,70 per ogni ora di attività) e 29 (indennità di assistenza pediatrica pari a euro 1,30 per ogni ora di attività), dando mandato per il recupero di quanto indebitamente percepito dai medici negli ultimi dieci anni, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell’ASREM del 22.5.2019 che al decreto aveva dato esecuzione. Avevano chiesto, di conseguenza, il pagamento, sin dal maggio 2019, delle indennità predette con restituzione di quanto trattenuto. La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione, quella di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quella relativa alla sopravvenuta carenza di interesse di taluni degli istanti, ed ha accertato l’azionato diritto, con esclusione, 4 limitatamente all’indennità di assistenza pediatrica, dei medici che non erano titolari di un incarico di continuità assistenziale ma solo sostituti, per i quali l’indennità in questione non era prevista. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione e nel merito di dovere escludere la nullità delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell’ADR Molise 2007, non essendo emerso alcun contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale né l’aggravio di oneri non previsti, all’atto della stipulazione dell’ADR, dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, con conseguente impossibilità da parte della Regione e dell’ASREM di procedere alla riduzione unilaterale degli emolumenti in questione, secondo l’orientamento a riguardo accolto da questa Corte con la sentenza n. 11566 del 3.5.2021. Il giudice d’appello, da un lato, ha disatteso una lettura delle disposizioni in esame come volte ad incrementare le quote orarie cui, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a), dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale, è ancorato il compenso dei medici con incarico di continuità assistenziale ed ha ritenuto che le stesse fossero finalizzate ad introdurre, secondo quanto consentito dall’art. 67, comma 17, dell’ACN, quote aggiuntive di compenso per la partecipazione del medico alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali, quali appunto dovevano qualificarsi le indennità in questione, al di là della loro parametrazione a “ciascuna ora di attività”, che costituisce un mero criterio di quantificazione senza risolversi in una forma di compenso su base oraria, in contrasto con quanto previsto dall’ACN, che richiede una determinazione di tali emolumenti in relazione al tipo e ai volumi di prestazione. Dall’altro, ha negato che l’indennità di cui all’art. 28 dell’ADR potesse considerarsi una duplicazione 5 della previsione di cui all’art. 72 dell’ACN, che prevede un rimborso in caso di espletamento del servizio con mezzo proprio per l’impossibilità di fruire di un mezzo aziendale, parametrandolo tuttavia al costo della benzina verde. Ha evidenziato che il riconoscimento della copertura contro i danni vandalici/calamità naturali si porrebbe come rimborso più ampio e qualificato. In via conclusiva, accertata la tempestività e congruità della documentazione (in particolare i certificati di frequenza di un corso di formazione pediatrica), ha ritenuto ricorrenti i presupposti legittimanti la spettanza delle indennità in questione. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’ASREM, affidando l’impugnazione a due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, tutti gli originari istanti, mentre la Regione Molise ed il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, si sono limitati a costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 17426/2025 la causa, inizialmente inviata alla definizione nell’adunanza camerale del 21.5.2025, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria, ulteriormente illustrata nel corso della discussione orale, ed ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’ASREM ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8, 14 dell’ACN di Medicina Generale del 23.3.2005, 8 d.lgs. n. 502/1992, 2- nonies d.l. n. 81/2004 conv. in l. n. 138/2004, 4, comma 9, l. n. 412/1991, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, 6 1339 e 1419, comma 2 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’aver erroneamente disatteso l’eccezione di nullità delle disposizioni di cui all’art. 28 e 29 dell’ADR, viceversa fondata, avendo le disposizioni in questione introdotto quote orarie di compenso senza alcun riferimento a particolari attività aggiuntive e senza parametrare il compenso ai volumi delle corrispondenti prestazioni indennizzate e in materie non delegate a tale livello negoziale. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1364 c.c., 4, 8, 14 e 72 ACN di Medicina Generale del 23.3.2005, l’ASREM ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione dell’art. 28 dell’ADR Molise 2007, laddove esclude che la previsione si risolva in una duplicazione dell’art. 72, comma 2, dell’ACN 2005, implicante una completa copertura assicurativa sul mezzo proprio utilizzato dai medici con incarico di continuità assistenziale che non possano disporre di un mezzo aziendale per l’espletamento del servizio che ha trovato piena esecuzione nella Regione Molise. 3. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso nella sua interezza, atteso che solo il secondo motivo censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’accordo regionale, eccedendo i limiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto alla propria cognizione. Il primo motivo, invece, senza mettere in discussione l’esegesi fornita dall’accordo regionale, ne denuncia il contrasto con l’accordo nazionale, suscettibile di interpretazione diretta ai fini della valutazione sulla nullità delle clausole dell’accordo regionale. 4. Venendo all’esame del primo motivo, occorre rilevare, sempre in premessa, che correttamente l’Azienda ricorrente richiama i principi affermati da Cass. n. 29137/2022 che, 7 ricostruito il quadro normativo come evolutosi nel tempo ed interpretato dalla Corte Costituzionale, ha affermato che l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale. La richiamata pronuncia, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato al riguardo che «ciò è stato ritenuto sia quando gli accordi nazionali venivano acquisiti attraverso d.p.r. di natura regolamentare (Cass. 29 aprile 2004, n. 8244), sia quando alla fonte regolamentare si è sostituita la forma dell’esecutività sulla base di intesa Stato- Regioni (Cass., S.U., 67/2014 cit.) e quindi si è definito un taglio più squisitamente negoziale, ma pur sempre ispirato, attraverso il richiamo alle norme del pubblico impiego privatizzato (art. 40, co. 3, d. lgs. 165/2001), ad una regola di gerarchia e competenza che non consente al contratto di livello inferiore di violare quello di livello superiore, ma solo di provvedere, nei propri margini di autonomia, in modo coerente rispetto ad esso.». 5. Dal richiamato principio, qui ribadito, discende la fondatezza del primo motivo, dovendo ritenersi l’illegittimità del riferimento recato dalle previsioni di cui agli artt. 28 e 29 ADR 2007 “a ciascuna ora di attività”, ai fini della determinazione del quantum dovuto, in contrasto con la disciplina di cui all’ANC di Medicina Generale 2005, che mentre ammette (art. 67, comma 17) il riconoscimento di quote aggiuntive di compenso rispetto al trattamento risultante dalla quota oraria, la cui determinazione è riservata 8 allo stesso ANC (art. 8, comma 2, lett. a), ne impone la quantificazione in relazione al volume delle prestazioni rese per effetto della partecipazione alle attività previste dagli accordi regionali ed aziendali. Il parametro assunto di “ciascuna ora di attività” - indicato tanto dall’art. 28 quanto dall’art. 29 dell’accordo regionale con riguardo rispettivamente “all’indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (prevista a fronte della norma di cui all’art. 72, comma 2, dell’ANC che già garantisce al medico incaricato che utilizzi il mezzo proprio un rimborso forfettario pari al costo di un litro di benzina verde ed una adeguata copertura assicurativa) e all’importo destinato a remunerare “l’attività di assistenza pediatrica” (prevista in ragione del solo conseguimento dell’attestato rilasciato all’esito di un corso di formazione) – si risolve in una maggiorazione della quota oraria come fissata dall’art. 8 dell’ANC, da questo non consentita in quanto del tutto sganciata dal raggiungimento di specifici obiettivi e dal volume delle prestazioni rese, condizioni, viceversa richieste dall’ANC anche in funzione della verifica della compatibilità della maggiorazione con il principio dell’uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati sancito dall’art. 48 l. n. 833/1978. Il difetto di quella indicazione determina, in ragione del contrasto con la contrattazione nazionale, la nullità delle clausole, per le medesime ragioni già indicate in fattispecie analoga dalla citata Cass. n. 29137/2022 e da numerose successive pronunce alla stessa conformi. 6. Il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 9 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. 7. La novità della questione inerente alla validità dell’Accordo regionale qui in rilievo, giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo. 8. Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 Il Consigliere relatore La Presidente Nicola De Marinis AL Di AN