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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/06/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 384/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. GIANNONE MICHELA, Parte_2
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 15/05/2025 ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., hanno esposto che dalla loro unione sono nati tre figli:
nato a [...] in data [...], Persona_1
nato a [...] in data [...], e Persona_2
, nata a [...], in data [...]. Persona_3
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le condizioni concordate dai genitori ed il piano genitoriale appaiono tali consentire alla prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, soddisfare le eIGenze di cura, educazione, istruzione e assistenza morale e non ostacolano il mantenimento di rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si tratta di modalità di esercizio della responsabilità genitoriale conformi all'interesse morale e materiale della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale dispone che
Parte_3
[...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli,
[...]
, e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, si atterranno alle seguenti condizioni:
[...]
1. , e vengono affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2 Persona_3
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Sulmona, in via XXV Aprile n. 18.
2. Il IG. salvo differente accordo fra le parti, avrà Parte_2
facoltà di vedere e tenere con sé i tre figli durante il fine settimana, dal pomeriggio del venerdì (ore 18:00) fino alla sera della domenica (ore 19:00).
3. Per le festività natalizie e pasquali, per il giorno del compleanno e per tutte le festività previste dal calendario, le parti applicheranno il criterio dell'alternanza. Quanto alle vacanze natalizie il padre e/o la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
nelle vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo. I figli, inoltre, sempre nel periodo estivo, trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive e i relativi periodi saranno stabiliti concordemente dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Tutto e sempre compatibilmente con le eIGenze, di qualunque natura, minori.
4. Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra Parte_2 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1
di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento dei tre minori (€ 200,00 per ciascun minore), tramite accredito sul numero di conto che verrà indicato.
5. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
6. Gli assegni unici erogati dall'Inps in favore dei minori verranno percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
7. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
8. La IG.ra ha presentato domanda di Parte_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato. nonché al piano genitoriale così programmato:
a) Immobili in uso: entrambi i genitori conducono in locazione l'appartamento presso cui dimorano.
b) Autovetture in uso alla famiglia: nessuna.
c) Nonni e parenti che collaborano per la gestione dei figli: nonni materni, quando i genitori sono al lavoro.
d) Baby sitter: nessuna.
e) Istituti scolastici frequentati:
è iscritta alla scuola “Lola di Stefano” di Sulmona, classe 3B, che Per_3
frequenta dalle ore 08:30 del mattino alle ore 16:30 del pomeriggio.
è iscritto alla scuola “scienze motorie” che frequenta dalle ore 08:30 Per_1
alle ore 12:30. è iscritto alla scuola media Serafini che frequenta Per_2
dalle ore 08:30 alle ore 13:20. e si recano a scuola in Per_1 Per_2
autonomia, con l'autobus. Per_3
f) Eventuali disturbi dell'apprendimento: soffre di dislessia e Per_2 frequenta la parrocchia di Cristo re, in Sulmona, per ricevere ripetizioni.
g) Attività sportive: Al momento i minori non praticano attività sportive.
occasionalmente gioca a calcio. Per_1
h) Allergie: il figlio è allergico al polline. Per_1
i) Centri estivi: frequenta il campo estivo presso la parrocchia di Per_3
Cristo Re.
j) Medico di base: il pediatra di base dei tre minori è la Dott.ssa Persona_4
[...]
k) Vacanze estive: Normalmente nel periodo estivo la Sig.ra porta Parte_1
saltuariamente i minori al mare.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di ConIGlio del 10.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 384/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. GIANNONE MICHELA, Parte_2
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 15/05/2025 ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., hanno esposto che dalla loro unione sono nati tre figli:
nato a [...] in data [...], Persona_1
nato a [...] in data [...], e Persona_2
, nata a [...], in data [...]. Persona_3
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le condizioni concordate dai genitori ed il piano genitoriale appaiono tali consentire alla prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, soddisfare le eIGenze di cura, educazione, istruzione e assistenza morale e non ostacolano il mantenimento di rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si tratta di modalità di esercizio della responsabilità genitoriale conformi all'interesse morale e materiale della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale dispone che
Parte_3
[...]
nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli,
[...]
, e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, si atterranno alle seguenti condizioni:
[...]
1. , e vengono affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2 Persona_3
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Sulmona, in via XXV Aprile n. 18.
2. Il IG. salvo differente accordo fra le parti, avrà Parte_2
facoltà di vedere e tenere con sé i tre figli durante il fine settimana, dal pomeriggio del venerdì (ore 18:00) fino alla sera della domenica (ore 19:00).
3. Per le festività natalizie e pasquali, per il giorno del compleanno e per tutte le festività previste dal calendario, le parti applicheranno il criterio dell'alternanza. Quanto alle vacanze natalizie il padre e/o la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
nelle vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo. I figli, inoltre, sempre nel periodo estivo, trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive e i relativi periodi saranno stabiliti concordemente dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Tutto e sempre compatibilmente con le eIGenze, di qualunque natura, minori.
4. Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra Parte_2 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1
di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo al mantenimento dei tre minori (€ 200,00 per ciascun minore), tramite accredito sul numero di conto che verrà indicato.
5. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
6. Gli assegni unici erogati dall'Inps in favore dei minori verranno percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
7. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
8. La IG.ra ha presentato domanda di Parte_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato. nonché al piano genitoriale così programmato:
a) Immobili in uso: entrambi i genitori conducono in locazione l'appartamento presso cui dimorano.
b) Autovetture in uso alla famiglia: nessuna.
c) Nonni e parenti che collaborano per la gestione dei figli: nonni materni, quando i genitori sono al lavoro.
d) Baby sitter: nessuna.
e) Istituti scolastici frequentati:
è iscritta alla scuola “Lola di Stefano” di Sulmona, classe 3B, che Per_3
frequenta dalle ore 08:30 del mattino alle ore 16:30 del pomeriggio.
è iscritto alla scuola “scienze motorie” che frequenta dalle ore 08:30 Per_1
alle ore 12:30. è iscritto alla scuola media Serafini che frequenta Per_2
dalle ore 08:30 alle ore 13:20. e si recano a scuola in Per_1 Per_2
autonomia, con l'autobus. Per_3
f) Eventuali disturbi dell'apprendimento: soffre di dislessia e Per_2 frequenta la parrocchia di Cristo re, in Sulmona, per ricevere ripetizioni.
g) Attività sportive: Al momento i minori non praticano attività sportive.
occasionalmente gioca a calcio. Per_1
h) Allergie: il figlio è allergico al polline. Per_1
i) Centri estivi: frequenta il campo estivo presso la parrocchia di Per_3
Cristo Re.
j) Medico di base: il pediatra di base dei tre minori è la Dott.ssa Persona_4
[...]
k) Vacanze estive: Normalmente nel periodo estivo la Sig.ra porta Parte_1
saltuariamente i minori al mare.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di ConIGlio del 10.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco