Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 18.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 10286/ 2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
tra in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Maria Riccio come da procura in atti;
Opponente
e
, quale titolare della ditta ED BA di Abate BAtino, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Valerio Petrone;
Opposto
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2021, il sig. , quale titolare della ditta individuale CP_1
ED BA di Abate BAtino, chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere Parte_2
[... il pagamento della somma di € 121.751,79 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e spese di monitorio;
Con decreto n. 2503, emesso il 26.10.2021 l'adito Tribunale ingiungeva alla Parte_1
il pagamento della somma di euro 121.751,91; oltre gli interessi richiesti e spese del
[...]
procedimento monitorio.
opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca;
a sostegno della proposta opposizione deduceva che l'importo del credito sarebbe stato erroneo, in quanto gli importi delle note di debito sarebbero stati frutto di “unilaterali correzioni della ED BA”, non accettati dalla e non avrebbero trovato giustificazione causale, facendo Parte_1
riferimento alle spese sostenute per la levata di protesto degli assegni della Parte_1
portati al pagamento;
che, inoltre, il versamento dei titoli sarebbe stato concordato con
[...]
l'opponente, che avrebbe autorizzato il pagamento o rinnovato lo stesso, in mancanza di fondi, previo contatto con ED BA;
deduceva altresì l'eccessività dell'importo delle note e che la documentazione contabile fosse inidonea a fondare la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo trattandosi di atti unilaterali.
Si costituiva l'opposto eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'avversa opposizione, e chiedendone il rigetto.
Veniva prodotto l'atto di ricognizione del debito datato 30.7.2015, recante timbro e sottoscrizione dalla con specifica dizione “per presa visione, accettazione Parte_1
e intervenuta consegna a mani, controfirmato da ED BA con apposito timbro.
Tale atto riportava, inoltre, nel dettaglio tutti gli importi richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, riportando anche specificamente: le fatture, gli assegni bancari (tutti protestati) e le note di debito.
Con ordinanza del 29.3.2022 concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, occorre procedere alla verifica dell'esistenza e della misura del credito ingiunto.
In particolare, in tema di onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, l'attore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione rimasta inadempiuta deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n.
13533/01, Cass. n. 982/02, Cass. n. 1743/07).
Ciò detto l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Risulta documentato e non contestato il rapporto contrattuale tra le parti;
non solo, anche l'ammontare del credito, di cui alla scrittura del 30.7.2015 non è stato in contestato;
nemmeno nel presente giudizio.
Le uniche contestazioni mosse dall'opponente riguardano l'importo, definito dalla stessa
“eccessivo”, e le note di debito, in quanto mai accettate.
Sul punto deve rilevarsi risulta che lo stesso atto di ricognizione del debito del 30.7.2015, prodotto da parte opposta e rimasto privo di specifica contestazione, menziona detta documentazione contabile (cfr. note NN° 24/N/13 del 15/06/2013; 28/N/13 del 09/07/2013;
35/N/13 del 30/09/2013; 39/N/13 del 31/10/2013; 46/N/2013 del 06/12/2013; 47/N/2013
31/12/2013; 49/N/13 del 31/12/2013; 1/N/2014 del 02/01/2014).
Quanto sopra, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da parte dell'opponente, la quale non ha nemmeno allegato fatti estintivi delle obbligazioni di pagamento assunte, comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate ex dm. Giustizia
55/14 nella misura di cui in dispositivo.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G.
10286/21, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2503 emesso dal Tribunale di Salerno in data 26.10.2021;
2) Condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te p.t., alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute e nella misura di legge.
Così deciso in Salerno il 18.2.2025.
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi