Decreto cautelare 5 agosto 2021
Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Sentenza 3 aprile 2026
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- 1. Tar e Consiglio di Statohttps://dirittifondamentali.it/
CategoriaTar e Consiglio di Stato Esclusione dalla partecipazione al test per la prova di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria per il candidato con “certificazione verde” priva di QR code (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, ord. 27 ottobre 2021, n. 496) Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla partecipazione al test per la prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria motivato sulla base della mancanza di “Certificazione verde”, non potendo avere rilevanza la certificazione (priva di QR code) attestante l'effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il […] Legittimità dell'obbligo di Green pass …
Leggi di più… - 2. Anno 2021 - Pagina 2https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2021 Sospensione dall'esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19: inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 8 settembre 2021 –13 settembre 2021, n. 276) È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale l'Ordine delle professioni infermieristiche ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19, ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.l. n. 44 del 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 oppure […] Acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'area ove …
Leggi di più… - 3. Una panoramica del flusso normativo e della giurisprudenza sulla pandemia da Covid.Di : Aldo De Matteis · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 8 novembre 2022
- 4. Il datore di lavoro deve far rispettare la legge anti-Covid sospendendo i non-vaccinati in mancanza di misure alternativeAccesso limitatoMichele Miscione · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2021
- 5. Legittima la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccinoLaura Facondini · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Il Tar Puglia-Lecce, Sezione II, con Decreto n. 480 del 5 agosto 2021, ha rigettato l'istanza cautelare formulata da una dottoressa contro la delibera che ne ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza retribuzione per non essersi sottoposta alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Tale delibera, peraltro, veniva adottata a seguito della valutazione negativa, ad opera della Asl datrice di lavoro, della possibilità di ricollocare il medico a mansioni non comportanti contatti diretti con utenti e colleghi. Il Tar Puglia-Lecce, Sezione II respinge l'istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell'art. 4, d.l. 1° aprile 2021, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della delibera prot. n. --OMISSIS- del 13.7.21 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi, avente ad oggetto la sospensione dell’esercizio professionale e della correlata comunicazione-sospensione prot. n. -OMISSIS- del 5.7.2021 dell’A.S.L. di Brindisi di sospensione dal servizio senza retribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi;
Vista la sintetica nota del 25 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiarava cessata la ragione del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. NZ EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Impugnate le determinazioni dei resistenti Ordine dei medici e A.S.L., la domanda cautelare veniva respinta.
Indi, nell’imminenza della fissata udienza straordinaria di smaltimento, con memoria, l’A.S.L. di Brindisi ribadiva la legittimità degli atti adottati.
Con memoria di replica, l’Ordine dei medici, invece, eccepiva l’improcedibilità ricorso, per aver parte ricorrente scontato il periodo sospensione dall’Albo e per non aver impugnato ulteriori successive sospensioni e, comunque, per aver fruito della facoltà, di cui all’art. 8 decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con mod., dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come successivamente modificato.
Con sintetica nota d’udienza, parte ricorrente dichiarava cessata la ragione del contendere, senza altro specificare.
Al Collegio non resta che prendere atto della causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese del giudizio vanno comunque compensate per la peculiarità e la illo tempore novità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
NZ EV, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ EV | ZI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.