Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1956, n. 1005
CASS
Sentenza 7 aprile 1956

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Il conduttore, intimato di licenza per morosità dal nuovo acquirente dell'immobile, non può opporre in compensazione del credito dell'attore agli aumenti di canone corrisposti al precedente proprietario in eccedenza ai limiti massimi consentiti dalle leggi vincolistiche. Ne', sollevata l'eccezione, deve essere integrato il contraddittorio con la chiamata in causa del precedente proprietario, o deferita al pretore la decisione della lite ai sensi dell'art. 29 legge n. 253 del 1950.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1956, n. 1005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1005
    Data del deposito : 7 aprile 1956

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