Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 14 gennaio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8323/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CONDORELLI TOTY giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti nn. CP_1
37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Assegno invalidità civile – riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 5 settembre 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 14/01/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1
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In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (assegno di invalidità civile e riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
La consulente tecnica d'ufficio nominata in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante funzionale al riconoscimento del preteso diritto all'assegno di invalidità civile, seppure ancora non sussistono i presupposti per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 legge 104/92.
In particolare è stato ritenuto che la ricorrente, , è affetta da “Sindrome depressiva Parte_1
endoreattiva grave, cardiopatia ipertensiva (FE 48%), incontinenza urinaria in esiti di intervento chirurgico per fistola retto-vaginale, spondiloartrosi lombare (Codici DM 05/02/92: 2206;
6442;6203; 7010). Tale diagnosi risulta risolutiva ai fini delle conclusioni medico-forensi e per rispondere ai quesiti …..
Nel caso in questione, le patologie in diagnosi, sono valutate tenendo conto delle Tabelle allegate al
Decreto Ministeriale del 05.02.1992 :
2 - L'incontinenza urinaria può essere valutata utilizzando, per analogia, il codice 6203, al 15%;
- La cardiopatia ipertensiva (FE 48%) può essere valutata con il codice 6442 al 41% ;
- La depressione endoreattiva grave viene valutata con il codice 2206 al 40% ;
- La spondiloartrosi lombare viene valutata per analogia con il codice 7010 al 20%.
Procedendo alla valutazione globale, applicando la formula a scalare di Balthazard, si ritiene che la Sig.ra possa essere dichiarata invalida nella misura del 76 (settantasei)%, Parte_1
altresì portatore di handicap in situazione di non gravità (Art.3 Comma 1 Legge 104/92).
La decorrenza del beneficio può farsi ascendere ragionevolmente alla data delle operazioni peritali
(Novembre 2024)”.
Le conclusioni cui è giunta la C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il parziale riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 8323/2024 R.G.L., così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 76% a decorrere dal novembre 2024; compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 15/01/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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