Art. 10.
Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilita' dell'unita' poderale, il vincolo puo' essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute Circostanze il fondo risulti divisibile in piu' unita' fondiarie organiche.
Sulla rimozione del vincolo decide l'autorita' giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.
Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unita' poderale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno l940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilita' dell'unita' poderale, il vincolo puo' essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute Circostanze il fondo risulti divisibile in piu' unita' fondiarie organiche.
Sulla rimozione del vincolo decide l'autorita' giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.
Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unita' poderale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno l940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi