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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2297/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
– SEZIONE CIVILE – Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: ricorso per l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art 250 comma 4 c.c., vertente TRA
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria BOCCUTI, domiciliato come in atti RICORRENTE E
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Giovanni CASTAGNARO, domiciliata come in atti, RESISTENTE NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.06.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha fatto pervenire osservazioni. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso iscritto il 5/12/2024, il ricorrente ha dedotto: di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con la resistente nell'anno 2017 da cui è nata, il 09.02.2019 in Germania, che la Controparte_2 resistente aveva contratto matrimonio in Germania con e, difatti, la minore Persona_1 acquisiva il cognome di quest'ultimo; che nel mese di maggio dell'anno 2019 le parti, unitamente alla minore, si trasferivano in Crosia, dapprima presso l'abitazione della madre del e, successivamente, Pt_1 prendevano in locazione un immobile alla Via L. Nicoletti;
che la relazione si è interrotta nel mese di 1 luglio 2022 e la resistente, unitamente alla minore, si è trasferita prima presso l'abitazione della madre del e, poi, presso altra abitazione sempre sita in Crosia;
che la madre del ricorrente presta la propria Pt_1 assistenza quotidiana alla minore poiché i genitori della piccola, ovvero gli odierni istanti, svolgono la loro attività lavorativa come braccianti agricoli;
che è stato chiesto alla resistente di voler prestare il consenso al riconoscimento della minore ma tali tentativi sono risultati vani;
che il mancato consenso al riconoscimento della minore non trova giustificazione anzi è una decisione pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico della figlia;
di essersi sempre interessato della minore assicurandole una presenza certa, affidabile e costante nel rispetto dei suoi doveri di padre, sia da un punto di vista morale che materiale;
che sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250 comma 4 del c.c. in quanto la minore, data la minore età, ha diritto all'affetto e all'assistenza materiale sia da parte della madre che del padre per cui il riconoscimento non può essere rifiutato ove risponda all'interesse del minore Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale: di accertare e dichiarare che il è il padre Parte_1 della minore e, per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Controparte_2
Crosia (CS), di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, nonché di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile della Germania di annotare nei registri anagrafici la modifica del cognome della minore;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 15/04/2025 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Si è tempestivamente costituita, in data 14/03/2025, la resistente che ha dedotto: che il cognome assunto dalla minore alla nascita è quello della madre e non già quello dell'allora marito, Persona_1 stante la non presenza di quest'ultimo; che, invero, al momento della nascita della minore era sposata con dal quale si è separata ottenendo l'affidamento esclusivo della figlia giusta sentenza Persona_1
n. 1831/2024 emessa da Codesto Tribunale nell'ambito del giudizio civile n. 1147/2024 R.G.; che la minore è una bambina vivace e socievole e ha sempre vissuto solo ed esclusivamente con la madre, che riconosce quale suo unico punto di riferimento genitoriale ed è ben integrata con il tessuto cittadino del luogo in cui vive;
di essere l'unica che si occupa e che si è sempre occupata sia moralmente che materialmente fin dalla sua nascita della minore e solo in sporadiche occasioni viene aiutata dalla
[...]
; di aver avuto sempre solo l'appoggio morale, materiale ed economico del fratello Persona_2 Per_3 il quale ha acquistato un'abitazione al civico numero 4 di Via Potenza del Comune di Crosia presso cui vivono attualmente;
che il ricorrente non si è mai occupato né economicamente né moralmente della piccola la quale, ad onor del vero, lo conosce e ha avuto sporadici contatti con lo stesso CP_2 ma non ha mai vissuto con lui né condivide con lo stesso alcun ricordo anche perché, fino a qualche anno fa, l'odierno ricorrente si trovava in Romania detenuto in carcere mentre, all'attualità, è detenuto in carcere in Italia in attesa di condanna per reati gravi;
che giammai il ricorrente ha provveduto ad assistere, in qualsivoglia modo, la piccola e non ha mai nemmeno corrisposto alcunché per la crescita della stessa né le ha mai formalmente richiesto e/o intimato di prestare il proprio consenso al riconoscimento di richiesta arrivata solo con la notifica del ricorso, né mai si è recato presso alcun Ufficio CP_2
Pubblico dello Stato Civile o presso alcun Pubblico Ufficiale per formalizzare il chiesto riconoscimento, formalizzando per la prima volta la richiesta solo con la presente istanza giudiziale;
che la minore è cresciuta sempre solo ed esclusivamente con la madre che non ha mai negato la possibilità al ricorrente di incontrare o di sentirla telefonicamente. CP_2
Tanto premesso, la resistente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, nominare un curatore speciale affinché provveda a tutelare nel presente giudizio gli interessi della minore;
predisporre, sempre nell'esclusivo interesse (anche futuro) della minore, i necessari e utili
2 accertamenti di legge, onde valutare l'opportunità, rispetto agli interessi attuali e futuri della minore di autorizzare il richiesto riconoscimento giudiziale;
conseguentemente, nel caso in cui dovesse emergere che il ricorrente è il padre della minore, confermare i provvedimenti relativi all'affidamento della minore di cui alla sentenza n. 1831/2024 e, in ogni caso, di non modificare l'affidamento esclusivo alla madre;
di ordinare al ricorrente la corresponsione di un congruo assegno di mantenimento, non minore di euro 400,00, per il mantenimento della minore;
di condannare il ricorrente al pagamento di tutti gli arretrati dovuti a titolo di mantenimento della minore dal giorno della nascita della stessa e sino all'attualità; il tutto con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore dello Stato stante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentato dalla . CP_2
All'udienza del 15/04/2025, il g.i. ha sottoposto alle parti la questione relativa alla inammissibilità della domanda ex art 250 comma 4 c.c. atteso che dagli atti di causa, in particolare dal certificato di nascita depositato sia dal ricorrente che dalla resistente, emerge che all'epoca della nascita della minore la resistente era sposata con e che la minore è nata in [...] matrimonio, tanto Persona_1 che il è indicato come padre nell'atto di nascita stesso. La difesa del ricorrente ha Persona_1 insistito nell' ammissione dei mezzi istruttori articolati, mentre la difesa della resistente, pur riportandosi al ricorso, si è rimessa alla decisione del giudice, evidenziando che non è stata intrapresa dalla propria assistita nessuna azione di disconoscimento. Pertanto, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti la causa, ritenuta matura per la decisione, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata, ex 473 bis 22, u.c. c.p.c., per la decisione e discussione all'udienza del 10.06.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha fatto pervenire osservazioni. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Occorre evidenziare che in atti sia il ricorrente che la resistente hanno depositato estratto dell'atto di nascita tradotto della minore da cui risulta che la stessa è nata il [...] a Controparte_2
Neuwied (Germania) e nel quale è riportata sia l'indicazione della maternità che della CP_1 paternità. In particolare, da tale estratto risulta che il padre della minore è Persona_1
Orbene, non risulta contestato tra le parti che la resistente ha contratto matrimonio con il
[...]
(contratto, come si evince dalla sentenza di separazione depositata dalla , in data Per_1 CP_2
13/03/2018 in Crosia); così come vi è stata nessuna specifica contestazione da parte della resistente circa la reale paternità della minore (vedi contenuto della memoria depositata nel presente procedimento, nonché dichiarazioni della riportate nella sentenza di separazione). CP_2
In ogni caso, è evidente che la minore è nata in [...] matrimonio risulta, quindi, essere stata riconosciuta, come da estratto di atto di nascita, dall'allora marito della resistente, essendo irrilevanti, come accertato anche nella sentenza di separazione, le dichiarazioni delle parti ai fini della rimozione dello status della minore risultante dall'atto di nascita stesso. Per tali ragioni il g.i. ha rigettato le richieste di prova formulate dalle parti, con ordinanza del 17.04.2025 che si conferma in tale sede, dovendosi evidenziare che i capi articolati dal ricorrente si palesano inammissibili in quanto non contestati e, in ogni caso, tesi alla prova di un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlia legittima posseduto dalla minore (cfr. capo 1 di cui al deferito interrogatorio formale
“Vero che intratteneva relazione sentimentale con il sig. e, dall'unione nasceva Parte_1 Controparte_2
) ovvero generiche (cfr. capo 2 di cui al deferito interrogatorio formale “Vero che il
[...] Parte_1 le chiedeva che gli venisse prestato il consenso al riconoscimento della piccola ”).
[...] CP_2
In punto di diritto, si rileva che la previsione astratta di cui all'art. 250 c. 4 c.c. invocata dal ricorrente, che consente a uno dei genitori di ottenere il riconoscimento postumo del figlio nato fuori dal matrimonio
3 che sia già stato riconosciuto dall'altro, anche senza il consenso di quest'ultimo, non può trovare applicazione nel caso concreto, poiché il ricorso proposto dal ricorrente, finalizzato ad ottenere il riconoscimento di quella che asserisce essere figlia naturale sua e della resistente, si pone in insanabile contrasto con il dettato dell'art. 253 c.c. ai sensi del quale “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova”. Come riconosciuto e ammesso anche dal ricorrente, difatti, la minore risulta figlia legittima della resistente e del coniuge e ciò fa sì che il caso di specie incarni l'ipotesi regolamentata dall'art. Persona_1
253 c.c., con la conseguenza dell'assoluta inammissibilità del riconoscimento che si ponga in contrasto con lo stato di figlia legittima posseduto dalla minore. La norma in questione, che il sistema pone a presidio di quello che può considerarsi un vero e proprio
“diritto allo stato”, risponde alla fondamentale ratio di scongiurare ipotesi di mutamento dello stato di figlio legittimo finanche senza intervento di quest'ultimo o del padre legittimo nel relativo procedimento (si veda, sul punto, Cassazione civile sez. I 10 gennaio 2014 n. 370) e, a tal fine, pone quale condizione per il riconoscimento suddetto il previo disconoscimento del preesistente status. In tali casi non solo l'azione ex art. 250 c.c. presuppone quella di disconoscimento ma “la rimozione dell'impedimento costituito da un diverso stato di figlio decorre dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento di paternità, in quanto prima di tale momento è sempre possibile una riforma della sentenza che ha accolto l'azione di disconoscimento” (Cassazione civile sez. II, 25 giugno 2013 n. 15990). Intanto, dunque, il ricorrente avrebbe potuto validamente proporre l'azione de qua, in quanto vi fosse già stata e fosse già divenuta irrevocabile una pronuncia sul disconoscimento di paternità della minore (in ordine alla quale, peraltro, il padre naturale non ha legittimazione) circostanza mai verificatasi come confermato dalla difesa della resistente all'udienza del 15.04.2025. Stante la inammissibilità del ricorso non devono essere valutate e le ulteriori domande della resistente spiegate in via riconvenzionale e tese a ottenere, in caso di riconoscimento, la conferma dei provvedimenti relativi all'affidamento della minore di cui alla sentenza di separazione nonché l'affidamento esclusivo della minore e la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento, non minore di euro 400,00, per il mantenimento della minore e al pagamento di tutti gli arretrati dovuti a titolo di mantenimento della minore dal giorno della nascita della stessa e sino all'attualità. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso principale e della sostanziale non opposizione della resistente la quale non ha contesto le allegazioni del ricorrente circa la reale paternità della minore chiedendo anche di autorizzare il richiesto riconoscimento giudiziale, previ i necessari e utili accertamenti, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
4. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.06.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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