Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 2/A/2026 Nel giudizio d’appello iscritto al n. 7031/R del Registro di Segreteria, proposto da
- la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana
APPELLANTE
contro AR MA, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via Libertà, n. 171, giusta procura in atti;
per la riforma della sentenza n. 149/2025 del 20/05/2025, depositata nella stessa data, con cui la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana.
Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nell’odierna pubblica udienza del 18.12.2025, per l’appellante Pubblico Ministero, il V.P.G dott.ssa Maria Concetta Carlotti e per l’appellato l’avv. Giovanni Immordino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sezione di primo grado ha respinto la domanda di condanna spiegata contro l’odierno appellato, volta ad ottenere il risarcimento del danno indiretto subito dalla Regione Siciliana per esser stata condannata in sede civile a pagare differenze retributive dovute al dott.
UR CO ex art. 52, comma 5, del TUPI.
La Procura regionale aveva contestato, ai sensi dell’art. 52, c. 4 TUPI, la responsabilità del predetto danno – pari ad euro 155.081,02 pagate nell’ottobre 2022, di cui la metà imputabile all’odierno appellato – al dott. AU, all’epoca dei fatti direttore del Centro per l’impiego di Siracusa – per aver assegnato, in violazione dell’art. 52 TUPI, per un periodo di quattro anni il dott. UR, in modo risultato prevalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, allo svolgimento di mansioni superiori, tipiche del ruolo dirigenziale, presso il Centro per l’impiego di Siracusa, afferente al Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.
Il giudice di primo grado, valutate le specificità del peculiare contesto di riferimento e delle difficoltà gestionali – ossia la grave carenza di figure dirigenziali, non reperite neppure con atti di interpello, che aveva determinato la necessità delle deleghe contestate -, non ha ravvisato il ricorrere dei tratti dell’inescusabile e massima negligenza e della manifesta superficialità nell’adempimento dei doveri d’ufficio che integrano la nozione generale di colpa grave, osservando che “ove non fossero state conferite le deleghe al dott. UR, si sarebbe inevitabilmente tradotta nell’interruzione delle attività degli uffici con grave lesione del buon andamento e degli interessi pubblici e con conseguente danno erariale”.
La Sezione di primo grado ha quindi escluso la gravità della colpa del dott. AU e respinto la domanda formulata dalla Procura regionale.
2.- Con appello notificato in data 12.09.2025 e depositato in pari data, la Procura per la Regione Siciliana ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza articolando un unico motivo d’appello, contestando l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 52, comma 2, 3, 4, 5, D.lgs. 165/2001.
Richiamato il tenore letterale dell’art. 52 TUPI, a mente del quale proprio l’assenza di personale legittima il ricorso all’istituto dell’assegnazione alle mansioni superiori, che altrimenti sarebbe vietato, la Procura ha sottolineato che una disfunzionalità di apparato, consistente nella specie nell’assenza di dirigenti, può legittimare l’attribuzione di mansioni superiori al personale interno ma solo come extrema ratio, cioè solo eccezionalmente e temporaneamente.
In particolare, poi, secondo l’art. 52, c. 4, TUPI, consente di sopperire a disfunzionalità nella gestione del personale, ma l’amministrazione deve procedere a bandire apposito concorso immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni, ristabilendo la fisiologia del lavoro all’interno delle unità operative. In tal modo si garantiscono programmazione e corretta allocazione delle risorse e, non ultimo, il regolare utilizzo della forza lavoro e delle professionalità interne all’ufficio.
Consentire alle “disfunzionalità” degli uffici di assumere un valore totalmente esimente per il datore di lavoro, anche quando queste siano reiterate, mantenute o comunque prolungate negli anni, significa consentire che le stesse disfunzionalità vengano solo procrastinate, in quanto non si colmerà mai il deficit di organico (nella specie dirigenziale), sfruttando indebitamente professionalità interne.
Giustificare la volontaria o la gravemente colposa protrazione della disfunzione gestionale con la colpa semplice sancisce la definitiva abdicazione alla tutela dei valori di efficienza e di economicità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
La sentenza di primo grado non ha mai preso in considerazione il fatto che il servizio XVII- Centro per l’impiego di Siracusa, retto dal dirigente AU AR, non avesse avviato mai le procedure selettive per i dirigenti dell’ufficio. Anzi ha confermato che il AU, avocando a sé la reggenza ad interim dell’U.O. II, seppur già sovraccarico di impegni derivatigli dalla reggenza di altre due U.O. (I e III), di fatto, non avrebbe mai potuto svolgere la propria attività di dirigente. Ciò gli era possibile solo perché, evidentemente, poteva contare sulle professionalità interne all’ufficio, sfruttando indebitamente e reiteratamente l’operato del sig. UR.
In altri termini non è sufficiente aver rilevato un buco di organico - per altro presupposto legittimo dello stesso istituto di diritto giuslavoristico
- per incidere in maniera definitiva sull’elemento soggettivo, escludendo qualsiasi gravità della colpa nelle scelte gestorie del datore di lavoro.
Appare invece, in questa sede, utile rimarcare il fatto, non contestato, che mai l’amministrazione ha provveduto ad indire i concorsi per colmare quella carenza di organico o, quantomeno, ha provveduto con incarico esterno a reperire il personale con professionalità superiore per la reggenza effettiva dell’ufficio, facendo fronte, anche se per periodi più brevi di tempo, alle esigenze dirigenziali in maniera legittima, fino a che non sarebbe stato possibile finanziare e gestire la selezione di personale ordinaria.
Il Giudice di prime cure in tal modo finisce per escludere persino la violazione dell’art. 52 TUPI da parte del dirigente appellato, lasciando privo di ristoro un danno subito dalla PA regionale a causa di una gestione estremamente negligente, in quanto protrattasi per anni, dell’ufficio e del personale.
Ed infatti, seppur comprensibile può apparire la scelta di gestire una urgenza con mezzi eccezionali, non giustificabile di certo diventa la gestione che, accomodandosi sulla soluzione più comoda, continua a non colmare le carenze di organico. Sarebbe, ad esempio, potuto essere meramente colposo l’aver superato il semestre nell’attribuzione delle mansioni superiori senza aver programmato la selezione di personale. Magari anche l’aver atteso la successiva programmazione finanziaria, ma è certamente gravemente imprudente e negligente aver consentito per un quadriennio il mantenersi di una situazione di disfunzionalità, con il rischio perenne di dover subire una causa di lavoro ad esito certamente infausto.
La sentenza impugnata appare ampiamente carente dal punto di vista motivazionale in quanto, limitandosi ad elevare la carenza di organico ad elemento esimente, e quindi concentrandosi sul solo polo soggettivo della responsabilità, esclude di valutare adeguatamente la legittimità della condotta. Il Giudice, riconosciuto il carattere di
“superiorità” alle mansioni attribuite al UR dal proprio dirigente, omette di valorizzare il dato temporale, quindi, il quadriennio entro cui si svolge la condotta negligente. Si precisa che tale negligente modalità gestionale si è interrotta solo perché il UR è andato in pensione dal 01/01/2016, momento a partire dal quale, prevedibilmente, ha fatto valere il suo buon diritto giuslavoristico, ricorrendo al Giudice civile.
Alla luce di quanto sopra osservato ne consegue che l’impugnata sentenza merita riforma nella parte in cui esclude, facendo non corretta applicazione dell’art. 52, d.lgs. 165/2001, l’elemento soggettivo a carico del convenuto, con conseguente condanna al risarcimento, in favore del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, del danno indiretto, derivante dalla sentenza civile di condanna, per euro € 77.540,51;
2.4.- La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’erroneità della declaratoria di assoluzione e, per l’effetto, condannare l’appellato al pagamento della somma di € 77.540,51, pari al 50% del danno indiretto subito dall’amministrazione regionale, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
3.- In data 15.09.2025 la Procura regionale ha notificato il dfu per l’udienza del 18.12.2025.
4.- Con memoria del 28.11.2025 si è costituito il dott. AU chiedendo il rigetto dell’appello, eccependo la manifesta inammissibilità e infondatezza dell’unico motivo d’appello.
4.1.- In punto d’inammissibilità, la difesa AU rileva che, come accertato dalla sentenza di primo grado, la grave carenza di figure dirigenziali, non reperite neppure con atti di interpello, che aveva determinato la necessità delle deleghe con le quali si erano assegnate mansioni superiori, sono fatti non contestati in primo grado da parte della Procura, che peraltro non ha fatto oggetto di contestazione l’esistenza di un obbligo, presuntivamente inevaso dall’odierno appellato, di “avviare le procedure selettive per i dirigenti dell’ufficio”,
obbligo che avrebbe dovuto, a pena di decadenza (ed oggi d’inammissibilità), ritualmente essere opposto in primo grado, stante il noto divieto di res nova in appello (art. 193 c.g.c. – art. 345 c.p.c.).
Secondo la difesa “È indubbio infatti che oggi si contesta all’appellato, per la prima volta, una nuova (e solo presunta) condotta illecita – mai prima contestata (neppure nell’invito a dedurre) – asseritamente consistente nell’omesso avvio delle nuove assunzioni di dirigenti, che è del tutto estranea al thema decidendum del giudizio di primo grado
(e per esclusiva scelta processuale della Procura attrice)”.
Nel negare la sussistenza in capo all’odierno appellato di un obbligo di attivare le procedure di assunzione la difesa osserva che “o si sostiene
(in maniera univoca) che l’obbligo di procedere alle assunzioni del personale graverebbe sul Dott. AU e allora il motivo d’appello è palesemente inammissibile, privo di alcuna prova ed infondato in diritto; o si ritiene invece che detto obbligo ricada sull’Amministrazione danneggiata, la quale quindi non può che sopportare le conseguenze della sua omissione (con esclusione di qualsiasi responsabilità del Dott. AU).
Come è evidente, comunque resta confermato che l’odierno appellato, in un “quadro gestionale e organizzativo di estrema difficoltà e in molti casi di impossibilità ad espletare i compiti” si è solo limitato a garantire l’interesse pubblico e la prestazione dei servizi agli utenti (in funzione del buon andamento: art. 97 Cost.) – in breve – come conferma la Corte di prime cure – “una condotta necessaria per garantire la continuità dell'attività amministrativa”.
Mentre, “una condotta diversa del AU, ove non fossero state conferite le deleghe al dott. UR, si sarebbe inevitabilmente tradotta nell'interruzione delle attività degli uffici con grave lesione del buon andamento e degli interessi pubblici e con conseguente danno erariale”.
Quanto precede, alla stregua della giurisprudenza in materia, porta –
secondo la difesa – ad escludere la possibilità di qualsiasi rimprovero per colpa grave.
4.2.- Con un secondo ordine di argomentazioni la difesa torna, in assenza di una pronuncia al riguardo del giudice di primo grado, sull’elemento oggettivo della condotta, contestando l’esistenza degli atti attributivi di mansioni superiori eccependo la mancanza di prova sul punto.
Richiamata l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile, la difesa ha contestato, alla stregua dell’art. 52, c.3 TUPI, la natura di atti d’attribuzione di mansioni superiori dirigenziali con riferimento a quelli adottati dal AU.
Sul punto la difesa segnala che la sentenza del Giudice del Lavoro di Siracusa si fonda su una ricostruzione dei fatti molto imprecisa
(trasmigrata nell’odierno atto di citazione) e sull’analisi di una serie di atti – presuntivamente attributivi di mansioni dirigenziali – che però soltanto in minima parte sono stati acquisiti al presente processo e che, dunque, qui si conoscono non nella loro obiettiva essenza ma soltanto nell’interpretazione data dal Giudice del lavoro, che la difesa ritiene fallace ed assai opinabile.
La difesa procede, quindi, ad esaminare gli atti imputabili al AU dai quali si afferma derivare l’assegnazione di mansioni superiori ed in particolare l’ordine di servizio n. 22/2011, con cui si conferiva al UR il ruolo di responsabile del procedimento e la nota prot. n.
132/Dir del 19/02/2014, con la quale si è conferita al UR una mera delega di firma, come tali inidonei ad assegnare ‘mansioni superiori’ nella nozione accolta dall’art. 52 del TUPI.
Quanto agli altri atti menzionati dal Giudice del lavoro (la direttiva n.
6724 del 20/12/2011, contenente la delega alla rappresentanza esterna dell’ufficio ed all’organizzazione del lavoro anche in relazione a ferie e permessi del personale dell’U.O. II; le 56 deleghe aventi ad oggetto la stipula del verbale di intesa istituzionale per la concessione degli Ammortizzatori sociali in deroga; la circolare prot. 48840 del 09/10/2014), la difesa ne rileva l’inesistenza presso l’amministrazione e, comunque la mancata allegazione da parte della Procura attrice e comunque l’impossibilità di una loro valutazione attraverso la narrazione sintetica (ed orientata nel senso della decisione ivi assunta)
del suo presunto contenuto, come realizzata in una sentenza resa in un altro processo del tutto autonomo e con diversissimo oggetto (del quale il Dott. AU ha appreso l’esistenza solo a seguito della notifica dell’invito a dedurre).
La difesa ha quindi concluso sul punto osservando che gli unici atti esistenti nel presente processo dimostrano che il Dott. AU non ha minimamente contribuito alla “attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale” di superiori mansioni dirigenziali al Dott. UR.;
Inoltre, gli altri atti su cui la Procura vorrebbe fondare la responsabilità del Dott. AU sono chiaramente sforniti di adeguata prova, risultando la loro esistenza, il loro contenuto e la loro riferibilità unicamente dal “racconto” (sintetico, impreciso ed orientato dalla decisione di quel giudizio civile) del Giudice del Lavoro.
4.3.- Infine, la difesa ripropone l’eccezione di compensatio lucri cum damno (ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994) formulata in primo grado.
4.4.- La difesa AU ha concluso chiedendo:
- con qualsiasi statuizione, di dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l’appello della Procura Regionale, confermando la decisione di primo grado;
- in subordine, compensare il danno ex art. 1, comma 1-bis, l. n.
20/1994.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
5.- Alla pubblica udienza del 18.12.2025, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’appello in esame il Procuratore regionale ha riproposto integralmente la domanda di condanna dell’odierno appellato, risultato totalmente vincitore in primo grado, ed ha contestato la decisione del giudice di primo grado che ha escluso la colpa grave del AU al quale anche in grado d’appello si contesta di aver illecitamente assegnato mansioni superiori al dott. UR, che in un successivo giudizio civile si era visto riconoscere il relativo corrispondete economico, con conseguente danno per la p.a.
Con memoria in appello, la difesa AU ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, contrastando la richiesta di condanna riproposta in appello con due articolate difese.
In primo luogo, è stata affermata l’inammissibilità dell’appello in quanto fondato su fatti contestati unicamente nell’appello.
Ha riproposto, inoltre, ai sensi dell’art. 195 c.g.c., l’eccezione difensiva non esaminata dal giudice di primo grado, con la quale si era contestata l’esistenza stessa degli atti attributivi di mansioni superiori, eccependo la mancanza di prova sul punto.
2.- Così definito il thema decidendum del presente giudizio, il Collegio ritiene, in applicazione del principio della ragione più liquida, di rigettare la domanda formulata dal Procuratore regionale in appello in ragione della mancanza di prova in atti di provvedimenti a firma AU con i quali si sono assegnate mansioni superiori al dott. UR.
2.1.- Al riguardo occorre sottolineare che, rispetto al più ampio compendio probatorio messo a disposizione e valutato dal giudice civile, gli elementi di prova documentale versati agli atti del giudizio contabile concernenti la posizione dell’odierno appellato sono compendiati nella nota del 02.08.2023 dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche del lavoro, ed in particolare:
- l’ OdS n.22 del 26/09/2011 con il quale al dott. UR è stata ordinata la gestione degli ammortizzatori sociali a firma AU;
- la nomina del 20/03/2013 del dott. UR a Ufficiale Rogante del servizio XVII a firma Burti;
- la delega al dott. UR alla firma di convenzioni e protocolli con le Aziende e organismi territoriali del 19/02/2014 n. 132 a firma AU;
- la delega al dott. UR alla firma dei tirocini Programma garanzia Giovani del 15.04.2015 n. 1717 a firma Amich;
- la nota di assunzione ad interim dell’UOB 2 del 27.05.2012 n. 261 a firma AU.
Risulta del pari da tale nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche del lavoro che:
- non è stato possibile rinvenire la circolare prot. 48840 del 09/10/2014 del Dipartimento Lavoro;
- non è stata rinvenuta copia o documento originale della direttiva n.
6724 del 20/12/2011 di delega alla rappresentanza esterna dell’Ufficio al dott. UR.
Ciò posto, gli unici atti imputabili al AU sono:
- l’ OdS n.22 del 26/09/2011 il quale, tuttavia, il dott. UR è nominato responsabile del procedimento, senza alcuna assegnazione di mansioni superiori;
- la delega al dott. UR alla firma di convenzioni e protocolli con le Aziende e organismi territoriali del 19/02/2014 n. 132, che costituendo una ‘delega di firma’ non comporta l’assegnazione di mansioni superiori.
3.- Per quanto precede, risulta fondata l’eccezione della Difesa AU circa l’inesistenza agli atti del presente giudizio di prove che dimostrino l’assegnazione di mansioni superiori da parte del AU al UR che, verosimilmente, avrà dimostrato nel giudizio civile, con altri atti non imputabili al AU, di esser stato destinatario di altri provvedimenti di assegnazione di mansioni superiori che però non sono stati prodotto nel presente giudizio.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell’appello del Procuratore regionale per infondatezza della domanda di condanna riproposta nel presente grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello in epigrafe, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese di lite sono liquidate in euro 2.500,00
(Duemilacinquecento/00) a carico del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18.12.2025 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge Palermo, 09/01/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente