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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/07/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2217/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. POLISTENA ROSALBA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la nota dell' – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – del CP_1
4 agosto 2017, ricevuta in data 25 agosto 2017, con la quale l'Istituto le comunicava che, a seguito di verifica, risultava per l'anno 2011 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni non già assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altra cassa previdenziale.
1 2. Sulla base di tale rilievo, l' disponeva l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla CP_1
Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, e richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro
812,07, quale contribuzione dovuta per l'anno in questione.
3. Parte ricorrente, in data 17 novembre 2017, proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, nel quale contestava l'erroneità del presupposto giuridico della richiesta contributiva e rilevava, in particolare, di essere regolarmente iscritta all'Albo degli Avvocati di Vibo Valentia, e di aver provveduto al versamento del contributo integrativo alla come previsto dalla normativa regolamentare di tale CP_2 ente previdenziale.
4. A sostegno della propria domanda, deduceva inoltre che l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata non poteva operare nei confronti dei liberi professionisti iscritti a una cassa di categoria, ancorché non abbiano versato il contributo soggettivo, e che, in ogni caso, il credito oggetto della pretesa doveva ritenersi prescritto, essendo decorsi oltre cinque anni tra la maturazione del presunto credito (anno 2011) e la comunicazione dell' (2017). CP_1
5. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L' sosteneva CP_1 CP_3 che, qualora il reddito prodotto dal professionista non risulti effettivamente assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la propria cassa di categoria, sussista l'obbligo contributivo alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
6. Preliminarmente, si rileva che la domanda dell' è fondata su una pretesa CP_1 contributiva relativa all'anno 2011, comunicata alla ricorrente con nota datata 4 agosto
2017 e ricevuta in data 25 agosto 2017.
7. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione dell' per il recupero di contributi previdenziali si prescrive in cinque anni, ai CP_1 sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, qualora – come nel caso in esame – non vi sia stato alcun atto interruttivo tempestivamente notificato al debitore
(cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 20619/2022; n. 20847/2023).
8. Nel caso di specie, risulta che il credito azionato dall' si riferisca all'anno 2011, CP_1 mentre la prima richiesta è intervenuta nel 2017, e non risulta agli atti alcun atto
2 interruttivo notificato nel quinquennio decorrente dalla fine dell'anno in cui si è maturato il credito contributivo, ossia dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2016.
9. Ne consegue che la pretesa dell' è integralmente prescritta, con effetto assorbente CP_1 rispetto a ogni altra questione controversa, ivi comprese le eccezioni della ricorrente relative all'insussistenza del presupposto per l'iscrizione alla Gestione Separata.
10. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione comporta l'accoglimento del ricorso.
11. Tenuto conto della soccombenza dell' , segue la condanna dello stesso alla CP_3 rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da parte ricorrente nei confronti dell' , ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, CP_1
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritto il credito contributivo vantato dall' con riferimento all'anno CP_1
2011 per l'importo di euro 812,07, oggetto della nota del 4 agosto 2017;
Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, 29/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2217/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. POLISTENA ROSALBA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la nota dell' – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – del CP_1
4 agosto 2017, ricevuta in data 25 agosto 2017, con la quale l'Istituto le comunicava che, a seguito di verifica, risultava per l'anno 2011 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni non già assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altra cassa previdenziale.
1 2. Sulla base di tale rilievo, l' disponeva l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla CP_1
Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, e richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro
812,07, quale contribuzione dovuta per l'anno in questione.
3. Parte ricorrente, in data 17 novembre 2017, proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, nel quale contestava l'erroneità del presupposto giuridico della richiesta contributiva e rilevava, in particolare, di essere regolarmente iscritta all'Albo degli Avvocati di Vibo Valentia, e di aver provveduto al versamento del contributo integrativo alla come previsto dalla normativa regolamentare di tale CP_2 ente previdenziale.
4. A sostegno della propria domanda, deduceva inoltre che l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata non poteva operare nei confronti dei liberi professionisti iscritti a una cassa di categoria, ancorché non abbiano versato il contributo soggettivo, e che, in ogni caso, il credito oggetto della pretesa doveva ritenersi prescritto, essendo decorsi oltre cinque anni tra la maturazione del presunto credito (anno 2011) e la comunicazione dell' (2017). CP_1
5. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L' sosteneva CP_1 CP_3 che, qualora il reddito prodotto dal professionista non risulti effettivamente assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la propria cassa di categoria, sussista l'obbligo contributivo alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
6. Preliminarmente, si rileva che la domanda dell' è fondata su una pretesa CP_1 contributiva relativa all'anno 2011, comunicata alla ricorrente con nota datata 4 agosto
2017 e ricevuta in data 25 agosto 2017.
7. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione dell' per il recupero di contributi previdenziali si prescrive in cinque anni, ai CP_1 sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, qualora – come nel caso in esame – non vi sia stato alcun atto interruttivo tempestivamente notificato al debitore
(cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 20619/2022; n. 20847/2023).
8. Nel caso di specie, risulta che il credito azionato dall' si riferisca all'anno 2011, CP_1 mentre la prima richiesta è intervenuta nel 2017, e non risulta agli atti alcun atto
2 interruttivo notificato nel quinquennio decorrente dalla fine dell'anno in cui si è maturato il credito contributivo, ossia dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2016.
9. Ne consegue che la pretesa dell' è integralmente prescritta, con effetto assorbente CP_1 rispetto a ogni altra questione controversa, ivi comprese le eccezioni della ricorrente relative all'insussistenza del presupposto per l'iscrizione alla Gestione Separata.
10. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione comporta l'accoglimento del ricorso.
11. Tenuto conto della soccombenza dell' , segue la condanna dello stesso alla CP_3 rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da parte ricorrente nei confronti dell' , ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, CP_1
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritto il credito contributivo vantato dall' con riferimento all'anno CP_1
2011 per l'importo di euro 812,07, oggetto della nota del 4 agosto 2017;
Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, 29/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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