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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr..ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 567/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 Parte_2
in carica pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' avv.to Laura Lembo
[...]
(C.F.: ) e-mail: elettivamente CodiceFiscale_1 Email_1 domiciliata in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede Parte_1
- Appellante
E
(C.F.: ), res.te in Volla alla via Controparte_1 C.F._2
Sambuco n.54/55, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile C.F.:
) presso il quale elett.te dom.a in Napoli alla via Firenze n.32; C.F._3 comunicazioni tramite posta elettronica all'indirizzo Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2021 presso il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, il Sig. esponeva di aver subito, in Controparte_1 data 06.06.2016, un infortunio sul lavoro a seguito del quale l' gli aveva Pt_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 3%. Esponeva altresì che a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute aveva presentato, domanda di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, che
1 l' rigettava confermando il precedente giudizio;
anche la successiva Pt_1 opposizione amministrativa rimaneva priva di riscontro.
Ritenendo incongrua la valutazione effettuata, il ricorrente, chiedeva pertanto, l'accertamento della sussistenza di postumi invalidanti almeno pari al 15% e la conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo dovuto. Pt_1
Costituitosi in giudizio, l' contestava la domanda, negando in particolare il Pt_1 nesso causale tra la patologia artrosica insorta a distanza di anni e l'infortunio denunciato, sostenendo che la stessa interessava entrambi gli arti inferiori e non poteva essere ricondotta al trauma del 2016.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il CTU accertava che il ricorrente era affetto da esiti di artrodesi sotto-astragalica sinistra, conseguenti al trauma distorsivo subito alla caviglia a seguito dell'infortunio lavorativo, riconoscendo una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%. L' Ausiliare evidenziava, in particolare, la continuità fenomenologica tra la lesione originaria e l'attuale quadro menomativo, nonché la riconducibilità della patologia artrosica post-traumatica all'evento infortunistico.
Con sentenza n. 465/2024, pubbl. il 27.02.2024, il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU e riconoscendo la riconducibilità causale della patologia accertata all'infortunio del 06.06.2016; condannava l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente Pt_1 dell'indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico del 7% con decorrenza dal 01.06.2020, oltre interessi legali;
compensava per metà le spese di lite, ponendo il residuo di € 1.300,00 a carico dell' , oltre accessori nonché Pt_1 spese di ctu .
Avverso la suindicata pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.03.2024, ha proposto tempestivo appello l' censurando l'acritica adesione Pt_1 del giudice di primo grado alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante ha dedotto che il CTU avrebbe erroneamente qualificato come grave trauma distorsivo un evento di modesta entità, come dimostrato dalla prognosi iniziale di soli cinque giorni e dall'assenza di trattamenti immobilizzanti. Ha inoltre contestato la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio del 2016 e la successiva artrosi sotto-astragalica, insorta a distanza di quattro anni, ritenendo che quest'ultima fosse riconducibile a una condizione bilaterale di piedi piatto-valghi, estranea all'evento lavorativo. Ha, pertanto, chiesto la riforma della decisione con il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, la rinnovazione della consulenza tecnica e la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente instaurato il contradittorio si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
2 Le censure sollevate dall' appellante, incentrate sulla pretesa erroneità della Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio e sulla mancanza di nesso causale tra l'infortunio del 06.06.2016 e la successiva artrosi sotto-astragalica, non trovano riscontro negli atti di causa né nella documentazione sanitaria versata in giudizio.
La consulenza tecnica espletata in primo grado appare, infatti, esauriente, coerente e persuasiva, perché fondata su un accurato esame clinico e documentale e redatta secondo corretti criteri di valutazione medico-legale.
Dagli atti emerge che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio all'esito di un approfondito esame clinico dell'assicurato, corredato dalla documentazione sanitaria acquisita, accertando che la patologia residuata al sig. CP_1 costituisce evoluzione diretta e prevedibile del trauma distorsivo alla
[...] caviglia sinistra, già riconosciuto dall' come infortunio sul lavoro. Pt_1
Il consulente ha logicamente ricollegato l'intervento di artrodesi sotto-astragalica del 2020 alla progressiva degenerazione post-traumatica della lesione originaria, evidenziando la continuità fenomenologica tra i due eventi e la specificità monolaterale della compromissione articolare. E' stato accertato che, a seguito dell'infortunio del 06.06.2016, il sig. riportava una “distorsione CP_1 complicata della caviglia sinistra con edema distrettuale, dolore locale e nei movimenti di eversione”, con documentato interessamento del legamento peroneo- astragalico anteriore e della corticale ossea dell'astragalo in più punti.
Ha sottolineato il CTU che “la valutazione iniziale del danno biologico, in sede amministrativa, è avvenuta antecedentemente alla evoluzione peggiorativa del quadro clinico-funzionale, con lo sviluppo di una artrosi post-traumatica che ha poi richiesto l'intervento di blocco dell'articolazione sotto-astragalica”. Il successivo peggioramento, caratterizzato da artralgia sotto-astragalica cronica, è stato inizialmente trattato con terapie conservative e, in seguito, con intervento di artrodesi astragalo-calcaneare, che ha interessato il solo piede sinistro, ossia quello originariamente infortunato, circostanza che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, rappresenta una ulteriore conferma della derivazione causale tra l'evento lesivo e l'attuale quadro menomativo.
La percentuale (7%) di incidenza della menomazione residuata sulla integrità psico- fisica del periziando è stata correttamente fatta risalire all'epoca dell'intervento di chirurgia artrodesica della sotto-astragalica sinistra (01.06.2020).
Di contro, le deduzioni difensive dell'appellante, che imputano la patologia a una condizione bilaterale di piedi piatto-valghi, risultano meramente assertive e non supportate da dati clinici idonei a escludere che l'aggravamento del quadro menomativo – culminato nell'intervento chirurgico – costituisca conseguenza diretta del trauma originario. Le osservazioni dell' si risolvono in un mero Pt_1 dissenso diagnostico, privo di concreti elementi che possano giustificare la rinnovazione della consulenza.
Non emergono, pertanto, motivi sufficienti per discostarsi dal parere tecnico del consulente di prime cure, che la Corte condivide integralmente.
3 In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione di primo grado, superflua apparendo la rinnovazione delle indagini peritali.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' appellante, come liquidate in dispositivo. Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gentile anticipatario;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
4
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr..ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 567/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 Parte_2
in carica pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' avv.to Laura Lembo
[...]
(C.F.: ) e-mail: elettivamente CodiceFiscale_1 Email_1 domiciliata in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede Parte_1
- Appellante
E
(C.F.: ), res.te in Volla alla via Controparte_1 C.F._2
Sambuco n.54/55, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile C.F.:
) presso il quale elett.te dom.a in Napoli alla via Firenze n.32; C.F._3 comunicazioni tramite posta elettronica all'indirizzo Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2021 presso il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, il Sig. esponeva di aver subito, in Controparte_1 data 06.06.2016, un infortunio sul lavoro a seguito del quale l' gli aveva Pt_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 3%. Esponeva altresì che a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute aveva presentato, domanda di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, che
1 l' rigettava confermando il precedente giudizio;
anche la successiva Pt_1 opposizione amministrativa rimaneva priva di riscontro.
Ritenendo incongrua la valutazione effettuata, il ricorrente, chiedeva pertanto, l'accertamento della sussistenza di postumi invalidanti almeno pari al 15% e la conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo dovuto. Pt_1
Costituitosi in giudizio, l' contestava la domanda, negando in particolare il Pt_1 nesso causale tra la patologia artrosica insorta a distanza di anni e l'infortunio denunciato, sostenendo che la stessa interessava entrambi gli arti inferiori e non poteva essere ricondotta al trauma del 2016.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il CTU accertava che il ricorrente era affetto da esiti di artrodesi sotto-astragalica sinistra, conseguenti al trauma distorsivo subito alla caviglia a seguito dell'infortunio lavorativo, riconoscendo una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%. L' Ausiliare evidenziava, in particolare, la continuità fenomenologica tra la lesione originaria e l'attuale quadro menomativo, nonché la riconducibilità della patologia artrosica post-traumatica all'evento infortunistico.
Con sentenza n. 465/2024, pubbl. il 27.02.2024, il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU e riconoscendo la riconducibilità causale della patologia accertata all'infortunio del 06.06.2016; condannava l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente Pt_1 dell'indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico del 7% con decorrenza dal 01.06.2020, oltre interessi legali;
compensava per metà le spese di lite, ponendo il residuo di € 1.300,00 a carico dell' , oltre accessori nonché Pt_1 spese di ctu .
Avverso la suindicata pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.03.2024, ha proposto tempestivo appello l' censurando l'acritica adesione Pt_1 del giudice di primo grado alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante ha dedotto che il CTU avrebbe erroneamente qualificato come grave trauma distorsivo un evento di modesta entità, come dimostrato dalla prognosi iniziale di soli cinque giorni e dall'assenza di trattamenti immobilizzanti. Ha inoltre contestato la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio del 2016 e la successiva artrosi sotto-astragalica, insorta a distanza di quattro anni, ritenendo che quest'ultima fosse riconducibile a una condizione bilaterale di piedi piatto-valghi, estranea all'evento lavorativo. Ha, pertanto, chiesto la riforma della decisione con il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, la rinnovazione della consulenza tecnica e la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente instaurato il contradittorio si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
2 Le censure sollevate dall' appellante, incentrate sulla pretesa erroneità della Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio e sulla mancanza di nesso causale tra l'infortunio del 06.06.2016 e la successiva artrosi sotto-astragalica, non trovano riscontro negli atti di causa né nella documentazione sanitaria versata in giudizio.
La consulenza tecnica espletata in primo grado appare, infatti, esauriente, coerente e persuasiva, perché fondata su un accurato esame clinico e documentale e redatta secondo corretti criteri di valutazione medico-legale.
Dagli atti emerge che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio all'esito di un approfondito esame clinico dell'assicurato, corredato dalla documentazione sanitaria acquisita, accertando che la patologia residuata al sig. CP_1 costituisce evoluzione diretta e prevedibile del trauma distorsivo alla
[...] caviglia sinistra, già riconosciuto dall' come infortunio sul lavoro. Pt_1
Il consulente ha logicamente ricollegato l'intervento di artrodesi sotto-astragalica del 2020 alla progressiva degenerazione post-traumatica della lesione originaria, evidenziando la continuità fenomenologica tra i due eventi e la specificità monolaterale della compromissione articolare. E' stato accertato che, a seguito dell'infortunio del 06.06.2016, il sig. riportava una “distorsione CP_1 complicata della caviglia sinistra con edema distrettuale, dolore locale e nei movimenti di eversione”, con documentato interessamento del legamento peroneo- astragalico anteriore e della corticale ossea dell'astragalo in più punti.
Ha sottolineato il CTU che “la valutazione iniziale del danno biologico, in sede amministrativa, è avvenuta antecedentemente alla evoluzione peggiorativa del quadro clinico-funzionale, con lo sviluppo di una artrosi post-traumatica che ha poi richiesto l'intervento di blocco dell'articolazione sotto-astragalica”. Il successivo peggioramento, caratterizzato da artralgia sotto-astragalica cronica, è stato inizialmente trattato con terapie conservative e, in seguito, con intervento di artrodesi astragalo-calcaneare, che ha interessato il solo piede sinistro, ossia quello originariamente infortunato, circostanza che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, rappresenta una ulteriore conferma della derivazione causale tra l'evento lesivo e l'attuale quadro menomativo.
La percentuale (7%) di incidenza della menomazione residuata sulla integrità psico- fisica del periziando è stata correttamente fatta risalire all'epoca dell'intervento di chirurgia artrodesica della sotto-astragalica sinistra (01.06.2020).
Di contro, le deduzioni difensive dell'appellante, che imputano la patologia a una condizione bilaterale di piedi piatto-valghi, risultano meramente assertive e non supportate da dati clinici idonei a escludere che l'aggravamento del quadro menomativo – culminato nell'intervento chirurgico – costituisca conseguenza diretta del trauma originario. Le osservazioni dell' si risolvono in un mero Pt_1 dissenso diagnostico, privo di concreti elementi che possano giustificare la rinnovazione della consulenza.
Non emergono, pertanto, motivi sufficienti per discostarsi dal parere tecnico del consulente di prime cure, che la Corte condivide integralmente.
3 In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione di primo grado, superflua apparendo la rinnovazione delle indagini peritali.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' appellante, come liquidate in dispositivo. Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gentile anticipatario;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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