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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/08/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3926/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2568/2021, deliberata in data 24.6.2021, pubblicata in data 15.7.2021 (n. 702014/2012 RG); impugnazione delibera condominiale;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Osvaldo Bellocchio (c.f. ) e dall'avv. Dario C.F._2
Bellocchio (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, in Caserta alla Via Tazzoli n. 81 (ex 67), Controparte_1
c.f. , in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Rosa Tagliaferri P.IVA_1
(c.f. ) e dall'avv. Vincenzo Adinolfi (c.f. ) C.F._4 C.F._5 domicilio digitale: Email_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di sentir dichiarare la nullità o annullabilità della delibera assunta Controparte_1 dall'assemblea dei condomini del 28.06.2012.
Il si costituiva in giudizio impugnando e contestando la domanda attorea Controparte_1 perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e ne chiedeva il rigetto.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“(omissis …) Venendo al merito della domanda, questa è infondata e deve essere rigettata.
Il primo rilievo di vizio di mancata regolare convocazione di tutti i condomini è infondato in quanto dal verbale risulta che l'assemblea è stata dichiarata validamente costituita e che
l'attore è intervenuto in assemblea alle 19:27. D'altra parte la mancata convocazione di un condomino costituisce vizio procedimentale che determina non la nullità, bensì l'annullabilità della delibera (cfr. Cass. SS. UU. Sent. 4806/2005) che tuttavia deve essere fatta valere solo ed esclusivamente dal condomino eventualmente non convocato.
Pertanto, l'odierno attore non è legittimato all'accertamento di tale eventuale vizio.
Circa l'errata indicazione dei millesimi, si rileva che – anche laddove fosse fondato il rilievo – la delibera essendo presenti i possessori di più della metà dei millesimi dell'edificio.
Circa la nullità della delibera per aver dato esecuzione ad un contratto nullo poiché non sarebbero stati indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla interferenze delle lavorazioni, vanno fatte le seguenti osservazioni.
L'obbligo previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 il quale prescrive, a pena di nullità,
l'indicazione dei costi da sostenere, nell'ambito dell'appalto, per eliminare o ridurre i rischi
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derivanti da “interferenza” nelle lavorazioni” correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno di aziende o unità produttive, non è applicabile al caso di specie.
Ciò in quanto, come dedotto dal convenuto, nel caso si specie la ditta incaricata CP_1 era unica, per cui non si rientrava nell'obbligo di redazione del RI, conseguentemente
l'indicazione dei costi non era obbligatorio.
Circa la nullità della delibera in quanto i lavori previsti dal contratto sarebbero relativi al solo fabbricato B e non invece al fabbricato A mentre alla stessa avrebbero partecipato sia i condomini della scala A e della va osservato che – come dedotto dal condominio - CP_2
l'ordine del giorno aveva ad oggetto la “ristrutturazione fabbricato” senza distinzione tra scala A e scala B e nella delibera e che come si evince dal tenore letterale della delibera i lavori di rifacimento erano riferiti ad entrambe le scale.
Circa la mancata specificazione del millesimi dei votanti, non sussistono ipotesi di annullabilità in quanto la delibera è stata approvata da tutti i condomini presenti al momento.
Per cui il rilievo è infondato.
Circa l'illegittimità della delibera nella parte relativa al rifacimento della guaina sovrastante
l'appartamento della sig.ra poiché tale questione doveva essere discussa solo dai Pt_2 condomini della e non da tutti partecipanti va ribadito che la questione dei lavori di CP_2 rifacimento riguardava entrambe le scale A e B come da ordine del giorno.
La domanda va rigettata e l'attrice va condannata al pagamento in favore del CP_1 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai minimi tabellari in considerazione della modestia della questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile- definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto condominio liquidate in €.1.250,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge e 15% per spese generali, con attribuzione all'Avv. Rosa TAGLIAFERRI dichiaratosi anticipatario.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello , ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 2568/2021 (R.G.n. 702014/12; pubbl. il 15.07.2021), emessa dal Tribunale di
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Santa Maria Capua Vetere, Giudice dott.ssa Rita Di Salvo, si dichiari la nullità, o, in subordine, si annulli la delibera assunta dall'assemblea del condominio appellato nel corso della riunione tenutasi in data 28.06.2012 in ordine al punto 1 dell'o.d.g. avente ad oggetto
“ristrutturazione fabbricato: comunicazioni dell'amministratore, ripresa dei lavori e recupero dei crediti”, per i motivi sopra illustrati.
Con vittoria delle spese del doppio grado da attribuirsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Il via Tazzoli n. 81, ha resistito Parte_3 all'impugnazione avversa ed ha chiesto che la Corte:
“1) rigetti l'impugnativa perché inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata, in fatto ed in diritto, e non provata e confermi la Sentenza impugnata.
2) condanni parte appellante al pagamento dei compensi e spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.”.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 25.3.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - LA VERIFICA DI REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha pronunciato Parte_1 sull'omesso preventivo controllo della regolare convocazione di tutti i condomini, nel modo che segue: “Il primo rilievo di vizio di mancata regolare convocazione di tutti i condomini è infondato in quanto dal verbale risulta che l'assemblea è stata dichiarata validamente costituita e che l'attore è intervenuto in assemblea alle 19:27. D'altra parte la mancata convocazione di un condomino costituisce vizio procedimentale che determina non la nullità, bensì l'annullabilità della delibera (cfr. Cass. SS. UU. Sent. 4806/2005) che tuttavia deve essere fatta valere solo ed esclusivamente dal condomino eventualmente non convocato.
Pertanto, l'odierno attore non è legittimato all'accertamento di tale eventuale vizio.”.
Ha dedotto che nell'atto di citazione in primo grado non aveva lamentato la mancata regolare convocazione di taluno dei condomini, bensì il mancato adempimento dell'obbligo di eseguire il controllo della regolarità degli avvisi di convocazione, dandosene espressa attestazione nel verbale. Tale obbligo, prescritto dall'art. 1136 cod. civ., vigente anche dopo la riforma del 2012, è stato ribadito dalla
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Suprema Corte (Cass. civ., n. 29878 del 18.11.2019), prevedendo l'annullabilità dell'eventuale delibera in cui sia stata omessa la verifica della regolare convocazione dell'assemblea e la sua attestazione a verbale.
Ha precisato che la diversa dicitura indicata a verbale (“dichiara l'assemblea validamente costituita”), non può neanche sottintendere l'espletamento del controllo di cui sopra, posto che il codice civile, quando parla di “regolare costituzione dell'assemblea condominiale”, si riferisce al ben diverso caso in cui sia intervenuto un numero di condomini idoneo a formare il c.d. “quorum costitutivo” (cfr. ad es., art. 1136, comma I, cod. civ. “L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al ”). Invero, costituisce principio noto quello CP_1 secondo cui l'assemblea ben potrebbe essere “validamente costituita” e quindi deliberare validamente alle maggioranze prescritte dal codice, pur in assenza di
“regolare convocazione” di taluno dei condomini aventi diritto a parteciparvi.
Il motivo non ha pregio.
L'appellante ha ben chiarito di non aver lamentato la mancata convocazione di alcuno dei condomini, ma soltanto la mancata attestazione, nel verbale assembleare del 28.6.2012, di essere stata eseguita la verifica della regolarità delle convocazioni. In sostanza, ha impugnato l'atto per un requisito soltanto formale, Parte_1 nulla avendo dedotto in ordine a violazioni effettive e concrete, relative alle convocazioni dei condomini, ma soltanto per non esservi contenuta l'attestazione di aver eseguito il controllo in discorso.
Sul punto, va rilevato che l'esordio del deliberato assembleare contiene la menzione “il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea”, la quale non può intendersi riferita semplicisticamente alla verifica del quorum dei presenti e dei relativi valori millesimali, ma anche alla regolarità delle convocazioni, non potendosi dubitare che anche queste costituiscono presupposti di validità della seduta.
Peraltro, regolarmente convocato e partecipante Parte_1 all'assemblea del 28.6.2012, non ha prospettato alcuna lesione che possa essergli derivata dalla (ipotetica) mancata verifica delle altre convocazioni, se non quella relativa all'astratta regolarità del verbale, che, tuttavia, non ha diritto a far valere.
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In argomento, la Corte di legittimità ha statuito che il CP_1 regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti. (Cass. n. 10072/2020).
Infatti, la legittimazione a domandare l'annullamento della delibera condominiale spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 cod. civ., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti. (Cass. n. 6735/2020).
In definitiva, il requisito formale invocato dall'appellante – cioè l'attestazione nel verbale di essere stata verificata la regolarità delle convocazioni – non è richiesto specificamente da alcuna norma a pena di nullità, laddove l'art. 1136 comma VI cod. civ., nella formulazione vigente anteriormente alla riforma del 2012, applicabile al caso di specie, impone(va) genericamente di verificare che tutti i condomini fossero stati invitati alla riunione, senza imporre alcun obbligo di specifica menzione. E, comunque, non fornito alcuna prova del mancato compimento della Parte_1 verifica, atteso che, come si legge nel verbale, è intervenuto alle ore 19,27, dopo molto tempo dall'inizio della seduta (ore 19,00).
§ - LA RIPARTIZIONE DEI VOTANTI E L'INDICAZIONE DEI MILLESIMI
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito che “Circa
l'errata indicazione dei millesimi, si rileva che – anche laddove fosse fondato il rilievo – la delibera essendo presenti i possessori di più della metà dei millesimi dell'edificio.” ed ha sottolineato che “… il passaggio motivazionale risulta addirittura tronco …”.
Ha sostenuto che il è composto da due distinti corpi (fabbricato A CP_1
e fabbricato B) e che la delibera in questione riguardava i lavori relativi al secondo fabbricato, per cui sarebbe stato necessario, ai fini della validità della delibera impugnata, che nel verbale si fossero indicati espressamente l'appartenenza per scala dei condomini intervenuti e la relativa quota millesimale per singoli edifici, al fine di
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IV sezione civile consentire di verificare se la delibera in questione era stata adottata con le maggioranze prescritte dall'articolo 1136, IV comma, c.c., attenendo, questa, a riparazioni straordinarie di notevole entità: il che invece non si verifica nel caso di specie, in quanto nel verbale sono elencati solo i nominativi dei condomini presenti con i millesimi generali di cui sono titolari (ovvero, dei soli millesimi applicabili alle spese di interesse di entrambi gli edifici, A e B) senza alcuna ulteriore specificazione né della scala a cui appartengono né dei millesimi applicabili per la ripartizione delle spese riguardanti i singoli edifici.
, con altro analogo motivo gravame, ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado, nella parte in cui ha argomentato che: “Circa la nullità della delibera in quanto i lavori previsti dal contratto sarebbero relativi al solo fabbricato B e non invece al fabbricato A mentre alla stessa avrebbero partecipato sia i condomini della scala A e della va osservato che – come dedotto dal condominio - l'ordine del giorno aveva ad CP_2 oggetto la “ristrutturazione fabbricato” senza distinzione tra scala A e scala B e nella delibera
e che come si evince dal tenore letterale della delibera i lavori di rifacimento erano riferiti ad entrambe le scale.”.
Ha inferito che l'applicazione della tabella millesimale generale e la partecipazione promiscua dei condomini delle due scale (A e B), a fronte di decisioni che riguardavano beni a servizio di distinti corpi di fabbrica, autonomi tra loro (per quanto interessava l'appellante, i lavori di manutenzione del Fabbricato B), era del tutto ingiustificata. Infatti, quand'anche la delibera avesse riguardato lavori di ristrutturazione di entrambi i distinti corpi di fabbrica, va da sé che sarebbe stata in ogni caso necessaria l'applicazione delle tabelle millesimali relative ai singoli fabbricati interessati dagli interventi. Vale a dire che, per quanto concerne i lavori di ristrutturazione di ciascun fabbricato, avrebbero dovuto partecipare esclusivamente i condomini proprietari di unità immobiliari insistenti su detto edificio, con esclusione degli altri.
I motivi, separatamente articolati dall'appellante, attengono alla medesima questione in diritto e, dunque, possono essere trattati congiuntamente. E devono essere disattesi.
Il punto in contestazione della delibera, in relazione al quale l'appellante ha sostenuto la necessità di votazione separata tra i condomini del fabbricato A e quelli
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IV sezione civile del fabbricato B, è quello riportato al n. 1) “Ristrutturazione fabbricato: comunicazioni dell'amministratore, ripresa dei lavori e recupero dei crediti.”. Si tratta, come si ricava dalla lettura del deliberato, di problematica che riguardava tutti i condomini – sia quelli del fabbricato A che quelli del fabbricato B – ed afferiva alla ripresa dei lavori, da parte dell'appaltatrice ad entrambi gli edifici, a seguito del mancato CP_3 pagamento dei ratei precedenti.
E' vero, in linea di diritto, quanto sostiene , allorquando Parte_1 invoca la necessità di deliberati separati, allorquando la decisione da adottare riguardi beni di appartenenza di alcuni o di una parte soltanto dei condomini, ma tale regola va contemperata con l'oggetto concreto della delibera, in modo che, allorquando la problematica sia comune all'intera collettività dei condomini, trova giustificazione una decisione adottata con la partecipazione di tutti costoro.
Nel caso di specie, i lavori di ristrutturazione commissionati alla società CP_3 riguardavano sia il fabbricato A che il fabbricato B, quindi non soltanto quest'ultimo, come sostiene l'appellante, e la questione oggetto di decisione nella tornata del
28.6.2012 era comune ai condomini di entrambi gli edifici, venendo in rilievo l'accordo con la società appaltatrice di riprendere i lavori, a seguito della sospensione dovuta al mancato pagamento dei precedenti stati di avanzamento approvati nella precedente riunione del 24.2.2012. La morosità riguardava i compartecipanti di entrambi i fabbricati e la sospensione dei lavori, da parte dell'appaltatrice riguardava entrambi i fabbricati (A e B).
L'oggetto specifico del deliberato in questione, manifesta il comune interesse di tutti i condomini e ciò ne giustifica – come già detto – l'adozione con la maggioranza comune ai due edifici, secondo tabella generale, piuttosto che separatamente in base all'appartenenza all'uno od all'altro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va confermata la statuizione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in parte qua.
§ - LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI APPALTO
ha impugnato la sentenza nella parte in cui, con riferimento Parte_1 alla nullità del contratto di appalto in data 16.9.2009, stipulato con per CP_3 violazione dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, ha statuito che: “L'obbligo previsto dall'art. 26 del
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IV sezione civile
D. Lgs. 81/08 il quale prescrive, a pena di nullità, l'indicazione dei costi da sostenere, nell'ambito dell'appalto, per eliminare o ridurre i rischi derivanti da “interferenza” nelle lavorazioni” correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno di aziende o unità produttive, non è applicabile al caso di specie.
Ciò in quanto, come dedotto dal convenuto, nel caso si specie la ditta incaricata CP_1 era unica, per cui non si rientrava nell'obbligo di redazione del RI, conseguentemente
l'indicazione dei costi non era obbligatorio”.
Ha riaffermato che il contratto di appalto è nullo, poichè, in violazione di quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, in esso non sono specificamente indicati “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”. La nullità di detto contratto, insanabile e rilevabile anche d'ufficio ex art. 1418 cod. civ., implica la nullità della delibera in questione, poiché, con la medesima, si è inteso dare esecuzione a quanto previsto da un contratto affetto da nullità assoluta ed insanabile.
Ha argomentato che:
- le lavorazioni previste dal contratto d'appalto danno luogo a quello che l'art. 89, par. 1, lett. a), definisce “cantiere mobile” vale a dire “luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”, poiché l'appalto de quo inerisce senz'altro a “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione” di cui all'allegato x richiamato dal citato art. 89;
- il nella persona del suo amministratore, è assimilabile Controparte_4 alla figura del “datore di lavoro” (art. 2, par. 1, lett. b legge cit.) in quanto, all'epoca della stipula del contratto d'appalto, all'interno del condominio operavano con sistematicità dei lavoratori addetti alla pulizia delle parti comuni
(scale, androni, spazi scoperti), figure equiparabili a quelle descritte nell'art. 2 par.
1 lett. a) del decreto legislativo 81/2008, ovvero “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”;
- allorquando all'interno di un condominio è allestito un cantiere “mobile” scatta l'obbligo da parte dell'amministratore di predisporre il RI (Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenziali) a salvaguardia della salute e della sicurezza dei
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IV sezione civile dipendenti e/o delle figure ad esse equiparabili che lavorano con continuità all'interno dello stesso;
- parimenti, per assicurare la effettività di questa tutela, all'interno del contratto di appalto devono essere specificati, a pena di nullità, “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni” (art. 26, par.5, legge cit.) e di allegare il RI al contratto di appalto.
Ha precisato che il Tribunale di primo grado è incorso nell'errore di ritenere che l'obbligo di predisporre il RI (e di specificare il costo degli oneri di cui all'art. 26) nasca solo nell'ipotesi in cui sul medesimo cantiere operino più ditte appaltatrici le cui attività sono funzionali alla realizzazione della stessa opera. Ed, invece, le condizioni che si devono verificare, affinché sorga l'obbligo dell'applicazione dell'art. 26 sono, una, che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e, l'altra, che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all'interno dell'azienda del committente o di una sua singola unità produttiva. Il condominio è equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.). Nel caso di specie, il è munito, CP_1 fin dalla sua costituzione, di ditta che cura con periodicità il servizio di pulizia e di giardinaggio, nonché la manutenzione degli ascensori, per cui non può esservi dubbio che al contratto di specie si dovesse applicare, a pena di nullità, l'obbligo di cui al richiamato art. 26 D.Lgs. 81/08.
Il motivo merita accoglimento.
Preliminarmente, va chiarito che la mancata redazione del RI
(Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) rileva soltanto in relazione al punto 1) o.d.g. della delibera impugnata del 28.6.2012 e non la investe nei punti residui e nella sua totalità.
ha inteso far valere la nullità del deliberato assembleare, in Parte_1 quanto adottato sulla base del contratto di appalto in data 16.9.2009, stipulato con l'appaltatrice a sua volta nullo per la mancata indicazione dei costi per la CP_3 sicurezza derivanti dalle “interferenze lavorative” tra i lavoratori dipendenti del
Condominio ed i lavoratori dipendenti dell'impresa (cd. RI).
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Il d.lgs. 81/2008 trova applicazione anche alla figura del Condominio, che rientra nella definizione indotta dall'art. 2 comma 1 d.lgs. 81/2008 (“b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”), in quanto abbia alle proprie dipendenze personale dipendente per il servizio di portineria, giardinaggio, pulizia ed altri.
Il pertanto, nella propria attività negoziale, è obbligato alla CP_1 predisposizione del documento indicante i “costi interferenziali”, che, nella fattispecie, non risulta essere stato allestito.
La mancata indicazione dei predetti costi è prevista espressamente, a pena di nullità, dall'art. 26 comma 5 d.lgs. 81/2008, che così recita: “
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.”.
Il capo 1) della dell'impugnata delibera 28.6.2012 resta attinto da tale nullità, in quanto inerisce al pagamento del corrispettivo, a carico dei condomini, per il contratto di appalto del 16.9.2009, da ritenersi nullo, ai sensi della normativa sulla sicurezza appena sopra richiamata.
L'impugnazione della delibera assembleare per violazione dell'art. 26 d.lgs.
81/2008 è stata ritualmente proposta da con l'atto introduttivo del Parte_1 primo grado e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione derivante dalla novità della domanda in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.
Alla stregua di quanto precede, va dichiarata la nullità della delibera del
28.6.2012, in relazione al punto 1) o.d.g., con la precisazione che la declaratoria in questione resta limitata al rapporto tra , nella qualità di condomino, Parte_1 ed il e non investe la posizione di che non ha Controparte_1 CP_3 partecipato a questo giudizio ed alla quale, conseguentemente, questa pronuncia non
è opponibile.
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§ - LA DELIBERA RIGUARDANTE LA GUAINA
SOVRASTANTE L'APPARTAMENTO Pt_2
ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito che: Parte_1
“Circa l'illegittimità della delibera nella parte relativa al rifacimento della guaina sovrastante
l'appartamento della sig.ra poiché tale questione doveva essere discussa solo dai Pt_2 condomini della e non da tutti partecipanti va ribadito che la questione dei lavori di CP_2 rifacimento riguardava entrambe le scale A e B come da ordine del giorno.”.
Ha dedotto che la delibera riguardava la sola scala B e pertanto andava adottata a seguito di discussione e votazione dei soli condomini di detto edificio: e qui assume conferma la circostanza inequivocabile che nel verbale sia espressamente stabilito che detta delibera viene adottata “Per la sola scala B …”.
Ha lamentato, inoltre, che ulteriore profilo d'invalidità, di per sè dirimente al fine di concludere per l'annullabilità della delibera, è rappresentato dal fatto che detta delibera non rientrava nell'ordine del giorno (“ristrutturazione fabbricato: comunicazioni dell'amministratore, ripresa lavori e recupero crediti”). Con la delibera in esame, esorbitando dall'o.d.g. indicato in convocazione, il consesso assembleare decideva non la ripresa dei precedenti lavori sospesi, bensì l'esecuzione di lavori nuovi al fine di risolvere la sopravvenuta problematica infiltrativa dell'appartamento della . Costituisce principio pacifico, quello secondo cui l'ordine Controparte_5 del giorno deve elencare tutti gli argomenti da trattare in maniera da far comprendere i termini essenziali per consentire a ciascun condomino di conoscere esattamente il tenore e l'importanza dei temi da trattare e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti
(ex multis, Cass. civ., 19.10.2010, n. 21449).
I motivi meritano accoglimento.
E' circostanza acclarata che i lavori alla guaina riguardavano i soli condomini del fabbricato B, così come si legge nella stessa delibera del 28.6.2012 (“Per la sola scala
B si dispone l'esecuzione d'urgenza del rifacimento della guaina sovrastante l'appartamento della sig.ra .”). Ne deriva che la votazione avrebbe dovuto riguardare i soli Pt_2 titolari delle unità immobiliari collocate in quella verticale, mentre, come si ricava dal verbale, vi hanno partecipato promiscuamente anche i condomini del fabbricato A.
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IV sezione civile
Risulta, dunque, evidente l'illegittimità della delibera – punto 1) o.d.g. – atteso che la maggioranza si sarebbe dovuta computare secondo la tabella del fabbricato B e dei condomini ivi riportati e che, quindi, il risultato registrato nel verbale del
28.6.2012 non consente di stabilire se la decisione di rifacimento della guaina sia stata adottata con il quorum stabilito dall'art. 1136 cod. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, relativo alle operazioni di manutenzione straordinaria, espresso dai soli aventi diritto al voto.
Ulteriore profilo di illegittimità è quello della mancata inserzione dell'argomento all'ordine del giorno del 28.6.2012, ciò che ne precludeva l'esame da parte dei condomini. Costituisce ius receptum che, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti
Cass. n. 21449/2010; Cass. n. 14560/2004).
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va riformata mediante l'annullamento della delibera del 28.6.2012, relativamente al punto 1 o.d.g., nella parte in cui ha statuito i lavori di rifacimento della guaina soprastante l'appartamento Caterino.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
cognizione innanzi al Tribunale e tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00, v. art. 5 comma
6 d.cit.), e restano per metà a carico del Parte_4
[...
, con attribuzione all'avv. Osvaldo Bellocchio ed all'avv. Dario Bellocchio, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., per effetto della parziale soccombenza dovuta al parziale accoglimento dei motivi di impugnazione della delibera, mentre restano compensate tra le parti per la residua metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2568/2021, deliberata in data 24.6.2021, pubblicata in data 15.7.2021 (n. 702014/2012 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti seguono, l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto,
2) in riforma della predetta sentenza, dichiara la nullità della delibera assembleare del 28.6.2012, limitatamente al punto 1) o.d.g.;
3) condanna il , in persona Parte_4 dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di metà, che liquida,
- per il primo grado, in € 46,50 per ½ di esborsi ed € 3.600,00 per ½ di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv.
Osvaldo Bellocchio ed all'avv. Dario Bellocchio;
- per il secondo grado, in € 87,00 per ½ di esborsi ed € 4.800,00 per ½ di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Osvaldo Bellocchio ed all'avv. Dario Bellocchio;
- compensa tra le parti la residua metà.
Così deciso in Napoli, in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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