CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro Francesco – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4458 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1113/2023 pronunciata in data 21.3.2023 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Roberta Caprara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Frosinone alla via Gassman Cond. “Le Querce” Torre E, giusta procura in atti
appellante
E in persona del Controparte_1
Curatore Dott. , con sede in Minturno alla via Italo Balbo, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Chillon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cisterna di Latina al Corso della Repubblica n. 229, giusta procura in atti appellato
NONCHE'
( ), residente in [...]Controparte_3 C.F._2
(CE), Fraz. Calvisi, alla Via Cupone n. 42/bis) appellato contumace
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento immobiliare la Controparte_1
pignorava i diritti di quota di un mezzo degli immobili censiti in Catasto Fabbricati del Comune di Gioia Sannitica al Foglio 4, Particella 5075, Sub. 1 e Sub. 2, nonché nel
Catasto Fabbricati del Comune di Dragoni al Foglio 5 Particella 5059, intestati a
(debitore esecutato) e a Controparte_3 Parte_1
(comproprietaria non debitrice) in ragione del 50% ciascuno. Si incardinava, quindi, il giudizio di esecuzione immobiliare con N.R.G. 333/2016.
Nel corso della procedura espropriativa il G. E. ravvisava la necessità di procedere alla divisione del bene pignorato per la metà, con onere dell'introduzione del giudizio di divisione ad opera della parte più diligente.
Il giudizio di divisione veniva introdotto dalla Curatela del nei Controparte_1
confronti di e di che rimaneva Parte_1 Controparte_3
contumace. In tale sede, previa verifica della possibilità di divisione del bene, si procedeva allo scioglimento della comunione e chiedeva Parte_1
e otteneva l'assegnazione della quota pignorata.
Il giudizio di divisione, quindi, veniva definito con la sentenza n. 1113/2023, pronunciata in data 21.3.2023, che liquidava le spese di lite in favore della parte attrice, , in € 8.085,70, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA Controparte_1 come per legge, ed € 1.080,00 per esborsi.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
10.10.2023 e 23.10.2023, invocandone la parziale riforma Parte_1 per violazione degli artt. 91 e 95 c.p.c..
Designato il C.I., all'esito dell'udienza del 15.2.2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il procedimento veniva rinviato all'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art.352 c.p.c. con concessione dei termini ivi indicati.
2 In data 8 gennaio 2025, si costituiva la Curatela del Fallimento della società CP_1
in persona del Curatore Dott. , chiedendo il rigetto del
[...] Controparte_2
frapposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 il C.I. riservava la decisione della causa al
Collegio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Occorre premettere che la regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla
L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare) e tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le "cause" o i
"procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n.
12". Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni cd. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) e di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, (vale a dire per le opposizioni cd. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), nonchè per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), ma anche per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12) e per le controversie distributive (cfr. Cass.
S.U. n. 10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n.
1801/10, Cass. 19269/2015).
La pendenza del giudizio di divisione determina il protrarsi dell'esecuzione e procrastina la realizzazione dei crediti in esso fatti valere: è quindi giustificato ritenere che il giudizio di divisione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e di conseguenza sfugga alla sospensione feriale dei termini processuali.
Invero, la ragione per cui le opposizioni alla esecuzione si sottraggono alla sospensione è data appunto dal fatto che la pendenza del relativo giudizio incide o può incidere sulla durata dell'esecuzione. È in considerazione di questa ragione che
3 la sospensione è stata ritenuta dalla giurisprudenza non applicabile a giudizi che, pur sviluppandosi come fasi incidentali della esecuzione, non sono qualificati dalla legge come opposizioni: è il caso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
(art. 548 c.p.c.: Cass. 18 marzo 1983, n. 1937; 6 dicembre 1974, n. 4065; 19 febbraio
1973, n. 499); potrebbe essere il caso del giudizio cui dà luogo il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione di estinzione del processo esecutivo. (art. 630 c.p.c., terzo comma) o quello stesso del giudizio di divisione che si apre come incidente cognitorio dell'espropriazione di beni indivisi
(art. 601 c.p.c.) posto con questa nello stesso rapporto delle opposizioni (come si desume dal richiamo dell'art. 627 c.p.c. da parte dell'art. 601 c.p.c.)”.
Ciò posto l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 10.10.2023 mentre la sentenza è stata pronunciata in data 21.3.2023 e, quindi, oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. di sei mesi ed escludendosi dal relativo computo, per le ragioni innanzi indicate, il periodo di 31 giorni di sospensione feriale dei termini.
Va, poi, precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. S.U. n. 6983/05, n. 12781/06, n. 12993/06, n. 23907/09, n. 11666/15).
Attenendo alla formazione del giudicato e alla correlata verifica che spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione (cfr. anche Cass. S.U. n. 16/2000), quest'ultimo non incorre nel vizio di ultrapetizione se, pur in mancanza di eccezione di parte, dichiara l'inammissibilità del gravame per inosservanza dei termini ad impugnare.
Non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di questione che la parte deve considerare nel proporre l'impugnazione. Invero, l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini: la tardività del gravame non configura cioè quello "sviluppo inatteso" per il quale è necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante assegnazione di un
4 termine ad hoc per memorie difensive (specificamente, Cass. 18/11/2019, n. 29803 e
Cass. 19/7/2023 n.21467).
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione della tardiva costituzione in giudizio della . Controparte_1
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e della in persona del CP_4 Controparte_1
Curatore Dott. , avverso la sentenza n. 1113/2023 pronunciata in Controparte_2 data 21.3.2023 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 16 gennaio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
5